Titolo | Data creazione | File |
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Provincia-pavese-110416 | Lunedì, 11 Aprile 2016 |
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Messaggero veneto - 040416 | Lunedì, 04 Aprile 2016 |
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Tribuna di Treviso_040416 | Lunedì, 04 Aprile 2016 |
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Provincia pavese - 040416 | Lunedì, 04 Aprile 2016 |
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Nuova Venezia_040416 | Lunedì, 04 Aprile 2016 |
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Provincia pavese_210316 | Lunedì, 21 Marzo 2016 |
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Messaggero_veneto_070316 | Lunedì, 07 Marzo 2016 |
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Messaggero veneto_210316 | Lunedì, 21 Marzo 2016 |
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Mattino-di-Padova_070316 | Lunedì, 07 Marzo 2016 |
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Provincia_pavese_070316 | Lunedì, 07 Marzo 2016 |
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Messaggero veneto_290216 | Lunedì, 29 Febbraio 2016 |
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Provincia pavese_290216 | Lunedì, 29 Febbraio 2016 |
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Provincia pavese_080216 | Lunedì, 08 Febbraio 2016 |
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Provincia pavese_150216 | Lunedì, 15 Febbraio 2016 |
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Messaggero veneto_080216 | Lunedì, 08 Febbraio 2016 |
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Mattino di Padova_010216 | Lunedì, 01 Febbraio 2016 |
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Sentinella del canavese_270116 | Mercoledì, 27 Gennaio 2016 |
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Messaggero veneto_010216 | Lunedì, 01 Febbraio 2016 |
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Mattino di Padova_110116 | Lunedì, 11 Gennaio 2016 |
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Mattino di Padova_040116 | Lunedì, 04 Gennaio 2016 |
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Messaggero veneto_110116 | Lunedì, 11 Gennaio 2016 |
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Mattino di Padova_211215 | Lunedì, 21 Dicembre 2015 |
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Mattino di Padova_141215 | Giovedì, 17 Dicembre 2015 |
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Provincia pavese_071215 | Mercoledì, 09 Dicembre 2015 |
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Mattino di Padova_071215 | Mercoledì, 09 Dicembre 2015 |
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Sentinella del canavese_111115 | Mercoledì, 18 Novembre 2015 |
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Mattino di PD_091115 | Mercoledì, 11 Novembre 2015 |
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Sentinella del canavese_41115 | Mercoledì, 04 Novembre 2015 |
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Mattino di Padova_021115 | Lunedì, 02 Novembre 2015 |
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Provincia pavese_021115 | Lunedì, 02 Novembre 2015 |
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Messaggero Veneto_021115 | Lunedì, 02 Novembre 2015 |
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Messaggero veneto 261015 | Lunedì, 26 Ottobre 2015 |
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Mattino di Padova_261015 | Lunedì, 26 Ottobre 2015 |
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Provincia pavese_261015 | Lunedì, 26 Ottobre 2015 |
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La provincia pavese 191015 | Lunedì, 19 Ottobre 2015 |
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Sentinella del Canavese 141015 | Lunedì, 19 Ottobre 2015 |
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Il mattino di Padova 121015 | Lunedì, 19 Ottobre 2015 |
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Messaggero veneto 121015 | Lunedì, 19 Ottobre 2015 |
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Provincia pavese_051015 | Lunedì, 05 Ottobre 2015 |
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Provincia pavese 121015 | Lunedì, 19 Ottobre 2015 |
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Mattino di Padova_051015 | Lunedì, 05 Ottobre 2015 |
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La sentinella del Canavese_300915 | Mercoledì, 30 Settembre 2015 |
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Il Messaggero veneto_280915 | Mercoledì, 30 Settembre 2015 |
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La sentinella del canavese_230915 | Mercoledì, 30 Settembre 2015 |
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Il Messaggero veneto_210915 | Lunedì, 21 Settembre 2015 |
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Il Mattino di Padova_140915 | Martedì, 15 Settembre 2015 |
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Messaggero veneto 070915 | Lunedì, 07 Settembre 2015 |
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Sentinella del Canavese 020915 | Giovedì, 03 Settembre 2015 |
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Messaggero veneto 24 agosto | Martedì, 01 Settembre 2015 |
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Mattino di Padova 24 agosto | Martedì, 01 Settembre 2015 |
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Messaggero veneto 10 agosto | Martedì, 01 Settembre 2015 |
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Il Mattino di Padova - 3 agosto | Martedì, 01 Settembre 2015 |
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Il Messaggero veneto - 3 agosto | Martedì, 01 Settembre 2015 |
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Sentinella del Canavese 22 luglio 2015 | Mercoledì, 22 Luglio 2015 |
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Messaggero Veneto 20 luglio 2015 | Martedì, 21 Luglio 2015 |
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Sentinella del Canavese 15 luglio 2015 | Mercoledì, 15 Luglio 2015 |
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Mattino di Padova 13 luglio 2015 | Lunedì, 13 Luglio 2015 |
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TARI POSSIBILITA DI IMPUGNARE L'AVVISO
http://www.professionisti.it/frontend/articolo/2265/Tari-si-puo-impugnare-l_avviso Secondo parte della dottrina, la Tari risulterebbe, di per sé, un’imposizione costituzionalmente illegittima: difatti, se considerata come tributo, andrebbe contro i criteri di proporzionalità e progressività affermati dalla Costituzione; se considerata, invece, come tassa, appare incoerente inquadrare lo smaltimento come un servizio pagato a consumo, quando, in realtà, dovrebbero essere i contribuenti a ricevere un corrispettivo per il conferimento dei rifiuti (prova ne sia l’esistenza e la diffusione delle discariche verdi, punti di raccolta nei quali viene dato un compenso per ogni tipologia di rifiuto: una famiglia media può arrivare a guadagnare intorno a € 250 l’anno). Oltre all’illegittimità della tassa in sé, dobbiamo considerare tutti i casi in cui sono le delibere del Comune ad andare contro la normativa stessa. Una prima ipotesi si verifica quando la delibera relativa alle tariffe è adottata posteriormente alla data fissata dalle leggi nazionali per deliberare il bilancio di previsione: nel 2013, la data era il 30 novembre, nel 2014 il 30 settembre. Pertanto, tutte le delibere posteriori sono impugnabili. Un secondo caso di illegittimità, che si è verificato in numerosi comuni, è la mancanza di riduzione della tariffa di almeno il 40%, nelle zone dove la raccolta non è prevista. La più frequente ipotesi d’illegittimità della Tari, però, riguarda il mancato rispetto di un fondamentale articolo della Legge di Stabilità 2014, ossia quello che stabilisce che, per determinare con esattezza il costo del servizio ed i coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti, sia indispensabile la stesura di un piano tariffario. Tale piano deve individuare e classificare i costi del servizio, suddividerli tra fissi e variabili e ripartirli tra utenze domestiche e non, oltreché quantificare tutte le voci per ogni categoria di utenza. Osservando la maggior parte delle cartelle, appare evidente l’inesistenza di qualsiasi piano o schema, suscettibile di fornire una tariffa chiara per tipologia d’utenza: gli avvisi di pagamento, infatti, appaiono quasi sempre vaghi ed incomprensibili, rendendo il contribuente impossibilitato a capire sia i calcoli che il regolamento. Pertanto, è palese la mancanza di legittimazione dell’impianto tariffario. Nelle ipotesi sopraelencate, si potrà sia, in primo luogo, impugnare l’avviso di pagamento in autotutela, ossia rivolgendosi direttamente all’ufficio tributi del Comune. In caso di risposta negativa o assente, sarà opportuno effettuare l’impugnazione presso la commissione tributaria provinciale, il prima possibile, in quanto l’autotutela non sospende i termini per l’impugnazione. Infine, non dimentichiamo la possibilità di impugnare la cartella per tutte quelle aziende che smaltiscono i rifiuti in proprio, previa dimostrazione del fatto che non si usufruisca del servizio comunale: in quest’ultimo caso, si ha diritto all’esclusione totale dalla Tari. |
Mercoledì, 01 Luglio 2015 |
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DIRITTI E DOVERI DEL TELELAVORO
http://www.professionisti.it/frontend/articolo/2261/Diritti-e-doveri-del-telelavoro Istituito nel 2002 con accordo quadro europeo, il telelavoro è una forma di organizzazione e/o di svolgimento dell’attività lavorativa regolarmente svolta fuori dai locali dell’azienda. Nel 2014 sono stati siglati nuovi accordi volti a favorire il telelavoro domiciliare e satellitare, divenuto operativo nel 2015. Infine, sempre nel 2015 il Jobs Act ha introdotto ulteriori agevolazioni volte a favorire la conciliazione lavoro-famiglia, premiando le diverse formule di flessibilità e, tra queste, anche il telelavoro (incentivando accordi collettivi che vadano in questa direzione). Il telelavoro deve sempre essere volontario. Inoltre il rifiuto non può in alcun caso essere causa di licenziamento o di modifica delle condizioni contrattuali. Gli obblighi stabiliti dalla L. 68/1999 riguardanti l’obbligatorietà delle assunzioni di lavoratori disabili si ritengono rispettati anche attraverso il ricorso al telelavoro. Al telelavoratore deve essere riservata una mole di lavoro analoga a quella di un pari grado che eserciti in maniera tradizionale le proprie mansioni, anche se il telelavoratore ha più ampi margini di discrezionalità circa i tempi di organizzazione del lavoro. In caso di lavoratore dipendente, restano inalterati i diritti spettanti ai lavoratori che svolgono in maniera tradizionale le medesime mansioni. Il datore di lavoro deve inoltre fornire al telelavoratore tutte le informazioni inerenti: contratto collettivo applicato, tipologia di prestazione da eseguire, unità a cui deve fare riferimento e superiore diretto al quale rivolgersi in caso di bisogno. Il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di evitare che il telelavoratore sia oggetto di isolamento, garantendo anche le possibilità di incontro con i colleghi e l’accesso alle informazioni contenute in azienda, in ottemperanza ad accordi aziendali e regolamenti interni. Il telelavoratore ha gli stessi diritti dei colleghi, avendo diritto agli stessi avanzamenti di carriera e potendo accedere ai medesimi percorsi formativi; in più ha diritto a una formazione specifica che gli consenta di padroneggiare gli strumenti necessari per la particolare tipologia di svolgimento del proprio lavoro. Lavorare da casa non esonera dall’osservanza dei criteri di salute e sicurezza. Dal canto suo, il datore di lavoro è responsabile anche del dipendente che svolga mansioni in telelavoro, illustrandogli i criteri di sicurezza applicati in ufficio e le politiche aziendali in materia, cui il lavoratore deve obbligatoriamente attenersi anche da casa (o dove svolge l’attività). Il datore di lavoro può avere accesso al posto di telelavoro ma, nel caso in cui si tratti dell’abitazione del dipendente, deve richiederne il consenso come indicato dai contratti collettivi. Di contro, anche il dipendente può richiedere l’esecuzione di ispezioni. Un nodo da stabilire preventivamente è la proprietà dei mezzi a disposizione del telelavoratore: se sono forniti dal datore di lavoro, è in capo al dipendente l’obbligo di averne cura, non utilizzarli per divulgare in rete file a contenuto illegale e avvisare tempestivamente il superiore in caso di malfunzionamenti che potrebbero compromettere lo svolgimento dell’attività, anche presso la sede dell’azienda. In capo al datore di lavoro, invece, è l’obbligo di fornire sufficienti informazioni su: utilizzo delle apparecchiature, restrizioni e sanzioni previste in caso di violazioni. Al datore di lavoro sono riservati i costi derivanti direttamente dal lavoro: collegamento Internet, apparecchiatura hardware utilizzato per lo svolgimento delle mansioni lavorative ed eventuali spese causate da smarrimento o danneggiamento di dati e strumenti, a meno che non sia riconoscibile una negligenza grave da parte del dipendente. Il datore di lavoro può monitorare la produttività del telelavoratore attraverso l’utilizzo di software, il cui impiego – trasparente – deve però tenere conto in maniera proporzionale dell’obiettivo che ci si prefigge e della privacy del lavoratore. |
Mercoledì, 01 Luglio 2015 |
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Mattino 29 giugno 2015 | Lunedì, 29 Giugno 2015 |
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FERIE 2013 IN SCADENZA AL 30 GIUGNO
http://www.professionisti.it/frontend/articolo/2239/Ferie-non-godute-il-30-giugno-scattano-sanzioni di Fabio Ferrara, commercialista del12/06/2015 La fine del corrente mese coincide con un importante adempimento da tenere d’occhio. Infatti, i datori di lavoro che non hanno concesso la fruizione delle due settimane di ferie maturate nel 2013, devono farlo entro il 30 giugno 2015. Qualora ciò non accadesse, il datore di lavoro, oltre a versare i contributi entro il 17 agosto 2015 sulle ferie maturate e non godute a tale data, deve pagare anche una sanzione non diffidabile che va da € 200 a € 1.200 per ciascun lavoratore. Al riguardo, occorre ricordare che per l’anno in corso i lavoratori hanno diritto ad altre due settimane del monte ferie da maturare per il 2015. Le ferie, la cui durata è prestabilita dai rispettivi CCNL, rappresentano un diritto irrinunciabile del lavoratore, in quanto è garantito dalla Costituzione. In ogni caso, la rispettiva durata non può essere inferiore alle 4 settimane annuali, così come stabilito dal D.Lgs. 66/2003. Infatti, il predetto decreto distingue tre periodi di riposo: i primi due periodi corrispondono a due settimane l’uno; mentre il terzo periodo, quello eccedente il minimo sindacale, può essere previsto dai CCNL o dal contratto di assunzione. Il primo periodo di ferie, pari a due settimane, va fruito nello stesso anno di maturazione, in modo ininterrotto, purché non vengano violati i principi del codice civile. Nel senso che la richiesta deve essere comunque formulata in anticipo in modo tale da rispettare le esigenze dell’impresa. Qualora il lavoratore non abbia beneficiato del suddetto periodo di ferie nel corso dell’anno, il datore diventa passibile di sanzione; il lavoratore, invece, vanta un credito per ciascun giorno di mancato godimento delle ferie, questi crediti gli verranno liquidati a fine rapporto. Il secondo periodo di ferie, sempre pari a due settimane, può essere fruito in modo ininterrotto o frazionato entro e non oltre 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Se non viene rispettato il suddetto termine: il datore di lavoro sarà sanzionato; mentre il lavoratore vanterà un credito di ferie arretrate di cui potrà fruire successivamente (in ultima istanza, gli verranno indennizzate a fine rapporto lavoro). Infine, il terzo periodo, vale a dire quello che eccede il periodo minimale, è piuttosto flessibile rispetto ai precedenti periodi in quanto è generalmente previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione. Infatti, è addirittura possibile monetizzare le ferie non fruite mediante un’indennità sostitutiva. Sulla base di quanto finora affermato, è molto importante che i datori di lavoro controllino la situazione di ciascun dipendente per non incorrere in sanzioni inutili. Occhio alla scadenza però. Non resta ancora molto tempo per i datori di lavoro che devono concedere i periodi di riposo, poiché il 30 giugno prossimo scade l’ultimo giorno utile per consentire ai propri dipendenti di beneficiare l’eventuale arretrato di ferie relative al “minimo legale”, maturato nell’anno 2013. |
Venerdì, 12 Giugno 2015 |
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Sentinella del Canavese 17 giugno 2015 | Lunedì, 29 Giugno 2015 |
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Mattino di Padova 25 maggio 2015 | Venerdì, 12 Giugno 2015 |
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Messaggero Veneto 25 maggio 2015 | Venerdì, 12 Giugno 2015 |
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Sentinella 20 maggio 2015 | Venerdì, 12 Giugno 2015 |
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Provincia Pavese 18 maggio 2015 | Venerdì, 12 Giugno 2015 |
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Mattino 18 maggio 2015 | Venerdì, 12 Giugno 2015 |
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Sentinella del Canavese 13 maggio 2015 | Venerdì, 12 Giugno 2015 |
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Messaggero Veneto 12 maggio 2015 | Venerdì, 12 Giugno 2015 |
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provincia pavese 11 maggio 2015 | Venerdì, 12 Giugno 2015 |
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Messaggero Veneto 05 maggio 2015 | Venerdì, 08 Maggio 2015 |
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SOMME INDEBITE PENSIONI
In caso di importi dell’assegno previdenziale corrisposti in più, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) può richiedere la restituzione delle quote di pensione indebite, ma esiste un termine di prescrizione oltre il quale l’Istituto non può avanzare tale pretesa. In particolare la pretesa di pagamento non può essere avanzata oltre dieci anni. Tale ipotesi si verifica nel caso in cui l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale eroghi assegni pensionistici o assistenziali in realtà non dovuti, per poi chiedere indietro le somme corrisposte in più, come avvenuto ad esempio con gli importi indebitamente corrisposti a pensionati pubblici nel corso dell’anno 2013. In teoria l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale verifica ogni anno le situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Tuttavia può accadere che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si accorga di tale errore troppo tardi. Se la richiesta di restituzione dell’indebito pagamento arriva dopo dieci anni, questa non può essere considerata valida, perché caduta in prescrizione, e l’Istituto di Previdenza non può pretendere la restituzione delle somme corrisposte in eccesso. Il termine di prescrizione decorre dalla data dei pagamenti indebiti, ma è interrotto da una qualsiasi comunicazione con la quale il creditore chieda il rimborso in oggetto. Bisogna evidenziare che con la sentenza numero 1315/1995, la Corte di Cassazione ha stabilito che la prescrizione decennale decorre solo se e dopo che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale abbia avviato il recupero nel termine annuale. Le dichiarazioni dei redditi presentate all’Autorità fiscale italiana dai contribuenti andrebbero conservate fino alla fine del quarto anno successivo a quello durante il quale sono state presentate, unitamente alla ricevuta. È tuttavia utile conservarle per un ulteriore anno, per via del maggior tempo a disposizione del Fisco italiano per accertare d’ufficio le dichiarazioni omesse, per avere la documentazione alla mano in caso di controlli fiscali, accertamenti e contestazioni. |
Giovedì, 07 Maggio 2015 |
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INPS RISPONDE AI QUESITI SU ISEE
Per andare incontro ai contribuenti, l’INPS ha messo a disposizione un sito interamente dedicato al nuovo ISEE, completo di FAQ (risposte alle domande più frequenti), appena aggiornate, per i contribuenti che richiedono prestazioni sociali per le quali è necessario l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. L’INPS risponde ai dubbi più frequenti sulla base delle segnalazioni arrivate dalla consulta nazionale dei CAF. Coniugi non conviventi, coppie di fatto con figli, casa di abitazione e contratto di affitto, voci da inserire nel patrimonio mobiliare, ISEE studenti universitari, nucleo familiare ridotto: sono questi i temi al centro della maggioranza delle FAQ ISEE dell’INPS. Gran parte delle domande si riferiscono alla situazione dei coniugi separati o divorziati e ai genitori non conviventi di figli minori. La regola generale, da tenere presente, è la seguente: i genitori non conviventi fanno sempre parte del nucleo familiare del minore, e devono quindi compilare la DSU (dichiarazione sostitutiva unica), di conseguenza. Nel caso invece dei genitori divorziati o legalmente separati (ci vuole il provvedimento del giudice), i nuclei familiari sono invece diversi. Ci sono alcune difficoltà applicative relative al modo in cui è formulata la DSU, la dichiarazione sostitutiva unica che il contribuente compila per ottenere l’ISEE. Ad esempio, nel caso in cui i genitori siano separati, e l’ISEE serva per l’iscrizione all’università, nella compilazione del quadro C del modulo MB 2 va barrata la casella “nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”, (anche se si riferisce in teoria al genitore non coniugato), e poi compilare anche il successivo quadro D, barrando la prima casella. Viene sottolineato che, in caso invece di genitori non conviventi e non coniugati, la regola che fanno parte dello stesso nucleo familiare vale anche quando il genitore non convivente di fatto non si occupa del figlio e non versa assegni di mantenimento. Le uniche eccezioni sono quelle dettagliare dalla legge, e prevedono l’esclusione dalla potestà stabilito per legge, un provvedimento del giudice sugli assegni di mantenimento, matrimonio o figli di uno dei due genitori con un’altra persona. Ci sono diversi quesiti relativi al canone di locazione, che va inserito nella DSU nel quadro B. Il canone da indicare è quello previsto dal contratto alla data di presentazione della DSU. Nel caso di un affitto intestato a più persone, si indica la quota di competenza. |
Giovedì, 07 Maggio 2015 |
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SOFTWARE PARAMETRI 2015 ONLINE
È disponibile online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il software Parametri 2015 per il calcolo di ricavi e compensi, l’applicazione informatica con la quale imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che esercitano attività di impresa, arti o professioni per le quali non sono stati approvati gli Studi di Settore, oppure sono stati approvati ma operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri ai sensi dell’art. 1, commi da 181 a 189, della L. n. 549/1995, per stimare i ricavi o compensi realizzati nell’anno 2014 e rilevanti ai fini dell’accertamento. Il “Parametri 2015” consente a imprenditori e professionisti di adeguare spontaneamente agli esiti dei parametri ricavi, compensi e volume d’affari dichiarati, evitando così eventuali controlli fiscali. La determinazione del maggior ricavo o compenso si basa sulle variabili contabili caratteristiche dell’attività del contribuente e sulla combinazione di diverse statistiche. Si tratta di un software gratuito scaricabile seguendo il percorso “Home / Cosa devi fare / Dichiarare / Studi di settore e parametri / Parametri / Compilazione / Parametri 2015”. |
Giovedì, 07 Maggio 2015 |
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DOCUMENTAZIONE COSTI DEDUCIBILE SECONDO LA CASSAZIONE
I costi per prestazioni di consulenza non sono deducibili dal reddito, così come l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è indetraibile, nel caso in cui non si riesca a produrre documentazione che provi la connessione rispetto all’attività svolta: è un principio ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza 7214 del 10 aprile 2015 relativa alla deducibilità delle spese aziendali. Si fa riferimento ad un caso in cui un professionista si vedeva contestate, da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’indeducibilità di imposte dirette e Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e l’indetraibilità dell’Imposta sul Valore Aggiunto, in relazione ad alcune spese per prestazioni di terzi fornite da una società. Sulle fatture portate come supporto documentale, veniva riportata la formula generica: “Compenso per gestione ufficio… il tutto per un corrispettivo che verrà mensilmente calcolato in base all’effettivo utilizzo dei servizi oggetto del presente contratto“. La Corte di Cassazione evidenzia la mancanza di specifica descrizione dei servizi fatturati e ribadisce il principio in base al quale: “I costi, per essere ammessi in deduzione quali componenti negativi del reddito di impresa, debbono soddisfare i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità”. Si tratta di specifiche che gravano sul contribuente con riferimento all’onere di provare non solo per ciò che concerne il requisito dell’inerenza dei costi, ma anche l’effettiva sussistenza e il loro preciso ammontare, attraverso documentazione da cui risultino importo e ragione della spesa: “Di cui non è sufficiente addurre l’avvenuta contabilizzazione”. Significa che la prova della deducibilità dei costi deve essere documentata con precisione e deve essere anche dimostrata la coerenza delle somme con l’attività di impresa. Analoghe considerazioni riguardano l’Imposta sul Valore Aggiunto in quanto il presupposto della detraibilità è l’esistenza di un nesso diretto e immediato fra operazioni effettuate a monte e a valle che danno diritto alla detrazione. Pertanto la fattura deve contenere indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione. Se invece dal contenuto della fattura non emerge con chiarezza il collegamento fra operazione e attività economica svolta dal soggetto passivo, oppure se le prestazioni non risultano definite con l’indicazione di quantità e corrispettivi, è il contribuente a dover eventualmente fornire prova della detraibilità di suddette spese. |
Martedì, 05 Maggio 2015 |
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ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE TRAMITE PEC
Secondo quanto stabilito dalla direttiva emanata dal Ministero della Giustizia, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale sono chiamate a munirsi di Posta Elettronica Certificata (PEC) e iscrivere il relativo indirizzo nel Registro delle Imprese. La direttiva prevede che ci si possa iscrivere nel Registro delle Imprese solo con l’indirizzo PEC e che, in caso contrario, l’istanza venga sospesa fino a 45 giorni nel caso di impresa individuale e fino a tre mesi nel caso di impresa societaria. In caso di omessa comunicazione l’istanza verrà rigettata con sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 2194 del Codice civile per le imprese individuali e dall’articolo 2630 c.c. per le imprese societarie per l’omessa iscrizione di atti o notizie nel Registro delle Imprese. |
Martedì, 05 Maggio 2015 |
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SCHEDA MICROCREDITO
È disponibile online la scheda tecnica esplicativa degli adempimenti relativi alle operazioni di microcredito, regolate dal Decreto del MISE del 18 marzo 2015. Quest’ultimo ha integrato le Disposizioni Operative del Fondo, semplificando i criteri di accesso alla garanzia del microcredito e ha introdotto la possibilità per l’impresa di effettuare la prenotazione online. Il documento è stato redatto e pubblicato sul proprio sito da parte del Gestore del Fondo di Garanzia per le PMI, il quale conferma le interpretazioni anticipate dalla Fondazione Studi e fa chiarezza su diversi altri aspetti. Si tratta dell’intervento che concede una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito con lo scopo di sostenere l’avvio e lo sviluppo della micro-imprenditorialità e di favorire l’accesso delle PMI alle fonti finanziarie. Per lo scopo il Ministero dello Sviluppo Economico ha destinato per il 2015 30 milioni di euro che verranno utilizzati per favorire la concessione di finanziamenti, grazie alla garanzia pubblica. A tali risorse si aggiungono i versamenti volontari effettuati da enti, associazioni, società o singoli cittadini. |
Giovedì, 07 Maggio 2015 |
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PROROGA BANDO ASSUNZIONI FIxO
Italia Lavoro ha prorogato l’avviso pubblico di FIxO “Scuola&Università” volto a favorire l’assunzione in apprendistato di oltre 500 giovani tra i 16 e i 29 anni. I destinatari dei contributi sono i datori di lavoro privati (imprenditori individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi, società di persone e di capitali, cooperative, consorzi, enti privati, imprese ed enti costituiti all’estero che svolgono attività commerciale in Italia ed hanno almeno una sede operativa in Italia) che assumano con contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca o conseguimento di precisi titoli di studio. I contributi concessi sono pari a 6 mila euro per ogni assunto a tempo pieno e 4 mila per ogni assunto a part-time per almeno 24 ore settimanali. I titoli di studio ammessi sono: diploma di istruzione secondaria superiore; certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS); diploma di tecnico superiore (ITS); laurea triennale; laurea magistrale; laurea magistrale a ciclo unico; master universitario I° e II° livello; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento; dottorato di ricerca. Alle aziende viene invece chiesto: di essere in attività; avere una posizione regolare rispetto all’applicazione del CCNL di riferimento, alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, alle leggi che regolano il diritto al lavoro dei disabili e al versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi; non essere sottoposte a procedure per fallimento o concordato preventivo; essere in regola con quanto previsto dalle normative applicabili per tipologie contrattuali e obblighi formativi previsti dal contratto di apprendistato; non trovarsi nelle condizioni di difficoltà previste dagli Ordinamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; non essere incorsi in irregolarità nella gestione di interventi realizzati con finanziamenti pubblici nell’ultimo decennio; non aver richiesto o ricevuto altri contributi di Italia Lavoro per l’assunzione di uno stesso apprendista; non aver avuto rapporti di lavoro subordinato con gli apprendisti per i quali si richiede il finanziamento cessati per motivi differenti dalla scadenza del contratto nell’ultimo anno; non aver richiesto ad altri Enti Pubblici contributi della medesima natura per assumere il medesimo lavoratore, salvo cumulabilità dei benefici. La domanda di accesso al suddetto Bando va presentata unicamente attraverso la piattaforma web FixoL4.italialavoro.it. |
Martedì, 05 Maggio 2015 |
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INPS PROGETTO LA MIA PENSIONE
Facendo seguito alla conferenza stampa del 30 aprile scorso da parte del Presidente dell’INPS, è partito ufficialmente il progetto “La mia pensione” attraverso il quale s’intende mettere gradualmente a disposizione degli assicurati iscritti alle diverse gestioni previdenziali, un servizio di simulazione e calcolo del futuro trattamento pensionistico, sulla base dei dati attualmente registrati sull’estratto conto e su una proiezione dei contributi che ancora mancano al raggiungimento dei requisiti. Tale progetto, in particolare, si inserisce nel processo di miglioramento dei servizi rivolti all’utenza, in un’ottica di ottimizzazione e di semplificazione, sul quale l’Istituto è impegnato da tempo, anche con l’obiettivo di realizzare un’operazione di reale trasparenza nei confronti degli assicurati, utile a favorire una consapevolezza previdenziale e a orientare le scelte individuali. Nella prima fase, lo strumento coinvolgerà 6.836.084 lavoratori. Si partirà dai “più giovani” per poi man mano allargare la platea, per arrivare a informare a regime 17.800.000 di persone. A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 3001/2015. Si tratta di un nuovo servizio offerto dall’Inps che permette di simulare quella che sarà presumibilmente la pensione che si riceverà al termine della propria attività lavorativa. Il calcolo della pensione tiene conto della normativa attualmente in vigore e si basa su tre fondamentali elementi: l’età, la storia lavorativa e la retribuzione/reddito. Per quest’anno, il nuovo servizio interessa esclusivamente gli assicurati iscritti: al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (con esclusione degli assicurati con contribuzione da lavoratore agricolo dipendente o da lavoro domestico); alle gestioni speciali artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri; alla Gestione Separata. Come accennato in premessa, il rilascio del servizio sarà determinato per fasce di età. Nel dettaglio: dal 1° maggio, tocca solo ai lavoratori sotto i 40 anni; dal 1° giugno, interessa anche i lavoratori sotto i 50 anni; e solo dal 1° luglio, coinvolge tutti i lavoratori sopra i 50 anni. Mentre dal 2016, il servizio sarà disponibile anche per i dipendenti pubblici e per i lavoratori con contribuzione versata agli altri Fondi e Gestioni amministrate dall’Inps. Inoltre, per accedere al servizio è necessario essere in possesso di un PIN ordinario, altrimenti è possibile richiederlo anche dalla sezione “Il PIN online”. Chi non è in possesso del PIN sarà avvisato dall’INPS, a partire dal 1° settembre 2015, mediante un’apposita comunicazione cartacea e sarà inviata solo a coloro che hanno, nell’anno 2014, hanno maturato almeno una settimana di contribuzione valida in una delle gestioni interessate dal servizio. In quest’ultimo caso, a partire dal mese di settembre 2015 tali soggetti saranno direttamente raggiunti da una comunicazione cartacea dell’Istituto. Evidenziamo di seguito quali sono nel dettaglio i servizi resi disponibili dal nuovo progetto. L’utente potrà innanzitutto controllare i contributi che risultano versati in Inps e accedere, eventualmente, al servizio di segnalazione contributiva per comunicare all’Inps i periodi di contribuzione mancanti. Inoltre, potrà conoscere la data in cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata e calcolare l’importo stimato della pensione “a moneta costante”, prescindendo cioè dall’andamento dell’inflazione. Infine, è possibile ottenere una stima del rapporto fra la prima rata di pensione e l’ultimo stipendio (tasso di sostituzione). Inoltre, per confrontare diversi scenari e operare le scelte per costruire la propria futura pensione, il servizio consente di effettuare differenti simulazioni, modificando: la retribuzione dell’anno in corso e l’andamento percentuale annuo, per verificare come retribuzioni diverse possano incidere sull’importo della futura pensione; la data di pensionamento, per stimare l’effetto economico di un posticipo; una combinazione delle due variabili retribuzione e data di pensionamento. |
Martedì, 05 Maggio 2015 |
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NUOVI TASSI DI SCONTO PREMI INAIL
Sono stati modificati i tassi di sconto dei premi INAIL per il 2015: a partire dal 1° gennaio u.s. vengono abbassate, con Decreto interministeriale Lavoro-Economia registrato dalla Corte dei Conti e in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, le riduzioni le percentuali di riduzione del tasso medio previste dall’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000. A seguito della pubblicazione della circolare n. 51/2015, l’INAIL ha sbloccato la gestione dei moduli OT24 da inoltrare per richiedere la riduzione dei premi INAIL, dopo che la trattazione delle domande era stata sospesa per due volte. Gli sconti concessi fino allo scorso anno andavano dal 7% al 30%, in base al numero dei dipendenti, da quest’anno invece la riduzione oscillerà tra il 5% ed il 28%. A conti fatti una impresa edile con 75 operai/anno e 100.000 euro di retribuzioni, la minore riduzione nel 2015 sui premi INAIL ammonterà a 1.000 euro. |
Martedì, 05 Maggio 2015 |
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mattino di padova 04 maggio 2015 | Martedì, 05 Maggio 2015 |
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Provincia Pavese 04 maggio 2015 | Martedì, 05 Maggio 2015 |
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ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA LIQUIDAZIONE ANTICIPO TFR
La circolare n. 82/2015 dell’INPS esplica come richiedere l’anticipo su TFR secondo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 26 e seguenti, della legge 190/2014. Il dipendente deve essere in azienda da almeno sei mesi, requisito che si considera soddisfatto anche nei casi come la cessione d’azienda o di ramo d’azienda, nei quali il rapporto prosegue senza soluzione di continuità. La quota integrativa della retribuzione (QuIR) che viene anticipata è pari alla quota maturanda del TFR al netto della detrazione del datore di lavoro. Quindi, nel caso di lavoratori assunti con misure agevolate, la quota di TFR da anticipare si calcola sulla contribuzione effettivamente versata al netto delle agevolazioni applicate. Per i lavoratori che scelgono di farsi anticipare il TFR che prima versavano a fondi pensione, la QuIR si calcola sull’intera liquidazione maturata, anche se solo una parte era destinata alla previdenza complementare. Il lavoratore effettua la richiesta di anticipo TFR al datore di lavoro utilizzando il modulo QuIR approvato con il Dpcm 29/2015 ed il datore di lavoro ne lascia poi una copia al dipendente a titolo di ricevuta. |
Mercoledì, 29 Aprile 2015 |
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PAGAMENTO CONTROLLI AUTOMATIZZATI
Con la risoluzione n. 42/E del 28 aprile, sono stati estesi alla modalità di versamento F24 Enti pubblici i codici tributo utilizzati per pagare le somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di tre diversi tipi di attività: controllo automatico, controllo formale, liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata per cui non sono dovuti interessi e sanzioni se si paga entro 30 giorni. Le comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico evidenziano la correttezza della dichiarazione o la presenza di errori. In quest’ultimo caso, si può pagare la somma indicata con una riduzione delle sanzioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate i motivi per cui il pagamento non è dovuto. Il controllo formale consiste nella verifica di corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente e i dati desunti dalle dichiarazioni presentate da altri soggetti. |
Mercoledì, 29 Aprile 2015 |
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LIMITI DI SPESA INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio in anni precedenti viene effettuata una nuova ristrutturazione che non è mera prosecuzione dei lavori già realizzati, si può fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa di 48.000 euro (96.000 euro per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015), distinto da quello previsto per i primi interventi. Le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR fruiscono di una detrazione di imposta ai fini IRPEF, attualmente prevista nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare. Tali maggiori limiti si applicano, in base al comma 47 dell’art. 1 della Legge n. 190 del 2014, alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015. In base al comma 1 dell’art. 16-bis del Tuir, il limite di spesa ammissibile previsto per i suddetti interventi è annuale e riguarda il singolo immobile interessato dagli interventi medesimi. L’Agenzia delle Entrate nella circolare 17 del 24 aprile scorso ha chiarito che l’autonoma configurabilità dell’intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltreché, ove richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori. L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. Si rileva che l’art. 16-bis del TUIR non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione. Pertanto, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, ci si potrà avvalere della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento. |
Mercoledì, 29 Aprile 2015 |
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Sentinella del Canavese 29 aprile 2015 | Mercoledì, 29 Aprile 2015 |
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RICHIESTA RIMBORSO ACCONTO BOLLO DI GENNAIO
L’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 43/E) chiarisce che l’imposta di bollo su fatture, atti e documenti informatici deve essere versata in un’unica soluzione, in modalità telematica, tramite F24, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014. L’imposta sui libri e sui registri, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. I contribuenti che, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, avevano già versato l’acconto a gennaio 2014 con il modello F23, possono scomputare tale importo dal pagamento dell’imposta totale, da effettuare in unica soluzione con F24. Se l’acconto supera l’imposta di bollo totale dovuta, la differenza può essere chiesta a rimborso. |
Mercoledì, 29 Aprile 2015 |
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DETRAIBILITA SPESE DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
Nei righi da RP8 a RP14 del Modello Unico Persone Fisiche 2015, con il codice 17 vanno indicate le spese sostenute nel 2014, per i compensi e le commissioni immobiliari corrisposte agli intermediari per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. Secondo quanto evidenziato dalla Circolare ministeriale del 4 aprile 2008, numero 34: la detrazione per tale tipologia di onere spetta anche per l’acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà (come ad esempio l’usufrutto) a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale; il beneficio fiscale decade qualora l’acquisto dell’immobile non vada a buon fine. La successiva Risoluzione del 30 gennaio 2009, numero 26, chiarisce che la detrazione spetta anche sul compenso dell’intermediazione corrisposto in sede di stipula del contratto preliminare di vendita purché esso sia regolarmente registrato. In ogni caso si decade dall’agevolazione se le parti non giungono alla stipula del contratto definitivo e l’eventuale detrazione del diciannove per cento non spettante dovrà essere restituita. Con la Circolare del primo luglio 2010, numero 39, l’Agenzia delle Entrate, al punto 1.1, ha chiarito inoltre che, la detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui le spese per intermediazione immobiliare siano state sostenute in data antecedente la stipula del preliminare (al momento dell’accettazione della proposta di acquisto) considerato che, successivamente, è stato registrato appositamente il contratto preliminare ed infine il contratto di acquisto definitivo (rogito notarile). Ancora con la Circolare del primo giugno 2012, numero 19, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui un contribuente, già proprietario di un immobile acquistato con i benefici prima casa, acquisti un ulteriore immobile nel quale andrà ad abitare e dove trasferirà la propria residenza, può detrarre la fattura relativa all’intermediazione del secondo acquisto. La detrazione sarà permessa poiché il soggetto trasferirà la propria dimora nella seconda abitazione acquistata prescindendo invece dal trasferimento della relativa residenza anagrafica. La residenza rappresenta, invece, il presupposto per l’applicazione dell’agevolazione, c.d. “prima casa” per l’imposta di registro ridotta (articolo 1, nota II -bis, della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, numero 131). Le spese per l’intermediazione immobiliare sono detraibili per un importo massimo di euro mille/00. |
Martedì, 28 Aprile 2015 |
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MODALITA DI ACCESSO SISTEMA INFORMATIVO ISEE
Per mantenere l’accesso al Sistema Informativo ISEE, l’Ente erogatore dovrà presentare due moduli all’INPS, entro 4 mesi dalla ricezione della comunicazione. Secondo quanto riportato nella Circolare n. 73/2015 dell’INPS, d’ora in poi, affinché gli Enti erogatori delle prestazioni sociali possano accedere alle informazioni utili per verificare la spettanza o meno del beneficio richiesto dal cittadino, è possibile avvalersi sia delle modalità web (www.inps.it) che in cooperazione applicativa, secondo le regole standard del sistema pubblico di connettività. Il Sistema informativo dell’ISEE (in breve detto “SII”), costituito e gestito dall’INPS sotto il profilo tecnico ed informatico, è una banca dati che consente all’Ente erogatore (di seguito Ente) delle prestazioni sociali agevolate, di verificare il possesso dei requisiti in capo al richiedente per il loro riconoscimento. Affinché l’Ente erogatore verifichi i requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione sociale, può chiedere all’INPS una serie di informazioni: valore ISEE e composizione del nucleo familiare; DSU pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità; informazioni contenute nella DSU quando procede all'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, da esso erogati a qualunque titolo; informazioni contenute nella DSU ai fini dei controlli sulle informazioni auto-dichiarate dal dichiarante. Per accedere alle suddette informazioni, l’Ente erogatore dovrà inoltrare specifica richiesta all’INPS. A tal fine, potrà avvalersi delle seguenti modalità: online dal sito dell’INPS, attraverso l’uso di credenziali individuali (PIN) assegnate dall’Istituto agli operatori dell’ente; in cooperazione applicativa, secondo le regole standard del sistema pubblico di connettività, attraverso una porta di dominio accreditata e secondo lo schema di mutua autenticazione previa valutazione da parte dell’INPS. Inoltre, per poter mantenere l’autorizzazione all’accesso, il legale rappresentante dell’Ente o suo delegato, deve inoltrare alla Direzione regionale, tramite PEC, due moduli (modulo A e C) entro quattro mesi dalla ricezione della comunicazione dell’INPS. |
Martedì, 28 Aprile 2015 |
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CHIARIMENTI DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DETRAZIONI
Per rispondere ad alcuni dei dubbi sollevati dai CAF l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 17/E/2015, contenente varie questione interpretative riguardanti gli oneri detraibili (spese sanitarie, spese per interventi di recupero del patrimonio abitativo, spese di istruzione), gli oneri deducibili, i redditi di lavoro dipendente e le imposte indirette. Più in particolare, in tema di spese detraibili, i CAF hanno chiesto all’Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito alle detrazioni fiscali per le seguenti spese: recupero del patrimonio edilizio: per gli interventi di ristrutturazione, nel caso in cui l’ordinante sia un soggetto diverso da quello indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, a fruire della detrazione deve essere quest’ultimo, ritenendosi così soddisfatto il requisito di titolarità del sostenimento della spesa. Viene inoltre chiarito che il Bonus ristrutturazioni può essere fruito anche in relazione ad un immobile che abbia già formato oggetto di interventi di recupero edilizio in anni precedenti, purché i nuovi lavori non rappresentino una mera prosecuzione di quelli già realizzati. In caso di trasferimento mortis causa della titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, la detrazione non fruita in tutto in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Tuttavia nel caso in cui l’erede conceda lo stesso in comodato o in locazione, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. La detrazione spetterà nuovamente, per le eventuali rate residue di competenza degli anni successivi, al termine del contratto di locazione o di comodato; diversamente, la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di un immobile è personale, pertanto, in caso di decesso del beneficiario, la stessa non si trasferisce agli eredi; prestazioni effettuate da un massofisioterapista libero professionista, con formazione triennale: per l’Agenzia il diploma di massofisioterapista è equipollente a quello universitario ed i possessori del titolo sono da considerarsi operatori sanitari. Pertanto, ai sensi dell’art. 15, comma 1 lettera c), del TUIR vigente, le spese per le prestazioni rese dal massofisioterapista sono detraibili anche senza una specifica prescrizione medica; prestazioni del medico odontoiatra: ai sensi dello stesso articolo 15 del TUIR, le spese per le prestazioni del dentista sono detraibili unicamente nell’ipotesi in cui di tratti di assistenza medica specifica, ovvero di cure necessarie per la salute. Per portare in detrazione tale spese è necessario conservare la fattura nella quale si possa evincere dalla causale, in maniera inequivocabile, la natura strettamente sanitaria della prestazione effettuata dal medico odontoiatra; crioconservazione degli ovociti: l’Agenzia delle Entrate, sentito il parere del Ministero della Salute ritiene che la prestazione di crioconservazione degli ovociti effettuata nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita ha finalità sia di cura che di prevenzione per la tutela della salute della donna, e dunque la spesa può essere portata in detrazione. Anche in questo caso è necessario conservare la fattura dalla quale risulti chiaramente la descrizione della prestazione effettuata; trasporto di disabili che necessitano di cure mediche periodiche versati alle ONLUS mediante contributi volontari: in questo caso l’Agenzia delle Entrate ritiene che si debba valutare di volta involta, sulla base della documentazione attestante le somme versate, la possibilità di portare in detrazione tali spese. Viene inoltre precisato che la possibilità di beneficiare di detrazioni fiscali integrali per tali spese è obbligatorio il versamento delle somme mediante bonifico bancario o postale e al rilascio di attestazione e fattura da parte della ONLUS; istruzione per gli studenti degli Istituti Tecnici Industriali (I.T.S.): è possibile la detrazione, così come avviene per gli studenti degli Istituti scolastici statali; canoni di locazione per gli studenti degli Istituti Tecnici Industriali (I.T.S.): tale detrazione non è possibile, essendo prevista soltanto per gli iscritti ai corsi di laurea universitari. Con riferimento agli oneri deducibili, l’Agenzia chiarisce che: gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato sono deducibili dal reddito complessivo, se disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all’ex-coniuge, così come l’assegno di mantenimento. Se l’immobile è a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità delle spese viene dimezzata; la deduzione delle spese per le procedure di adozione internazionale va ripartita tra i coniugi in relazione alla spesa sostenuta da ciascuno di essi. |
Martedì, 28 Aprile 2015 |
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NO SUCCESSIONE BONUS MOBILI
La detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di un immobile per il quale si fruisce del bonus ristrutturazioni è personale; pertanto, in caso di decesso del beneficiario, la stessa non si trasferisce agli eredi, a differenza di quanto previsto per il bonus ristrutturazioni che, invece, passa agli eredi che mantengono la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 17 del 24 maggio scorso. La detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è subordinata al sostenimento di spese per le quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, TUIR. L’art. 16-bis del TUIR dispone che in caso di trasferimento per causa morte della titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio, la detrazione non fruita in tutto o in parte dal de cuius è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Alla luce di quanto sopraesposto nella circolare n. 17 del 24 maggio scorso è stato chiesto se la stessa regola di trasferimento per mortis causa si applichi anche per le spese sostenute dal contribuente deceduto per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. A tale quesito l’Agenzia delle Entrate ha risposto che “il c.d. bonus mobili, seppure presupponga la fruizione della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è comunque una detrazione da questa autonoma, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa, che non prevedono il trasferimento della detrazione. Si ritiene, pertanto, che in caso di decesso del contribuente non possa applicarsi la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR e la detrazione in esame, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisca agli eredi per i rimanenti periodi di imposta”. In sostanza quindi, in caso di decesso del contribuente che sta usufruendo della rateizzazione decennale della detrazione del 50% per l’acquisto, di mobili e grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (pagata dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015), il bonus non utilizzato in tutto o in parte, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta. |
Martedì, 28 Aprile 2015 |
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Mattino 27 aprile 2015 | Martedì, 28 Aprile 2015 |
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NOVITA ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE
I Consulenti del Lavoro hanno prodotto un vero e proprio Vademecum per l’utilizzo dei nuovi ammortizzatori sociali, tra cui, la NASpI (la nuova assicurazione sociale per l’impiego che sostituisce l’ASpI) e l’ASDI (l’assegno di disoccupazione per lavoratori che hanno terminato la NASpI ma si trovano in condizione di bisogno). Le regole sulla NASpI sono contenute negli articoli da 1 a 14 del decreto. La nuova indennità è prevista dal primo maggio 2015, quindi si applica alle cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute a partire dal 30 aprile 2015. E’ riconosciuta ai lavoratori dipendenti, compresi i contratti di apprendistato, ai soci lavoratori delle cooperative e al personale artistico con rapporto subordinato. I requisiti sono: stato di disoccupazione, 13 settimane di anzianità contributiva nei quattro anni precedenti (indipendentemente dalla retribuzione percepita, quindi senza applicare i minimali contributivi), 30 giornate di lavoro effettivo (anche sommando rapporti di lavoro diversi) nei 12 mesi precedenti. La NASpI è riconosciuta anche in caso di dimissioni, solo nel caso in cui queste avvengano durante il periodo tutelato dalla maternità (gravidanza e primo anno di vita del figlio) oppure per giusta causa motivata da mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali sul luogo di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni, mobbing, variazione delle condizioni di lavoro in seguito a cessione d’azienda, spostamento ad altra sede in mancanza delle compravate ragioni tecniche previste per legge, comportamento ingiurioso del superiore gerarchico. Nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto all’ASpI se motivata da trasferimento ad altra sede distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore oppure raggiungibile in non meno di 80 minuti con i mezzi pubblici, oppure dalla procedura di conciliazione prevista dall’articolo 7 della legge 604/66 (sui licenziamenti individuali). La domanda va presentata all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (a pena di decadenza), e la prestazione decorre dal giorno successivo (ma non prima dell’ottavo giorno dal termine del rapporto di lavoro). La legge prevede che non ha diritto alla NASpI il disoccupato che non partecipa alle iniziative di attivazione lavorativa e riqualificazione professionale dei centri per l’impiego. Prima erano richiesti requisiti più rigidi, come le due annualità di anzianità assicurativa e le 13 settimane di accredito contributivo negli ultimi 12 mesi (e non sui quattro anni) per l’accesso alla miniASpI. La base di calcolo è rappresentata dall’imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni, diviso per le settimane di contribuzione e moltiplicato per 4,33. Se il risultato è sotto i 1195 euro (nel 2015), l’indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione di riferimento. Se invece la cifra è più alta, si somma al 75% il 25% del differenziale fra retribuzione mensile e 1195 euro (fino a un massimale di 1300 euro, più alto dei 1169 euro che erano il massimale ASpI). Si evidenzia che l’indennità subisce una riduzione del 3% al mese dal quarto mese di fruizione (l’ASpI invece scendeva del 15% dopo i primi sei mesi e di un altro 15% dopo i primi 12 mesi). Il nuovo sistema risulta più conveniente nel caso di fruizione per un numero di mensilità inferiore, e invece più gravoso in presenza di una fruizione più duratura. Poi, l’ASDI è una novità della Riforma ammortizzatori sociali, è in vigore anch’esso dal primo maggio e per il solo 2015, viene riconosciuto a chi, terminata la NASpI, non abbia ancora trovato lavoro e si trovi in situazione di difficoltà (valutata in base all’ISEE, su parametri da individuare ad apposito decreto ministeriale). L’ASDI è pari al 75% dell’ultimo trattamento NASpI per un massimo di sei mensilità. Questo assegno di disoccupazione è prioritariamente riservato a lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni oppure in età vicino al pensionamento. |
Martedì, 28 Aprile 2015 |
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CONTROLLI DELL'INTERMEDIARIO SUL 730
Il contribuente che richieda la redazione del modello 730 è tenuto a presentare all’intermediario i documenti necessari per l’apposizione del visto di conformità. A tal fine è irrilevante il fatto che il contribuente abbia già compilato il suo 730 ordinario o che le spese detraibili siano già presenti nel precompilato: i documenti andranno sempre presentati. Il Caf/Professionista deve quindi effettuare specifici controlli ai fini del rilascio del visto di conformità, i quali sono richiamati nella Circolare 7/E del 26 febbraio 2015. -Gli intermediari abilitati devono infatti verificare: la corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (Certificazione Unica, certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, ecc.); gli attestati degli acconti versati o trattenuti; le deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico; le detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita; i crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita; l’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. Particolare rilevanza assumono quindi i controlli sulle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall’imposta. A tal proposito merita di essere ricordato che, nel caso di spese ripartite su più annualità, il controllo documentale deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell’onere ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta. Ciò significa che se il contribuente chiede di indicare nel modello 730 la 5° rata della detrazione per ristrutturazioni edilizie, sarà comunque compito del Caf/Professionista chiedere tutta la documentazione inerente la spesa in oggetto (fatture, bonifici, ecc.), ed effettuare tutti i controlli prima richiamati. Irrilevante è invece il fatto che la spesa sia già presente nel modello 730 dell’anno precedente. Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione). Pertanto non è necessario chiedere l’esibizione della documentazione relativa all’ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione, come visure catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati, ecc. Unica eccezione, in questo caso, è rappresentata dai redditi di lavoro che sono riportati nella Certificazione Unica: il Caf/professionista deve infatti sempre controllare la rispondenza dei dati. Un altro aspetto da considerare, riguarda le situazioni soggettive che incidono sulla spettanza delle detrazioni di imposta. Ad esempio se un contribuente indica nel modello 730 gli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale, il Caf/professionista non dovrà richiedere copia del certificato di residenza dal quale risulti che la stessa è stata trasferita nei termini previsti dalla norma. In questi casi è sufficiente una dichiarazione sostitutiva del contribuente che attesti la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma. Allo stesso modo, quindi, non sarà necessario richiedere copia dello stato di famiglia per le detrazioni per familiari a carico, o il certificato di residenza per la deduzione dell’abitazione principale, o la documentazione sanitaria rilasciata ai fini dell’accertamento dell’invalidità per i soggetti portatori di handicap. I controlli sui requisiti soggettivi saranno effettuati sempre in capo al contribuente e non nei confronti del Caf/professionista. |
Lunedì, 27 Aprile 2015 |
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Pavese 27 aprile 2015 | Martedì, 28 Aprile 2015 |
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ULTERIORI CHIARIMENTI SPLIT PAYMENT
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare applicativa definitiva sul funzionamento dello split payment IVA introdotto dalla Legge di Stabilità per tutte le operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni a partire dal primo gennaio 2015. Erano già stati forniti i primi chiarimenti con la circolare 1/2015, mentre ora è stato emesso il documento di prassi completo, la circolare 15/E del 2015, con cui si precisano adempimenti, casi di esclusione e sanzioni. A questo proposito, c’è una moratoria per le eventuali violazioni commesse prima della pubblicazione della circolare, quindi fra il primo gennaio e il 13 aprile 2015. Era già prevista, dalla precedente circolare, un’analoga sospensione delle sanzioni, che però ora è stata allungata fino alla data d questa nuova circolare. Per quanto riguarda le sanzioni, il fornitore (quindi l’azienda) ha l’obbligo di emettere fattura con l’indicazione “scissione dei pagamenti” (altrimenti scattano sanzioni amministrative), mentre sul fronte dell’assolvimento dell’imposta verso l’Erario è responsabile la Pubblica Amministrazione. L’omesso o ritardato pagamento IVA è sanzionato in base all’articolo 13 del Decreto Legislativo 471/1997. Come indicato, non si applica alcuna sanzione alle violazioni commesse prima della pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate, in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente. Il fatto che il fornitore addebiti direttamente l’IVA alla Pubblica Amministrazione, senza incassarla, determina un’eccedenza di IVA detraibile. Per limitare gli effetti finanziari negativi dello split payment, è stata modificata la disciplina dei rimborsi, permettendo di includere nel calcolo dell’aliquota media le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione. L’erogazione prioritaria del rimborso è prevista sulla base dell’aliquota media, ed è di conseguenza possibile che il rimborso da split ayment sia prioritario solo per una parte dell’importo. Se il contribuente non ha i requisiti per chiedere il rimborso con il presupposto dell’aliquota media, può comunque chiederlo, ma l’erogazione non seguirà la via prioritaria. La priorità nell’esecuzione del rimborso è garantita dall’attribuzione, nelle basi dati dell’Agenzia, di un numero progressivo che assicura la precedenza rispetto ai rimborsi non prioritari. Come precedentemente indicato, lo split payment è applicato a tutte le operazioni dei fornitori della Pubblica Amministrazione, con una serie di esclusioni espressamente previste, fra cui: prestazioni di servizi con compensi assoggettati a ritenute alla fonte, le operazioni che rientrano in regimi speciali di applicazione dell’IVA. In pratica, la fattura verso la PA viene emessa con la dicitura “scissione dei pagamenti“. Come è noto, lo split payment IVA prevede che il fornitore incassi il corrispettivo al netto dell’IVA, che la PA verserà direttamente allo Stato. Di fatto quindi, si evita un adempimento all’impresa, che non deve prima incassare l’IVA e poi assolverla. Formalmente, però, il soggetto passivo IVA resta il fornitore che da una parte non calcola nella liquidazione IVA l’imposta delle operazioni soggette a split payment, dall’altra continuerà a segnare nel registro “IVA vendite” le operazioni effettuate e la relativa IVA non incassata dalla PA. L’Agenzia delle Entrate specifica che bisogna provvedere ad indicare in modo distinto le operazioni soggette a scissione dei pagamenti (ad esempio, in un’apposita colonna), evidenziando l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta (che, come precedentemente indicato, non concorrerà alla liquidazione di periodo). In caso di dubbio, spetta all’ente pubblico cessionario/committente dire ai fornitori se applicare o meno il meccanismo dello split payment dell’IVA. Non saranno pertanto sanzionabili i fornitori che, attenendosi alle indicazioni dell’ente, non riportino sulla fattura il riferimento al meccanismo speciale dello split payment e riscuotano normalmente l’imposta. |
Lunedì, 27 Aprile 2015 |
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NUOVI IMPORTI MALATTIA E MATERNITA
Per quanto riguarda le indennità di malattia e maternità, sono stati forniti i nuovi importi, per l’anno 2015 (in caso di malattia, maternità e tubercolosi). Si registra un mini aumento per le lavoratrici autonome (artigiane e commercianti) titolari di un’indennità di maternità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data. L’importo giornaliero, che vale anche in caso di congedo parentale e interruzione della gravidanza, è passato da 47,58 euro a 47,68 euro. Ne da informazione l’INPS con la Circolare n. 78/2015, fornendo i salari medi e convenzionali – per l’anno 2015 - delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2015, gli importi giornalieri sono stati così rideterminati: 47,68 euro (47,58 euro nel 2014) per i lavoratori soci di società e di enti cooperative, anche di fatto, di cui all’art. 4 DPR n. 602/1970; 42,33 euro (42,41 euro per l’anno 2014) per i lavoratori agricoli a tempo determinato; 54,65 euro (valide per l’anno 2014) per i compartecipanti familiari e piccoli coloni; 41,87 euro per le coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali; 47,68 euro (47,58 euro per l’anno 2014) per le artigiane e commercianti; 26,49 euro (26,14 euro per l’anno 2014) per le pescatrici delle acque interne. Per quanto riguarda invece, i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari, per l’anno 2015 bisogna utilizzare le seguenti retribuzioni convenzionali orarie: euro 6,97 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 7,88; euro 7,88 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 7,88 e fino a euro 9,59; euro 9,59 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 9,59; euro 5,07 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali. L’articolo 1, comma. 788, della Legge numero 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto anche per i collaboratori coordinati a progetto (co.co.pro.) l'indennità giornaliera in caso di assenza per malattia, simile a quella prevista per i dipendenti. La misura della prestazione si calcola applicando una percentuale prestabilita all'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo. Tale percentuale è pari al 4%, al 6% o all'8% a seconda delle mensilità di contribuzione che ha accreditate il lavoratore nei 12 mesi precedenti l'evento. Sul punto, va precisato che la misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Per le degenze iniziate nell’anno 2015 l’indennità, calcolata su euro 274,86, corrisponderà per ogni giornata indennizzabile a: euro 21,99 (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi; euro 32,98 (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi; euro 43,98 (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi. Per le nascite avvenute nel 2015 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2015, la misura dell’assegno di maternità del Comune è pari a euro 338,89 mensili (euro 1.694,45 complessivi). Per ottenere tale assegno è necessario che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a 16.954,95 euro. Si evidenzia che da quest’anno, a seguito della riforma sul “riccometro”, è cambiato il limite a quale fare riferimento per verificare la spettanza dell’assegno. Infatti, non si fa più riferimento all’ISE (indicatore della situazione economica) bensì all’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). Per quanto riguarda invece l’assegno di maternità concesso dall’INPS, valido per le nascite avvenute nel 2015, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2015, l’importo è pari a 2.086,24 euro. |
Lunedì, 27 Aprile 2015 |
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SANZIONI OMESSA PRESENTAZIONE SPESOMETRO
Trascorse le scadenze del 10 e 20 aprile 2015 di presentazione dello spesometro, per i contribuenti che rispettivamente effettuano o non effettuano la liquidazione con periodicità mensile dell’IVA, è possibile porre rimedio ad eventuali errori. Qualora il contribuente non abbia nemmeno presentato la comunicazione originaria, è comunque possibile provvedervi tardivamente e versare le sanzioni con le riduzioni avvalendosi del ravvedimento operoso. In relazione al ravvedimento operoso, è possibile regolarizzare la violazione entro un anno dall’originaria scadenza, beneficiando di una riduzione della sanzione a un ottavo del minimo (32 EURO), in quanto applicabile la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), ultimo periodo del D.Lgs. 472/97. La sanzione ridotta deve essere versata indicando nel modello F24 il codice tributo “8911”. Non è applicabile la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, lettera c) che consente la riduzione della sanzione a un decimo del minimo se la dichiarazione è presentata, con un ritardo non superiore a novanta giorni, non trattandosi di una dichiarazione, ma di una comunicazione. |
Lunedì, 27 Aprile 2015 |
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SCADENZIARIO FISCALE 2015 AGGIORNATO
Nel 2015 ha debuttato la dichiarazione dei redditi precompilata, che può essere presentata anche autonomamente da parte dei contribuenti previo accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate tramite PIN e credenziali di Fisconline o quelle della Carta Nazionale dei Servizi o quelle dell’INPS, oltre che come di consueto con l’assistenza dei professionisti abilitati o dei CAF. Per quest’anno sarà ancora obbligatorio rivolgersi a CAF o intermediari nel caso in cui si intenda presentare la dichiarazione congiunta. Dal 2015, l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti la propria dichiarazione dei redditi precompilata a partire dal 15 aprile di ogni anno. A partire da questa data e fino alla fine del mese, i contribuenti potranno semplicemente consultare la propria dichiarazione dei redditi e, eventualmente, modificarla. La trasmissione all’Amministrazione finanziaria potrà avvenire solo dal 1° maggio, fino al 7 luglio. Il modello 770 andrà invece presentato entro il 31 luglio 2015. Il modello UNICO 2015 va presentato: dal 2 maggio 2015 al 30 giugno 2015, se si tratta del modello UNICO PF/2015 cartaceo; entro il 30 settembre 2015, se si tratta del modello UNICO PF/2015 da trasmettere per via telematica, o del modello UNICO SP/2015, o del modello UNICO SC/2015 relativo ai soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Il modello UNICO SC/2015 va presentato entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Il modello UNICO PF può essere presentato in modalità cartacea solo se il contribuente, pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730: non può presentare il modello 730; deve dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello UNICO RM, RT, RW (monitoraggio per gli INVESTIMENTI all’estero e il calcolo delle relative imposte) e AC (comunicazione degli amministratori dei condomini); deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. Il modello IRAP/2015 si presenta entro: il 30 settembre 2015 per i soggetti IRPEF e società di persone; l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti IRES. Il modello IVA/2015 si presenta: dal 01 febbraio 2015 al 30 settembre 2015 in forma autonoma; entro il 30 settembre 2015, se in forma unificata. Si ricorda che queste scadenze possono subire variazioni o proroghe. Si consiglia, pertanto, di consultare la sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate dedicata allo scadenzario. |
Lunedì, 27 Aprile 2015 |
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QUIR FA SCATTARE BONUS 80 EURO
Se per effetto della liquidazione mensile della Qu.I.R. (su cui si applica la tassazione ordinaria) si genera un’imposta a debito, allora scatta anche il bonus 80 euro, infatti, se i soggetti con IRPEF netta pari a zero, in conseguenza della liquidazione della Qu.I.R., generano un’imposta a debito hanno diritto al suddetto bonus. Secondo quanto indicato dal Ministero dell’Economia, l’Irpef derivante dalle Qu.I.R. concorre sicuramente a generare imposta lorda a debito. Quindi, il maggior carico fiscale sul TFR anticipato potrebbe essere comunque più che compensato in alcuni casi della percezione del bonus di 80 euro. È chiaro che il bonus spetta al verificarsi delle altre due condizioni essenziali: reddito complessivo non superiore a 24.000 euro (con meccanismo di décalage fino a 26.000 euro); e la titolarità di un reddito di lavoro dipendente ovvero assimilato a quelli di lavoro dipendente. |
Lunedì, 27 Aprile 2015 |
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REGOLE TETTO PENSIONI LEGGE DI STABILITA
Secondo il comma 707 della legge 190/2015, l’importo complessivo della pensione non può essere più alto di quello che risulterebbe dal calcolo con il sistema retributivo (quindi, in pratica, stabilisce un tetto massimo pari all’80% dell’ultimo stipendio). La circolare n. 74/2015 dell’INPS chiarisce che la norma riguarda lavoratori che, al 31/12/1995, hanno già un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni. In base a quanto previsto dalla Riforma Fornero delle pensioni di fine 2011, questi lavoratori restando al lavoro oltre il 2012 conteggiavano le quote di pensione maturata con il sistema contributivo, mentre ai periodi precedenti continuava ad applicarsi il sistema retributivo. Questa norma provocava una sorta di distorsione, con pensioni che in virtù del doppio calcolo (retributivo + contributivo dal 2012) risultavano alla fine più alte rispetto a quelle che sarebbero maturate applicando il semplice calcolo retributivo. Ora la norma cambia e l’importo massimo della pensione resta quello del retributivo. Bisogna confrontare due diverse operazioni, e alla fine scegliere quella da cui risulta la cifra minore: calcolo retributivo fino al 31/12/2011 e calcolo contributivo per le anzianità maturate dal 1/1/2012; calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato. Se dal calcolo misto risulta una cifra più bassa, questa continuerà a essere la pensione accreditata, se invece l’importo più basso risulta dal calcolo interamente retributivo, quest’ultimo corrisponderà al versamento. |
Lunedì, 27 Aprile 2015 |
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CONTROLLI ACQUISTI POS
Dopo le comunicazioni del 10 e del 20 aprile per i soggetti Iva mensili e trimestrali, è ora la volta delle operazioni effettuate con moneta elettronica. La scadenza del 30 aprile è vicina e gli operatori finanziari (banche poste, eccetera) dovranno apprestarsi a trasmettere telematicamente all’Anagrafe Tributaria i dati, rilevati l’anno scorso, delle transazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate da consumatori finali con carte di credito, di debito o prepagate. La comunicazione polivalente deve essere trasmessa seguendo le specifiche tecniche fornite dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 18 ottobre 2013. In esso devono essere indicati: i dati anagrafici del contribuente che ha sostenuto l’acquisto; gli importi complessivi di ogni singola transazione; la data in cui è stata effettuata la transazione; il codice fiscale dell’operatore commerciale presso il quale è avvenuto il pagamento elettronico. |
Lunedì, 27 Aprile 2015 |
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CHIARIMENTI SPLIT PAYMENT
Lo split payment prevede che sia la PA a versare direttamente all’Erario l’IVA, che il fornitore addebita in fattura senza incassarla. La direttiva comunitaria sull’IVA (2006/112/Ce), non prevede questo meccanismo, quindi l’Italia dopo l’approvazione della Legge di Stabilità ha chiesto la necessaria autorizzazione a Bruxelles. Nel frattempo, il ministero ha approvato il decreto attuativo (il 23 gennaio 2015), e l’Agenzia delle Entrate ha emesso i necessari documenti di prassi (l’ultimo, la circolare 15/E 2015), quindi lo Split Payment è pienamente operativo. Esso riguarda tutte le operazioni con fattura emessa dal primo gennaio 2015 con IVA esigibile a partire dalla stessa data. Se invece l’operazione è stata fatturata nel 2014, anche se con esigibilità differita, il meccanismo non si applica. Questo, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia avvenuto nel corso del 2015. Per tali operazioni, quindi, la PA pagherà al fornitore anche l’IVA, senza applicare la nuova scissione dei pagamenti. Per limitare gli effetti negativi dello Split Payment per i fornitori, è stata modificata la disciplina dei rimborsi, permettendo di includere nel calcolo dell’aliquota media le operazioni effettuate nei confronti della PA, con diritto al rimborso dell’eventuale credito in eccesso in via prioritaria. Se il contribuente non ha i presupposti per chiedere il rimborso sulla base dell’aliquota media, può chiederlo in base agli altri presupposti previsti dall’articolo 30 del decreto 633/1972, ma in questo caso non c’è esecuzione prioritaria. |
Lunedì, 27 Aprile 2015 |
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Sentinella del Canavese 22 aprile 2015 | Mercoledì, 22 Aprile 2015 |
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SCADENZIARIO FISCALE 2015
Nel 2015 ha debuttato la dichiarazione dei redditi precompilata, che può essere presentata anche autonomamente da parte dei contribuenti previo accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate tramite PIN e credenziali di Fisconline o quelle della Carta Nazionale dei Servizi o quelle dell’INPS, oltre che come di consueto con l’assistenza dei professionisti abilitati o dei CAF. Per quest’anno sarà ancora obbligatorio rivolgersi a CAF o intermediari nel caso in cui si intenda presentare la dichiarazione congiunta. Dal 2015, l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti la propria dichiarazione dei redditi precompilata a partire dal 15 aprile di ogni anno. A partire da questa data e fino alla fine del mese, i contribuenti potranno semplicemente consultare la propria dichiarazione dei redditi e, eventualmente, modificarla. La trasmissione all’Amministrazione finanziaria potrà avvenire solo dal 1° maggio, fino al 7 luglio. Il modello 770 andrà invece presentato entro il 31 luglio 2015. Il modello UNICO 2015 va presentato: dal 2 maggio 2015 al 30 giugno 2015, se si tratta del modello UNICO PF/2015 cartaceo; entro il 30 settembre 2015, se si tratta del modello UNICO PF/2015 da trasmettere per via telematica, o del modello UNICO SP/2015, o del modello UNICO SC/2015 relativo ai soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Il modello UNICO SC/2015 va presentato entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Il modello UNICO PF può essere presentato in modalità cartacea solo se il contribuente, pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730: non può presentare il modello 730; deve dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello UNICO RM, RT, RW (monitoraggio per gli INVESTIMENTI all’estero e il calcolo delle relative imposte) e AC (comunicazione degli amministratori dei condomini); deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. Il modello IRAP/2015 si presenta entro: il 30 settembre 2015 per i soggetti IRPEF e società di persone; l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti IRES. Il modello IVA/2015 si presenta: dal 01 febbraio 2015 al 30 settembre 2015 in forma autonoma; entro il 30 settembre 2015, se in forma unificata. Si ricorda che queste scadenze possono subire variazioni o proroghe. Si consiglia, pertanto, di consultare la sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate dedicata allo scadenzario. |
Lunedì, 20 Aprile 2015 |
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Pavese 20 aprile 2015 | Lunedì, 20 Aprile 2015 |
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Mattino di Padova 20 aprile 2015 | Lunedì, 20 Aprile 2015 |
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AGEVOLAZIONI FISCALI START UP INNOVATIVE
L’estensione da quattro a cinque anni della possibilità di restare start-up innovative ha effetto su alcune agevolazioni fiscali, non su tutte, ad esempio non riguarda le facilitazioni in materia di contratti di lavoro. È possibile restare nel Registro speciale delle start-up innovative per 60 mesi, quindi cinque anni, e non più 48 mesi (quindi 4 anni) e questo allunga il diritto a tutte le agevolazioni di tipo fiscale che la norma prevede per le start-up innovative. Non si ampliano, invece, le facilitazioni in materia di contratti di lavoro, per esempio sulla durata del tempo determinato. Questo succede perché tutte le agevolazioni fiscali previste per queste particolare nuove imprese (previste dal Dl 179/2012, articolo 25 e seguenti) valgono per tutte le start up innovative. L’unica eccezione era rappresentata dall’esonero dalle imposte di bollo e registro per l’iscrizione al registro delle imprese e dal pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio. Qui, il comma 8 dell’articolo 26, prevedeva una durata massima di quattro anni per questa agevolazione, e l’investment compact modifica questa parte, allungano il periodo a cinque anni. Non interviene, invece, in relazione alle misure previste dall’articolo 28, che fissa le facilitazioni sul fronte dei contratti di lavoro. Quindi, bisogna ritenere che in questo caso resti valido quanto espressamente previsto dal comma 1 dell’articolo 28 sull’applicazione di queste facilitazioni per il periodo di quattro anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa. Questa norma prevede, ad esempio, criteri meno rigidi per l’applicazione nelle Start up innovative del contratto a tempo determinato. Va detto che però su questo è in realtà intervenuta un’altra legge, la Riforma del Lavoro, ovvero il Jobs Act, che ha ampliato per tutte le imprese l’applicazione di questo contratto fino a tre anni senza causale. Resta, per le start up innovative, il vantaggio di poter prolungare il contratto per un ulteriore anno, a condizione che la stipulazione avvenga presso la Direzione Territoriale del Lavoro. Ci sono anche altre nuove agevolazioni in materia di start-up innovative previste dall’Investment Compact: l’innalzamento da 15mila a 50mila EURO per l’obbligo del visto di conformità per utilizzare in compensazione orizzontale i crediti IVA; la possibilità di presentare l’atto costitutivo secondo un modello base, predisposto dal ministero dello Sviluppo Economico, anche con firma digitale, senza bisogno del notaio. |
Lunedì, 20 Aprile 2015 |
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Sentinella del Canavese 15 aprile 2015 | Mercoledì, 15 Aprile 2015 |
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CU INPS ANCHE VIA PEC
Secondo quanto indicato dalla circolare n. 71 dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, la Certificazione Unica (CU), che dal 2015 ha sostituito il vecchio CUD INPS, può essere richiesta all’Istituto anche via PEC (Posta Elettronica Certificata), in formato cartaceo a domicilio, o scaricata dal sito internet dell’INPS. Per quanto concerne il modello CU telematico, questo è accessibile, previo accesso ed identificazione tramite PIN, dalla sezione servizi al cittadino del sito istituzionale, dove può essere visualizzato e stampato. Nel caso si sia comunicato all’INPS il proprio indirizzo PEC, il CU 2015 potrà essere recapitato dall’INPS anche via Posta Elettronica Certificata. Per ottenere il CU cartaceo è possibile rivolgersi: alle strutture periferiche territoriali utilizzando uno degli appositi sportelli dedicati al rilascio della CU cartacea o una delle postazioni informatiche self service; a patronati, Centri Di Assistenza Fiscale (CAF), professionisti abilitati all’assistenza fiscale subordinatamente all’acquisizione di una specifica delega o mandato di assistenza e al possesso di alcuni dati riguardanti il cittadino; ai Comuni e altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto specifico protocollo di collaborazione con l’INPS. Il servizio di recapito a domicilio è riservato ai soli pensionati con più di ottantacinque anni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione, per i quali l’INPS ha attivato il servizio dedicato, «Sportello Mobile». |
Mercoledì, 15 Aprile 2015 |
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Mattino di Padova 13 aprile 2015 | Lunedì, 13 Aprile 2015 |
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Provincia Pavese 13 aprile 2015 | Lunedì, 13 Aprile 2015 |
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CARTELLE ESATTORIALI SUL WEB
Secondo quanto comunicato da Equitalia, Il codice PIN necessario per scaricare il Modello 730 precompilato permetterà anche di verificare in tempo reale cartelle e avvisi di pagamento, effettuare rateizzazioni, pagamenti e controllare l’attivazione delle procedure di riscossione. Per accedere a suddetti servizi, basterà collegarsi alla home page del sito dell’ente incaricato della riscossione, cliccare sull’icona “area riservata” e successivamente su “accedi al servizio”. A questo punto basterà inserire le credenziali personali, le stesse che si utilizzano per scaricare il modello 730 precompilato (nome utente e password fornite dall'Agenzia delle Entrate o dall'INPS oppure avvalersi della Carta Nazionale dei Servizi). L’utilizzo delle credenziali di accesso consente il riconoscimento del soggetto che si autentica (persona fisica, rappresentante legale o intermediario), semplificando al massimo le operazioni. |
Lunedì, 13 Aprile 2015 |
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BONUS BEBE PUBBLICATO IN GU
Dopo il recente intervento dell’INPS, che ha considerato “non valide” le domande presentate presso alcune Sedi territoriali INPS volte ad ottenere il bonus bebè 2015 (vedi http://www.fiscal-focus.info/lavoro-previdenza/bonus-bebe-stop-alle-domande-non-ufficiali,3,27229), giunge finalmente in Gazzetta Ufficiale il Dpcm n. 27 febbraio 2015 che rende operativa la tanto attesa agevolazione. Per farne richiesta, però, bisogna attendere i relativi moduli che l’INPS dovrà predisporre entro il 25 aprile 2015 (entro 15gg dalla pubblicazione del suddetto Dpcm). Sul punto, viene precisato che l’istanza di accesso va presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall'adozione per non perdere alcuna mensilità, altrimenti l'erogazione comincerà dalla data di presentazione della richiesta. Per tutelare i nati agli inizi dell'anno viene comunque consentito di fare domanda entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. |
Lunedì, 13 Aprile 2015 |
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GUIDA ASPETTATIVA DAL LAVORO RETRIBUITA
I lavoratori attivi sia nel settore pubblico sia privato hanno diritto a periodi di assenza dal lavoro che possono dare diritto o meno alla retribuzione: l’aspettativa può essere richiesta e concessa in svariati casi di seguito illustrati. L’aspettativa per cariche pubbliche elettive, non retribuita, richiesta dal lavoratore per poter svolgere il suo mandato a seguito di un’elezione presso un’assemblea pubblica, relativa a una delle seguenti cariche: membri del Parlamento Europeo o Nazionale e delle assemblee regionali, sindaci di comuni, presidenti di province, di consigli comunali e provinciali, di consigli circoscrizionali (solo nelle città con più di 500.000 abitanti), assessori, consiglieri comunali, provinciali, di comunità montane e unioni di comuni. Per tutta la durata dell’aspettativa il lavoratore dipendente ha diritto a conservare il posto di lavoro, ma non riceverà alcuna retribuzione. L’aspettativa per dottorato di ricerca è un diritto spettante al pubblico dipendente che può richiederla nel caso in cui venga ammesso a un corso di dottorato presso un’università. È concessa ai dipendenti pubblici che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, già beneficiari del periodo di assenza per aspettativa. La durata dell’aspettativa deve essere pari a quella del corso di dottorato, ma per poterla concedere occorre l’autorizzazione della Pubblica Amministrazione presso la quale lavora il dipendente. Per quanto riguarda la retribuzione si distingue tra: dottorato con borsa: il lavoratore non è retribuito dalla PA di appartenenza; dottorato senza borsa: la PA è tenuta a corrispondere la retribuzione mensile. Al momento del conseguimento del dottorato di ricerca, se cessa il rapporto di lavoro con l’amministrazione per volontà del dipendente nei 2 anni successivi, il lavoratore deve restituire tutte le retribuzioni percepite durante l’aspettativa laddove queste fossero rimaste a carico dell’amministrazione. Il pubblico dipendente può chiedere un periodo di aspettativa al fine di avviare un’attività professionale o imprenditoriale per un periodo massimo di 12 mesi, anche frazionati. In tal caso è necessaria l’autorizzazione della PA di appartenenza. Il lavoratore può svolgere una seconda attività, in modo continuativo, solo se lavora con un contratto di lavoro a tempo parziale con orario ridotto in misura pari o superiore al 50%. Il periodo di aspettativa non è retribuito e non rileva ai fini della pensione. È possibile ottenere l’aspettativa anche per: tossicodipendenza: per consentire l’accedere a terapie e riabilitazioni presso il SSN conservando il posto di lavoro; motivi personali: il lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, per particolari motivi personali e/o familiari, può chiedere l’aspettativa non retribuita per un massimo di 12 mesi, fruibile anche in maniera frazionata; formazione: i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o PA, possono richiedere un’aspettativa per la formazione per un periodo non superiore ad 11 mesi, continuativo o frazionato. La formazione è quella finalizzata al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea o alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle proposte o finanziate dal datore di lavoro. Non è retribuita; ricongiungimento con il coniuge all’estero: il pubblico dipendente il cui coniuge lavora all’estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa se la pubblica amministrazione non può destinarlo all’estero. Non è retribuita; volontariato: lavoratori, pubblici e privati possono richiedere un periodo di assenza dal lavoro per prestare soccorso e assistenza in casi di calamità e catastrofi (da 30 giorni continuativi a 90 giorni all’anno) ovvero per partecipare ad attività di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione. |
Lunedì, 13 Aprile 2015 |
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COME FUNZIONE LA RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE
La ricostituzione della pensione è una variazione dell’importo dell’assegno determinata dal fatto che vengono accreditati nuovi contributi (versati a dovuti) in data successiva a quella della decorrenza originaria. In pratica, è un ricalcolo della pensione che interviene nel caso in cui intervengano cambiamenti sui contributi versati che hanno effetto sul calcolo dell’assegno. Dopo che l’INPS ha appena comunicato le ricostituzioni effettuate con effetto sull’assegno di questo aprile 2015, di seguito si evidenzia brevemente come funziona l’istituto della ricostituzione della pensione. La normativa di riferimento è l’articolo 5 del Decreto Presidente della Repubblica 488/1968, che come spiega l’istituto previdenziale ha lo scopo di: «Mantenere indenne il lavoratore da ritardi dei datori di lavoro nell’adempimento dei propri obblighi assicurativi», di tutelarlo «da eventuali difficoltà incontrate nel procurarsi la documentazione necessaria per l’accreditamento dei contributi figurativi» e di conteggiare «i contributi versati in ritardo come se fossero stati versati anteriormente alla data di decorrenza della pensione». La ricostituzione della pensione è dovuta nei seguenti casi: accreditamento di contribuzione non valutata in prima liquidazione; esclusione di contribuzione già valutata in prima liquidazione; modifica del valore retributivo e/o contributivo già considerato in prima liquidazione. È il caso di contributi non presi in considerazione per il calcolo originario (esempio: eventuali ricongiunzioni), oppure da variazione di reddito (esempio: variazione dei tetti per le maggiorazioni sociali), o da differenze sulla percentuale di invalidità riconosciuta. La ricostituzione della pensione può avvenire su domanda del beneficiario, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’INPS, oppure d’ufficio. È importante evidenziare che in entrambi i casi (contribuzione accreditabile su domanda oppure d’ufficio), non ci sono termini di scadenza: la pensione è sempre riliquidata a partire dalla decorrenza originaria. Restano i limiti di prescrizione decennale (per il riconoscimento degli arretrati, non per il calcolo dei ratei che si effettua dall’inizio della pensione). |
Lunedì, 13 Aprile 2015 |
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CORRETTIVI ANTICRISI PER GLI STUDI DI SETTORE
La Commissione degli esperti, riunitasi presso la SOSE il 9 aprile scorso, ha emesso parere favorevole ai nuovi correttivi anticrisi per gli Studi di Settore del 2014, applicabili in sede di UNICO 2015. Si tratta della validazione dell’intervento che ogni anno revisiona gli Studi di Settore, per tenere conto della particolare congiuntura economica che ha interessato le attività economiche interessate. Nello specifico, l’analisi è frutto di una attenta attività di monitoraggio dell’andamento dei settori economici effettuata sul territorio nazionale – su un panel di circa 2,1 milioni di contribuenti che hanno applicato gli studi di settore nel quadriennio 2010-2013 – sulla base delle informazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Banca d’Italia, dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dalle Associazioni di categoria, dagli Osservatori regionali e da altri istituti di ricerca e dei dati relativi alle ultime comunicazioni e dichiarazioni annuali IVA. Quest’anno è stata utilizzata anche una nuova metodologia di stima basata sui modelli lineari misti, per stimare l’effetto della crisi economica sui ricavi/compensi tramite la componente random, che consente di scartare i soggetti anomali e ottenere una maggiore robustezza dei risultati ottenuti, dal punto di vista statistico. I correttivi agli Studi di Settore 2014 riguardano quattro diverse categorie: correttivi di settore; correttivi territoriali; correttivi individuali; interventi relativi all’analisi di normalità economica. Il correttivo congiunturale individuale è stato elaborato prendendo in considerazione la variazione dell’efficienza produttiva delle imprese nel quadriennio 2011-2014, valutando il differente peso che la crisi economica ha avuto nei vari settori economici e nelle diverse regioni. I correttivi specifici si applicano a tutte le imprese interessate, comprese quelle non congrue. Lo scopo è quello di adattare la funzione di ricavo in funzione della contrazione dei margini e del minor utilizzo degli impianti risultante per settore. Diversamente, i correttivi individuali si applicano al singolo contribuente il cui stato di crisi economica (evidenziata da una contrazione dei costi variabili rispetto al biennio precedente) sia superiore a quella media del cluster. I correttivi relativi all’analisi di normalità economica sono riferiti all’indicatore “durata delle scorte” e si applicano nel caso di aumento di merci e prodotti invenduti in magazzino e contrazione delle vendite. |
Lunedì, 13 Aprile 2015 |
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DECRETO PER ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA PMI
Di seguito si illustra cosa deve fare un’impresa o un lavoratore autonomo per chiedere finanziamenti fino a 25mila o 35mila euro previsti dal Bando Micro-credito PMI. I soggetti beneficiari (impresa o libero professionista o lavoratore autonomo), possono preliminarmente presentare al Gestore del Fondo di Garanzia per le PMI una domanda di garanzia per coprire le somme del finanziamento. Il sistema, ricevuta la richiesta, attribuisce un codice identificativo e produce la ricevuta di prenotazione delle risorse, che può essere utilizzata quando si chiede il finanziamento. La prenotazione resta valida per cinque giorni, durante i quali deve essere confermata dal soggetto finanziatore prescelto, che attesta di aver ricevuto dal soggetto beneficiario finale una formale richiesta di finanziamento. Dopo questa conferma, la prenotazione resta valida per 60 giorni, durante i quali il soggetto finanziatore invia al Fondo formale richiesta di garanzia a fronte di un finanziamento approvato. È attesa una circolare applicativa del Gestore del Fondo di Garanzia PMI che darà il via operativamente alla procedura sopra riportata. |
Lunedì, 13 Aprile 2015 |
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AL VIA CONTRIBUTI SOLIDARIETA INPS
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), con la Circolare n. 70/2015 ha fornito le istruzioni per il recupero dello sgravio 2006 – 2008 relativamente ai contratti di solidarietà, accompagnati da CIGS, stipulati successivamente al 14 giugno 1995 e alla riduzione contributiva prevista dall’art. 6, comma 4, della legge 28 novembre 1996, n. 608. Le disposizioni operative riguardano i contratti di solidarietà difensivi per le aziende soggette alla disciplina CIGS, stipulati esclusivamente tra il 1° gennaio 2006 e il 30 giugno 2008 e i cui benefici contributivi si collochino per competenza nello stesso periodo. Si tratta dei benefici contributivi che danno diritto ai datori di lavoro che rientrino nelle predette condizioni, ad una riduzione del 25% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che nel periodo di competenza abbia avuto un orario ridotto più del 20% rispetto a quello ordinario. La riduzione contributiva sale al 35% in caso di riduzioni dell’orario di lavoro di oltre il 30%. Ai fini della fruizione dello sgravio, l’INPS, su esplicita richiesta delle imprese interessate, attribuirà il codice di autorizzazione “7K”. Quindi, in fase di compilazione del flusso UniEmens, le imprese interessate dovranno inserire nell’elemento , , il nuovo codice “L900” e le relative (che rappresentano l’importo delle riduzioni contributive spettanti) fino al 16 luglio 2015. (Fonte: Circolare INPS n. 70/2015). |
Lunedì, 13 Aprile 2015 |
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PER CONTRIBUTI INAIL NECESSARI DURC E REGOLARITA CONTRIBUTIVA
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha chiarito con la Nota del 7 Aprile 2015 che per la richiesta dei contributi per la realizzazione di progetti che migliorino i livelli di salute e sicurezza sul lavoro sono necessari, a pena di esclusione, regolarità contributiva e DURC. Pertanto, le imprese che intendono richiedere i contributi INAIL devono, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso pubblico, essere obbligatoriamente in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e 8 bis, della Legge n. 98/2013 (semplificazioni in materia di DURC), per quanto riguarda l’invito alla regolarizzazione ed il pagamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi e alla Cassa Edile di quanto dovuto per le inadempienze contributive accertate. Quindi l’impresa richiedente deve sempre essere invitata a regolarizzare le inadempienze rilevate in sede istruttoria e qualora tale invito rimanga inevaso, ovvero l’impresa non provi di essere in possesso di un credito certificato, deve essere attestata l’irregolarità che esclude l’impresa dalla fruizione del contributo e dall’attivazione dell’intervento sostitutivo previsto dall’art. 31, commi 3 e 8, L. 98/2013. Nel caso in cui dovesse emergere una situazione di irregolarità contributiva nonostante l’invito alla regolarizzazione, nelle imprese ammesse al beneficio e che si trovano nella fase di rendicontazione, deve essere sempre attivato il procedimento dell’intervento sostitutivo. |
Lunedì, 13 Aprile 2015 |
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COME RICHIEDERE IL PIN PER IL 730 PRECOMPILATO
Sono quattro i modi per ottenere il PIN per l’accesso ai servizi fiscali online: direttamente online dal sito dell’Agenzia delle Entrate; per telefono tramite il call center al numero 848.800.444; in un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate; con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Per richiedere il PIN online e al telefono e ottenere l’abilitazione ai servizi telematici occorre connettersi all’homepage del sito dell’Agenzia e seguire il percorso “Area Riservata > Non sei ancora registrato > Registrazione a Fisconline > Richiedi il codice PIN”, digitare il reddito complessivo indicato nella dichiarazione presentata nel 2014 e il codice fiscale. Gli stessi dati vanno forniti a chi richiede il PIN per telefono. In entrambi i casi il sistema fornirà subito le prime 4 cifre del PIN, le ultime sei cifre verranno recapitati entro 15 giorni al domicilio del contribuente insieme alla password di accesso. Chi fa richiesta del PIN recandosi presso uno degli uffici dell’Agenzia riceve, insieme alle prime quattro cifre del codice, la password provvisoria e il numero della domanda di abilitazione, da conservare per completare l’abilitazione attraverso il Web. Per ottenere la seconda parte del PIN: collegarsi al sito dell’Agenzia; accedere ai servizi di Fisconline, inserendo come nome utente il codice fiscale e la password provvisoria ricevuta in ufficio; selezionare la funzione “Per coloro che hanno richiesto il PIN ad un ufficio” nella sezione “Profilo utente”; inserire il numero della domanda di abilitazione; cliccare su “invia”. |
Lunedì, 13 Aprile 2015 |
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MANCHEREBBERO 3 MILIARDI PER LE ASSUZIONI AGEVOLATE
http://www.professionisti.it/frontend/articolo/2195/Assunzioni-agevolate-mancano-3-miliardi Sulla base dei calcoli della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, le assunzioni agevolate 2015 a tempo indeterminato saranno 1milione e 150mila e serviranno 3miliardi di euro in più di quelli previsti dalla Legge di Stabilità, infatti il costo complessivo stimato ammonterà a 4miliardi e 745milioni di euro. L’agevolazione media per ogni contratto sarà pari a 4mila 130 euro, ossia quasi la metà rispetto al tetto massimo previsto di 8mila 60euro, perché si ritiene che molte retribuzioni saranno al di sotto del limite (contando anche i contratti part-time) e anche perché man mano che passano i mesi scende l’incentivo. Utilizzando questi parametri, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ritiene che il costo totale dei contratti incentivati 2015 sarà pari a oltre 4miliardi di euro, mentre al momento la Legge di Stabilità ne ha stanziati solo 1,8. All’appello, mancano quasi 3 miliardi, per la precisione 2miliardi 945milioni di euro. I calcoli valgono solo per il 2015, ma che la questione delle coperture si riproporrà per i prossimi anni, perché lo sgravio pur riguardando solo le assunzioni 2015 dura fino a fine 2017. Si tratta di stime prudenziali, basate sulle assunzioni totali a tempo indeterminato 2014, che sono state 1milione 600mila. In pratica, se si riproponesse questa stessa cifra (quindi, non prevedendo alcun crescita sostenuta, ad esempio, dalla possibilità di agevolazioni oltre che dalle nuove norme in materia di contratti a tempo indeterminato previste dai decreti attuativi del Jobs Act), sarebbero circa 500mila i nuovi contratti non agevolati. L’incentivo sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2015 spetta in base al comma 118 della Legge di Stabilità (legge 190/2014), e prevede un esonero contributivo per un periodo massimo di 36 mesi, fino al dicembre 2017, nel limite massimo di 8mila 060euro all’anno. Nei primi due mesi dell’anno ci sono state circa 275mila nuove assunzioni a tempo indeterminato, nell’80% dei casi stabilizzazioni di precedenti contratti a termine o a progetto o rapporti di lavoro autonomo. Tendenzialmente, i Consulenti del Lavoro ritengono che nell’intero 2015 l’87% delle assunzioni sarà rappresentato da stabilizzazioni, mentre il 13% riguarderà lavoratori disoccupati. |
Giovedì, 09 Aprile 2015 |
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SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE IRAP 2015
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le specifiche tecniche per l’invio dei dati relativi alla dichiarazione IRAP 2015, ovvero per la corretta trasmissione delle informazioni alle regioni in cui ha sede il domicilio fiscale del contribuente o dove viene ripartito il valore della produzione netta. Si tratta del provvedimento pubblicato con relativo allegato in data 7 Aprile 2015. Si tratta più in particolare delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla dichiarazione IRAP 2015 da parte dell’Agenzia delle Entrate alle regioni e alle province autonome, di Trento e Bolzano, tramite il sistema di collegamento tra Anagrafe tributaria ed enti locali, denominato “Siatel v2.0 PuntoFisco”. La trasmissione viene effettuata dall’Agenzia delle Entrate con cadenza mensile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione IRAP. Dunque, con il provvedimento suddetto prende il via il modello di dichiarazione IRAP 2015, approvato lo scorso trenta gennaio, definendo il percorso informatico per l’invio dei dati relativi a suddetta imposta. |
Giovedì, 09 Aprile 2015 |
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BUSTA ARANCIONE PENSIONATI
Sulla base di quanto annunciato dal presidente dell’INPS Tito Boeri, dovrebbe arrivare a maggio la tanto attesa busta arancione, il sistema con il quale l’INPS fornirà una simulazione della pensione futura sulla base delle regole imposte dall’ultima Riforma delle Pensioni, di quanto versato finora, della retribuzione attesa e della data presunta di ritiro dal lavoro. La novità riguarda 10 milioni di italiani, si tratta di un sistema di calcolo del quale si parla ormai da molti anni e che permetterà ai lavoratori di ottenere una proiezione della propria pensione fornendo risposte a domande quali quando si potrà andare in pensione e a quanto ammonterà l’assegno mensile. L’obiettivo è di rendere più trasparente la situazione previdenziale dei lavoratori. Secondo le previsioni, una parte dei futuri pensionati potranno avere accesso alle proprie informazioni previdenziali attraverso il codice PIN dell’Istituto, mentre 2,8 milioni di lavoratori, ovvero coloro che sono sprovvisti del codice di accesso e/o non hanno la possibilità di utilizzarlo, le riceveranno a casa, anche se, con ogni probabilità, non sarà davvero una busta di colore arancione come avviene in Svezia, dove è stato inventato lo strumento. La Busta arancione INPS è un progetto che prevede un sistema di calcolo che permetterà ai lavoratori di conseguire un prospetto della futura pensione. Oltre a fornire l’estratto conto previdenziale, già disponibile su inps.it, il software esegue una proiezione dei contributi mancanti e computa l’entità dell’assegno. In merito agli anni oggetto del calcolo, l’applicazione impiega come punto di riferimento quello “standard” scelto dalla Ragioneria generale dello Stato. Si può comunque operare la modifica di alcuni parametri, quali l’andamento della retribuzione. Una fase di sperimentazione è già stata avviata dall’INPS dallo scorso Novembre e ha coinvolto 10.000 individui per le quali sono state svolte sperimentazioni attraverso uno specifico software denominato «Simula» che ha realizzato le previsioni relative alla pensione. In questa fase di sperimentazione i soggetti coinvolti sono stati divisi in tre fasce di età (minori di quarant’anni anni, tra quaranta e cinquant’anni e fino a sessant’anni). |
Mercoledì, 08 Aprile 2015 |
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Sentinella del Canavese 08 aprile 2015 | Mercoledì, 08 Aprile 2015 |
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SCAGLIONI 2015 IRPEF
L’imposizione fiscale sul reddito delle persone fisiche IRPEF è una imposta diretta e progressiva, proporzionale all’effettiva entità di tutti i redditi percepiti dal contribuente che, di conseguenza, anche per il trascorso 2014 versa l’imposta in funzione degli scaglioni di reddito nel quale rientra, corrispondendo al Fisco il dovuto in funzione alla relativa aliquota IRPEF. Le aliquote sono rimaste invariate quest’anno, variando tra il 23% e il 43%, rimanendo tali anche per il 2015. Si ricorda ai contribuenti che si apprestano ad affrontare per il primo anno la dichiarazione dei redditi precompilata, che il Governo ha mantenuto le detrazioni fiscali al 19%, proporzionali ai consueti scaglioni di reddito. Il primo scaglione IRPEF coinvolge i contribuenti con un reddito compreso tra 0 euro e 15.000 euro. In questo caso l’aliquota 2012 IRPEF è del 23%, che corrisponde – nel caso di massimo reddito per questa fascia – ad una tassazione di 3.450 euro. Il secondo scaglione IRPEF è quello che comprende i redditi tra da 15.001 euro a 28.000 euro. L’aliquota riservata a questa fascia è del 27%, con una tassazione – nel caso di reddito più alto – di 6.960 euro. Sono rappresentati da tale categoria le persone con reddito mensile non superiore a 2.335 euro. È importante evidenziare che a partire dal secondo scaglione in poi (quindi in caso di reddito maggiore rispetto a quello con aliquota base), si applica l’aliquota successiva solo per la parte eccedente di reddito. Il terzo scaglione di reddito è quello compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro, per contribuenti con un reddito massimo di 4.583 euro. L’aliquota IRPEF è fissata al 38% sulla soglia eccedente la seconda, (ossia si applica il 38% solo per la quota di reddito che supera i 28 mila euro, ai quali si applica l’aliquota precedente del 27%). In questo caso, la quota IRPEF sarà pari a 17.220 euro in caso di reddito più alto. Il quarto scaglione IRPEF coinvolge tutti i contribuenti da 55.001 euro a 75.000 euro, che presentano un reddito mensile non superiore a 6.250 euro. Per questi contribuenti, l’aliquota IRPEF sulla quota eccedente il precedente scaglione è del 41% e di conseguenza l’onere fiscale più alto sarà pari a 25.420 euro. Oltre i 75.000 euro di reddito, ovvero per il quinto ed ultimo scaglione di reddito, l’aliquota IRPEF è pari al 43%. I contribuenti facoltosi, che percepiscono un reddito annuo eccedente i 75 mila euro, ovvero oltre 6.250 euro mensili dovranno corrispondere 25.420 euro più il 43% sul reddito eccedente. |
Martedì, 07 Aprile 2015 |
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PIN INPS E AGENZIA ENTRATE ACCESSO UNICO A CU E SERVIZI ONLINE
Per abilitarsi ai servizi online Agenzia Entrate, compresi Modello 730 precompilato e Certificazione Unica 2015, è possibile chiedere la password e il PIN via web, oppure direttamente agli sportelli dell’Agenzia, o per telefono, e in alcuni casi si può anche utilizzare il PIN INPS. Vediamo tutti i modi che il Fisco e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mettono a disposizione del contribuente per accedere a 730 precompilato e Certificazione Unica 2015. Il codice PIN dell’Agenzia Entrate, che permette di accedere a tutti i servizi online del Fisco, si può richiedere gratuitamente via internet: la prima parte del codice viene rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte, unitamente alla password di primo accesso, arriva per posta presso il domicilio del contribuente registrato in Anagrafe tributaria. La stessa procedura è prevista in caso di richiesta per telefono oppure attraverso un intermediario. Se invece il contribuente si reca direttamente presso un ufficio dell’Agenzia, vengono rilasciati subito il PIN e la password di primo accesso, mentre la seconda parte del codice viene inviata per posta presso il domicilio del contribuente registrato in Anagrafe tributaria. Utilizzando le credenziali dell’Agenzia delle Entrate è possibile anche accedere al 730 precompilato, che sarà a disposizione dei contribuenti a partire dal prossimo 15 aprile. Per accedere al 730 precompilato si possono utilizzare anche la Carta Nazionale dei Servizi oppure il PIN INPS. Per quanto riguarda invece il modello CU 2015, i pensionati e i lavoratori che hanno ottenuto nel 2014 una prestazione di sostegno al reddito dall’INPS, ad esempio la cassa integrazione o il sussidio di disoccupazione, possono accedere alla Certificazione Unica sul sito istituzionale dell’INPS, alla voce “Servizi al cittadino” (serve il PIN). Il modello CU può anche essere richiesto, a costo zero, presso patronati, CAF, intermediari autorizzati, tenendo presente che in questi casi è possibile che il servizio sia invece a pagamento. Si segnala che c’è una convenzione con l’INPS per cui i CAF che appartengono alla Consulta Nazionale offriranno la possibilità di ottenere la Certificazione Unica a titolo gratuito. |
Giovedì, 02 Aprile 2015 |
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SCADENZA CONTRIBUTI DOMESTICI
Il 10 aprile scade l’ultimo giorno utile per adempiere al versamento contributivo del personale domestico, relativo al primo trimestre 2015. Si evidenzia che il prossimo appuntamento coincide con il mini aumento della variazione dell’indice del prezzo al consumo (FOI), pari allo 0,2% (per il periodo “gennaio 2013 – dicembre 2013” e “gennaio 2014 – dicembre 2014”, lievitando di conseguenza le retribuzioni convenzionali su cui viene calcolata la contribuzione. La retribuzione da considerare ai fini del versamento dei contributi della colf è stabilita dalla legge (art. 5, D.P.R. 1043/1971), che prevede quattro determinate fasce di salario orario convenzionale, cui corrispondono altrettante fasce di retribuzioni effettive. Per quest’anno, i valori contributivi sono stati così determinati: retribuzione oraria effettiva fino a € 7,88: importo contributo orario € 1,39 (€ 0,35 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,40 (€ 0,35 a carico del lavoratore) senza quota CUAF; retribuzione oraria effettiva oltre € 7,88 fino a € 9,59: importo contributo orario € 1,57 (€ 0,39 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,58 (€ 0,39 a carico del lavoratore) senza quota CUAF; retribuzione oraria effettiva oltre € 9,59: importo contributo orario € 1,91 (€ 0,48 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,93 (€ 0,48 a carico del lavoratore) senza quota CUAF; orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali: importo contributo orario € 1,01 (€ 0,25 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,02 (€ 0,25 a carico del lavoratore) senza quota CUAF. Si evidenzia, inoltre, che qualora il rapporto di lavoro sia a termine, scatta un contributo aggiuntivo per cui l’importo del contributo orario sarà più alto. L’addizionale, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, non è dovuta se la colf o badante è assunta per sostituire lavoratori assenti. I contributi possono essere pagati scegliendo una delle seguenti modalità: “Reti Amiche” (tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”; sportelli bancari di Unicredit Spa; sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online; sportelli di Poste Italiane, con le modalità previste per il circuito Reti Amiche); online sul sito Internet dell’INPS (www.inps.it), utilizzando la carta di credito; “bollettino MAV” (pagamento mediante avviso); contattando il Contact Center al numero verde gratuito dell’INPS 803.164 (da telefonia fissa), utilizzando la carta di credito. |
Mercoledì, 01 Aprile 2015 |
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TEMPISTICHE RIMBORSI 730 2015
Con l’arrivo del nuovo Modello 730 Precompilato saranno previste, per la prossima dichiarazione dei redditi, novità e aggiornamenti anche nel caso dei rimborsi di Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche. A tal proposito il caso da tenere in maggiore considerazione è quello dei rimborsi che vanno oltre i quattromila/00 euro per i quali saranno previsti differenti tipologie di controlli, rispetto agli anni precedenti. I contribuenti che hanno versato maggiori imposte rispetto a quelle effettivamente dovute hanno diritto al rimborso delle stesse attraverso due modalità: in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite compilazione del modello 730 2015 o Modello Unico 2015 (periodo di imposta 2014); mediante specifica istanza all'Agenzia delle Entrate. In generale, i contribuenti che utilizzano il modello 730 richiedono il rimborso Irpef a loro spettante sopra i dodici euro direttamente in busta paga dal datore di lavoro o sul cedolino pensione da parte dell'Ente pensionistico a partire rispettivamente dal mese di luglio e di agosto 2015. In ogni caso, se ciò non dovesse avvenire o se il contribuente è privo di sostituto d’imposta, il contribuente può presentare apposita domanda di rimborso all'Agenzia delle Entrate competente per territorio in base alla sua residenza. In caso di utilizzo di Modello 730 precompilato, il contribuente che accetta la dichiarazione precompilata così com’è, senza effettuare modifiche o integrazioni direttamente online o tramite sostituto di imposta, non sarà soggetto a controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati dai soggetti terzi direttamente all’Amministrazione finanziaria. Ecco che la dichiarazione precompilata si considererà accettata anche se il contribuente effettuerà delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta. Inoltre non verranno effettuati controlli preventivi in caso di rimborsi d’imposta superiori a quattromila/00 euro. Il rimborso verrà erogato quindi già dal mese di luglio per i lavoratori dipendenti e agosto-settembre per i pensionati. Tuttavia, chi accetterà la dichiarazione così come gli viene offerta non potrà includere per esempio spese per l’istruzione, asili nido, contributi previdenziali versati per colf e badanti, eventuali erogazioni liberali, così come spese sanitarie e veterinarie, canoni di locazione per gli studenti fuori sede, e ogni altra spesa che di fatto non è rientrata nella nuova dichiarazione precompilata. Aggiungere una spesa sul 730 precompilato significa quindi richiedere la modifica o l'integrazione perdendo una sorta di “immunità”. Il contribuente, infatti, che deciderà di integrare o modificare il 730 precompilato inserendo ulteriori spese deducibili e detraibili o che sceglierà per la presentazione del modello 730 ordinario perderà la possibilità di non essere soggetto a controllo documentale. Tale controllo potrà essere fatto direttamente in capo al contribuente o nei confronti di CAF e professionisti se il soggetto si rivolge a questi per assistenza alla compilazione del modello. In ogni caso, ai sensi dell’art. 1, comma 586, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, se dal Modello 730 emerge un credito superiore a quattromila/00 euro, e sono presenti detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, l’Amministrazione Finanziaria subordinerà l’erogazione del rimborso a controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia. In tal caso, l’erogazione dei rimborsi superiori a quattromila/00 euro verrà effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate, anziché dal sostituto d’imposta. Il rimborso, inoltre, avverrà entro sette mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2015 relativa al periodo di imposta 2014, ossia sette mesi dal 7 luglio 2015. La Legge di stabilità 2015, in proposito, ha previsto che i rimborsi relativi ai modelli 730 2015 superiori a quattromila/00 euro siano erogati entro il 28 febbraio 2016. |
Mercoledì, 01 Aprile 2015 |
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REVERSE CHARGE NIENTE SANZIONI FINO AL 27.03.2015
Con la Circolare 14/E del 27.03.2015, l’Agenzia fornisce dei chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 in merito all’estensione del reverse charge. Si tratta in particolare di stabilire con certezza il perimetro applicativo della norma e individuare le fattispecie per le quali il prestatore debba emettere fattura con l’indicazione inversione contabile. Con la suddetta circolare, viene chiarito che, per le prestazioni da assoggettare a reverse charge, bisogna far riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007. Tale criterio deve essere assunto al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici. Una delle questioni che necessitava di un immediato chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate riguardava il concetto di “edificio” a cui far riferimento. La norma introdotta nel D.P.R. 633/1972 è conforme all’art. 199 par. 1, lettera a), della direttiva n. 2006/112/CE. Tuttavia, mentre la normativa comunitaria fa riferimento ai “beni immobili”, il Legislatore nazionale parla di “edifici”. L’Amministrazione Finanziaria nel documento di prassi in esame ha chiarito che il Legislatore, utilizzando il riferimento alla nozione di edificio, abbia sostanzialmente voluto limitare la disposizione in commento ai fabbricati, e non alla più ampia categoria dei beni immobili. Viene, pertanto, ribadito che devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr. anche risoluzioni n. 148/E del 28 giugno 2007, n. 164/E del 11 luglio 2007 e n. 172/E del 13 luglio 2007). Così come avvenuto per lo split payment, s’introduce una clausola di salvaguardia per eventuali errori commessi prima dell’emanazione della Circolare. Si chiarisce infatti che in considerazione della circostanza che la disciplina recata dagli articoli 17, sesto comma, lettere a-ter), d-bis), d-ter) e d-quater), e 74, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, produce effetti già in relazione alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, e che, in assenza di chiarimenti, la stessa poteva presentare profili di incertezza, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione di suddetta circolare. |
Mercoledì, 01 Aprile 2015 |
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NO DECADENZA BONUS RISTRUTTURAZIONE PER RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); locatari o comodatari; soci di cooperative divise e indivise; imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. Con circolare n. 20/2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati a un solo comproprietario, ma le spese di ristrutturazione siano state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. Qualora sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se è stato immesso nel possesso dell’immobile, se inoltre esegue gli interventi a proprio carico e infine a condizione che risulti registrato il compromesso. Nelle faq pubblicate dal Ministero sul sito http://casa.governo.it/faq è stato chiesto se il contribuente che ha eseguito i lavori di ristrutturazione nell’appartamento dove risulta in affitto qualora prima dei 10 anni cambi casa, perde il diritto alla quote residue di detrazione A tale domanda il Ministero ha risposto di no in quanto la cessazione dello stato di locazione (così come quella di comodato) non fa venire meno il diritto alla detrazione per l’inquilino (o il comodatario) che hanno eseguito i lavori. |
Mercoledì, 01 Aprile 2015 |
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NUOVO MODELLO DENUNCIA INFORTUNI
È stato pubblicato sul sito dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) nella sezione dedicata alla modulistica, il nuovo modello per la denuncia/comunicazione di infortuni sul lavoro, con numerosi aggiornamenti come ad esempio la possibilità di inserire la tipologia di rapporto di lavoro part-time. Si tratta del modulo 4 bis-Prest, che il datore di lavoro è tenuto a presentare nel caso di incidenti a dipendenti o assimilati soggetti all’obbligo assicurativo, tali che provochino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (escluso quello dell’evento). Nella Sezione Lavoratore sono stati inseriti nuovi campi per comunicare i dati dei contratti di lavoro part-time: nel campo “Tipologia di contratto” si scrive “indeterminato a tempo parziale” oppure “determinato a tempo parziale” a seconda che il dipendente sia o meno assunto a termine, poi subito sotto si specifica se la tipologia di part-time è orizzontale, verticale, o misto. Nella sezione Datore di Lavoro, l’unica modifica riguarda la possibilità di versare il rimborso delle eventuali indennità di inabilità temporanea spettanti con la modalità del vaglia postale (si barra la relativa casella). Nella Sezione Dati retributivi, è stata inserita la nuova sottosezione per la retribuzione dei dipendenti con contratto di lavoro part-time, e sono stati adeguati i campi relativi alla comunicazione delle retribuzioni per gli addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali. |
Mercoledì, 01 Aprile 2015 |
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MICROCREDITO FINANZIAMENTI FINO A 25MILA EURO SENZA PRESENTARE GARANZIE
Il Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi ha firmato il decreto ministeriale con cui viene data operatività alle misure previste per il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in relazione alle operazioni di microcredito. In questo modo, è possibile ottenere finanziamenti fino a 25mila euro, senza necessità di presentare garanzie, che salgono a 35mila se l'erogazione è frazionata e sono rispettate alcune condizioni. L’opportunità è riservata alle piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi con partita IVA e a prevederla è la sezione dedicata al microcredito del Fondo centrale di garanzia del Ministero dello Sviluppo economico. Il prestito può essere richiesto per l'acquisto di beni o servizi, per pagare nuovi dipendenti o per corsi di formazione. Prenotazioni online sul sito del Fondo di garanzia del Ministero dello Sviluppo. Il provvedimento consentirà di presentare la richiesta di prenotazione della garanzia, in via telematica, accedendo all’apposita sezione del sito internet www.fondidigaranzia.it, previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate. |
Mercoledì, 01 Aprile 2015 |
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COME DIFENDERSI DALLE IPOTECHE FISCALI ILLEGITTIME
Come qualunque credito anche quelli tributari sono suscettibili di esecuzione forzata, vale a dire l’avvio di procedure specifiche il cui fine è realizzare, anche contro la volontà del debitore, il soddisfacimento del credito vantato dal soggetto che la promuove: in pratica si tende ad espropriare i beni al debitore, con l’obiettivo di venderli per destinare il relativo ricavato al soddisfacimento del credito. Tra le attività che l’Agente della riscossione pone in essere al fine di recuperare le somme iscritte a ruolo si possono poi distinguere le procedure esecutive da quelle meramente cautelari che, in quanto tali, non realizzano una procedura espropriativa sul bene ma sono esclusivamente dirette a fornire all’Agente della riscossione una garanzia sui beni del contribuente. Tra esse le più importanti e ampiamente utilizzate sono sicuramente l’ipoteca disciplinata dall’art. 77 d.P.R. n.602/73 e il fermo amministrativo di cui all’art. 86 dello stesso decreto. Ritrovarsi con un’ipoteca o un fermo amministrativo purtroppo non è più una rara evenienza. Anzi, proprio negli ultimi tempi caratterizzati da una forte crisi economica e dalle conseguenti norme che il Parlamento ha approvato a tutela dei contribuenti e dei suoi beni, le misure cautelari hanno acquisito un ruolo fondamentale nel processo di riscossione coattiva dei crediti iscritti a ruolo, in quanto allo stesso tempo assicurano all’Agente della riscossione una garanzia sui beni del contribuente ed evitano l’immediato ricorso alle procedure esecutive. Ciò permette al contribuente di valutare la propria situazione debitoria prima che vengano attivate le procedure esecutive sui suoi beni ed estinguere il proprio debito magari ricorrendo a forme di pagamento dilazionato. Con particolare riferimento all’ipoteca, si eidenzia che l’istituto è stato caratterizzato da profonde modifiche normative nel corso degli ultimi tempi, tali da condizionarne sia l’applicabilità sia la relativa fase di gestione da parte del soggetto alla stessa sottoposta. La natura di provvedimento cautelare con funzione di garanzia emerge con chiarezza sia in forza delle precisazioni dell’Agenzia delle Entrate (la risoluzione n.128/E/02 ha assimilato l’ipoteca dell’Agente della riscossione ad una funzione di garanzia reale), sia dal tenore letterale del secondo comma dell’art.77 che impone all’Agente della riscossione di far precedere l’espropriazione immobiliare dall’iscrizione di ipoteca in presenza di crediti di importo non superiore al 5% del valore dell’immobile da sottoporre a pignoramento ed introduce un ulteriore termine dilatorio (sei mesi dall’iscrizione) per l’inizio dell’espropriazione stessa. Il D.L. n. 16 del 2012 ha ulteriormente ribadito il concetto, stabilendo che l’ipoteca è una misura a garanzia del credito indipendente dalla procedura esecutiva, disponendo testualmente che “L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria”. Tale decreto ha tra l’altro introdotto il limite di 20.000,00 euro al di sotto del quale l’agente della riscossione non può procedere all’iscrizione di ipoteca. Da parte sua, il D.L. n. 69 del 2013 ha disposto l’impignorabilità dell’immobile di proprietà del debitore adibito ad uso abitativo e dove lo stesso vi risiede anagraficamente e innalzato a 120.000,00 mila euro il limite al di sotto del quale non si può comunque procedere ad espropriazione forzata per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale. Sul punto è intervenuto l’articolo 77 del d.P.R. 602/1973, il quale dispone che l’agente della riscossione può iscrivere la garanzia ipotecaria anche laddove non si siano conclamati i presupposti per procedere all'espropriazione di cui al precedente art. 76: e così, nella sostanza, è possibile da parte dell’agente della riscossione iscrivere ipoteca su un immobile che, tuttavia, per legge non è possibile pignorare. E’ così evidente che l’ipoteca assume una funzione di garanzia del credito vantato dall’Erario. Per contrastare le mosse dell’agente della riscossione è utile rifarsi alla Corte di Cassazione SSUU n. 19667 del 18 settembre 2014, che ha preso in esame la mancata notifica, nei 30 giorni precedenti l’iscrizione dell’ipoteca, da parte dell’agente della riscossione della prevista comunicazione preventiva. La suprema Corte ha sentenziato che l’invito al contraddittorio è un atto imprescindibile che deve precedere l’iscrizione dell’ipoteca dal momento che diversamente si lederebbe ingiustamente i diritti dell’interessato. Ed infatti, secondo la Cassazione il diritto del destinatario del provvedimento ad essere ascoltato prima dell’emanazione del provvedimento medesimo che lo interessa, costituisce secondo la Suprema Corte “l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’articolo 24 Cost., e il buon andamento dell’amministrazione, presidiato dall’articolo 97 Cost” Occorre tuttavia precisare che l’iscrizione dell’ipoteca mantiene la sua validità nonostante non sia stato esperito l’invio del preavviso di cui al predetto art. 77 comma 2-bis e fino al momento in cui il giudice non ne disponga la cancellazione. Ciò comporta che l’ipoteca iscritta senza notifica del preavviso è annullabile ma non radicalmente nulla, il che significa che il contribuente deve eccepire l’illegittimità del provvedimento entro 60 giorni dalla notifica della notifica della prossima iscrizione ipotecaria. Dal punto di vista procedurale, il contribuente può decidere: di impugnare la comunicazione preventiva di ipoteca, nei 60 giorni; di attendere la successiva iscrizione ipotecaria e impugnare quest’ultima. Va da se che laddove il debitore dovesse opporsi all’iscrizione ipotecaria, potrà impugnare insieme a questa anche il precedente preavviso di ipoteca. Sul punto la valutazione dell’una piuttosto che dell’altra eventualità è affidata al tipo di vizio per il quale si intende ricorrere: laddove s’intenda far valere un vizio formale rilevato nella notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria conviene attendere la successiva notifica dell’iscrizione ipotecaria, posto che la giurisprudenza è allineata circa il fatto che i vizi formali della notifica sono di fatto sanati se l’atto da notificare ha comunque raggiunto il suo scopo, nel senso che è conosciuto dal debitore. Sotto il profilo contenzioso, l’impugnazione segue le regole contenute nel D.Lgs. n. 546/92 e dunque, il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio relativamente ai crediti tributari; viceversa per crediti non tributari (esempio, contributi previdenziali o assicurativi), l’impugnazione deve essere proposta alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Laddove non si dovessero rilevare elementi tali da poter eccepire in contenzioso le pretese dell’agente della riscossione, il contribuente può chiedere di rateizzare il proprio debito. Va detto per la delicatezza che riveste la questione che solo un’istanza di rateizzazione presentata all’agente prima dell’iscrizione ipotecaria impedisce a quest’ultimo di iscrivere ipoteca in caso di accettazione della richiesta di rateazione. Invece, se l’ipoteca è già stata iscritta dall’agente della riscossione, non è possibile effettuare la cancellazione anche se la richiesta di rateazione dovesse essere accettata. L’unica possibilità in questa ipotesi è quella di ottenere, periodicamente, una riduzione dell’ipoteca in considerazione dei versamenti effettuati. |
Mercoledì, 01 Aprile 2015 |
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ISTRUZIONI RICHIESTA 5 PER MILLE
Il 26 Marzo è iniziata la campagna 5 per mille 2015, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche hanno tempo fino al prossimo 7 maggio per inoltrare la domanda attraverso la procedura telematica predisposta dall’Agenzia delle Entrate: gli adempimenti sono descritti nella circolare 13/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate, che recepisce le novità della Legge di Stabilità. L’articolo 1 comma 154 della manovra stabilisce che il 5 per mille diventi strutturale, finanziato con 500 milioni di euro all’anno. La platea dei beneficiari è invariata, così come le modalità di accesso, mentre una novità è rappresentata dalle modalità di rendicontazione per il recupero delle somme erogate attraverso il 5 per mille: devono risultare in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate. Sarà un apposito decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri a stabilire le modalità di redazione del rendiconto e a decidere e le procedure di recupero per eventuali violazioni degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ogni amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l’indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. Si evidenzia che i beneficiari del 5 per mille sono le associazioni sportive dilettantistiche e i seguenti enti del volontariato: organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell’Anagrafe delle Onlus, compresi gli enti che svolgono attività nel settore della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale; enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell’Interno, iscritti all’Anagrafe come Onlus parziali; organizzazioni di volontariato iscritte nei registri previsti dalla legge 266/1991; organizzazioni non governative già riconosciute idonee alla data del 29 agosto 2014 e inserite nell’elenco tenuto dal ministero degli Esteri; cooperative sociali iscritte all’albo nazionale delle società cooperative e consorzi di cooperative con base sociale formata al 100% dalle stesse cooperative sociali; associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali; associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro nei settori di attività delle Onlus (articolo 10, comma 1, lettera a, Dlgs 460/1997). L’Agenzia delle Entrate evidenzia che le organizzazioni non governative, per mantenere la qualifica (e quindi anche il conseguente accesso al cinque per mille), devono presentare istanza di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS. Possono comunque continuare ad accedere al beneficio anche prima di questa iscrizione, l’erogazione avverrà poi in seguito all’avvenuta iscrizione. Per quanto riguarda invece le associazioni sportive dilettantistiche, ecco i requisiti che devono avere: costituzione ai sensi dell’articolo 90 della legge 289/2002, possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, affiliazione a una Federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, presenza del settore giovanile, effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani sotto i 18 anni, oppure di avviamento alla pratica sportiva di persone sopra i 60 anni, o di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Tutti i potenziali beneficiari devono presentare ogni anno la domanda per essere destinatari del 5 per mille, in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati, e la dichiarazione sostituiva. I modelli sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il calendario 2015 degli adempimenti viene di seguito elencato: 7 maggio: termine per la presentazione della domanda; 14 maggio: pubblicazione dell’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche da parte dell’Agenzia delle Entrate; 20 maggio: termine per la presentazione delle istanze all’Agenzia delle Entrate per la correzione di errori di iscrizione negli elenchi; 25 maggio: pubblicazione dell’elenco aggiornato degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche; 30 giugno: termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive all’Agenzia delle Entrate da parte degli enti del volontariato; 30 settembre: regolarizzazione della domanda, integrazioni, eventuale correzione di irregolarità, versando una sanzione di 258 euro utilizzando il modello F24 e segnando il codice tributo 8115. |
Mercoledì, 01 Aprile 2015 |
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IMU DEDUCIBILE al 20% IN UNICO 2015
La Legge di stabilità 2014 ha previsto che l’IMU, relativa agli immobili strumentali, possa essere dedotta ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura: del 30% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013; del 20% per cento, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014. La deduzione può essere fruita da: tutte le società di capitali; gli enti; gli esercenti attività d’impresa, inclusi gli imprenditori individuali; le società di persone; gli enti non commerciali in relazione ai beni immobili per l’attività commerciale esercitata; i soggetti in contabilità semplificata; gli esercenti arti e professioni. Sono escluse le imprese (e/o professionisti) che: assolvono l’IMU su beni immobili non strumentali (es. ”immobili patrimonio”); detengono l’immobile al di fuori della sfera imprenditoriale o professionale. Dunque, il lavoratore autonomo, che ha estromesso l’ufficio nel 2014, non potrà considerare deducibile il 20% dell’IMU 2014 pagata, anche se effettivamente utilizza l’immobile per l’attività, in quanto il soggetto detiene l’immobile al di fuori della sfera professionale, in qualità di privato. La norma non stabilisce il criterio da adottare per ricondurre la deduzione IMU dalle imposte sui redditi a un dato periodo d’imposta, ma l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i soggetti titolari di lavoro autonomo, in assenza di una specifica disposizione, si applica il principio generale dell’art. 54, comma 1, del TUIR, secondo cui sono deducibili le spese sostenute nel periodo di imposta nell’esercizio dell’arte o professione. Quindi, l’IMU è deducibile nell’anno in cui avviene il relativo pagamento, anche se tardivo. Pertanto si assume il principio di cassa, portando a deduzione l’importo dell’IMU, relativo al fabbricato strumentale, pari all’esborso sostenuto nell’anno. Per i professionisti la deduzione implica la compilazione del rigo del quadro RE del Mod. UNICO (altre spese documentate). Per poter applicare la deduzione da IMU versata sugli immobili professionali, è necessario verificare il requisito di strumentalità dell’immobile, su cui si versa l’imposta municipale. Gli immobili strumentali concorrono a formare il reddito d’impresa in base alle risultanze del conto economico (ammortamenti, costi inerenti e ricavi effettivi) e non secondo le regole stabilite per i redditi fondiari (art. 90 e art. 25 e segg. del T.U.I.R.). L'art. 43, co. 2, TUIR, considera “strumentali”: gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore (immobili strumentali per destinazione); gli immobili strumentali per destinazione, sono quelli che, a prescindere dalla loro classificazione catastale, vengono utilizzati esclusivamente dall'imprenditore quali beni strumentali per l'attività d'impresa. L'utilizzo esclusivo ai fini dell'esercizio dell'attività d'impresa è basilare; qualora l'immobile venga locato o utilizzato in modo promiscuo, non può più essere considerato strumentale per destinazione; gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se dati in locazione o comodato (immobili strumentali per natura). Gli immobili strumentali per natura sono quelli appartenenti alle categorie catastali: B (unità immobiliari per uso di alloggio collettivo), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varie), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare) A/10 (uffici e studi privati) a condizione che quest'ultima classificazione risulti nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria. Pertanto, per espressa previsione normativa, è esclusa la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione o all’impresa commerciale e all’uso personale o familiare del contribuente (Circolare n.10/E del 14.05.2014, § 8.1). |
Mercoledì, 01 Aprile 2015 |
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LO SPESOMETRO 2015 OPERAZIONI INCLUSE ED ESCLUSE
L'obbligo dello Spesometro riguarda tutti i contribuenti soggetti passivi IVA, che anche per il 2014 devono procedere alla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti Iva clienti e fornitori relative al 2014: senza alcun limite d'importo se soggette a fattura (o con fattura emessa spontaneamente anche in assenza di obbligo perché collegata all'emissione di ricevuta fiscale o scontrino); se d'importo uguale o superiore ad Euro 3.600 comprensivo di IVA, se non soggette a fattura. L’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina l’obbligo di comunicazione dell’operazione. Le operazioni escluse dallo spesometro 2015 sono: le importazioni; le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 633/72 (c.d. esportazioni dirette, triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente); le operazioni intracomunitarie; le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art. 7, D.P.R. n. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria (utenze, telefonia, ecc.); le operazioni di importo almeno pari a € 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. Le operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge o autofattura), nel caso in cui le stesse non siano relative a operazioni intracomunitarie, e per le quali vi è l'obbligo di presentazione degli Intrastat, vanno incluse nello spesometro, anche da parte del rappresentante fiscale in Italia di soggetto non residente. Ad esempio, l’acquisto di un bene da una società con sede in Lussemburgo, con rappresentante fiscale in Italia integra un'operazione soggetta a reverse charge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/72; pertanto la fattura viene annotata sia nel registro acquisti che in quello delle fatture emesse, assolvendo l'Iva italiana; l'operazione è una cessione interna e non intracomunitaria. Qualora il bene sia stato ceduto dal rappresentante fiscale italiano del soggetto estero, l’acquirente nazionale deve indicare nello spesometro i dati del citato rappresentante. Se le operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge o autofattura), sono relative a operazioni intracomunitarie, ed è stato fatto già l'Intrastat da parte del rappresentante fiscale, nulla va comunicato. Gli acquisti soggetti a obbligo comunicativo nell’ambito della comunicazione delle operazioni, effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori “black list” (rigo BL), in quanto già noti all’ Amministrazione finanziaria, integrano delle operazioni che non andranno ricomprese nello spesometro. Si ricorda che a partire dalle transazioni del 2014, le relative operazioni black list vanno comunicate attraverso il modello di comunicazione polivalente (quadro BL), con periodicità annuale e soglia a 10.000 euro. Dunque, l’esonero ricorre per le operazioni che non eccedono, come importo complessivo annuo, la soglia di € 10.000 (anziché € 500 per singola operazione). La Repubblica di San Marino è uscita dalla "black list". Non vanno, dunque, indicate le operazioni effettuate con tale Paese nel rigo BL della comunicazione polivalente. Le fatture ricevute da soggetti sammarinesi senza applicazione dell'IVA sono, tuttavia, oggetto di comunicazione nel quadro SE, indipendentemente dall'importo delle stesse. Si ricorda che gli acquisti di beni da San Marino (da riportare nel quadro SE) devono essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri, e non più entro i 5 giorni successivi a quello di registrazione della fattura di acquisto. Se le operazioni vengono comunicate nel quadro SE, non vanno incluse nello spesometro ordinario. D’altro canto, le fatture ricevute da soggetti sammarinesi con l’applicazione dell'IVA, vanno incluse a tutti gli effetti nello spesometro. |
Mercoledì, 01 Aprile 2015 |
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DELEGA PER L'ACCESSO AL PRECOMPILATO
Secondo quanto riportato nella Circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate, se il contribuente necessita di assistenza fiscale, può accedere alla dichiarazione precompilata tramite altri soggetti autorizzati, rivolgendosi al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico); a un Caf - dipendenti o a un professionista abilitato. In ogni caso, il contribuente dovrà consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato. La delega che potrà essere redatta in forma libera dovrà riportare alcune informazioni di carattere generale, quali il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente, l’anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, la data di conferimento e la firma del contribuente. Tale documento potrà essere redatto anche con modalità elettroniche e dovrà essere annotato su apposito registro e conservato in modo adeguato. Il sostituto d’imposta può accedere alle dichiarazioni precompilate dei sostituiti solo se dal modello 770 Semplificato dell’anno precedente risulta aver prestato l’assistenza fiscale ed esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso, entro i termini, la Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate. Se il contribuente ha cambiato datore di lavoro nel corso dell’anno 2015, il nuovo sostituto d’imposta, pur prestando l’assistenza fiscale, non può accedere alla dichiarazione precompilata del dipendente assunto nel 2015, in quanto non ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate la sua Certificazione Unica relativa ai redditi dell’anno 2014. In tal caso, il contribuente può presentare il modello 730 al nuovo sostituto con le modalità ordinarie (non precompilato) oppure rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato per accedere alla propria dichiarazione precompilata. L’accesso alle dichiarazioni precompilate da parte di sostituti, Caf e professionisti può essere effettuato tramite l’invio di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiedono le dichiarazioni precompilate. I Caf e i professionisti possono anche effettuare l’accesso a una singola dichiarazione via web. L’accesso è consentito fino al 10 novembre, al fine di permettere l’utilizzo dei dati indicati nelle dichiarazioni 730 precompilate per la predisposizione di eventuali dichiarazioni rettificative o integrative. La delega ha valore per la dichiarazione precompilata relativa a una sola annualità e può essere revocata con le medesime modalità del conferimento. |
Mercoledì, 01 Aprile 2015 |
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DELEGA ISEE AL CAF
È stato approvato dall’INPS il nuovo schema convenzionale tra INPS e i CAF per la regolamentazione del servizio di assistenza e consulenza, svolto nei confronti dei contribuenti per il calcolo dell’ISEE, il nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente, lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di chi richiede prestazioni sociali agevolate o l’accesso a condizioni agevolate ai servizi di pubblica utilità. Con suddetto accordo, l’INPS rende disponibili i due moduli, relativi al mandato (modello A) e alla delega (modello B), che devono essere compilati per rendere legittima la delega agli intermediari abilitati. Si tratta di moduli necessari per fornire assistenza ai contribuenti nell calcolo dell’ISEE, complicato quest’anno dalla necessità di presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), contenente i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali. Vista la sua complessità nella maggioranza dei casi il modulo viene compilato dai contribuenti con l’aiuto dei Centri di Assistenza Fiscale, che però devono essere opportunamente delegati per accedere ai dati del contribuente. |
Mercoledì, 01 Aprile 2015 |
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DEDUZIONE RISTRUTTURAZIONE PER IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE
Il D.L. n. 133/2014 ha introdotto una nuova agevolazione a favore dei contribuenti privati, che intendano acquistare o costruire o ristrutturare (art. 3 del c.d. TUE, D.P.R. n. 380/2001) unità immobiliari a destinazione abitativa, da concedere successivamente in locazione. L’agevolazione si sostanzia nella possibilità di portare in deduzione nel rigo E32 del 730/2015: il 20% del valore dell’immobile fino a un ammontare massimo complessivo di spesa di € 300.000,00 (anche per più unità); nonché gli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto del medesimo immobile. Maggiore sarà il reddito del privato, maggiore l’agevolazione, trattandosi di una deduzione. La deduzione va, tuttavia, ripartita in 8 quote annuali di pari importo e viene riconosciuta a decorrere dall’anno in cui è stipulato il contratto di locazione. Tale deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese. |
Mercoledì, 01 Aprile 2015 |
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AVVISI BONARI ARTIGIANI E COMMERCIANTI
L’INPS ha iniziato le elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a febbraio 2015 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti. Tali avvisi, in particolare, sono messi a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”, accedendo al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” –> “Posizione Assicurativa” –> “Avvisi Bonari”. Oltre al suddetto avviso, verrà predisposta anche la relativa comunicazione che di solito veniva spedita, visualizzabile al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” – “Posizione Assicurativa” – “Avvisi Bonari generalizzati”. Qualora l'iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicare gli estremi del modello F24 chiamando il call-center dell'Istituto per consentire un rapido abbinamento del versamento. All’interno del proprio sistema di recupero crediti l’INPS, prima di procedere all’iscrizione a ruolo e alla conseguente riscossione coattiva a mezzo di cartella esattoriale, promuove una politica definita degli “avvisi bonari", cioè comunicazioni finalizzate a consentire il tempestivo accertamento delle omissioni contributive e la regolarizzazione da parte del contribuente. Nel dettaglio, mediante l’avviso si segnalano i contributi dovuti e non pagati alla scadenza (o versati in ritardo) relativamente all’anno in corso, a quello precedente o ad anni pregressi (nei limiti della prescrizione), accertati d’ufficio o tramite l'attività di vigilanza. Quanto alla comunicazione avente per oggetto il recupero della contribuzione dovuta sul minimale di reddito e/o sanzioni, si evidenzia che l’avviso bonario non sarà più inviato a mezzo posta, ma verranno messe a disposizione del contribuente sul proprio “Cassetto previdenziale”. In particolare, gli avvisi bonari potranno essere visualizzati all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” al seguente indirizzo: “Posizione Assicurativa” -> “Avvisi Bonari”. Contestualmente sarà inviata una email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito tramite il cassetto un indirizzo di posta elettronica. |
Mercoledì, 01 Aprile 2015 |
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AGENZIA DELLE ENTRATE TICKET ELIMINA CODE
L’Agenzia delle Entrate ha presentato il canale innovativo web ticket con l’obiettivo di eliminare le code. Finora il servizio è stato sperimentato solo in alcuni uffici territoriali ma, considerato l’alto gradimento riscontrato, il web ticket è pronto per l’estensione a livello nazionale. Con questo servizio, il biglietto eliminacode potrà essere staccato dal proprio computer, senza creare confusione negli uffici. L’Agenzia delle Entrate ne ha illustrato il funzionamento. L’iter prende le mosse dalla home del sito ufficiale dell’Agenzia, dal quale si dovrà seguire il percorso Contatti>Contatta l’Agenzia>Assistenza fiscale>Elimina code online. Una volta giunti nella sezione ‘Elimina code online’, si potrà procedere alla prenotazione del proprio web ticket selezionando regione, città, ufficio e servizio per il quale s’intende prenotarsi. A questo punto, si inseriranno alcuni dati personali e si otterrà, nella propria casella di posta elettronica, il messaggio di conferma della prenotazione contenente un link al web ticket numerato. Quest’ultimo dovrà quindi essere stampato e portato con sé agli Uffici. |
Mercoledì, 01 Aprile 2015 |
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730-4 SEDE TELEMATICA DA COMUNICARE ENTRO IL 15 APRILE
Con la Risoluzione n. 33/E del 25 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate fissa a mercoledì 15 aprile l’ultimo giorno utile per segnalare l’indirizzo presso il quale saranno resi disponibili i risultati che scaturiscono dall’elaborazione dei 730. Eventuali variazioni dei dati invece potranno essere comunicate entro il 25 maggio. Il modello CSO può essere inviato a partire dal 23 marzo. Si evidenzia infatti che in precedenza l’Agenzia delle Entrate aveva sospeso l’acquisizione dei file. La comunicazione CSO dovrà avvenire entro il 15 aprile 2015. Per quanto riguarda, infine, le comunicazioni di variazione dei dati, la risoluzione ricorda che le nuove informazioni sono prese in considerazione per i modelli 730-4 del 2015 soltanto se la comunicazione CSO è trasmessa entro il 25 maggio 2015. Dopo tale termine, infatti, le informazioni in oggetto saranno prese in considerazione per i modelli 730-4 del 2016. |
Mercoledì, 01 Aprile 2015 |
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Sentinella del Canavese 01 aprile 2015 | Mercoledì, 01 Aprile 2015 |
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Messaggero Veneto 30 marzo 2015 | Lunedì, 30 Marzo 2015 |
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Pavese 30 marzo 2015 | Lunedì, 30 Marzo 2015 |
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Mattino 30 marzo 2015 | Lunedì, 30 Marzo 2015 |
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SCADENZE APRILE SPESOMETRO 2015
Il mese di aprile che si avvicina è denso di scadenze per lo Spesometro 2015, con i termini per tutte le tipologie di comunicazioni rilevanti a fini IVA. Le scadenze di aprile dello Spesometro sono: il 10, per i contribuenti mensili; il 20 per contribuenti trimestrali; il 30 per gli operatori finanziari. L’obbligo dello Spesometro 2015 riguarda in generale tutti i contribuenti a partita IVA (imprese, professionisti, autonomi), con alcune eccezioni, fra cui coloro che sono in Regime dei Minimi. Vanno comunicate le seguenti operazioni: cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c’è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo; cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura di importo unitario pari o superiore a 3mila 600 euro al lordo dell’Iva; operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato. L’invio dei dati va effettuato in modalità esclusivamente telematica, utilizzando il modello di comunicazione polivalente, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i servizi Fisconline o Entratel oppure un intermediario abilitato. I dati possono essere inviati in forma analitica o aggregata, anche se quest’ultima tipologia è esclusa per acquisti da operatori economici sammarinesi, acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli, acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo. Chi sceglie lo Spesometro in forma aggregata riporta i totali delle operazioni attive e passive effettuate con una stessa controparte, distinte per tipologia, con la sola eccezione delle operazioni di noleggio e leasing, che seguono regole particolari. Le operazioni in forma aggregata con fattura vanno esposte nel quadro FA, mentre per quelle senza fattura c’è l’apposito quadro SA, e per le operazioni con soggetti non residenti si compila il quadro BL. Per le comunicazioni in forma analitica si compilano invece i quadri FE e FR per le fatture emesse e ricevute, il quadro DF per le operazioni senza emissione di fattura, il quadro FN per le operazioni con soggetti non residenti, il quadro SE per gli acquisti da non residenti o con operatori di San Marino, il quadro TU per il turismo. |
Giovedì, 26 Marzo 2015 |
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NOVITA 730 CONGIUNTO
Vi sono una serie di chiarimenti destinati ai coniugi che nel 2014 hanno presentato la dichiarazione dei redditi congiunta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate dedicata alle FAQ, le domande più frequenti, sul modello 730/precompilato: innanzitutto, non riceveranno il modello in forma congiunta, ma due diverse dichiarazioni dei redditi precompilate, nel caso in cui entrambi abbiano i requisiti per rientrare nella platea dei destinatari della dichiarazione precompilata. Se i due intendono comunque presentare la dichiarazione dei redditi congiunta, devono rivolgersi al sostituto che presta assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato. In pratica, almeno per questo primo anno sperimentale, non possono presentare il modello 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle Entrate, possibilità che invece è riconosciuta per le dichiarazioni singole. Nel caso in cui si presenti il 730 precompilato in forma congiunta, la dichiarazione va sempre considerata come “modificata“. La precisazione è importante, perché come è noto il contribuente che presenta la dichiarazione singolarmente può decidere di accettarla così come la riceve dal Fisco, e in questo caso, c’è la sicurezza di non essere sottoposti a controlli, nemmeno quelli preventivi nel caso in cui ci siano detrazioni per carichi di famiglia o eccedenze d’imposta con rimborso superiore ai 4mila euro. Il motivo per cui la dichiarazione dei redditi congiunta è sempre da considerarsi come “modificata”, spiega l’Agenzia, è che il prospetto di liquidazione finale sarà certamente variato rispetto a quelli relativi alle dichiarazioni dei singoli coniugi. Per la compilazione delle caselle del prospetto di liquidazione, sempre nel caso di presentazione in forma congiunta, ci sono istruzioni specifiche. Nel caso in cui l’assistenza fiscale sia prestata dal CAF o professionista: se risulta disponibile la dichiarazione precompilata del dichiarante o del coniuge o di entrambi va barrata la casella “Dichiarazione Precompilata – Modificata”; se non c’è dichiarazione precompilata né del dichiarante né del coniuge va barrata la casella “Dichiarazione precompilata non presente“; se il dichiarante o il coniuge o entrambi non hanno delegato il CAF o il professionista all’accesso alla dichiarazione precompilata va barrata la casella “Sostituto, CAF o professionista non delegato“. Per l’assistenza prestata dal sostituto d’imposta: se risulta disponibile la dichiarazione precompilata del dichiarante va barrata la casella “Dichiarazione Precompilata–Modificata“; se non risulta disponibile la dichiarazione precompilata del dichiarante va barrata la casella “Dichiarazione precompilata non presente“; se il dichiarante non ha delegato il sostituto all’accesso alla dichiarazione precompilata va barrata la casella “Sostituto, CAF o professionista non delegato“. |
Giovedì, 26 Marzo 2015 |
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UNICO 2015 SPECIFICHE DI INVIO
Sono state approvate, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “UNICO 2015-PF”, nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri e nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica nonché dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Per dichiarare i dati annuali IVA relativi al 2014, contenuti sempre nel modello UNICO 2015-PF bisogna far riferimento alle specifiche tecniche pubblicate con il provvedimento direttoriale del 28 gennaio 2015. I dati contenuti nel modello di dichiarazione UNICO 2015-PF, fascicoli 1, 2 e 3, approvati con provvedimento del 30 gennaio 2015, e i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica devono essere trasmessi via web dagli utenti del servizio telematico. Per la trasmissione delle informazioni relative ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri, contenuti nel modello UNICO PF 2015, gli esercenti arti e professioni devono far riferimento alle specifiche tecniche riportate nell’allegato B del provvedimento, gli esercenti attività d’impresa all’allegato C. Per la trasmissione dei dati riguardanti le scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF espresse dai soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, le indicazioni operative saranno pubblicate successivamente con un ulteriore provvedimento. |
Mercoledì, 25 Marzo 2015 |
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Sentinella del Canavese 25 marzo 2015 | Mercoledì, 25 Marzo 2015 |
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NOVITA IN TEMA DI BUONI PASTO
La legge di Stabilità 2015 introduce importanti novità relative ai buoni pasto concessi ai lavoratori e collaboratori. Di seguito i punti salienti della nuova disciplina fiscale. La nuova disciplina, che avrà effetto a partire dal 1 luglio 2015, modifica il tetto di esenzione fiscale dei buoni pasto elettronici, portando il limite da 5,29 a 7 euro. Per i buoni pasto cartacei, invece, la soglia di esenzione rimane invariata, pari a euro 5,29. Pertanto, a decorrere dal 1 luglio 2015, la situazione sarà la seguente: Tipologia buoni pasto Quota di esenzione Buoni pasto cartacei € 5,29 Buoni pasto elettronici € 7,00 Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i buoni pasto spettano anche ai lavoratori subordinati a tempo parziale, nel caso in cui la modulazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo e, per contro, riconosca il diritto alla fruizione di buoni pasto. |
Mercoledì, 25 Marzo 2015 |
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REVERSE CHARGE E DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA
Secondo quanto stabilito da una sentenza di Cassazione in tema di reverse charge (inversione contabile IVA), il Fisco non può negare il diritto alla detrazione a un contribuente che ha commesso errori nell’applicazione della procedura, ad esempio nella numerazione delle fatture o nella registrazione, perché si tratta di violazioni formali e non sostanziali. L’Alta Corte lo ha stabilito con la sentenza 5072/2015, accogliendo le indicazioni in proposito formulate dalla Corte di Giustizia europea. Il caso riguarda l’applicazione del reverse charge, per cui l’IVA viene pagata dall’acquirente non dal rivenditore, e di una serie di operazioni intracomunitarie. Il Fisco italiano negava il diritto alla detrazione IVA ad una società a responsabilità limitata perché non aveva registrato le fatture nei registri IVA. In appello, la commissione tributaria Regionale aveva dato ragione al Fisco, stabilendo che le omesse registrazioni di fatture sono violazioni sostanziali e non formali, perché possono determinare un accertamento o una rettifica. Nel ricorso per Cassazione, l’impresa ha presentato le seguenti osservazioni: il reverse charge prevede la contestuale registrazione dell’acquisto intracomunitario nel registro delle fatture e in quello degli acquisti, realizzando in questo modo la totale compensazione dell’apparente debito fiscale, equivalendo la doppia e opposta annotazione contabile a una sorta di partita di giro e confermando così la natura solo formale della duplice registrazione. In pratica, nel caso specifico, gli acquisti intracomunitari hanno generato soltanto debiti e crediti apparenti ed obblighi formali di annotazione di una partita di giro nei due registri IVA, senza risvolti sostanziali. Inoltre, l’inadempimento formale non poteva generare il potere del fisco di rettificare la dichiarazione IVA della e di recuperare un’imposta solo teorica. La Cassazione ha rinviato la decisione alla Corte di Giustizia Europea, che con sentenza C-590/13 dell’11 dicembre 2014 ha stabilito che le norme vanno interpretate nel senso che dettano «requisiti formali del diritto a detrazione la cui mancata osservanza, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, non può determinare la perdita del diritto medesimo». Conseguentemente, la mancata registrazione delle fatture nel registro IVA è una violazione formale e non sostanziale, e non può quindi comportare la perdita della detrazione. La sentenza è quindi favorevole all’interpretazione del contribuente e non a quella del Fisco. |
Mercoledì, 25 Marzo 2015 |
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TFR DECRETO IN GAZZETTA, ANTICIPO DA APRILE
Sarà realmente operativa solo da aprile la possibilità di anticipare il TFR in busta paga. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 29/2015), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 65/2015 con le istruzioni operative, entrerà in vigore il 3 aprile, tuttavia, nonostante la legge preveda quale periodo oggetto di liquidazione quello che va da marzo 2015 a giugno 2018, non sembrano esserci i tempi tecnici perché i lavoratori dipendenti possano scegliere se farsi anticipare o meno il TFR in busta paga utilizzando uno strumento previsto dalla Legge di Stabilità 2015 già da marzo. In così poco tempo, infatti, non è possibile acquisire le disposizioni attuative e gestire il modello per effettuare la richiesta ai datori di lavoro. Non essendo stata fissata una scadenza per l’esercizio dell’opzione, sembra possibile effettuare la scelta anche successivamente a marzo, tuttavia il termine della validità dell’opzione rimane il 30 giugno 2018. |
Mercoledì, 25 Marzo 2015 |
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REQUISITI ESENZIONE TARSU
Secondo quanto stabilito dalla sentenza di Cassazione 5047/2015, il contribuente deve informare il Comune di eventuali aree esenti dalla TARSU perché l'adempimento riguarda la quantificazione della tassa rifiuti, non il presupposto impositivo. In materia di TARSU, l’ormai ex tassa rifiuti ora sostituita dalla TARI, è sempre il contribuente che deve informare il Comune di tutte le caratteristiche utili alla quantificazione dell’imposta, ad esempio di eventuali superfici non tassabili: questo, anche in presenza di una perizia dei tecnici dell’amministrazione che identifica le aree da sottoporre al tributo e quelle su cui c’è esenzione. Il caso riguarda un avviso di accertamento sulla TARSU inviato dal Comune a un’impresa per un’area su cui il contribuente aveva ritenuto superfluo presentare la denuncia di esenzione perché c’era appunto un verbale dei tecnici comunali che lo certificava. La Cassazione ha stabilito che l’impresa avrebbe invece dovuto presentare regolare richiesta di esenzione, perché spetta al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile. Secondo la Cassazione tutto ciò che riguarda la quantificazione dell’imposta deve essere provato dal contribuente, anche se in materia fiscale l’onere della prova dei fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria spetta sempre all’Amministrazione, anche in presenza della perizia dei tecnici comunali. |
Mercoledì, 25 Marzo 2015 |
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OBBLIGO UNICITA' POSIZIONE CONTRIBUTIVA
Dal 31 marzo 2015 vi è l’obbligo di unicità della posizione aziendale INPS per i datori di lavoro che operano attraverso l’utilizzo di più matricole caratterizzate da obblighi contributivi analoghi ovvero la cui differenziazione è gestibile attraverso l’opportuna valorizzazione degli elementi individuali del flusso UniEmens. In caso di mancato adempimento, le sedi cesseranno d’ufficio le posizioni contributive secondarie aventi il medesimo inquadramento previdenziale della posizione primaria. Suddetta data, inizialmente posta al 31 dicembre 2014, è stata differita per agevolare lo svolgimento delle operazioni di conguaglio previdenziale di fine anno. Il principio dell’unicità della posizione contributiva aziendale stabilisce che la posizione contributiva aperta in occasione dell’inizio dell’attività con i dipendenti è unica, anche se il datore di lavoro si trova a costituire in seguito nuove unità operative. In tali casi, invece di richiedere l’apertura di una nuova posizione contributiva, si gestiscono i relativi adempimenti utilizzando la posizione contributiva già in essere, comunicando i dati identificativi della nuova unità operativa. |
Mercoledì, 25 Marzo 2015 |
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NO AL 730 PRECOMPILATO IN FORMA CONGIUNTA
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 11/E del 23 marzo 2015, ha chiarito che non sarà possibile presentare il Modello 730 congiunto tramite il precompilato, in quanto l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione una dichiarazione precompilata “singola”. Non sarà pertanto possibile presentare il Modello 730 precompilato o ordinario in forma congiunta con invio diretto da parte del contribuente; ma sarà necessario rivolgersi esclusivamente al sostituto d’imposta, al CAF o al professionista abilitato. Si deve tener inoltre presente che nel caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, la dichiarazione si considera sempre “modificata” in quanto il prospetto di liquidazione finale è sicuramente variato rispetto a quelli relativi alle dichiarazioni dei singoli coniugi. L’art. 5, comma 3, Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che in caso di presentazione della dichiarazione precompilata tramite CAF o professionista abilitato, con o senza modifiche, il contribuente è fatto salvo del controllo documentale di cui all’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/73. Il controllo formale, infatti, è effettuato nei confronti del CAF o del professionista abilitato, anche in merito ai dati relativi agli oneri, inviati all’Agenzia da soggetti terzi, già evidenziati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo nei confronti del contribuente solamente il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a deduzioni, detrazioni e altre agevolazioni. Tale controllo viene effettuato in capo all’intermediario in quanto, qualora il Modello 730 precompilato sia presentato a un CAF o professionista il contribuente deve fornire anche la relativa documentazione e sulla base di tale documentazione, lo stesso CAF/professionista è tenuto a esercitare la verifica di conformità sui dati indicati in dichiarazione, compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata. In definitiva, in caso di invio della dichiarazione tramite CAF o professionista abilitato, indipendentemente dal fatto che la stessa contenga o meno modifiche rispetto al Modello 730 precompilato, il CAF o professionista è tenuto all’apposizione del visto di conformità (anche con riferimento ai dati già indicati dall’Agenzia delle Entrate). In linea generale, quindi, eventuali richieste che derivano dal controllo formale saranno inviate all’intermediario, tenuto al pagamento di una somma pari a imposta, sanzioni e interessi, nella stessa misura precedentemente prevista per il contribuente. |
Mercoledì, 25 Marzo 2015 |
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MODIFICATE LE ISTRUZIONI DEL 730 PRECOMPILATO
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, le istruzioni per il 730/2015 sono state modificate con l’inserimento di integrazioni e leggeri ritocchi per adeguare le disposizioni intervenute successivamente all’approvazione del 15 gennaio scorso, oltre che per correggere alcuni errori materiali. Tra le novità intervenute troviamo il decreto legge 4/2015 relativo all’IMU per i terreni agricoli che ha introdotto nuovi criteri di esenzione e la risoluzione 2/DF/2015 che ha chiarito gli ambiti di applicazione. C’è poi la risoluzione 27/E/2015 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la lista dei partiti politici cui è possibile destinare il 2 per mille dell’IRPEF. Ora l’elenco è stato aggiunto nella penultima pagina delle istruzioni del modello 730/2015. A seguito dell’introduzione dell’agevolazione in favore di chi acquista o costruisce immobili abitativi concedendoli in locazione entro sei mesi, è stata inserita a pagina cinquantuno la dicitura: “Ulteriori modalità attuative della presente agevolazione saranno definite con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del ministero dell’Economia e delle finanze”. Viene infine inserita nel paragrafo dedicato all’addizionale regionale per il Lazio la novità in tema di deduzione Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche: il limite di 50mila euro che consente a chi ha tre figli a carico di fruire dell’aliquota agevolata dell’1,73 per cento va incrementato di 5mila euro per ogni figlio a carico oltre il terzo. |
Mercoledì, 25 Marzo 2015 |
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FONDI UE 2014-2020 FINANZIAMENTI E INVESTIMENTI REGIONALI
Ci sono diverse novità in materia di finanziamenti europei che, con il passaggio alla nuova programmazione 2014-2020 dei fondi UE, vedono l’introduzione di varianti sostanziali rispetto alla gestione precedente. Secondo l’analisi dei primi 11 POR (Programmi Operativi Regionali) che l’Unione Europea ha approvato e posto in atto nel FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) lo scorso 12 febbraio, le risorse dovrebbero alimentare un circuito complessivo pari a 5,518 miliardi. Le linee di investimento riguardano Ricerca & Sviluppo, Agenda Digitale e competitività delle piccole e medie imprese. Non più finanziamenti a pioggia, ma obiettivi strategici con l’attenzione rivolta all’attrazione di capitali privati. Secondo le nuove direttive, ogni Regione avrà una strategia di specializzazione intelligente (definita Smart Specialization Strategy), a cui sarà in capo la funzione di favorire l’aderenza dei bandi al tessuto economico e produttivo di riferimento, così da collegare la domanda all’offerta di finanziamento: solo in questo modo potrà attuarsi l’integrazione tra le varie tipologie di fondi, dal Fondo Sociale Europeo al Fondo Europeo agricolo di sviluppo rurale, fino a quelli diretti, come Horizon 2020, e a quelli strutturali. All’interno di questo processo, le Regioni si occuperanno di rappresentare l’autorità di gestione e per far ciò dovranno possedere tre requisiti: un efficiente modello organizzativo, una quota adeguata di cofinanziamento fornito dal Governo centrale, un valido sistema di gestione e monitoraggio della spesa. Il fine ultimo è quello di raggiungere gli obiettivi tematici che la politica di coesione per il periodo 2014-2020 ha individuato in base alla strategia Europa 2020, definendo le priorità di investimento: ricerca e innovazione, lotta ai cambiamenti climatici, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, competitività delle PMI, economia a basse emissioni di carbonio, ambiente ed efficienza delle risorse, trasporto sostenibile, PA più efficiente, istruzione e formazione più efficaci, inclusione sociale, occupazione e mobilità. Gli 11 progetti ammessi ai POR 2014-2020 promossi da 11 enti diversi sono così suddivisi: Valle d’Aosta: 64,3 milioni; Piemonte: 965,8 milioni; Lombardia: 970,4 milioni; Liguria: 392,5 milioni; Emilia Romagna: 481,8 milioni; Toscana: 792,4 milioni; Regione Umbria: 356,2 milioni; Marche: 337,3 milioni; Lazio: 913 milioni; Provincia Autonoma di Trento: 108,6 milioni; Provincia Autonoma di Bolzano: 136,6 milioni. |
Mercoledì, 25 Marzo 2015 |
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F24 ANCHE PER I TRIBUTI CATASTALI
Secondo quanto riportato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2015, il modello F24 potrà essere utilizzato a seguito di notifica di avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale emanati dopo il primo giugno 2015. In dettaglio, il modello F24 potrà essere utilizzato per il pagamento di: tributi speciali catastali; sanzioni amministrative, irrogate in attuazione delle disposizioni previste nell’ordinamento catastale; interessi sui tributi speciali catastali; imposta di bollo correlata ad adempimenti per accertamenti catastali; recupero spese per volture; spese di notifica di atti catastali; oneri accessori per operazioni catastali; altre spese per operazioni catastali. Viene tuttavia evidenziato che è in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti dai versamenti eccedenti in relazione alle somme in oggetto. Sarà necessario attendere una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate per i codici tributo da utilizzare per i pagamenti sopra menzionati. Saranno altresì fornite le istruzioni per la compilazione dei modelli F24. |
Mercoledì, 25 Marzo 2015 |
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EFFETTI JOBS ACT
Secondo quanto indicato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, i nuovi assunti grazie alla decontribuzione introdotta dal Jobs Act per le assunzioni agevolate, sono 275 mila ma l'80% sono stabilizzazioni, in quanto, principalmente, non si tratta di vere e proprie assunzioni agevolate con conseguente aumento dell’occupazione ma si tratta di stabilizzazioni. L’80% dei datori di lavoro ha infatti beneficiato degli sconti contributivi per stabilizzare lavoratori con contratto a progetto o a partita IVA e solo per un 20%, si può affermare di essere difronte a nuovi rapporti di lavoro. I dati sopra illustrati, confermano quelli diffusi dall’INPS. Da evidenziare che a presentare richiesta di decontribuzione introdotta dal Jobs Act per le assunzioni agevolate sono state 76 mila imprese. |
Mercoledì, 25 Marzo 2015 |
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CASELLARIO ASSISTENZA LA CARTELLA DEL CITTADINO
Dal 25 Marzo, è diventato operativo il Casellario Assistenza, banca dati delle prestazioni sociali gestita dall'INPS utile anche ai fini ISEE. Il relativo decreto, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta con l’entrata in vigore del suddetto Casellario Assistenza a partire dal 25 marzo. Si tratta di un’anagrafe generale delle prestazioni sociali, utile anche ai fini ISEE, contiene i dati forniti da tutti i Comuni ed enti erogatori ed è gestita dall’INPS. Il Casellario Assistenza è regolamentato dal Decreto Interministeriale 206 del 16 dicembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2015. Il Casellario Assistenza contiene la banca dati delle prestazioni sociali agevolate, delle prestazione sociali, delle valutazioni multidimensionali per i casi in cui ci sia anche una presa in carico da parte del servizio sociale professionale Le informazioni sono a disposizione del SISS, il Sistema Informativo Socio Sanitario, senza riferimenti che permettano l’identificazione degli interessati, e possono accedervi il ministero del Lavoro, Regioni, Province Autonome e Comuni, altri enti pubblici che erogano prestazioni sociali e socio-sanitarie, e vengono utilizzate per monitoraggio statistico, programmazione, valutazione di efficienza. Infine, l’INPS fornisce al Ministero dell’Economia rappresentazioni dei dati in forma aggregata utili per monitoraggio della spesa ed elaborazione statistiche. I dati sono sempre trattati nel pieno rispetto delle norme sulla privacy e sulla sicurezza. La banca dati delle prestazioni sociali agevolate inserita nel Casellario Assistenza contiene le seguenti informazioni: dati dell’ente erogatore e del beneficiario, tipologia prestazione, caratteristiche e valore economico della prestazione, valore sintetico dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), dell’ISR (indicatore della situazione reddituale) e dell’ISP (indicatore della situazione patrimoniale), nonché informazioni sul numero dei componenti del nucleo familiare e relativa classe di età. Può essere utilizzata anche ai fini del rafforzamento dei controlli ISEE e dell’applicazione di eventuali sanzioni per la fruizione illegittima di prestazioni. Il decreto contiene in allegato le tabelle con l’elenco preciso di tutte le prestazioni sociali agevolate. Fra le principali: assegni familiari, assegni maternità erogati dai comuni, contributo per retta asili nido, contributo per diritto allo studio, carta acquisti, buoni spesa o buoni pasto, contributi economici per l’alloggio, contributi economici per prestazione sociali sanitarie o per l’assistenza domiciliare, borse di studio o di lavoro, buoni vacanze, mensa sociale, agevolazioni tasse universitarie, agevolazioni fiscali comunali, assistenza domiciliare, mensa scolastica. Nella banca dati si inseriscono le informazioni su ente erogatore e beneficiario, tipologia prestazione, caratteristiche e valore economico delle prestazioni sociali. Anche qui il decreto elenca le prestazioni, fra cui: contributi alle famiglie per affidamento minori o per l’affidamento di adulti e anziani, servizi di accoglienza, di mediazione culturale, gruppi di auto aiuto, telesoccorso e teleassistenza, servizi per l’adozione nazionale o internazionale, mediazione familiare, sostegno alla genitorialità, assegni e pensioni sociali, agevolazioni tributarie (coniuge o figli a carico e via dicendo). Se l’erogazione della prestazione sociale prevede una presa in carico da parte del servizio sociale professionale, l’ente erogatore deve anche mettere a disposizione del Casellario Assistenza una serie di informazioni di valutazioni che includono le caratteristiche socio-demografiche del beneficiario e del suo nucleo familiare, organizzate per tre diverse aree di utenza: infanzia, adolescenza e famiglia; disabilità e non autosufficienza; povertà, esclusione sociale e altre forme di disagio. Il decreto contiene in allegato tutti i dati precisi da inserire con l’indicazione dei diversi moduli da utilizzare (SINBA, SINA e SIP). |
Mercoledì, 25 Marzo 2015 |
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BONUS DEL 50% PER LE OPERE IN ECONOMIA
Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, con risposta affermativa ad una domanda della sezione FAQ del sito internet dell’Autorità fiscale italiana, tra gli interventi che consentono di ottenere la detrazione fiscale del 50% è prevista anche la possibilità di eseguire i lavori in proprio, quindi in economia, ottenendo pertanto la detrazione sulle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati. È possibile detrarre dall’Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche (IRPEF) una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. A seguito delle disposizioni introdotte dal decreto legge n. 63/2013 prorogato da ultimo dalla Legge di Stabilità 2015, i contribuenti possono usufruire della detrazione del 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche: le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del Decreto Ministeriale 37/2008 - ex lege 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (Legge 1083/71); il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori; gli oneri di urbanizzazione; gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto numero 41 del 18 febbraio 1998). Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio. La spesa sostenuta per l’acquisto dei materiali dovrà però essere obbligatoriamente pagata mediante bonifico bancario o postale, da cui risultino: causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 917/1986); codice fiscale del soggetto che paga; codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. |
Lunedì, 23 Marzo 2015 |
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Mattino di Padova 23 marzo 2015 | Lunedì, 23 Marzo 2015 |
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Provincia Pavese 23 marzo 2015 | Lunedì, 23 Marzo 2015 |
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VOLUNTRY DISCLOSURE PRIMI CHIARIMENTI DEL FISCO
Con riferimento alla collaborazione volontaria, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015), in merito alle sanzioni correlate alle violazioni dell’obbligo di monitoraggio fiscale (omessa compilazione del quadro RW) di cui all’articolo 4, comma 1 del D.L. n.167/90, esse sono previste dall’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto nella misura: in via generale, dal 3 al 15%, dell’ammontare degli importi non dichiarati; dal 6 al 30% dell’ammontare degli importi non dichiarati (o nella diversa misura compresa tra il 5 per cento e il 25 per cento, applicabile per le violazioni commesse fino al 4 agosto 2009 per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge n. 78 del 2009), con riferimento alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. del 4 maggio 1999, e al D.M. 21 novembre 2001 (c.d. Paesi black list). Tuttavia, ai sensi del comma 7 dell’articolo 5-quinquies del D.L., ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le citate violazioni in materia di monitoraggio fiscale indicata dall’articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria nei c.d. Paesi black list, è fissata al 3% dell’ammontare degli importi non dichiarati, se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che hanno stipulato con l’Italia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall’OCSE, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell’accordo. A tal proposito l’Agenzia ritiene che i medesimi effetti si producano anche nel caso di accordi vigenti alla data di entrata in vigore della legge, con Stati e territori inclusi nei D.M. sopra citati, i quali prevedano uno scambio di informazioni conforme all’articolo 26 dello standard OCSE 2005 almeno a partire da tale data (vale a dire dal 1° gennaio 2015). Proprio con riguardo alle sanzioni correlate alle violazioni dell’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1 del D.L., il legislatore ha inoltre inteso diversificare, attenuandola, la risposta sanzionatoria al comportamento del contribuente che, sottrattosi agli obblighi di monitoraggio fiscale, presti ora una piena, veritiera e spontanea collaborazione attiva con l’Amministrazione finanziaria, rimuovendo gli effetti negativi arrecati all’interesse erariale dalla propria condotta in violazione degli obblighi imposti in materia di monitoraggio fiscale. Il legislatore, assumendo tale condotta collaborativa alla stregua di una circostanza di carattere eccezionale giustificante un ridimensionamento delle sanzioni, ha così previsto all’articolo 5-quinquies, comma 4, del decreto legge, che, in sede di collaborazione volontaria, dette sanzioni siano determinate, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 472 del 1997, in misura pari alla metà del minimo edittale in presenza, alternativamente, delle seguenti condizioni: le attività vengano trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia, inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati fossero o siano ivi detenute; l’autore della violazione rilasci all’intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione (c.d. waiver), controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Come emerge dalla relazione illustrativa, la disposizione è finalizzata a permettere all’Amministrazione finanziaria di controllare la veridicità delle informazioni indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi per i periodi d’imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria (c.d. monitoraggio rafforzato). Ai fini della verifica delle condizioni per fruire della riduzione delle sanzioni in misura pari alla metà del minimo edittale, ai sensi dell’articolo 5- quinquies, comma 4, si considerano trasferite in Italia anche le attività per le quali, in alternativa al rimpatrio fisico, sia intervenuto o interverrà, entro termini che consentano di tener conto di detti effetti sulla riduzione delle sanzioni nei corrispondenti atti dell’Ufficio, l’affidamento delle attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, sempre che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività vengano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. In tal caso il trasferimento si considera eseguito nel momento in cui l’intermediario assume formalmente in amministrazione o gestione gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero. Di detto trasferimento il contribuente avrà cura di informare allo stesso modo tempestivamente l’Ufficio. Se tali condizioni non dovessero sussistere, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto, ossia in misura pari al 75% del minimo edittale. Nel caso di trasferimento delle attività finanziarie, successivamente all’attivazione della procedura, presso un intermediario localizzato in uno Stato diverso dagli Stati membri dell’Unione europea o da quelli aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, l’assenza del rilascio del waiver ai sensi del comma 5 dell’articolo 5-quinquies comporta l’applicazione di una sanzione pari alla metà di quella di cui al primo periodo del comma 4 dello stesso articolo, fissata pertanto nella misura pari a un quarto del minimo edittale. L’Agenzia chiarisce che, al fine di evitare disparità di trattamento in relazione alla applicazione della sanzione, la riduzione in misura pari alla metà del minimo edittalesi applica anche nel caso in cui l’autore della violazione, al momento della presentazione della richiesta di accesso alla procedura, non sia più in possesso degli investimenti o delle attività finanziarie precedentemente detenute irregolarmente in Paesi black list, avendole donate ovvero destinate al consumo. Il contribuente, per essere ammesso al beneficio sanzionatorio in esame, nello spirito collaborativo della procedura e onde escludere l’esistenza di attività che potrebbero essere oggetto del richiamato monitoraggio rafforzato, dovrà comunque permettere all’Ufficio di verificare l’effettivo azzeramento degli investimenti o delle attività finanziarie precedentemente detenute, fornendo adeguata documentazione al riguardo. Ai sensi del comma 9 dell’articolo 5-quinquies del decreto legge, la disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali si considera, salvo prova contraria, ripartita in quote uguali tra coloro che al termine di ciascun periodo d’imposta avevano la disponibilità delle attività. L’Agenzia ha chiarito che tale previsione opera indipendentemente dalle concrete fattispecie di esercizio dei diritti di disposizione esercitabili sul patrimonio e sulle attività finanziarie. Inoltre, come già evidenziato, in termini generali il beneficio è riconosciuto esclusivamente a coloro che presentano l’istanza, dunque in presenza di più soggetti, dei quali solo alcuni abbiano aderito alla procedura di collaborazione volontaria, la sanzione sarà irrogata pro-quota (determinata tenendo conto di tutti coloro che ne avevano la disponibilità) solo nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla procedura. È, ad esempio, il caso di contribuenti che abbiano deleghe di firma a operare su un conto; anche in tale ipotesi il delegato e il delegante saranno sanzionati ciascuno per quote uguali, facendo salva la possibilità di dimostrare un diversa ripartizione. |
Mercoledì, 18 Marzo 2015 |
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VISTO DI CONFORMITA ANCHE PER il 730 ORDINARIO
Relativamente alla presentazione della dichiarazione ad un CAF o ad un professionista abilitato, le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di modello 730 presentato con le modalità ordinarie (non precompilata), come chiarisce la circolare n.7/E del 26 febbraio 2015. Nel caso in cui la dichiarazione, sia essa ordinaria o precompilata, sia presentata a un CAF o a un professionista abilitato, con o senza modifiche, il controllo formale si effettua nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità. In altre parole, le richieste della documentazione derivanti da controllo formale saranno inviate direttamente al CAF/professionista e non saranno invece recapitate al contribuente. Se il visto di conformità dovesse risultare infedele, eventuali imposte, sanzioni e interessi dovranno essere versati dal CAF/professionista, anche nel caso in cui sia stato presentato l’ordinario modello 730. Per quanto concerne la polizza assicurativa, è stato innalzato il massimale minimo previsto per la polizza assicurativa a tre milioni di euro. Questa disposizione è estesa anche ai CAF/professionisti che compilano il modello 730 ordinario. |
Mercoledì, 18 Marzo 2015 |
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SI RIDUCE LA VALIDITA' DEL DURC NELL'EDILIZIA
Secondo quanto indicato dall’ INPS con il messaggio n. 1894, si modifica il periodo di validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per lavori privati edili. Quest’ultimo, infatti, fissato in 120 giorni fino al 31 dicembre 2014, si riduce nuovamente a 90 giorni con effetto dal 1° gennaio 2015. Il c.d. “Decreto del Fare” (L. n. 98/2013, di conversione al D.L. n. 69/2013) all’art. 31 ha fissato la validità del DURC in 120 giorni e ha disposto, al comma 8-sexies, che fino al 31 dicembre 2014 tale validità si applichi anche ai “lavori edili per i soggetti privati”. Successivamente, è intervenuta la prima tranche del Jobs act (D.L. n. 34/2014), il quale all’art. 4, c. 1 rimette all’emanazione di un apposito decreto la possibilità di poter verificare con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. Ad oggi non è ancora intervenuto il decreto attuativo previsto dal Jobs act, quindi, il Ministero del Lavoro ha precisato che la validità del DURC riferito ai lavori edili per i soggetti privati torna ad essere di 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2015. A tal fine, l’applicativo dello Sportello unico previdenziale è stato aggiornato al fine di riportare a 90 giorni il periodo di validità dei DURC relativi ai lavori privati in edilizia che, pertanto, riporteranno la dicitura “il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione”. |
Mercoledì, 18 Marzo 2015 |
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SEZIONE INPS A PORTE APERTE
La nuova sezione “INPS a porte aperte” è ora disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Essa è dedicata a migliorare il rapporto informativo tra Ente e cittadini, al di là degli obblighi prescritti dalla legge. Nella sezione vengono periodicamente pubblicati dei contenuti il cui obiettivo è quello di chiarire le regole previste per la composizione e l’effettivo funzionamento dei maggiori fondi speciali gestiti dall’Istituto. I testi vengono arricchiti da grafici e tabelle così da rendere ancora più immediata ed efficace l’informazione fornita. Il primo contenuto pubblicato riguarda il Fondo Speciale per il Trasporto Aereo (FSTA) e fornisce informazioni su come è nato e a cosa serve, quali prestazioni e per quali destinatari, come funziona e con quali risorse, la situazione attuale e le prospettive del Fondo, le disponibilità finanziarie attuali del Fondo. |
Mercoledì, 18 Marzo 2015 |
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NOVITA SUI LICENZIAMENTI COLLETTIVI
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo sul contratto a tutele crescenti, entrato in vigore il 7 marzo scorso, è stata modificata la disciplina dei licenziamenti collettivi. Ora, infatti, in caso di violazione delle procedure di intimazione dei licenziamenti (art. 4, comma 12, Legge 223/1991) o dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario (ossia la tutela obbligatoria, anziché quella reale). L’indennizzo varia da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità. L’unico caso in cui è rimasta la tutela reale, quindi la reintegra nel posto di lavoro, riguarda il licenziamento intimato in forma orale. In tal caso, il licenziamento è nullo (come avviene per i licenziamenti individuali). Sul punto, si rammenta che le nuove regole sono valevoli per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 7 marzo 2015 (entrata in vigore del contratto a tutele crescenti). I licenziamenti collettivi, disciplinati dalla L. n. 223/1991, si verificano quando un'impresa con più di 15 dipendenti decide di rinunciare a 5 lavoratori nell'arco di almeno 120 giorni. Prima di procedere ai licenziamenti, bisogna seguire una determinata procedura. In particolare, è necessario: indicare, mediante comunicazione scritta, il numero degli esuberi; indicare le ragioni che li rendono necessari; individuare i motivi che impediscono il ricorso a soluzioni alternative; iniziare un iter di negoziazione, prima tra azienda e sindacato, poi, se non si trova un accordo, con le istituzioni, con un tavolo in Regione o al ministero del Lavoro. Quanto ai criteri di scelta da applicare in caso di licenziamenti collettivi, l’art. 5, c. 3 della L. n. 223/1991 stabilisce che l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale nel rispetto dei criteri previsti da contratto collettivi stipulati con i sindacati ovvero in mancanza di questi contratti nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro: carichi di famiglia; anzianità; esigenze tecnico produttive ed organizzative. Qualora non venga rispettato uno dei punti previsti per la procedura di licenziato, oppure i criteri di scelta appena illustrati, il datore di lavoro ha l'obbligo di reintegrare immediatamente il lavoratore e di corrispondergli un risarcimento pari alle retribuzioni che avrebbe percepito a far data dal licenziamento. Diverso è il discorso se il lavoratore è stato assunto dal 7 marzo 2015. In tal caso, infatti, la reintegra nel posto di lavoro si verifica solo se manca la forma scritta in quanto, come per i licenziamenti individuali, questi licenziamenti sono giudicati nulli. Oltre alla reintegra al lavoratore spetta anche un risarcimento del danno subito, quantificato in misura pari alla retribuzione relativa al periodo che va dal licenziamento alla reintegra, con un minimo di 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Mentre ci sarà solo un’indennità risarcitoria (tutela obbligatoria) per il lavoratore in caso di violazione dei criteri di scelta o delle disposizioni relative alle procedure di licenziamento. In tal caso, il giudice condanna il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore un’indennità pari a due mensilità, dell’ultima retribuzione utilizzata per il calcolo del TFR, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità. Non sono dovuti i contributi previdenziali. |
Mercoledì, 18 Marzo 2015 |
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GUIDA INCENTIVI ASSUNZIONI E CREAZIONE DI IMPRESA
Italia Lavoro ha aggiornato a fine febbraio 2015 la Guida agli incentivi assunzione e creazione d'impresa: norme nazionali e regionali, avvisi e bandi in corso. Di seguito tutti gli incentivi alle assunzioni e alla creazione di impresa validi nel 2015 in base alla normativa nazionale, alle leggi regionali e ai bandi degli enti locali: sono elencati nell’apposita Guida Incentivi all’Assunzione e alla Creazione d’Impresa di Italia Lavoro (Ministero del Lavoro), che viene pubblicata periodicamente, ora aggiornata al 28 febbraio 2015. La Guida è divisa in schede di sintesi dedicate a tutte le assunzioni agevolate (Giovani, Donne, Lavoratori over 50, Lavoratori in CIGS, Lavoratori in mobilità, Lavoratori svantaggiati, Lavoratori disabili), agli incentivi sia per le assunzioni sia per la creazione d’impresa previsti dalle leggi regionali in vigore (Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana), agli avvisi regionali e provinciali divisi per le seguenti categorie: assunzioni a tempo indeterminato, assunzioni in apprendistato, creazione d’impresa. Vediamo una breve panoramica. Incentivi all’assunzione In tema di assunzioni agevolate abbiamo: esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2015: riguarda gli assunti nel privato da almeno sei mesi, l’esonero dura tre anni, fino a concorrenza della somma di 8060 euro annui, eslcusi i contributi INAIL. E’ l’incentivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015, e operativamente regolamentato dalla circolare INPS 17/2015 e dal messaggio 1144/2015; incentivo per l’assunzione di giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (Garanzia Giovani): destinato a under 30, attraverso l’iscrizione al portale Garanzia Giovani, prevede una serie di strumenti per l’inserimento nel mondo del lavoro. Alla Garanzia Giovani è dedicato un apposito portale del Governo, con rimandi a tutti i siti e alle iniziative regionali, che costituisce lo strumento di consultazione fondamentale per gli interessati; bonus assunzione giovani: destinati a lavoratori fra i 18 e i 29 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi oppure che non abbiano conseguito un diploma di scuola superiore o professionale. Riferimenti normativi: legge 99/2013, circolare INPS 131/2013; incentivi assunzione giovani fra 18 e 35 anni in agricoltura: i giovani devono essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e non avere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. I contratto di lavoro può essere a tempo indeterminato o determinato di durata alemno triennale. Riferimenti normativi: legge 92/2012 (la Riforma del Lavoro Fornero), il Dl 91/2014, la circolare INPS 137/2014; contratti di apprendistato: benefici economici, fiscali e contributivi per assunzioni under 30; incentivi assunzione con contratto a termine o a tempo indeterminato di donne prive di impiego da almeno 24 mesi: previsto dalla legge 92/2014, ripristinato con circolare INPS 6319/2014; incentivi per assunzioni lavoratori over 50 disoccupati da almeno 12 mesi: anche questi previsti dalla legge 92/2012, regolamentati da circolare INPS 11/2013 e circolare ministero del Lavoro 34/2013; incentivi per assunzioni di lavoratori in CIGS (cassa integrazione) da almeno tre mesi e di dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno sei mesi: circolare INPS 137/2012; incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità: previsti dalla legge 92/2012, regolamentati da circolare INPS 137/2012; incentivi per datori di lavoro che assumono con contratto di apprendistato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità: riguarda le assunzioni con contratto di apprendistato finalizzato alla qualificazione e riqualificazione professionale di lavoratori in mobilità. Riferimenti normativi: articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 167/2011, circolare INPS 128/2012; incentivi per lavoratori in ASpI: per datori di lavoro privati che assumono a tempo pineo e indeterminato lavoratori che percepiscono l’assicurazione per l’impiego. Riferimenti normativi: articolo 7, comma 5, lettera b, decreto legge 76/2013 convertito con la legge 99/2013, circolare INPS 142/2012; assunzioni agevolate di soggetti svantaggiati nelle cooperative sociali: legge 381/91 e legge 448/1998; agevolazioni per assunzione di detenuti e internati: il contratto deve essere subordinato, per almeno un mese. Legge 381/91, decreto ministero della Giustizia 148/2014; lavoratori disabili: riguarda lavoratori iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio previste dalla legge 68/1999. Altre agevolazioni Sono previsti altri incentivi per giovani genitori (vedi circolare INPS 115/2011), sostituzione lavoratrici in maternità (articolo 4, commi 3, 4, 5, del decreto legislativo 151/2001), rientro ricercatori e docenti (Legge di Stabilità 2015), rientro dei cervelli (circolare Agenzia delle Entrate 14/E 2012), bonus ricerca (legge di Stabilità 2015), lavoro occasionale accessorio (legge 92/2012), incentivi IRAP previsti da articolo 22, comma 7, legge 183/2011, legge 214/2011, Dl 4/2015, legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014). Infine, la Guida elenca i Programmi Nazionali di Italia Lavoro, gli avvisi per i contributi delle imprese che assumono con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca o che assumono dottori di ricerca. Incentivi creazione d’impresa Sono elencati nella seconda sezione della Guida, dedicata alle legislazioni regionali, che presenta per ogni Regione in cui sono attivi incentivi anche per le assunzioni), un prospetto con tutte le caratteristiche (destinatari, datori di lavoro, agevolazioni, modalità di attuazione, periodo di riferimento, normativa). Vi sono altresì tutti gli avvisi in corso nella terza sezione della Guida (anche qui, unitamente a quelli per le assunzioni). |
Mercoledì, 18 Marzo 2015 |
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FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E ONLUS SENZA PARTITA IVA
In occasione di un’interrogazione parlamentare alla Camera, è stato chiesto al ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Padoan, un chiarimento in merito all’applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica agli enti no profit, non dotati di partita IVA. In particolare, l’Onorevole ha interrogato il ministro in merito all’intenzione di prevedere una deroga a tale obbligo per le realtà NO PROFIT sprovviste di partita IVA, che effettuano prestazioni di servizi o operazioni in genere con la PA, certificandole con l’emissione della semplice nota di addebito cartacea. Esistono, difatti, molte criticità connesse agli obblighi di fatturazione elettronica nei confronti della P.A. con particolare riferimento alle prestazioni erogate dagli enti non profit, che non essendo titolari di partita IVA non emettono fattura, ma semplici note spese verso la Pubblica Amministrazione (Asl, ordini professionali, scuole, etc.), che vengono «bloccate» dal sistema di interscambio (SdI) in quanto trattasi di documentazione non assimilabile alla fattura, non avendone i contenuti. Il problema tecnico esiste perché il Sistema di interscambio non potendo identificare la partita IVA dell'ente non profit (in quanto inesistente) e non potendo accettare la documentazione, che non è assimilabile a fattura, non può ricevere il file inviato e non può trasmetterlo all'ente pubblico destinatario. Tale problema sta comportando difformità nella ricezione da parte delle pubbliche amministrazioni della documentazione inviata dagli enti non profit con conseguente difficoltà nell'erogazione dei pagamenti. L’Onorevole ha quindi chiesto al ministro quali iniziative intenda adottare per porre rimedio a questo problema che si è creato nei confronti degli enti non profit, con l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica e se non ritenga opportuno assumere iniziative per consentire a tali enti di continuare ad emettere e inviare alla pubblica amministrazione la relativa documentazione in formato cartaceo, al fine di assicurare loro la certezza nell'erogazione dei pagamenti a fronte delle convenzioni attive. Il ministro Padoan ha chiarito al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, che il vigente articolo 21, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 – così come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dalla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) – definisce la fattura elettronica come quella che «[...] è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario» e che la stessa «[...] si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente». Con D.M. 3 aprile 2013, n. 55, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da parte delle PP.AA. – ai sensi dell'articolo 1, commi dal 209 al 214, della Legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) – rendendola obbligatoria, con decorrenza dal 6 giugno 2014, per le Agenzie fiscali, i Ministeri e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza (articolo 6 del D.M. 55 del 2013), attraverso l'istituzione del Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, tramite SO.GE.I. (D.M. 7 marzo 2008). In altri termini, i soggetti che prima del 6 giugno 2014 non erano tenuti a emettere fattura verso la P.A. perché non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non sono obbligati a emettere fattura elettronica. Questi soggetti, pertanto, potranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la P.A., emettendo note di debito in forma cartacea, senza l'obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica. Ove lo si ritenga opportuno, il ministro ha dichiarato che non mancherà di richiedere all'Agenzia delle Entrate di formulare, se del caso, tramite apposita circolare i suddetti chiarimenti. |
Mercoledì, 18 Marzo 2015 |
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MODELLO EAS ENTI NO PROFIT
Gli enti associativi che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell'art. 148, D.P.R. 917/1986 e di quelle di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo e 6, D.P.R. 633/1972 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e IVA di corrispettivi, quote e contributi), hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate il Modello EAS relativo ai dati e alle notizie rilevanti ai fini fiscali. Gli enti che devono compilare il modello in tutte le sue parti sono gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci, e gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale. Si evidenzia che per alcune associazioni è prevista la possibilità di compilare il modello in modo semplificato. Il riferimento va alle associazioni già iscritte in albi o elenchi attraverso le quali l’Agenzia delle Entrate può ottenere già molte informazioni che sono chieste nel modello. Il modello EAS deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, direttamente dall’Associazione, o da un intermediario abilitato che dovrà rilasciare l’impegno alla trasmissione telematica. Il modello va presentato entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione, o entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui eventualmente se si è verificata una variazione dei dati, o entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti che sono previsti dalla normativa tributaria. |
Mercoledì, 18 Marzo 2015 |
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CONTROLLI PRELIMINARI COMPENSAZIONE CREDITO IVA
Il credito IVA 2014 può essere utilizzato in compensazione “orizzontale” senza presentare la dichiarazione annuale fino all’ammontare di € 5.000. Oltre suddetto limite, la compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello IVA 2015. Chi ha presentato la Dichiarazione IVA entro il 28.02 può utilizzare credito IVA 2014 in compensazione dal 16.03.2015 per importi superiori a euro 5.000,00 e fino a euro 15.000,00. Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione deve essere dotata del visto di conformità. L’errato utilizzo del credito IVA in compensazione è punito con la sanzione amministrativa pari al 30% del credito IVA utilizzato in compensazione illegittimamente. È il caso ad esempio del soggetto passivo IVA che compensa il credito IVA 2014, pur esistente, oltre la soglia dei 15.000,00 senza aver apposto il visto di conformità in dichiarazione. Nel caso in cui invece il soggetto passivo IVA utilizza in compensazione crediti inesistenti si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200%. Per procedere a utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA 2014 dal 16.03.2015, bisogna verificare che la Dichiarazione IVA sia stata presentata entro il 28.02.2015. In caso contrario, l’eccedenza del credito IVA 2014 potrà essere liberamente utilizzata in compensazione fino al raggiungimento della soglia di 5.000,00 euro. Chi ha presentato la Dichiarazione IVA il 02.03.2015 potrà utilizzare il credito IVA a partire dal 16.04. Nel caso si intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione deve inoltre essere dotata del visto di conformità. È da verificare che l’eccedenza a credito non soffra limitazioni di utilizzo per effetto della disciplina sulle società di comodo. Nel rigo VX6, quadro VX, del Modello IVA 2015 è necessario attestare che non si rientra tra i soggetti di comodo, ai quali è precluso l’utilizzo del credito IVA. Il credito IVA del 2013 (su cui è già stato posto il visto di conformità) potrà essere liberamente compensato fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2014 all’interno della quale il credito dell’anno precedente (2013) andrà a sommarsi al credito IVA del 2014. |
Mercoledì, 18 Marzo 2015 |
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CODICE UNIVOCO FATTURA ELETTRONICA PA
Per adempiere all'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione è stato istituito il Sistema di interscambio (SdI). La regolamentazione attuativa è demandata al ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto col ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione. Proprio questa è la funzione del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha definito una serie di regole tecniche e individuato, per classi di pubbliche amministrazioni, le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, stabilito dall'art. 1, comma 209, della Legge 244/2007. Il D.M. 3 aprile 2013. n. 55 specifica le regole tecniche per l'identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatarie della fatturazione e, all'art. 3 comma 1, impone alle pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche di individuare i propri uffici deputati alla ricezione di dette fatture (il c.d. UfficioPA). Più in dettaglio, le PA destinatarie di fatture elettroniche sono chiamate a inserire l'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche, nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). L'IPA provvede quindi ad assegnare un codice univoco a ciascuno degli uffici e a renderlo pubblico tramite il proprio sito http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php. Come richiesto dall'art. 3, comma 2, del D.M. 55, il codice univoco assegnato dall'IPA è uno dei dati da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica emessa nei confronti della PA; in assenza del codice univoco la fattura viene difatti rifiutata dal Sistema di Interscambio. Risulta quindi evidente che il codice univoco è un elemento essenziale per la trasmissione della fattura allo specifico ufficio dell'amministrazione committente. Per tale ragione la disposizione dell'art. 6, comma 5, del D.M. 55 stabilisce che il termine entro il quale ciascuna pubblica amministrazione deve completare il caricamento in IPA dell'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche precede di tre mesi la data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica. Come previsto nel paragrafo 4 dell'allegato D ai D.M. 55/2013, ciascuna pubblica amministrazione, una volta ottenuti dall'IPA i codici ufficio di destinazione delle fatture elettroniche, è tenuta a darne comunicazione ai fornitori, unitamente alla relativa associazione con i contratti vigenti, che hanno obbligo di utilizzarli in sede di emissione delle fatture da inviare al Sistema di Interscambio. Per ogni Ufficio della PA, destinatario di fatturazione elettronica, è pubblicata in IPA la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è attivo. CUP e CIG sono rispettivamente il Codice identificativo di gara (CIG), nei casi di obbligo di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. La fattura PA è una fattura elettronica caratterizzata da: un formato XML (eXtensible Markup Language): l’unico accettato dal Sistema di Interscambio; l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto, garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura; l’indicazione di un codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura, riportato nell'Indice delle pubbliche Amministrazioni (Ipa), consultabile nel sito http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php; da un codice CUP e CIG, cioè il Codice identificativo di gara (CIG), nei casi di obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. |
Mercoledì, 18 Marzo 2015 |
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CHIARIMENTI INPS TELELAVORO DOMICILIARE E SATELLITARE
L’INPS (Circolare n. 52/2015) fornisce le istruzioni operative per consentire l’adozione e/o il consolidamento dei percorsi di telelavoro domiciliare e satellitare. Per attivare il telelavoro domiciliare e satellitare è necessaria la redazione – da parte dei Direttori Regionali e Centrali – del Piano di Sviluppo del Telelavoro (PST) che dovrà contenere: l’indicazione delle aree geografiche di intervento e/o le aree dirigenziali interessate; le attività telelavorabili; le postazioni attivabili per ciascuna struttura afferente il territorio regionale e/o Area Dirigenziale (nel limite massimo del 5% del personale assegnato a ciascuna di esse); le tipologie professionali; il numero previsto di unità lavorative effettivamente coinvolte comunque distinte per sede e/o area e gli obiettivi di miglioramento attesi. Il PST può avere una durata compresa tra i 12 e i 36 mesi in caso di telelavoro domiciliare e tra i 12 e i 24 mesi nel caso di telelavoro satellitare. |
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Sentinella 18 marzo 2015 | Mercoledì, 18 Marzo 2015 |
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RIFORMA DEI CONTRATTI DI LAVORO, QUALI I CONTRATTI INTERESSATI
http://ilprofessionistarisolve.tgcom24.it/2015/03/16/4870/#more-4870 Riforma dei contratti di lavoro, quali i contratti interessati Una delle misure più importanti della riforma dei contratti di lavoro riguarda il nuovo tempo indeterminato a tutele crescenti, che viene applicato a tutte le nuove assunzioni. In pratica, chi è già assunto a tempo indeterminato resta con il vecchio contratto, ma a chi trova lavoro o lo cambia viene invece applicato il nuovo contratto. Questa riforma è contenuta in un decreto ad hoc, che ha già terminato l’iter attuativo e di cui si attende a giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la definitiva entrata in vigore. La norma è lo Schema di decreto legislativo in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. C’è una precisazione importante per le imprese con meno di 15 dipendenti: nel caso in cui superino questa soglia con assunzioni a tutele crescenti, si applicano le nuove regole sui licenziamenti anche ai vecchi assunti. In sostanza, si modificano le protezioni dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, ovvero le norme sul reintegro in caso di licenziamento ingiusto, che resta inalterato solo per i licenziamenti nulli o discriminatori. Per tutti gli altri, quindi giustificato motivo oggettivo e soggettivo e giusta causa, ovvero sia per i licenziamenti economici sia per quelli disciplinari, è previsto un risarcimento economico pari a due mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di quattro e un massimo di 24 mensilità. Nel caso di licenziamenti disciplinari (giustificato motivo soggettivo o giusta causa) resta il reintegro se in giudizio si dimostra l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. Un’altra novità relativa al tempo indeterminato è contenuta nella Legge di Stabilità, e prevede per le assunzioni 2015 una decontribuzione per tre anni, al 100% fino a 8.060 euro su base annua. L’obiettivo dichiarato dell’esecutivo è quello di rendere maggiormente conveniente per le aziende la stipula dei contratti a tempo indeterminato, rendendoli meno costosi ad esempio rispetto al tempo determinato. Per quanto concerne il contratto a tempo determinato è consentito per tre anni senza causale (36 mesi), non può riguardare più del 20% dell’organico aziendale a tempo indeterminato, tranne che nelle micro-imprese fino a cinque dipendenti, che non hanno nessun paletto all’applicazione. Sono esenti dal limite del 20% anche le start-up innovative, le assunzioni di lavoratori con almeno 55 anni, le sostituzioni di dipendenti assenti, le attività stagionali, i contratti per specifici spettacoli o programmi radiofonici e televisivi. Per quanto concerne il contratto di apprendistato (per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale, professionalizzante, di alta formazione e ricerca), la durata minima è di sei mesi, alla scadenza le parti possono recedere (previo preavviso), oppure il contratto diventa a tempo indeterminato. Ci sono regole precise per la formazione durante l’apprendistato. Collaborazioni a progetto Le collaborazioni a progetto, si tratta di una forma contrattuale destinata a sparire, anche se sono previste una serie di eccezioni. I contratti in essere possono proseguire fino a scadenza, solo per questo 2015. A partire dal 2016, invece, vanno trasformati. Scatterà il tempo indeterminato se la prestazione è continuativa, di contenuto ripetitivo, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro. Potranno invece sopravvivere i contratti a progetto nel caso in cui ci siano specifici accordi con i sindacati, oltre che per i professionisti iscritti agli ordini, e i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni. Tutto questo vale per il privati, nella PA è tutto rinviato al 2017. Infine, i datori di lavoro che trasformano da subito a tempo indeterminato collaboratori a progetto o consulenze a Partita IVA, estinguono automaticamente le violazioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso (a meno che non siano state già accertate). Per quanto riguarda i contratti part-time, sono da evidenziare una serie di modifiche, che si inseriscono comunque in un panorama che vede invariate le regole fondamentali. Restano tutte le possibilità attualmente previste di part-time orizzontale (riduzione orario giornaliero), verticale (riduzione settimanale o mensile) o misto, ma vengono introdotti nuovi paletti per il lavoro supplementare o straordinario. Il primo, possibile solo per il part-time orizzontale, nel caso in cui non ci siano paletti specifici nei contratti nazionali, è consentito solo fino al 15% dell’orario settimanale pattuito. Il lavoro straordinario, applicabile al part-time verticale o misto, sempre nel caso in cui non ci siano disposizioni nei contratti collettivi, è consentito fino al limite del 25% dell’orario concordato. In entrambi i casi, la retribuzione deve prevedere una percentuale di maggiorazione sulla retribuzione oraria globale pari al 15%. Altre novità riguardano la trasformazione del rapporto: introdotta una nuova possibilità di part-time alternativo al congedo parentale (qui il riferimento è il decreto sui tempi di conciliazione lavoro-famiglia, anch’esso all’inizio dell’iter), che prosegue per tutta la durata del congedo (quindi sei mesi a testa per ogni genitore per un massimo di 10 o 11 mesi), e che poi torna automaticamente a tempo pieno. Previsto poi il diritto al part-time in alcuni casi gravi di malattia, e c’è diritto di precedenza nella trasformazione del contratto per alcune esigenze di cure parentali. Viene eliminato il contratto di associazione in partecipazione che prevede anche una prestazione di lavoro: i contratti in essere proseguono fino a scadenza, non se ne possono stipulare di nuovi. Tecnicamente, sono abrogati il secondo e terzo comma dell’articolo 2549 del codice civile e l’articolo 1, comma 30, della legge 92/2012. Per quanto concerne il lavoro intermittente, non vi sono novità di rilievo, resta sempre possibile per i lavoratori con più di 55 anni o con meno di 24 anni di età, è ammesso per un massimo di 400 giornate lavorative in tre anni. Anche per il contratto di somministrazione, resta tutto invariato. I dipendenti in somministrazione non possono superare il 10% dell’organico a tempo indeterminato. Per quanto concerne il lavoro accessorio, si registrano delle regole estensive rispetto alla precedente normativa. L’utilizzo dei voucher lavoro viene ampliato a tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite di 3mila euro di corrispettivo annuo. In generale, il limite annuo della somma dei committenti è pari a 7mila euro, mentre ogni singolo committente non può superare i 2mila euro. Fabio Ferrara, commercialista via Cibrario, 74 10143 Torino (TO) Tel. 0115533322 http://www.professionisti.it/cerca/ferrara/italia |
Lunedì, 16 Marzo 2015 |
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Pavese 16 marzo 2015 | Lunedì, 16 Marzo 2015 |
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CREDITO DI IMPOSTA REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO
Secondo quanto riportato nella Circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate, i redditi di impresa sono da considerare come “prodotti all’estero” se derivano da attività esercitate oltre frontiera attraverso una stabile organizzazione (si veda anche articolo 165 del TUIR). La norma prevede che sui redditi all’estero si applichi il credito d’imposta. In pratica, il contribuente che ha versato imposte sui redditi in uno Stato estero, nel caso in cui queste siano inferiori alle tasse che avrebbe pagato in Italia deve versare all’Erario la differenza. Se invece ha pagato di più, non ha diritto alla restituzione, perché il credito d’imposta compete solo fino a concorrenza dell’imposta italiana relativa al reddito estero. Bisogna tener presente che le asimmetrie fra imposta italiana ed estera possono essere determinate, oltre che dalle diverse aliquote, da differenti criteri di imputazione a periodo, o di quantificazione dell’ammontare del reddito. L’Agenzia delle Entrate evidenzia che la legge 80/2003 di delega fiscale ha introdotto una serie di modifiche all’articolo 165 del TUIR, cos’ sintetizzabili: cambia il calcolo della quota d’imposta italiana riferita ai redditi all’estero, assumendo al denominatore il reddito complessivo “al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione”; la definizione di “reddito prodotto all’estero” fa riferimento a un lettura “a specchio” dell’articolo 23 del TUIR (che stabilisce quali sono i criteri di applicazione dell’imposta ai non residenti); il meccanismo del riporto in avanti e indietro delle eccedenze di imposta sia italiana che estera (applicabile ai titolari di reddito d’impresa), è modificato con l’obiettivo di non lasciare inutilizzato l’eventuale credito non fruito in un determinato periodo d’imposta; il credito si riduce in misura proporzionale nei casi di parziale concorrenza del reddito estero all’imponibile del residente; si fa riferimento agli istituti del consolidato e della trasparenza fiscale. Il problema si pone quando un reddito è prodotto all’estero da un’impresa italiana che non ha stabile organizzazione, e viceversa per un reddito prodotto in Italia da un’impresa estera senza stabile organizzazione. Molto sinteticamente, in entrambi i casi questi redditi vanno considerati autonomamente, prendendo a riferimento il sopra citato articolo 23 del TUIR. Quindi, per il caso dell’impresa italiana che ha prodotto un reddito all’estero in un paese in cui non ha stabile organizzazione, può considerare i vari elementi di reddito, presi singolarmente, come prodotti all’estero, con il conseguente riconoscimento del credito di imposta per le tasse pagate. Un altro problema riguarda imprese residenti in Italia che producono all’estero reddito non compresi fra quelli elencati nell’articolo 23 del TUIR: è il caso, ad esempio, dei redditi di natura commerciale, non quantificabili come redditi d’impresa in assenza di stabile organizzazione. In questo caso, il reddito non si considera prodotto all’estero, e le imposte pagate non possono quindi essere detraibili. Rappresenta un’eccezione il caso in cui ci sia una specifica convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e stato estero. Infine, può essere invece possibile considerare questi redditi come componenti negative deducibili in quanto costi inerenti l’attività d’impresa. Ci sono poi alcuni redditi, come quelli da capitale, o redditi diversi, che se riguardano un soggetto non residente in Italia non sono soggetti a tassazione nazionale. Però, specifica l’Agenzia delle Entrate, nel caso opposto (ovvero se questi stessi redditi sono prodotti da un soggetto italiano in un paese estero), resta il diritto al credito d’imposta. Per applicare il credito d’imposta, il reddito prodotto all’estero deve concorrere alla formazione del reddito complessivo: sono esclusi, quindi, i redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione. Tendenzialmente, il credito si applica ai tributi stranieri che si sostanziano in un’imposta sul reddito o in tributi con natura similare. La detrazione è applicabile quando l’imposta estera è pagata a titolo definitivo (non, ad esempio, per un acconto, e quando c’è un contenzioso pendente). Ai fini della verifica del credito, il contribuente è comunque tenuto a conservare i seguenti documenti: prospetto con l’indicazione, separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi all’estero, delle imposte pagate in via definitiva, la misura del credito spettante; copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, se prevista; ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero; eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera; eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi. Alcune delle convenzioni stipulate dall’Italia, ad esempio con Brasile e Argentina, prevedono un credito d’imposta figurativo (matching credit) a fronte di imposte non effettivamente pagate (la misura serve a mantenere gli incentivi fiscali previsti da questi paesi senza svantaggiarli). La detrazione del credito figurativo segue le stesse regole del credito d’imposta ordinario, la richiesta va presentata in sede di liquidazione IRES o IRPEF. La formula è la seguente: si detrae dall’imposta dovuta netta dovuta in Italia la quota corrispondente al rapporto fra reddito estero e reddito complessivo al netto delle perdite dei precedenti periodo di imposta ammesse in diminuzione. La detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Il credito per le imposte estere che vengono pagate in modo frazionato nello stato estero e si rendono quindi definitive in periodi successivi a quello in cui il reddito estero ha concorso all’imponibile, si calcola al netto di quanto già fruito nelle precedenti dichiarazioni e tenendo conto che la detrazione complessiva non potrà eccedere l’imposta netta dovuta nel periodo nel quale il reddito estero ha concorso all’imponibile. In pratica il credito si utilizza quando l’imposta estera diventa definitiva. Nel caso di redditi esteri prodotti in diversi stati, la detrazione si effettua separatamente per ciascuno stato. Altro caso: se il reddito estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo, l’imposta estera detraibile va ridotta in misura corrispondente. Per il reddito prodotto all’estero, mediante stabile organizzazione o da controllate, da imprese in regime di consolidato mondiale, la detrazione si calcola dal periodo di competenza, anche se il pagamento definitivo della tassa avviene entro il termine di presentazione del primo periodo successivo. In questo caso, bisogna indicare in dichiarazione le imposte estere detratte per le quali non è ancora avvenuto il pagamento definitivo. Altra agevolazione: per il reddito d’impresa prodotto da imprese residenti nello stesso paese estero, si può calcolare come credito d’imposta la tassa pagata anche in eccesso rispetto all’imposizione italiana, fino a concorrenza di un eventuale eccedenza italiana rispetto al medesimo reddito prodotto all’estero negli otto esercizi precedenti. Tecnicamente, si applicano i cosiddetti carry back e carry forward, ovvero riporto all’indietro o in avanti delle eccedenze. |
Giovedì, 12 Marzo 2015 |
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DEPOSITO DI BILANCIO E LIQUIDAZIONE SOCIETA
Se una società è stata posta in liquidazione il 15.11.2014, si deve depositare il bilancio relativo al periodo ante-liquidazione? Quali documenti dovranno essere allegati? Al fine di fornire una risposta al quesito prospettato, meritano in primo luogo di essere richiamati gli articoli 2277 c.c. e 2487-bis c.c., i quali sanciscono l’obbligo, in capo agli amministratori, di consegnare ai liquidatori non solo i beni e i documenti sociali, ma anche il rendiconto della gestione, relativo all’ultimo periodo di gestione (dalla data di apertura dell’esercizio a quella di pubblicazione della nomina dei liquidatori). Il rendiconto della gestione deve essere considerato come un vero e proprio bilancio intermedio: grazie a questo strumento gli amministratori possono dare rappresentazione di quello che è stato l’andamento della società nell’ultimo periodo di operatività. Il rendiconto della gestione si compone di tutti i documenti previsti dall’articolo 2423 c.c. (quindi stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), ma non è soggetto ad approvazione da parte dei soci (in quanto non vi sono norme che lo prevedono) e inoltre non deve essere depositato presso il registro delle imprese. In considerazione di quanto appena esposto, la società in oggetto non sarà obbligata a depositare il bilancio relativo al periodo 01.01.2014 – 15.11.2014, ma semplicemente dovrà depositare il bilancio annuale, secondo quelle che sono le date ordinariamente previste per il termine dell’esercizio sociale. Pertanto, ipotizzando che l’esercizio sia coincidente con l’anno solare, sarà necessario depositare soltanto il bilancio relativo al periodo 01.01.2014 – 31.12.2014. Tra gli allegati del primo bilancio annuale di liquidazione dovrà tuttavia essere inserito il rendiconto della gestione, nonché il verbale relativo al passaggio di consegne tra liquidatori e amministratori, la situazione dei conti alla data di scioglimento della società e le eventuali osservazioni da parte dei liquidatori sui documenti in oggetto. In documenti appena elencati non dovranno essere redatti in formato XBRL. I bilanci intermedi di liquidazione devono essere redatti dal liquidatore secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 c.c. e seguenti (relativi ai bilanci annuali) e sono presentati ai soci per l’approvazione, secondo quelle che sono le ordinarie scadenze. Particolare attenzione, in questo caso, deve essere riservata all’illustrazione dei criteri di valutazione in nota integrativa: i liquidatori devono infatti indicare le variazioni dei criteri adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato, nonché le ragioni e le conseguenze dei cambiamenti. Anche questi bilanci sono oggetto di deposito presso il registro delle imprese, utilizzando il solito modello B. Si ricorda, a tal proposito, che, ai sensi dell’articolo 2490 c.c., nel caso in cui, per oltre tre anni consecutivi, non venga depositato il bilancio intermedio, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese. Anche il bilancio finale di liquidazione dovrà avere la struttura del bilancio di esercizio (e sarà composto, quindi, dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa), ma il suo deposito dovrà avvenire con il Modello S3. Il bilancio non dovrà essere redatto in formato XBRL. Al modello in oggetto dovranno essere allegati: la relazione del collegio sindacale, se esistente; la relazione dei liquidatori (è tuttavia da precisare che, in merito a questo specifico punto, non sussiste un obbligo di legge); il piano di riparto. |
Giovedì, 12 Marzo 2015 |
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RISERVE DISPONIBILI NON SEMPRE DISTRIBUIBILI
C’è una fondamentale distinzione che deve essere richiamata con riferimento alle riserve: quella che esiste tra le riserve di utili e le riserve di capitali. Le riserve di utili sono generalmente costituite in occasione del riparto dell’utile di bilancio, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non distribuzione, in modo che l’eventuale utile residuo venga accantonato nella voce AVIII “Utili (perdite) portati a nuovo” del passivo dello stato patrimoniale. Sono riserve di utili: la riserva legale; la riserva statutaria; la riserva per azioni proprie; la riserva da utili netti su cambi; la riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto. Le riserve di capitale, invece, rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per esempio, da ulteriori apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie e dalla rinuncia di crediti da parte dei soci. Possiamo richiamare le seguenti riserve di capitale: riserva per azioni proprie; riserva per azioni o quote di società controllante; riserva da soprapprezzo azioni; riserva da conversione obbligazioni; riserva di rivalutazione. Tale distinzione assume rilevanza anche con riferimento al momento nel quale le riserve sono contabilizzate. Le riserve di utili, infatti, non possono essere iscritte in contabilità nell’esercizio in cui emerge l’utile, in quanto è necessaria l’approvazione del bilancio da parte della assemblea dei soci e la successiva delibera assembleare sulla destinazione dell’utile. Le riserve di capitale, invece, si iscrivono al momento del verificarsi dell’operazione che ne richiede l’iscrizione o direttamente in sede di formazione del bilancio, senza che occorra alcuna deliberazione dell’assemblea. Molto spesso si finisce per confondere il concetto di disponibilità della riserva con quello di distribuibilità della stessa. La distribuibilità, infatti, riguarda la possibilità di erogazione ai soci, mentre la disponibilità attiene la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale). Le riserve possono pertanto essere disponibili ma non distribuibili. Si ricorda, in ogni caso, che ai fini della distribuibilità delle riserve occorre tener conto anche di altre disposizioni previste dal codice civile, ragion per cui alcune riserve distribuibili potrebbero non esserlo in particolari momenti della vita aziendale. Ad esempio, l’articolo 2426 c.c., al punto 5, stabilisce che i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati. Con specifico riferimento alle disposizioni in tema di destinazione degli utili a riserva legale, merita in questa sede di essere richiamata, molto brevemente, un’importante distinzione tra le Srl ordinarie e quelle a capitale minimo. Le Srl (ordinarie ma anche semplificate), continuano infatti a sottostare alle disposizioni che richiedono un accantonamento del 5% degli utili fino a 1/5 del capitale sociale. Per le Srl a capitale minimo (ovvero aventi capitale inferiore a 10.000 euro ma non semplificate), invece, sono delineate particolari norme. È infatti richiesto che siano accantonati a riserva legale il 20% degli utili, fino a quando il patrimonio netto non abbia raggiunto i 10.000 euro. |
Giovedì, 12 Marzo 2015 |
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RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI, DIFFERENZE TRA NASPI E ASPI
Per quanto concerne la riforma degli ammortizzatori sociali ed in particolare le differenze fra NASpI e ASpI, cambiano i requisiti di accesso al sussidio, il calcolo e la durata dell’indennità, i termini di presentazione della domanda, le regole sulla compatibilità con un nuovo lavoro o attività: sono le novità della NASpI, la nuova assicurazione per l’impiego che prende il posto dell’ASpI in base al decreto sugli ammortizzatori sociali 22/2015, attuativo del Jobs Act, e ormai operativo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Di seguito si riporta un’analisi comparata del nuovo e del vecchio sussidio di disoccupazione, mettendo in luce le principali modifiche, ricordando innanzitutto che la NASpI dal primo maggio 2015 sostituisce ASpI e mini ASpI. L’indennità della NASpI spetta ai dipendenti licenziati, dimessi per giusta causa, oppure che hanno perso il lavoro in seguito a risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione istituita dalla riforma Fornero 2012 (comma 40, articolo 1, legge 92/2012), esclusi i dipendenti pubblici e gli operai agricoli. Fin qui, non cambia nulla rispetto all’ASpI. Ci sono invece differenze che riguardano i seguenti requisiti: per la NASpI bisogna avere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti alla risoluzione del rapporto di lavoro, mentre per l’ASpI ci volevano due anni di assicurazione e un anno di contributi nel biennio precedente e per la mini ASpI 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi; il lavoratore deve avere almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, un requisito che non era previsto per ASpI o mini ASpI; l’erogazione della NASpI, in base all’articolo 7 del decreto, è condizionata alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti: questo non era previsto per l’ASpI. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. L’ASpI, invece, è rapportata alla retribuzione degli ultimi 2 anni, sempre divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. Il calcolo è uguale per i primi mesi. Per questo 2015, la NASpI è pari al 75% della retribuzione se lo stipendio era inferiore a 1.195 euro, mentre per le retribuzioni superiori bisogna aggiungere il 25% della differenza fra stipendio e 1195. Cambiano però i massimali: la NASpI non può comunqe superare 1300 euro al mese, mentre il tetto dell’ASpI era l’importo massimo annualmente rivalutato della cassa integrazione. Ed è diversa anche la progressione nel tempo: la NASpI scende del 3% ogni mese successivo al terzo, l’ASpI scendeva del 15% dopo i primi sei mesi e di un altro 15% dopo il primo anno. La NASpI è corrisposta per un periodo pari alla metà di settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, e dal gennaio 2017 la durata massima sarà di 78 settimane. L’ASpI invece è parametrata all’etrà anagrafica del lavoratore (12 mesi per gli under 55, 18 mesi per gli over 55), mentre la mini ASpI dura per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione dell’ultimo anno. La richiesta di accesso alla NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, quella per l’ASpI entro due mesi dall’inizio del periodo indennizzabile (l’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto, termine rimasto uguale). La NASpI può proseguire, con importo ridotto in proporzione al reddito, nel caso in cui il lavoratore trovi nuova occupazione, anche come dipendente, entro determinati limiti di stipendio (il reddito minimo escluso da imposizione fiscale, intorno agli 8mila euro annui), mentre l’ASpI può esser sospesa nel caso di occupazione a tempo determinato fino a sei mesi, se invece il contratto è più lungo decade. La NASpI è compatibile anche con una nuova attività autonoma o di impresa, sempre nei limiti del reddito minimo: bisogna infore l’INPS entro un mese, per determinare la riduzione della prestazione. |
Giovedì, 12 Marzo 2015 |
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SABATINI BIS CHIARIMENTI
http://ilprofessionistarisolve.tgcom24.it/2015/03/17/4888/#more-4888
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato le FAQ (Frequently Asked Questions) sul Bando Beni strumentali o aziendali, il cosiddetto Sabatini Bis istituito dal Decreto Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013) volto a finanziare l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Tra i nuovi chiarimenti il fatto che l’impresa può richiedere l’erogazione del contributo MiSE per l’acquisto di macchinari o beni strumentali entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’investimento (Art. 10 DM 27 novembre 2013 – P.to 7 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567). Per quanto riguarda il tempo che può intercorrere tra la fase di delibera della Banca/Intermediario finanziario e la fase di erogazione del contributo da parte del Ministero all’impresa, il MISE chiarisce che le richieste di erogazione sono evase entro un termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda completa e conforme a quanto indicato nella circolare, fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici (Art. 8 DM 27 novembre 2013 – P.to 7 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567). Viene inoltre ricordato che l’investimento deve essere concluso entro il periodo di preammortamento o di pre-locazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento/contratto di leasing. Il contributo viene concesso per un importo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento. Il contributo è erogato dal Ministero secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in quote annuali (Art. 6 DM 27 novembre 2013 – P.ti 5 e 7 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567). Il Ministero ricorda che sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Beni Strumentali (Nuova Sabatini)”, è reperibile un utile foglio di calcolo per il calcolo del contributo. Per quanto concerne la tempistica per richiedere l’erogazione delle quote di contributo successive alla prima il MiSE rende noto che ciascuna richiesta di erogazione successiva alla prima potrà essere inoltrata, annualmente, solo se decorsi 12 mesi dalla richiesta di erogazione precedente, nel rispetto del piano temporale riportato nel decreto di concessione. |
Giovedì, 12 Marzo 2015 |
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IN ARRIVO L'ASSEGNO ELETTRONICO
Continua il percorso verso la dematerializzazione e la diffusione dei pagamenti elettronici, d’ora in poi, oltre a bancomat, carte di credito, bonifici bancari e postali, arriva l’assegno elettronico. A dare forma a questa nuova forma di pagamento elettronico è stato il decreto del Ministero dell’Economia recante la presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54/15 ed entrato in vigore il 6 marzo 2015. In base alle nuove disposizioni, l’assegno si ritiene presentato in forma elettronica quando il trattario o l’emittente ricevono, mediante Posta Elettronica Certificata, dal negoziatore l’immagine dell’assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della Banca d’Italia, che detta le regole tecniche per l’attuazione del provvedimento. Dunque l’assegno elettronico si può inviare solo via PEC, ormai obbligatoria per tutti i professionisti e aziende, e ogni email deve essere convalidata dalla firma digitale. In pratica al posto dell’assegno cartaceo il destinatario del pagamento riceverà una scansione o una semplice foto dell’assegno. Quindi, una volta ricevuto il file, la banca dell’emittente o del trattatario dovrà mettere a disposizione il denaro non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l’assegno gli è stato girato per l’incasso. Così come l’assegno elettronico anche il protesto o la constatazione in caso di mancato pagamento devono essere richiesti esclusivamente in via telematica secondo le regole definite nel regolamento della Banca d’Italia. Il negoziatore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, può incaricare soggetti terzi di effettuare la trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, generando l’immagine dell’assegno. In questo caso è il negoziatore stesso a garantire che i soggetti interessati dispongano della competenza, della capacità e delle autorizzazioni richieste dalla legge e dal regolamento della Banca d’Italia per esercitare in maniera professionale e affidabile le attività. |
Giovedì, 12 Marzo 2015 |
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AGGIORNAMENTO CATASTALE VIA WEB
Da primo giugno 2015, decorrerà l’obbligo di utilizzo delle procedure telematiche per i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del ventidue marzo 2005. Più precisamente, la nuova modalità di trasmissione riguarderà le tipologie di atti di aggiornamento di seguito elencate: dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione; dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari già censite; dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano, ivi compresi i beni comuni, e relative variazioni; tipi mappali; tipi di frazionamento; tipi mappali aventi anche funzione di tipi di frazionamento; tipi particellari. Secondo quanto indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 35112 dell’undici marzo 2015 la principale finalità di quanto sopra esposto è di favorire il processo di informatizzazione dell’amministrazione pubblica e di potenziare il ricorso ai servizi telematici, in linea con le esigenze di semplificazione della P.A.. Viene pertanto reso obbligatorio, a partire dal primo giugno 2015, l’utilizzo del servizio telematico per la presentazione, con il Modello Unico Informatico Catastale (MUIC), degli atti tecnici di aggiornamento catastale (Docfa: DOcumento Catasto FAbbricati e Pregeo) da parte dei professionisti, iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione di detti atti. Tramite il modello unico informatico catastale (MUIC), dovranno essere pertanto presentati gli atti tecnici di aggiornamento catastale (Docfa e Pregeo). Più precisamente, con il software Docfa (catasto fabbricati), andranno presentati i seguenti atti: dichiarazioni per l’accertamento di unità immobiliari urbane di nuova costruzione; dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione di unità immobiliari già censite; dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano (compresi i beni comuni) e relative variazioni. Mentre, con il software Pregeo (catasto terreni): tipi mappali; tipi di frazionamento; tipi mappali aventi anche funzione di tipi di frazionamento; tipi particellari. Il provvedimento rimanda quindi alle specifiche tecniche allegate, rispettivamente, al provvedimento 15 ottobre 2009 (procedura Docfa) e al provvedimento 23 febbraio 2006 (procedura Pregeo). |
Giovedì, 12 Marzo 2015 |
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COMPILAZIONE DOMANDA RATE DEBITI EQUITALIA
Con l’approvazione del decreto Milleproroghe 2015 (D.L. n. 192/2014), entrato in vigore dal 1° marzo, è stata introdotta una nuova possibilità di rateazione dei debiti Equitalia, con un nuovo piano da 72 rate mensili per i contribuenti già decaduti dal beneficio della dilazione nel 2014. Una volta presentata la domanda Equitalia non potrà avviare nuove azioni esecutive e, dopo l’ottenimento di una nuova dilazione, verrà meno la qualifica di debitore inadempiente permettendo così di chiedere il rilascio del DURC e del certificato di regolarità fiscale. Evidenziando che il termine per la presentazione delle domande scade il 31 luglio 2015 (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure direttamente presso lo sportello territoriale competente), ecco come si compila il modulo di richiesta di accesso al beneficio, reso disponibile sul sito Equitalia. Il modulo da presentare si compone di due pagine, oltre a questo non è necessaria alcuna documentazione aggiuntiva, tranne il documento di riconoscimento del richiedente. Nella prima parte vanno inseriti i propri dati anagrafici e va specificato se la domanda è presentata in proprio o in qualità di titolare/rappresentante legale della società o ente richiedente. Quindi bisogna dichiarare la decadenza dal precedente piano di rateazione, che deve essere necessariamente avvenuta entro il 31 dicembre 2014, specificando gli atti con riferimento ai quali si chiede il rilascio del nuovo piano dilatorio: cartelle di pagamento; avvisi di accertamento emessi da agenzie fiscali; avvisi di addebito emessi dall’INPS. Va inoltre specificato il numero di rate richieste, fino ad un massimo di 72 rate (6 anni). L’ultima sezione contiene i dati relativi al domicilio. Qui è possibile richiedere che ogni comunicazione venga effettuata (preferibilmente) presso il proprio indirizzo PEC. In caso di variazioni, è onere del contribuente comunicare all’Agenzia di riscossione le necessarie modifiche. |
Giovedì, 12 Marzo 2015 |
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CALCOLO INDENNIZZO CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.54 del 6-3-2015) il Decreto Legislativo attuativo del Jobs Act che dà il via al nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, entrato ufficialmente in vigore dal 7 marzo 2015. Questo significa che la nuova normativa si applica a tutti i contratti stipulati dal 7 marzo 2015 in poi. Il nuovo regime di tutela in caso di licenziamento illegittimo introdotto dal Jobs Act riguarda solo le nuove assunzioni, mentre per i rapporti di lavoro già in essere al 7 marzo 2015 resta valido il vecchio contratto. Insieme al contratto a tutele crescenti ad entrare in vigore è anche la riforma degli ammortizzatori sociali e l’addio al vecchio articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Secondo uno studio della UIL, gli indennizzi previsti dal contratto a tutele crescenti sarebbero di molto inferiori agli sgravi fiscali previsti dalla Legge di Stabilità per chi assume. Se questo da una parte incentiverà l’occupazione dall’altra lascerà le aziende libere di licenziare, anche senza giusta causa, dopo tre anni. Nel caso in cui il datore di lavoro assumesse un lavoratore nel 2015 e lo licenziasse a fine anno il saldo risulterebbe positivo di circa 4.390 euro medi. Licenziandolo invece dopo 3 anni il saldo positivo salirebbe a 13.190 euro. Questo considerando uno stipendio medio di 22 mila euro lordi/anno (1.692 euro lordi/mese), con uno sgravio contributivo a favore dell’azienda di circa 6.390 euro. In generale gli ipotetici benefici per i datori di lavoro potrebbero variare dai 763 euro ai 5 mila euro se si licenzia entro il primo anno, mentre se si licenzia alla fine dei 3 anni i benefici variano dai 12 ai 15 mila euro. |
Giovedì, 12 Marzo 2015 |
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RESIDENZA FISCALE DETERMINANTE PER L'IMPOSIZIONE FISCALE
Per coloro che nel 2014 si sono trasferiti all’estero, definitivamente o temporaneamente, o comunque hanno realizzato redditi in Paesi esteri, si rende necessario verificare quali sono gli obblighi impositivi e dichiarativi da assolvere in Italia. Questo dipende sia dalla residenza fiscale del soggetto che dal tipo di reddito realizzato. La necessità di individuare la residenza fiscale di una persona fisica discende dal diverso criterio utilizzato per tassare i soggetti residenti rispetto ai non residenti, tanto è vero che, se una persona fisica è considerata residente in Italia, è tassata sui redditi ovunque prodotti (worldwide principle), mentre una persona non residente è tassata esclusivamente sui redditi prodotti in Italia. L’articolo 2, D.P.R. 917/1986, dopo aver stabilito al comma 1 che soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dispone al successivo comma 2 che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno, nel territorio dello Stato, il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile. Suddetta norma, dunque, qualifica un soggetto come residente in Italia quando lo stesso, per la maggior parte del periodo di imposta, è in possesso di uno dei seguenti requisiti: iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente; domicilio nel territorio dello Stato; residenza nel territorio dello Stato. Come si evince letteralmente della norma e dalle indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. n. 304/E del 1997 i predetti requisiti sono tra loro alternativi e non concorrenti. Nel caso in cui un contribuente risultasse fiscalmente residente in Italia in base ai criteri anzidetti e risultasse fiscalmente residente anche in un Paese estero in base alla normativa interna di quel Paese, per dirimere la controversia sulla definizione della residenza fiscale delle persone fisiche si dovrà far ricorso, ove esistente, alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con il paese estero di riferimento. Una volta stabilito che il contribuente è fiscalmente residente in Italia, quindi obbligato a tassare i redditi ovunque prodotti, si passerà ad analizzare l’esercizio della potestà impositiva italiana sulla tipologia di reddito realizzato. Ad esempio se nel corso del 2014 ci si è recati da La Spezia tutti i giorni in Francia in quanto li si svolge l’attività di lavoro dipendente e si è percepito redditi in Francia per euro 120.000, tali redditi vanno tassati anche in Italia? In tal caso, troverà applicazione la disposizione Convenzionale in tema di frontalieri, in quanto: il contribuente risiede in una Regione confinante con la Francia (Liguria); è ipotizzabile sostenere che il contribuente sia fiscalmente residente in Italia. Di conseguenza, i redditi da lavoro dipendente percepiti da Tizio in Francia saranno tassati esclusivamente in Italia, quindi tenendo conto della franchigia di euro 6.700. Non si doveva tener conto della suddetta franchigia per il calcolo degli acconti. Si evidenzia inoltre che il co. 690 della Legge di Stabilità 2015 ha innalzato la franchigia IRPEF per i lavoratori frontalieri, che dal 1° gennaio 2015 passa da 6.700 euro a 7.500. La richiamata disposizione recita: “a decorrere dal 1º gennaio 2015 il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 7.500 euro”. Il precedente intervento del Legislatore ed in particolare il co. 175, art. 1, Legge di Stabilità per il 2014 (L. 147/2013) aveva riproposto la franchigia IRPEF per i lavoratori frontalieri. Diversamente dalle precedenti disposizioni sul tema, si prorogava a “regime” l’esenzione per tali soggetti, fissando il limite di esenzione a 6.700 euro. Con il nuovo intervento, il Legislatore fa un parziale passo indietro, incrementando la soglia che consente l’esenzione IRPEF dei redditi prodotti dai lavoratori frontalieri. |
Martedì, 10 Marzo 2015 |
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NUOVA RATEAZIONE CARTELLE DI EQUITALIA
Il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rateazione Equitalia. I contribuenti decaduti dai precedenti piani di dilazione al 31 dicembre 2014, potranno nuovamente beneficiare di un piano di rateazione, presentando istanza entro il 31 luglio 2015. Solo i contribuenti decaduti da precedenti piani di rateazione entro il 31 dicembre 2014 possono presentare suddetta istanza. Se la decadenza è riconducibile all’anno 2015 (seppur ai primi giorni dell’anno), un’eventuale istanza sarebbe respinta. Rispetto alle rateazioni ordinarie, la nuova rateazione concessa presenta alcune peculiarità di seguito evidenziate. In primo luogo il numero massimo di rate che può essere concesso è pari a 72 (6 anni), anche se il contribuente presenta la condizioni per poter beneficiare della rateazione decennale. In secondo luogo il piano non è prorogabile e la decadenza è prevista in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (e non otto come le ordinarie rateazioni). Infine le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro. In questo caso, non potrà essere effettuato il pagamento e la circostanza sarà segnalata all'agente della riscossione. In tal caso la nuova rateazione è preclusa limitatamente all’importo oggetto di segnalazione. |
Martedì, 10 Marzo 2015 |
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NOVITA CERTIFICAZIONE CREDITI VERSO PA
I creditori che intendono presentare l’istanza per ottenere la certificazione dei propri crediti verso la P.A. devono necessariamente accreditarsi sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze accessibile al seguente indirizzo web: http://certificazionecrediti.mef.gov.it, comunicando i propri dati personali e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui saranno inviate tutte le comunicazioni utili relative all’utilizzo della piattaforma. Se il creditore è una società o un’impresa individuale, può operare in Piattaforma direttamente il titolare o un suo delegato, al fine di ottenere le credenziali di accesso. Se il creditore è una persona fisica (ad esempio, un libero professionista), deve preventivamente effettuare un riconoscimento recandosi presso la P.A. debitrice e completare l’accreditamento alla Piattaforma. Un utente può operare per più soggetti creditori, ad esempio imprese distinte possono delegare alla presentazione delle istanze una medesima persona (es. un commercialista). In questo caso all’utente viene attributo un ruolo per ciascuno dei soggetti creditori. |
Martedì, 10 Marzo 2015 |
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FATTURA ELETTRONICA PER LE PA DAL 31.03.2015
Dal 31 Marzo, ogni fattura destinata alle P.A. dovrà essere emessa in formato elettronico. Le P.A. interessate dall'obbligo non potranno accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e soprattutto non potranno procedere a pagamenti, anche parziali fino a invio in forma elettronica. Viene previsto un trimestre di transizione (dal 01.04.2015 fino al 30.06.2015), necessario per far fronte ai pagamenti delle fatture cartacee già emesse. Secondo la Circolare n. 1 del 9/3/2015 del MEF, i soggetti della P.A. obbligati alla fatturazione elettronica sono i seguenti: Indistintamente tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane ; i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pubblicato in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogni anno, le Autorità indipendenti e le amministrazioni autonome. |
Martedì, 10 Marzo 2015 |
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NUOVI AGGIORNAMENTI MODELLO 730 PRECOMPILATO
I dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, per predisporre il modello 730 precompilato, sono oltre 100 milioni di operazioni relative a premi assicurativi, interessi passivi sui mutui e contributi previdenziali e quasi 19 milioni di Certificazioni Uniche (CU 2015). I dati sono aggiornati al 4 marzo e sono diffusi dalla stessa Agenzia delle Entrate. Quest’anno nel 730 precompilato confluiranno, oltre ai dati del CU 2015, quelli relativi a interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali, alcune informazioni della dichiarazione dei redditi 2014 e presenti nell’Anagrafe tributaria (versamenti effettuati con il modello F24, contributi versati per lavoratori domestici, ristrutturazioni edilizie e di risparmio energetico, compravendite immobiliari, contratti di locazione registrati). Dal 2016, invece, saranno inseriti anche le spese sanitarie e altre spese comuni, come ad esempio le tasse per l’iscrizione all’università. Il modello 730 precompilato sarà a disposizione del contribuente a partire dal prossimo 15 aprile 2015, in un’apposita sezione del sito delle Entrate, accessibile tramite PIN. Il contribuente può modificare, integrare o accettare integralmente il modello. Il Modello 730 deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate dall’1 maggio al 7 luglio 2015, direttamente dal proprio PC oppure delegando il sostituto d’imposta, un Centro Assistenza Fiscale (CAF) o un professionista. Nel caso in cui la dichiarazione venga accettata direttamente così com’è oppure modificata tramite un CAF o un professionista abilitato, per il contribuente, si chiude la partita con il Fisco. Questo perché non vengono effettuati controlli sui 730 precompilati non modificati, mentre nel caso di presentazione tramite CAF o professionista abilitato, i controlli documentali sono effettuati direttamente nei confronti dell’intermediario, quindi nei confronti del CAF o del professionista che hanno provveduto all’invio del modello 730 modificato. Il contribuente può chiedere il PIN, che come detto è necessario per accedere al 730 precompilato, attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure telefonicamente al numero 848.800.444, o ancora presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti che già dispongono di un PIN dispositivo INPS, possono accedere attraverso il sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Naturalmente, in alternativa è sempre possibile delegare il sostituto d’imposta, il CAF o un professionista abilitato. |
Martedì, 10 Marzo 2015 |
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NOVITA DEDUZIONI E DETRAZIONI IN UNICO 2015 PER SOGGETTI NON RESIDENTI
Anche per il 2014 i soggetti non residenti potranno usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia. Le condizioni dettate dal Legislatore per il riconoscimento della detrazione sono: la presentazione della documentazione che dimostri le persone a cui si riferisce la detrazione, nonché il rispetto di determinati limiti di reddito; è necessario, inoltre, che nel Paese di residenza non si ottenga alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. Inoltre, per il periodo d’imposta 2014, i soggetti non residenti, nel rispetto delle seguenti condizioni: produzione di almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia; essere fiscalmente residenti in Paesi dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE); non godere nello Stato di residenza di analoghe agevolazioni fiscali; possono fruire delle medesime detrazioni e deduzioni previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato. Da segnalare che le istruzioni al Modello UNICO PF, pag. 20, prevedono che “da quest’anno è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all’estero”. Viene inoltre prevista la possibilità per i soggetti non residenti di aderire al regime dei nuovi minimi, introdotto dal D.L. n. 98/2011. Le nuove disposizioni normative rispondono all’esigenza di far fronte alla procedura d’infrazione aperta dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia, per la violazione degli articoli 21, 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e dei corrispondenti articoli 28 e 31 dell’accordo See. |
Martedì, 10 Marzo 2015 |
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NIENTE BONUS ASSUNZIONI PER LE AZIENDE IN CRISI
Le aziende che intendono assumere i medesimi lavoratori licenziati per crisi aziendale, in violazione di un diritto di precedenza contemplato dal CCNL di categoria anche dopo i successivi sei mesi dalla data del licenziamento previsti dalla legge, non hanno diritto ad usufruire dei benefici economici e contributivi (c.d. bonus assunzioni) previsti dalla Riforma Fornero (articolo 4, comma 12 della Legge numero 92/2012). Analogo discorso vale per le imprese che, nel caso di cambio appalto, non procedano alla assunzione dei lavoratori già occupati alla assunzione dei lavoratori già occupati da altra impresa. Quanto sopra esposto è stato comunicato dal Ministero del Lavoro e di Previdenza Sociale, con riferimento alla corretta interpretazione dell’articolo 4, comma 12 della Legge numero 92/2012 (Riforma Fornero), che disciplina le cause ostative degli incentivi economici e contributivi all’assunzione. |
Martedì, 10 Marzo 2015 |
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CONTRATTO DI APPRENDISTATO IN ASCESA
Con il Decreto Direttoriale n. 1/II2015 del 22 dicembre 2014 sono state ripartite a livello territoriale 100.000.000 euro per il funzionamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato (anno 2014), di cui il 50% destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Le risorse finanziare sono poste a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Nel dettaglio, le risorse sono state ripartite per il 65% sulla base degli apprendisti assunti e per il 35% sulla base degli apprendisti formati, entrambi calcolati sulla media nel triennio 2011-2013 e prevedendo un limite minimo di 516.000 euro per ciascuna Amministrazione. Volgendo un rapido sguardo alla tabella fornita dal D.D. che elenca le regioni con le risorse finanziarie ad esse destinate, troviamo al primo posto l’Emilia Romagna con 21.227.073 euro e a seguire la Lombardia e il Piemonte, rispettivamente con 14.926.431 euro e 11.549.451 euro. Si evidenzia che una quota – fino al 10% del totale delle risorse – può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all’attività formativa in apprendistato non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria. Le risorse non prevedono il rimborso della retribuzione degli apprendisti. L’assegnazione delle risorse genera in capo alle regioni degli obblighi, ossia la comunicazione da parte di queste ultime – entro 24 mesi dalla data del trasferimento delle risorse - degli estremi ed importi degli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolante riferiti alle risorse trasferite. Il Decreto Direttoriale prevede anche un’attività di monitoraggio allo scopo di monitorare l’avanzamento delle attività formative nell’esercizio dell’apprendistato. Il fine è quello di predisporre un rapporto annuale di attuazione, elaborato secondo le linee guida del MLPS in collaborazione con l’ISFOL da inviare al Ministero stesso entro il 30 giugno 2015. La trasmissione dei rapporti, in particolare, dovrà avvenire attraverso posta elettronica. La trasmissione dei rapporti di monitoraggio, secondo i criteri ed i termini previsti, costituisce condizione ai fini dei trasferimenti di risorse relativi alle annualità successive. Infine, il decreto prevede che le risorse non impegnate entro 24 mesi dalla data di trasferimento delle risorse, potranno essere utilizzate sulla base di criteri da stabilire d’intesa con il Coordinamento tecnico delle regioni e delle province autonome. |
Martedì, 10 Marzo 2015 |
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AL VIA QUANTITATIVE EASING
Dal 9 marzo, prende il via il programma di ‘Quantitative easing’, pertanto, la BCE avvia il processo di acquisto dei titoli sovrani su mercato secondario. Con questo piano, si intende dare sostegno concreto alla crescita della zona dell’euro, fortemente minata dalla crisi economica e finanziaria, riportando l'inflazione al livello previsto dai trattati, il tanto auspicato 2%. Come spiegato dal governatore Mario Draghi, gli acquisti mensili combinati di titoli pubblici e privati ammonteranno a 60 miliardi di euro. Sono destinati ad essere effettuati fino alla fine di settembre 2016 e saranno, in ogni caso, condotti fino a quando non ci sarà un aggiustamento costante dell'inflazione in linea con l’obiettivo di un'inflazione inferiore ma vicina al 2% nel medio termine. La BCE ha sottolineato che non procederà ad acquistare titoli il cui rendimento sia inferiore al tasso sui depositi che è pari a -0,20%. In conseguenza di quanto sopra esposto, la BCE ha aggiornato al rialzo le sue stime di crescita, prevedendo nel 2015 un +1,5%, nel 2016 un +1,9% e nel 2017 un +2,1%. Per contro, vi è stata una revisione al ribasso per le stime dell'inflazione: 0% nel 2015, a +1,5% nel 2016 e a +1,8% nel 2017. Tra le prospettive certe derivanti dall’adozione di un simile programma, si delinea innanzitutto una crescita consistente e poi una riduzione dei divari. È comunque da tenere in considerazione la presenza di rischi al ribasso sulla crescita, che tuttavia hanno subito un netto ridimensionamento. La novità rilevante sta nel fatto che le prospettive di crescita sono migliorate, anzi il positivo annuncio di Draghi è stato che la ripresa nell’area dell’euro si amplierà e si consoliderà progressivamente. Per riuscire a ottenere simili risultati, magari migliorandoli, sarà comunque opportuno che i Paesi della zona dell’euro proseguano con i processi di consolidamento fiscale e introducano misure volte a stimolare gli investimenti e a creare nuovi posti di lavoro. Al momento risulta quanto mai improcrastinabile accelerare l'entrata in vigore delle riforme ed adottare delle misure per migliorare la situazione delle imprese in molti Paesi. Per quel che concerne, infine, il costo del denaro, il livello permane ancora al minimo storico. In merito a ciò, la Banca Centrale Europea ha annunciato che i tassi rimarranno invariati, ossia il tasso principale di rifinanziamento è allo 0,05%, laddove il tasso sui prestiti marginali e quello sui depositi bancari rimarranno rispettivamente stabili allo 0,30% e a -0,20%. |
Martedì, 10 Marzo 2015 |
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ENTRATE FISCALI IN AUMENTO NEL 2014
Secondo quanto riportato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 2014 ha fatto registrare un aumento delle entrate tributarie dello 0,2% al netto dell'IRES. Per quanto riguarda l’andamento dell’IRPEF, si evidenzia una sostanziale stabilità, con un aumento delle entrate pari a 58 milioni di euro. Un tale risultato è ascrivibile a diversi settori, quali gli andamenti delle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore privato (-0,4%), delle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico (+0,9) e di quelle sui lavoratori autonomi (-1,8%). Per quanto concerne l’IRES, al netto sia del settore finanziario che di quello assicurativo, vi è stato un forte calo del 3,8%, corrispondente alla perdita di ben 980 milioni di euro su base annua. In questo caso le ragioni possono individuarsi nei ridotti versamenti a saldo delle società di capitali conseguenti ai maggiori acconti dovuti nel 2013, nei minori versamenti della seconda o unica rata dell’acconto 2014 ed in una forte riduzione della base imponibile. Per quanto concerne le entrate fiscali derivanti dell’imposta sostitutiva su interessi e altri redditi di capitale, questa ha subito una contrazione del 6,2%, facendo perdere all’erario 667 milioni di euro. Per quel che riguarda invece l’imposta sostitutiva sul risparmio gestito e amministrato, si è verificato un aumento del 16,4%, con il rientro nelle casse di 400 milioni di euro: tale incremento dipende dal passaggio dell’aliquota dal 20 al 26% a partire dallo scorso primo luglio. In salita, con un aumento del 73,2% (+412 milioni di euro), il gettito proveniente dalle ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche: le ragioni di queste dinamiche positive sono da individuare sia nell’incremento dei dividendi distribuiti nel 2014 che nelle modifiche alla tassazione dei redditi di natura finanziaria. Dall’imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia l’erario ha acquisito 1.791 milioni di euro; 422 milioni di euro arrivano invece dall’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni il cui pagamento è stato effettuato in tre versamenti annuali (16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre). Le imposte indirette hanno fatto registrare nel 2014 un gettito pari a 194.318 milioni di euro, rilevando un aumento tendenziale dell’1,2%. In questo ambito, desta particolare interesse il gettito IVA, con un incremento pari all’1,9% che ha garantito alle casse del fisco un aumento di entrate pari a 2.189 milioni di euro. L’IVA sugli scambi interni ha vissuto un andamento positivo conseguendo l’aumento del 2,2%, corrispondente a 2.195 milioni di euro in più: tale incremento è avvenuto per effetto sia dell’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22% sia degli effetti del pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione ai soggetti creditori. L’imposta di bollo ha fatto registrare un aumento del 2,8% (+216 milioni di euro) a causa del passaggio da 1,5 al 2 per mille dell’aliquota sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari, l’eliminazione del limite minimo di 34,20 euro e l’aumento del limite massimo da 4.500 a 14.000 euro. Il gettito dell’imposta speciale sulle attività finanziarie scudate si è invece contratto di 696 milioni di euro, essendo conseguenza del passaggio dell’aliquota di imposta dal 13,5 per mille per il 2013 al 4 per mille a decorrere dal 2014.Tra le altre imposte indirette si segnalano gli incrementi dello 0,6% (+145 milioni di euro) del gettito dell’accisa sui prodotti energetici (oli minerali), del 5,1% (+139 milioni di euro) del gettito dell’accisa sull’energia elettrica e addizionali e del 12% (+444 milioni di euro) del gettito dell’accisa sul gas naturale per combustione. Sul fronte dei giochi, si è registrata una ripresa del 4,7%, con un aumento delle entrate pari a 534 milioni di euro. Infine, si è rilevata un incremento pari a 447 milioni di euro (5,3%), sul gettito relativo alle entrate tributarie derivanti dall’attività di accertamento e controllo. |
Martedì, 10 Marzo 2015 |
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DOMANDE SGRAVIO TRIENNALE AL VIA DAL 10.3.2015 PER LE AZIENDE AGRICOLE
Secondo quanto comunicato dall’INPS, dal 10 Marzo, le aziende agricole possono inviare il modulo telematico all’INPS per accedere allo sgravio contributivo triennale. La domanda può essere effettuata accedendo al “Cassetto previdenziale aziende agricole”, nella sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio comunicazione”, selezionando “Assunzioni OTI 2015”. Ai fini dell’accesso dei benefici non è rilevante la data di invio della domanda, nel senso che la fruizione dello sgravio contributivo è garantita anche nei casi di assunzione di personale in data precedente a quella di inoltro dell’istanza. Si fa riferimento all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 in favore dei datori di lavoro, inclusi quelli agricoli, che intendono procedere a nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel periodo “1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015”. |
Martedì, 10 Marzo 2015 |
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ACCESSO ALLA CIGS ANCHE PER LE AZIENDE IN CRISI
Secondo quanto riportato nella circolare 4/2015 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le imprese interessate da una procedura concorsuale – con prosecuzione anche parziale dell’attività – possono richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), anche in un momento successivo alla data di ammissione o sottoposizione alla suddetta procedura. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha infatti ritenuto opportuno estendere il beneficio del trattamento di CIGS anche a quelle imprese che abbiano sottoscritto accordi di ristrutturazione del debito, ai sensi dell’art. 182-bis della legge fallimentare, assimilando tale istituto alle causali previste dall’articolo 3, comma 1 della Legge n. 223/1991. Inoltre, il trattamento straordinario di integrazione salariale è stato riconosciuto non solo alle aziende sottoposte alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, ma anche a quelle che presentino un piano concordatario caratterizzato dalla prosecuzione dell’attività di impresa. Per quanto attiene al periodo dal quale far decorrere il trattamento di integrazione salariale straordinario, esso scatta dalla data in cui interviene il provvedimento formale di ammissione o sottoposizione a una delle procedure concorsuali in esame. In ogni caso, esistono dei casi particolari in cui l’impresa assoggettata a una procedura concorsuale decida di ricorrere alla CIGS in un momento successivo rispetto alla data di ammissione alla procedura. La ragione di tale scelta aziendale risiede principalmente nel pregiudizio cui andrebbe incontro l’azienda – impegnata a completare commesse ed evadere ordini precedentemente acquisiti – nel caso in cui sospendesse nell’immediato le prestazioni lavorative del personale dipendente. In un contesto del genere, infatti, l’azienda potrebbe ritenere più conveniente l’utilizzo di un ammortizzatore sociale alternativo e più coerente con l’effettiva situazione aziendale caratterizzata dalla prosecuzione anche parziale dell’attività e decidere di ricorrere al trattamento in epoca successiva alla data di ammissione alla procedura. Alla luce di quanto su affermato, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ritiene che l’impresa interessata da una procedura concorsuale – con prosecuzione anche parziale dell’attività – possa richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, anche in un momento successivo alla data di ammissione o sottoposizione a una delle menzionate procedure. |
Martedì, 10 Marzo 2015 |
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ABBATIMENTO RIMANENZE CON IL VALORE DI MERCATO
Le rimanenze sono le giacenze di magazzino a fine esercizio di materie prime, sussidiarie e di consumo, nonché di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati: conservate presso gli stabilimenti e i magazzini della società (eccezion fatta per quelle ricevute da terzi in visione, in prova, in conto lavorazione, deposito, ecc.); conservate presso terzi in conto deposito, lavorazione, prova, ecc., ma di proprietà della società; ancora in viaggio e non ancora pervenute quando, secondo le modalità dell’acquisto, la società ha già acquisito il titolo di proprietà. Le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato (articolo 2426, numero 9 del codice civile). Questo principio deve ritenersi applicabile a tutte le rimanenze di magazzino: dalle materie prime ai prodotti finiti. Per quanto concerne il costo di acquisto, è utile richiamare un’importante distinzione: per le merci e le materie prime, sussidiarie e di consumo è necessario far riferimento al costo di acquisto, ovvero al prezzo effettivo d’acquisto, al quale devono essere sommati gli oneri accessori (costi di trasporto, dogana, altri costi). I resi, gli sconti (tranne gli sconti cassa, che rappresentano dei proventi finanziari), gli abbuoni e premi devono essere portanti in diminuzione dei costi; per i prodotti finiti, i semilavorati e i prodotti in corso di lavorazione è necessario far riferimento al costo di produzione, ovvero il costo di acquisto, al quale vanno sommati i costi industriali di produzione. I costi industriali di produzione non sono rappresentati soltanto dai costi diretti (si pensi, ad esempio, al costo materiali utilizzati, costo della mano d’opera diretta, imballaggi, ecc.), ma anche dai costi indiretti. Rientrano nel novero dei costi indiretti la mano d’opera indiretta e costi della direzione tecnica dello stabilimento, gli ammortamenti dei cespiti destinati alla produzione, le manutenzioni e riparazioni, i materiali di consumo, nonché gli altri costi effettivamente sostenuti per la lavorazione di prodotti. Non vi rientrano, invece, i costi di natura eccezionale o anomali. Si pensi, a tal proposito, ai costi che l’azienda potrebbe sostenere per una riparazione eccezionale degli impianti a seguito di un incendio. Il principio contabile OIC (Organismo Italiano di Contabilità) n.13 espressamente chiarisce che i costi generali (o indiretti) fissi devono essere imputati in base al normale livello di produzione: considerare il valore reale della produzione potrebbe infatti portare all’errata determinazione del costo effettivamente sostenuto. In virtù di quanto appena chiarito è facile comprendere che la valutazione delle rimanenze comporta un esame dei costi sostenuti che, nella pratica, è difficile da attuare. È pertanto ammessa l’assunzione di ipotesi che consentano di “standardizzare” il flusso delle rimanenze. Per ognuna delle ipotesi che sono poste alla base della descrizione del flusso delle giacenze possiamo individuare un metodo di determinazione del costo (dal LIFO (Last in First Out) non accettato dai principii contabili internazionali, al FIFO (First in First out), senza dimenticare il costo medio ponderato). Per quanto concerne il valore di realizzazione, è rilevante: il valore netto di realizzazione per merci, prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione; il costo di sostituzione per materie prime e sussidiarie. In considerazione del fatto che il magazzino deve essere valutato al minore tra costo e valore di mercato, il redattore del bilancio potrebbe essere indotto a compensare eventuali perdite (voci il cui costo eccede il valore di mercato), con gli utili sperati ma non realizzati (voci il cui il valore di mercato eccede il costo). Questo comportamento deve ritenersi inammissibile, in virtù di quanto stabilito dell’articolo 2423-bis codice civile, secondo il quale “gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente”. |
Martedì, 10 Marzo 2015 |
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PRESENTAZIONE MODELLO 730
Il modello 730 e gli obbligati alla presentazione Il Modello 730 è il modulo fiscale da compilare per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati, introdotto in Italia nel 1993 in sostituzione del modello 740 semplificato, allo scopo di provvedere immediatamente al rimborso delle imposte a credito. Ad oggi è possibile utilizzare tale modello per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:• Redditi di lavoro dipendente;• Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;• Redditi dei terreni e dei fabbricati;• Redditi di capitale;• Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la Partita IVA;• Altri redditi;• Alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.Dal 2015 è stato previsto di inviare ai contribuenti un modello parzialmente precompilato con i dati già noti: entro il 15 aprile 2015 sarà inviato a pensionati, dipendenti pubblici e privati il 730/2015 compilato con i dati forniti dal sostituto d’imposta (stipendio o pensione), dall’anagrafe tributaria (familiari a carico e rendite immobiliari) e soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc.). Dal 2016 saranno indicate anche le spese sanitarie note. Entro il 7 luglio 2015 il contribuente potrà accettare la dichiarazione così come gli perviene oppure integrarla presentandola tramite CAF e intermediari. In casi particolari è necessario presentare le dichiarazioni con il Modello Unico: questo vale per coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente,anche redditi di impresa e derivanti dall’esercizio di arti o professioni. Inoltre, non tutti i soggetti sopra citati sono tenuti a presentare tale dichiarazione. Sono invece del tutto esonerati dalla dichiarazione dei redditi coloro che possiedono esclusivamente i redditi derivanti da:• Abitazione principale;• Lavoro dipendente o pensione;• Lavoro dipendente o pensione con abitazione principale;• Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;• Alcuni redditi esenti (ad esempio, pensioni di guerra, alcune borse di studio, ecc…).Oppure possiedono esclusivamente redditi soggetti a:• imposta sostitutiva• ritenuta alla fonte a titolo di imposta. In tutti i casi sopra indicati, l’esenzione scatta soltanto alle seguenti condizioni:• Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto oppure corrisposti da più sostituti, purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;• Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale; L’esenzione può scattare anche per motivi di minimo reddituale, ossia per tutti coloro che possiedono esclusivamente determinati redditi, entro specifiche soglie, e sempre solo a particolari condizioni. Il reddito da lavoro, pensione, terreni o mantenimento, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, deve essere inferiore a:• 8.000 euro per chi ha meno di 75 anni;• 7.750 euro per chi ha più di 75 anni a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;• 7.500 euro per i pensionati a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;• 4.800 euro per attività non esercitate abitualmente o da lavoratori autonomi (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.);• 500 euro per i redditi di terreni e fabbricati a condizione che il periodo di lavoro non sia inferiore a 365 giorni;• 7.500 (pensione) + 185,92 (terreni) a condizione che il periodo di lavoro/pensione non sia inferiore a 365 giorni;• 7.500 euro per l’assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (è escluso l’assegno per il mantenimento dei figli);• 28.158,28 euro di compensi per attività sportive. Una volta stabilito a chi spetta o meno presentare tale modulo, il Modello 730 può essere consegnato a due soggetti distinti:• Al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), solo se questi ha comunicato di prestare assistenza fiscale per quell’anno. In questo caso, il modello 730 deve essere già stato compilato e il 730-1 (relativo alla scelta per la destinazione dell’Otto per mille e del Cinque per Mille dell’IRPEF) va consegnato in busta chiusa;• Al CAF o ai professionisti iscritti all’albo dei commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro. Il modulo può essere loro consegnato già compilato oppure se ne chiede assistenza per la compilazione, sotto compenso. In busta chiusa va sempre consegnato anche il modello 730-1 per la scelta (o meno) della destinazione dell’8 e del 5 per mille. Una volta completata questa procedura, non è necessario che il contribuente consegni il modulo all’Agenzia delle Entrate poiché questo adempimento spetta o al datore di lavoro, all’ente pensionistico o al CAF (e gli altri intermediari abilitati). In caso di rimborso dell’imposta o di saldo a debito da parte del contribuente, le somme rinvenute vengono versate o trattenute a luglio direttamente dalla busta paga o dalla pensione, a meno che non si richieda esplicitamente che il corrispettivo venga inviato direttamente al contribuente dall’Agenzia delle Entrate. Se, in caso di verifica, dovesse essere riscontrato un errore nel Modello 730 consegnato, è possibile rettificare con un modulo integrativo e rivolgendosi a un intermediario (CAF, professionista), anche se nella compilazione precedente ci si era rivolti ad un altro soggetto. Oppure si può presentare un Modello Unico per persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Il Modello 730/2015 si potrà consegnare integrato entro il 7 luglio. In attesa di istruzioni precise, si consiglia, in ogni caso, di monitorare le scadenze fiscali divise per mese sul sito dell’Agenzia delle Entrate.Per la dichiarazione dei redditi, servono anche i seguenti documenti:• CU rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico;• Fatture, ricevute, scontrini, che attestino le spese sostenute nel corso dell’anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo;• Altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili;• Ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio;• Attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati dal contribuente;• Ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata un’eccedenza d’imposta. La documentazione tributaria va conservata per eventuali accertamenti futuri fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione. Fabio Ferrara, commercialista via Cibrario, 7410143 Torino (TO)Tel. 0115533322 |
Lunedì, 09 Marzo 2015 |
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Provincia Pavese 09 marzo 2015 | Lunedì, 09 Marzo 2015 |
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Mattino di Padova 09 marzo 2015 | Lunedì, 09 Marzo 2015 |
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RIFORMA CONTRATTI DI LAVORO
Una delle misure più importanti della riforma dei contratti di lavoro riguarda il nuovo tempo indeterminato a tutele crescenti, che viene applicato a tutte le nuove assunzioni. In pratica, chi è già assunto a tempo indeterminato resta con il vecchio contratto, ma a chi trova lavoro o lo cambia viene invece applicato il nuovo contratto. Questa riforma è contenuta in un decreto ad hoc, che ha già terminato l’iter attuativo e di cui si attende a giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la definitiva entrata in vigore. La norma è lo “Schema di decreto legislativo in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti“. C’è una precisazione importante per le imprese con meno di 15 dipendenti: nel caso in cui superino questa soglia con assunzioni a tutele crescenti, si applicano le nuove regole sui licenziamenti anche ai vecchi assunti. In sostanza, si modificano le protezioni dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, ovvero le norme sul reintegro in caso di licenziamento ingiusto, che resta inalterato solo per i licenziamenti nulli o discriminatori. Per tutti gli altri, quindi giustificato motivo oggettivo e soggettivo e giusta causa, ovvero sia per i licenziamenti economici sia per quelli disciplinari, è previsto un risarcimento economico pari a due mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di quattro e un massimo di 24 mensilità. Nel caso di licenziamenti disciplinari (giustificato motivo soggettivo o giusta causa) resta il reintegro se in giudizio si dimostra l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. Un’altra novità relativa al tempo indeterminato è contenuta nella Legge di Stabilità, e prevede per le assunzioni 2015 una decontribuzione per tre anni, al 100% fino a 8.060 euro su base annua. L’obiettivo dichiarato dell’esecutivo è quello di rendere maggiormente conveniente per le aziende la stipula dei contratti a tempo indeterminato, rendendoli meno costosi ad esempio rispetto al tempo determinato. Per quanto concerne il contratto a tempo determinato è consentito per tre anni senza causale (36 mesi), non può riguardare più del 20% dell’organico aziendale a tempo indeterminato, tranne che nelle micro-imprese fino a cinque dipendenti, che non hanno nessun paletto all’applicazione. Sono esenti dal limite del 20% anche le start-up innovative, le assunzioni di lavoratori con almeno 55 anni, le sostituzioni di dipendenti assenti, le attività stagionali, i contratti per specifici spettacoli o programmi radiofonici e televisivi. Per quanto concerne il contratto di apprendistato (per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale, professionalizzante, di alta formazione e ricerca), la durata minima è di sei mesi, alla scadenza le parti possono recedere (previo preavviso), oppure il contratto diventa a tempo indeterminato. Ci sono regole precise per la formazione durante l’apprendistato. Per quanto concerne le collaborazioni a progetto, si tratta di una forma contrattuale destinata a sparire, anche se sono previste una serie di eccezioni. I contratti in essere possono proseguire fino a scadenza, solo per questo 2015. A partire dal 2016, invece, vanno trasformati. Scatterà il tempo indeterminato se la prestazione è continuativa, di contenuto ripetitivo, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro. Potranno invece sopravvivere i contratti a progetto nel caso in cui ci siano specifici accordi con i sindacati, oltre che per i professionisti iscritti agli ordini, e i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni. Tutto questo vale per il privati, nella PA è tutto rinviato al 2017. Infine, i datori di lavoro che trasformano da subito a tempo indeterminato collaboratori a progetto o consulenze a Partita IVA, estinguono automaticamente le violazioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso (a meno che non siano state già accertate). Per quanto riguarda i contratti part-time, sono da evidenziare una serie di modifiche, che si inseriscono comunque in un panorama che vede invariate le regole fondamentali. Restano tutte le possibilità attualmente previste di part-time orizzontale (riduzione orario giornaliero), verticale (riduzione settimanale o mensile) o misto, ma vengono introdotti nuovi paletti per il lavoro supplementare o straordinario. Il primo, possibile solo per il part-time orizzontale, nel caso in cui non ci siano paletti specifici nei contratti nazionali, è consentito solo fino al 15% dell’orario settimanale pattuito. Il lavoro straordinario, applicabile al part-time verticale o misto, sempre nel caso in cui non ci siano disposizioni nei contratti collettivi, è consentito fino al limite del 25% dell’orario concordato. In entrambi i casi, la retribuzione deve prevedere una percentuale di maggiorazione sulla retribuzione oraria globale pari al 15%. Altre novità riguardano la trasformazione del rapporto: introdotta una nuova possibilità di part-time alternativo al congedo parentale (qui il riferimento è il decreto sui tempi di conciliazione lavoro-famiglia, anch’esso all’inizio dell’iter), che prosegue per tutta la durata del congedo (quindi sei mesi a testa per ogni genitore per un massimo di 10 o 11 mesi), e che poi torna automaticamente a tempo pieno. Previsto poi il diritto al part-time in alcuni casi gravi di malattia, e c’è diritto di precedenza nella trasformazione del contratto per alcune esigenze di cure parentali. Viene eliminato il contratto di associazione in partecipazione che prevede anche una prestazione di lavoro: i contratti in essere proseguono fino a scadenza, non se ne possono stipulare di nuovi. Tecnicamente, sono abrogati il secondo e terzo comma dell’articolo 2549 del codice civile e l’articolo 1, comma 30, della legge 92/2012. Per quanto concerne il lavoro intermittente, non vi sono novità di rilievo, resta sempre possibile per i lavoratori con più di 55 anni o con meno di 24 anni di età, è ammesso per un massimo di 400 giornate lavorative in tre anni; Anche per il contratto di somministrazione, resta tutto invariato. I dipendenti in somministrazione non possono superare il 10% dell’organico a tempo indeterminato. Per quanto concerne il lavoro accessorio, si registrano delle regole estensive rispetto alla precedente normativa. L’utilizzo dei voucher lavoro viene ampliato a tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite di 3mila euro di corrispettivo annuo. In generale, il limite annuo della somma dei committenti è pari a 7mila euro, mentre ogni singolo committente non può superare i 2mila euro. |
Venerdì, 06 Marzo 2015 |
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MODELLO 730
http://www.professionisti.it/frontend/articolo/2173/Istruzioni-integrazione-730-2015 Il Modello 730 è il modulo fiscale da compilare per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati, introdotto in Italia nel 1993 in sostituzione del modello 740 semplificato, allo scopo di provvedere immediatamente al rimborso delle imposte a credito. Ad oggi è possibile utilizzare tale modello per dichiarare le seguenti tipologie di reddito: Redditi di lavoro dipendente; Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; Redditi dei terreni e dei fabbricati; Redditi di capitale; Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la Partita IVA; Altri redditi; Alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata. Dal 2015 è stato previsto di inviare ai contribuenti un modello parzialmente precompilato con i dati già noti: entro il 15 aprile 2015 sarà inviato a pensionati, dipendenti pubblici e privati il 730/2015 compilato con i dati forniti dal sostituto d'imposta (stipendio o pensione), dall'anagrafe tributaria (familiari a carico e rendite immobiliari) e soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc.). Dal 2016 saranno indicate anche le spese sanitarie note. Entro il 7 luglio 2015 il contribuente potrà accettare la dichiarazione così come gli perviene oppure integrarla presentandola tramite CAF e intermediari. In casi particolari è necessario presentare le dichiarazioni con il Modello Unico: questo vale per coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e derivanti dall’esercizio di arti o professioni. Inoltre, non tutti i soggetti sopra citati sono tenuti a presentare tale dichiarazione. Sono invece del tutto esonerati dalla dichiarazione dei redditi coloro che possiedono esclusivamente i redditi derivanti da: Abitazione principale; Lavoro dipendente o pensione; Lavoro dipendente o pensione con abitazione principale; Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; Alcuni redditi esenti (ad esempio, pensioni di guerra, alcune borse di studio, ecc…). Oppure possiedono esclusivamente redditi soggetti a: imposta sostitutiva ritenuta alla fonte a titolo di imposta. In tutti i casi sopra indicati, l’esenzione scatta soltanto alle seguenti condizioni: Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto oppure corrisposti da più sostituti, purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio; Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale; L’esenzione può scattare anche per motivi di minimo reddituale, ossia per tutti coloro che possiedono esclusivamente determinati redditi, entro specifiche soglie, e sempre solo a particolari condizioni. Il reddito da lavoro, pensione, terreni o mantenimento, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, deve essere inferiore a: 000 euro per chi ha meno di 75 anni; 750 euro per chi ha più di 75 anni a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni; 500 euro per i pensionati a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni; 800 euro per attività non esercitate abitualmente o da lavoratori autonomi (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.); 500 euro per i redditi di terreni e fabbricati a condizione che il periodo di lavoro non sia inferiore a 365 giorni; 500 (pensione) + 185,92 (terreni) a condizione che il periodo di lavoro/pensione non sia inferiore a 365 giorni; 500 euro per l’assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (è escluso l’assegno per il mantenimento dei figli); 158,28 euro di compensi per attività sportive. Una volta stabilito a chi spetta o meno presentare tale modulo, il Modello 730 può essere consegnato a due soggetti distinti: Al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), solo se questi ha comunicato di prestare assistenza fiscale per quell’anno. In questo caso, il modello 730 deve essere già stato compilato e il 730-1 (relativo alla scelta per la destinazione dell’Otto per mille e del Cinque per Mille dell’IRPEF) va consegnato in busta chiusa; Al CAF o ai professionisti iscritti all’albo dei commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro. Il modulo può essere loro consegnato già compilato oppure se ne chiede assistenza per la compilazione, sotto compenso. In busta chiusa va sempre consegnato anche il modello 730-1 per la scelta (o meno) della destinazione dell’8 e del 5 per mille. Una volta completata questa procedura, non è necessario che il contribuente consegni il modulo all’Agenzia delle Entrate poiché questo adempimento spetta o al datore di lavoro, all’ente pensionistico o al CAF (e gli altri intermediari abilitati). In caso di rimborso dell’imposta o di saldo a debito da parte del contribuente, le somme rinvenute vengono versate o trattenute a luglio direttamente dalla busta paga o dalla pensione, a meno che non si richieda esplicitamente che il corrispettivo venga inviato direttamente al contribuente dall’Agenzia delle Entrate. Se, in caso di verifica, dovesse essere riscontrato un errore nel Modello 730 consegnato, è possibile rettificare con un modulo integrativo e rivolgendosi a un intermediario (CAF, professionista), anche se nella compilazione precedente ci si era rivolti ad un altro soggetto. Oppure si può presentare un Modello Unico per persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Il Modello 730/2015 si potrà consegnare integrato entro il 7 luglio. In attesa di istruzioni precise, si consiglia, in ogni caso, di monitorare le scadenze fiscali divise per mese sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per la dichiarazione dei redditi, servono anche i seguenti documenti: CU rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico; Fatture, ricevute, scontrini, che attestino le spese sostenute nel corso dell'anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo; Altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili; Ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio; Attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati dal contribuente; Ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata un'eccedenza d'imposta. La documentazione tributaria va conservata per eventuali accertamenti futuri fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione. |
Giovedì, 05 Marzo 2015 |
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ISTRUZIONI MODELLO 730
Di seguito si riportano le istruzioni operativa su come integrare il 730/2015: Eventuali integrazioni si renderanno necessarie soprattutto nel corso del 2015, quando ancora non saranno utilizzati i dati presenti nel Sistema Tessera Sanitaria relativi a spese mediche che danno diritto a detrazioni e deduzioni e sugli altri oneri deducibili e detraibili, che verranno presi in considerazione a partire dal 2016. Per integrare il modello il contribuente dovrà accedere alla propria dichiarazione direttamente dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, procedendo da solo o delegando il proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale), un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato. Di seguito si riporta la schermata che apparirà nel momento in cui si selezionerà l’opzione “integra il tuo 730”, invece di “accetta”: Una volta apportate le modifiche e accettato il modello 730 da presentare, il tool invita a scegliere la destinazione dell’8 e del 5 per mille, quindi permette di inviare la propria dichiarazione dei redditi modificata/integrata. In caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante sostituto d’imposta, i dati non saranno sottoposti al controllo documentale, diversamente nel caso in cui la dichiarazione venga presentata, con o senza modifiche, tramite CAF o professionisti abilitati, questi ultimi sono tenuti all’apposizione del visto di conformità sui dati della dichiarazione, compresi quelli messi a disposizione dei contribuenti con la dichiarazione precompilata. A partire dal 2015 verranno unificate le scadenze per la presentazione del modello 730, sia che questa avvenga direttamente da parte del contribuente, sia che avvenga tramite sostituto d’imposta, CAF o professionista. Il termine viene fissato al 7 luglio. La novità fondamentale del 730/2015 è che la dichiarazione dei redditi per dipendenti e pensionati si sdoppia: al modello ordinario si affianca il 730 precompilato, che sarà a disposizione dei contribuenti a partire dal prossimo 15 aprile. Nel frattempo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello 730/2015 definitivo e le istruzioni, che contengono anche le spiegazioni fondamentali sul funzionamento del modello precompilato. Le altre novità principali: il CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica (CU 2015), c’è il bonus IRPEF per i dipendenti e i parasubordinati, modifiche alla cedolare secca, deduzione del 20% sulle spese per l’acquisto di immobili da destinare all’affitto, Art bonus, proroga detrazioni su ristrutturazioni e riqualificazione energetica, novità sulle addizionali regionali. Infine, è stata unificata la data di presentazione del 730 , per tutti fissata al 7 luglio 2015. Il 730 precompilato riguarderà dipendenti e pensionati che hanno il CU 2015 relativo ai redditi 2014, e in relazione ai redditi 2013 hanno presentato il 730/2014, oppure il modello UNICO persone fisiche 2014 (pur avendo i requisiti per presentare il 730), oppure hanno presentato il 730 e i quadri RM, RT e RW del Modello UNICO Persone fisiche 2014. Il 730 precompilato non viene predisposto per i contribuenti che nel 2014 hanno presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata. Il 730 precompilato è stato introdotto nell’ordinamento fiscale dal decreto semplificazioni (Dlgs 175/2014) in attuazione della delega fiscale. Per questo 2015 conterrà le seguenti informazioni: dati del CU 2015; interessi passivi sui mutui; premi assicurativi e contributi previdenziali; alcuni dati della dichiarazione dei redditi 2014 (detrazioni); dati presenti nell’Anagrafe tributaria (esempio: versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici). Il 730/2015 precompilato sarà a disposizione dei contribuenti a partire dal prossimo 15 aprile 2015 in un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate, per accedere alla quale è necessario il PIN. Sarà accompagnato da un prospetto con l’indicazione delle informazioni e delle fonti utilizzate, nel quale potranno esserci anche dati non inseriti in dichiarazione (perché incompleti), che il contribuente può verificare ed eventualmente inserire (esempio: risulta l’acquisto di un fabbricato di cui non si conosce la destinazione d’uso). Nel prospetto verranno indicate anche eventuali informazioni che risultano incongruenti e che di conseguenza il contribuente è chiamato a verificare (esempio: interessi passivi sul mutuo superiori a quelli dell’anno precedente). Il contribuente potrà anche consultare l’esito della liquidazione (rimborso effettuato dal sostituto, somme trattenute in busta paga) e il modello 730-3. Il contribuente potrà accedere alla propria posizione anche attraverso il sostituto d’imposta (l’azienda) oppure un CAF o un professionista abilitato, come il commercialista. A questo punto potrà accettare la dichiarazione senza apportare variazioni (in questo caso, non verranno effettuati controlli), oppure effettuare modifiche o integrazioni. La presentazione, come detto, deve avvenire entro il 7 luglio 2015, o direttamente all’Agenzia delle Entrate oppure tramite Caf o professionista abilitato. Il contribuente, anche se riceve il modello precompilato, può comunque scegliere di presentare il 730 ordinario (o il modello UNICO). Il contribuente che invece non ha ricevuto il modello precompilato, deve presentare necessariamente il 730 ordinario oppure UNICO. Il 730 ordinario come sempre può essere presentato attraverso il sostituto d’imposta, oppure tramite CAF o professionista abilitato. I termini sono gli stessi previsti dal precompilato, indipendentemente dalla modalità di presentazione scelta: il 7 luglio 2015. Le tipologie di contribuenti che possono presentare il 730 sono: pensionatio lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale); persone che percepiscono indennità sostitutivedi reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità); soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; sacerdotidella Chiesa cattolica; giudici costituzionali, parlamentarinazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali); persone impegnate in lavori socialmente utili; lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinatoper un periodo inferiore all’anno (rivolgendosi al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2015, oppure a un CAF o a un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2015 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio); personale della scuolacon contratto di lavoro a tempo determinato (rivolgendosi a sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato, se il contratto dura almeno da settembre a giugno 2015); lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativaalmeno nel periodo compreso tra giugno e luglio 2015 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando la dichiarazione a un CAF o a un professionista abilitato; produttori agricoliesonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA. Possono presentare il 730 anche i contribuenti che non hanno un sostituto d’imposta, attraverso CAF o commercialista (se presentano il 730 precompilato, possono farlo direttamente all’Agenzia delle Entrate). Infine, possono presentare il 730 coloro che nel 2014 hanno percepito i seguenti redditi: redditi di lavoro dipendentee redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (co.co.co. e contratti di lavoro a progetto); redditi deiterreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoroautonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); redditi diversi(es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); alcuni dei redditi assoggettabili atassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D. Le principali modifiche al modello 730/2015 rispetto all’anno scorso sono: il CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unicache contiene le informazioni necessarie alla precompilazione della dichiarazione dei redditi e che i sostituti d’imposta inviano all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo 2015. Alcune nuove informazioni contenute nel CU prima erano contenute nelle annotazioni al CUD o non erano affatto presenti (esempio: i dati dei familiari a carico); il Bonus IRPEF: 960 euro all’anno per i redditi fino a 24mila euro, che scendono fino ad esaurirsi a quota 26mila euro. Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro è sostituto d’imposta, il credito spettante viene riconosciuto direttamente con il modello 730. Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, bisogna compilare il rigo C14; nel rigo C4 l’indicazione delle somme percepite per incremento della produttivitàè obbligatoria perchè consente la corretta determinazione del bonus IRPEF; scheda unica per effettuare lescelte dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF. dallo scorso ottobre 2014, per utilizzare in compensazionei crediti che emergono dalla dichiarazione, il contribuente non può più presentare il modello F24 alla banca o all’ufficio postale, ma deve utilizzare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nei casi in cui il saldo finale sia uguale a zero. I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione e con saldo finale maggiore di zero oppure superiore a mille euro, possono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, o mediante i servizi di internet banking degli intermediari della riscossione convenzionati; cedolare secca:è ridotta dal 15 al 10% per i contratti di locazione a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa o nei quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti al 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. La cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione; deduzione del 20%, fino ad un massimo di 300mila euro, da ripartire in otto quote annuali, per le spese di acquisto o costruzione di immobili abitativida destinare, entro sei mesi, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni (rigo E32); detrazione di 900 euro per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, se il reddito complessivo non supera 15mila 493,71 euro, e di 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30mila 987,41 euro (rigo E71). Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, spetta un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta; detrazione del 19% acoltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai 35 anni, sulle spese per i canoni di affitto dei terreni; art bonus:credito d’imposta del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura (rigo G9). Il credito spetta nel limite del 15% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte non utilizzata è fruibile negli anni successivi; premi assicurativi,sono previsti due limiti di detraibilità: fino a 530 euro per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% (righi da E8 a E12, codice 36), e fino a 1291,14 (al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) per le assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (righi da E8 a E12, codice 37); sono elevate dal 24 al 26% le detrazioni relative alle erogazioni liberalia favore delle ONLUS (righi da E8 a E12, codice 41) e dei partiti politici (righi da E8 a E12, codice 42). Queste ultime sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30mila euro; prorogate le detrazione al 50% per le ristrutturazioni edilizie e il bonus mobili e al 65% per la riqualificazione energetica; modificate le detrazionispettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, riconosciute da chi presta l’assistenza fiscale; nel prospetto deifamiliari a carico è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all’estero; non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatoriper l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli; non va più comunicato l’importo dell’IMUdovuta per ciascun fabbricato esposto nel quadro B; è stata uniformata al 1° gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali regionali e comunali; nel frontespizio non va più indicato lo stato civiledel contribuente (ad esempio coniugato); sono previsti nuovi codici per fruire di particolari agevolazioni riconosciute dalle regioni ai fini dell’addizionale regionale(casella “Casi particolari addizionale regionale“). |
Giovedì, 05 Marzo 2015 |
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Sentinella del Canavese 04 marzo 2015 | Mercoledì, 04 Marzo 2015 |
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VERSAMENTO SALDO ANNUALE IVA ENTRO IL 16 MARZO
Entro il prossimo 16 marzo deve essere versato il saldo dell’imposta risultante dal modello IVA 2015, a condizione che il relativo importo sia superiore ad euro 10,33. Tale data non è derogabile per i contribuenti IVA che presentano la dichiarazione IVA in forma autonoma, fermo restando la possibilità di optare per il versamento rateale. Diversamente, tale data rappresenta una possibilità per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA in forma unificata con il modello UNICO 2015. I contribuenti IVA che presentano la dichiarazione in forma autonoma devono effettuare il versamento del saldo risultante dal modello IVA/2015, relativo al 2014, entro il prossimo 16 marzo. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero in forma rateale. Nel caso di opzione per la forma rateale, le rate devono essere di pari importo, con versamento della prima entro il 16 marzo e versamento delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ogni mese successivo al con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile. Di conseguenza, la seconda rata va maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% ecc. |
Martedì, 03 Marzo 2015 |
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SANZIONI IN CASO DI SUPERAMENTO DEL PLAFOND
Secondo quanto indicato nell’articolo 21, comma 4 del Decreto Legislativo sul riordino delle tipologie contrattuali, nel caso in cui l’azienda superasse il plafond nei contratti a termine, pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, non scatta la conversione del rapporto in uno di tipo indeterminato, ma si applica semplicemente una sanzione amministrativa. L’importo, in particolare, sarà pari: al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore ad uno; al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore ad uno. |
Martedì, 03 Marzo 2015 |
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PENSIONE IN LIQUIDAZIONE PER GLI ESODATI
L’INPS ha messo in liquidazione le pensioni degli esodati appartenenti alla sesta salvaguardia, infatti, è stato aggiornato il sistema di gestione del conto “Unicarpe”. Per tali lavoratori, i trattamenti pensionistici non possono avere decorrenza anteriore al 6 novembre 2014. Questo è quanto si legge nel messaggio n. 1499/2015 dell’INPS. La sesta salvaguardia è composta nel seguente modo: 5.500 lavoratori collocati in mobilità ordinaria e autorizzati ai versamenti volontari; 12.000 lavoratori che versano contributi volontari; 8.800 lavoratori cessati dal rapporto di lavoro; 1.800 lavoratori con familiari disabili; 4.000 lavoratori cessati dal lavoro tra l'1.1.2007 e il 31.12.2011, non rioccupati a tempo indeterminato. Dopo la scadenza del termine d’invio delle domande per l’accesso alla salvaguardia in questione (5 gennaio 2015), l’INPS ha comunicato l’avvio della procedura di liquidazione delle pensioni mediante il controllo su “Felpe” della presenza di una certificazione con la dicitura “Soggetto salvaguardato ex lege 147/2014 – lettera inviata”. La domanda non verrà definita qualora risulti verificato l’accesso al pensionamento senza salvaguardia. Da notare, inoltre, che sul modello “Retr. Pens” viene riportata la dicitura “la pensione è stata liquidata con i requisiti agevolati previsti per i lavoratori beneficiari di salvaguardia ai sensi della legge 147/2014”. Contestualmente alla liquidazione della pensione viene quantificato l’onere della salvaguardia. In particolare, esso è rappresentato dall’importo mensile lordo della pensione del lavoratore moltiplicato per il numero di mesi di anticipo rispetto alla data dei pensionamento con le regole in vigore dal 1° gennaio 2012. Per tale ragione, all’interno dello stesso flusso di trattazione, Unicarpe effettua una doppia verifica del diritto e dell’accesso a pensione: la prima, effettuata sulla base della contribuzione effettivamente accreditata in favore del lavoratore, è utilizzata per calcolare la decorrenza della pensione con il beneficio; la seconda, effettuata con la proiezione della contribuzione, è utilizzata per individuare la decorrenza della pensione anticipata o di vecchiaia sulla base delle disposizioni vigenti. L’onere sarà monitorato mensilmente sulla base della disposizione di pagamento, fino alla data di scadenza del beneficio. Infine, nel caso in cui la decorrenza della pensione senza beneficio, calcolata con le modalità descritte, si collochi entro la decorrenza della pensione in salvaguardia, il lavoratore è salvaguardato “a costo zero”. |
Martedì, 03 Marzo 2015 |
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NUOVE REGOLE PER CHI ASSUME E LICENZIA
La data del 1° marzo è arrivata e con essa anche le nuove regole per i datori di lavoro che intendono assumere un lavoratore mediante l’istituto del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Le modifiche apportate dal Decreto Legislativo approvato il 20 febbraio scorso nel Cdm (si attende ancora la pubblicazione in G.U.), vanno a intaccare quello che per anni è stato il punto fermo per i lavoratori: l’art. 18 dello Statuto del Lavoratori (L. n. 300/1970). Le novità principali riguardanti i datori di lavoro che intendono assumere un lavoratore mediante l’istituto del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, si registrano sul fronte dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo eliminando la reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Inoltre, viene meno anche la procedura preventiva prevista presso la DTL (per le aziende sopra i 15 dipendenti). Infatti, nel caso in cui il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per GMO o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il lavoratore avrà diritto esclusivamente a un’indennità (non soggetta a contribuzione previdenziale) pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia dimostrata l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione. In tal caso, l’indennità risarcitoria non può essere superiore a 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. La nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo. Mentre per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti. Quindi, quello che rileva è la data di assunzione del lavoratore. In particolare, le nuove regole si applicano: ai nuovi assunti (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs) che hanno la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; nei casi di conversione di contratto a tempo determinato o apprendistato in contratto a tempo indeterminato, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs; a tutti i lavoratori, anche se assunti precedentemente a questa data, nel caso in cu il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute dopo l’entrata in vigore del decreto, superi la soglia dei 15 dipendenti. Nulla cambia per quanto riguarda il licenziamento discriminatorio. In tal caso, infatti, il giudice dispone la reintegrazione con risarcimento di almeno 5 mensilità. Tuttavia, il lavoratore conserva la facoltà di chiedere, in luogo della reintegrazione, 15 mensilità di retribuzione entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla comunicazione. Qualora il licenziamento sia intimato verbalmente, quest’ultimo è nullo con la conseguente reintegra nel posto di lavoro. L’unica modifica rispetto alla vecchia disciplina si registra in caso di licenziamento illegittimo per inidoneità fisica o psichica. In tali casi, il nuovo regime prevede la nullità, con reintegrazione (opting out), con risarcimento di almeno 5 mensilità. Tali regole valgono per tutte le imprese, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla loro anzianità di servizio. Sia la reintegra sia i nuovi indennizzi saranno eventualmente applicati a seguito di una controversia davanti al giudice, dalla quale scaturisca un giudizio di illegittimità del recesso. Infatti, per evitare di andare in giudizio, si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari a un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a 2 e sino a un massimo di 18 mensilità. Con l’accettazione, il lavoratore rinuncia alla causa. Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, Legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità). In caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta, la sanzione resta quella della reintegrazione, così come previsto per i licenziamenti individuali. Per le piccole imprese, la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un’indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità. |
Martedì, 03 Marzo 2015 |
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NOVITA SPESE VITTO ED ALLOGGIO
La disposizione contenuta nell’articolo 10 del cosiddetto decreto semplificazioni pone fine alla non concorrenza al limite di deducibilità del 2% dei compensi incassati, delle spese di vitto e alloggio riferite a trasferte effettuate dal professionista per incarico del committente. L’articolo 54 del TUIR, prevede che le spese di vitto e alloggio che sono direttamente sostenute dal committente del lavoratore autonomo in relazione alla prestazione professionale a questi affidata, non costituiscono reddito per il lavoratore autonomo medesimo e, conseguentemente, non devono essere da questi fatturate al committente. Nel contempo, non avendo il lavoratore autonomo sopportato alcun onere, la stessa non è interessata alla disposizione che prevede per dette spese il limite di deducibilità del 75% dell’ammontare entro il 2% dei compensi annuali percepiti. Suddetta disposizione specifica che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. I professionisti, pertanto, non devono "riaddebitare" in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. La previgente disposizione stabiliva che le spese di vitto e alloggio riferite ad una trasferta per conto del committente non soggiacessero per il lavoratore autonomo al limite di deducibilità del 75% nei limiti del 2% dei compensi, solo se il committente del professionista provvedeva a saldare direttamente l’albergatore/ristoratore, ottenendo la relativa fattura ad esso intestata. La procedura prevedeva, inoltre, che il committente dovesse consegnare copia della citata fattura al professionista il quale doveva inserire detto importo nella propria parcella, salvo poi stornarlo dal “netto a pagare” dal momento che la suddetta spesa era stata sostenuta direttamente dal committente. Il committente non poteva dedurre detta spesa sino a quando non riceveva la parcella del professionista. Pertanto se la prestazione del professionista era eseguita in prossimità della chiusura dell’anno, la parcella contenente l’evidenza della citata spesa il suddetto professionista la emetteva puntualmente l’anno successivo costringendo il committente imprenditore, in deroga al principio fiscale di competenza temporale, a slittare di un anno la deduzione della suddetta spesa già sostenuta. Dal 2015, suddetta complicata procedura viene meno. Ne consegue che, ove il committente si faccia direttamente carico della spese di vitto e alloggio riferite alla trasferta del lavoratore autonomo, le predette spese per quest’ultimo non sono soggette al limite di deducibilità al 75% e non sono interessate al plafond di deducibilità del 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Inoltre, il costo sostenuto dal committente imprenditore torna ad essere deducibile in base agli ordinari criteri di competenza temporale. In sostanza, il professionista non avendo sostenuto in relazione al vitto e all’alloggio alcuna spesa, resta del tutto estraneo ala rapporto giuridico/fiscale con l’albergatore/ristoratore che è riferibile esclusivamente al proprio committente. Dal punto di vista operativo si evidenzia che in taluni casi l’ipotesi del pagamento diretto della spesa ad opera del committente non è realizzabile nella sostanza se ad esempio il pasto è consumato in itinere rispetto alla destinazione da raggiungere. Queste spese, dunque, resteranno fiscalmente di competenza del lavoratore autonomo e seguiranno le regole ordinarie previste dall’articolo 54 del TUIR, con tutte le limitazioni alla loro deducibilità sopra esposte. Da sottolineare che eventuali altre spese non beneficiano della norma semplificatrice, ad esempio, se il committente si fa direttamente carico delle spese di viaggio (volo aereo, treno, etc.), queste ultime devono seguire la complessa procedura in vigore sino a tutto il 2014. |
Martedì, 03 Marzo 2015 |
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NO DELAZIONE DENUNCIA DEL COLLEGA CORROTTO
Secondo quanto indicato dal direttore generale dell’Agenzia delle Entrate, non sarà più considerata delazione la denuncia di colleghi corrotti. La procedura di chi denuncia all’amministrazione i casi di corruzione di un collega è definita whistleblowing. Si tratta di un intervento volto a incoraggiare chi viene a conoscenza di condotte illecite e desidera segnalarle ma, per timore o ritrosia, non si sente ancora abbastanza supportato per farlo. Il “whistleblowing” è uno strumento, già collaudato da qualche anno, anche se con modalità diverse, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, per informare tempestivamente eventuali tipologie di rischio: pericoli sul luogo di lavoro, frodi all`interno, ai danni o ad opera dell’organizzazione, danni ambientali, false comunicazioni sociali, negligenze mediche, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di corruzione o concussione e molti altri ancora. |
Martedì, 03 Marzo 2015 |
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DOPPIO REGISTRO PER IL RENT TO BUY
Con riferimento alla formula del rent to buy, secondo quanto indicato nella Circolare n.4/E del 19.02.2015 dell’Amministrazione Finanziaria, il trattamento fiscale da applicare al canone corrisposto dal conduttore deve essere diversificato in considerazione della funzione (godimento dell’immobile e acconto prezzo) per la quale tali somme sono corrisposte. Per il contratto di godimento che rientri nel campo di applicazione dell’IVA, trova applicazione la seguente disciplina: per i fabbricati abitativi, la misura dell’imposta di registro deve essere determinata in considerazione del regime IVA applicabile: se il contratto è esente da IVA, si applica l’imposta di registro in misura proporzionale (2%); se il contratto è imponibile IVA (in quanto il concedente ha espresso l’opzione in tal senso), l’imposta di registro è dovuta in misura fissa (euro 67 se il contratto è stipulato per scrittura privata o euro 200 se il contratto è formato per scrittura privata autenticata o è redatto in forma pubblica); per gli immobili strumentali, il contratto sconta l’imposta di registro in misura proporzionale (1%) indipendentemente dal regime IVA di imponibilità o di esenzione al quale l’operazione è soggetta. La base imponibile è data dall’ammontare complessivo della quota dei canoni imputabile al godimento dell’immobile, per l’intera durata dello stesso. Per quanto attiene alle quote di canone da imputare a corrispettivo di vendita, soggette ad imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di euro 200. |
Martedì, 03 Marzo 2015 |
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CONCILIAZIONE FACOLTATIVA NUOVO ADEMPIMENTO PER I DATORI DI LAVORO
La nuova conciliazione facoltativa presente nello schema di Decreto Legislativo sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, partito dal 1° marzo 2015, all’art. 6, c. 3 evidenzia un nuovo e adempimento a carico dei datori di lavoro. Oltre alla comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto in caso di licenziamento, è prevista un’ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione. In caso di omissione il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione che va dai 100 ai 500 euro per lavoratore (50 - 250 euro per le agenzie del lavoro). In caso di licenziamento dei lavoratori, e al fine di evitare il giudizio, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, un importo esente da imposizione fiscale e contributiva pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità. |
Martedì, 03 Marzo 2015 |
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ALIQUOTA BLOCCATA AL 27,72% PER LA GESTIONE SEPARATA
Nessun incremento contributivo è previsto per i lavoratori autonomi, infatti, per l’anno 2015, si pagherà il 27,72% anziché il 30,72% Viene pertanto tesa una mano ai liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie iscritti alla gestione separata dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS). Per questi ultimi, infatti, l’aliquota contributiva dovuta per il 2015 rimane fissata nella stessa misura del 2014, ossia al 27,72%. Questo è quanto previsto dal cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (D.L. n. 192/2014), che sottrae temporaneamente i professionisti “senza cassa” alla tabella di marcia prevista dalla Riforma Fornero (art. 2, comma 57, L. n. 92/2012). Per quest’anno, infatti, si doveva pagare il 30,72%. Il sopra citato decreto, da un parte, congela per il 2015 l’aliquota contributiva al 27,72% e, dall’altra, riscrive la tabella di marcia per portare a regime l’aliquota al 33%. L’intervento interessa esclusivamente i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Non si è registrato nessun blocco invece, per i titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Per questi ultimi, infatti, l’aliquota di riferimento per il 2015 è salita di 1 punto percentuale e mezzo, attestandosi al 23,5%, in luogo del 22% previsto. Nulla di nuovo per gli altri iscritti alla Gestione separata INPS in via “esclusiva”, per i quali l’aliquota è salita al 30,72% per quest’anno. Il congelamento dell’aliquota riscrive anche le tappe per l’allineamento, a regime, dei contributi al 33%. Di conseguenza: per il 2015, si pagherà il 27,72%; per il 2016, si pagherà il 28,72%; per il 2017, si pagherà il 29,72%; mentre dal 2018, si pagherà il 33,72%. Si evidenzia, a tale proposito, il minimale di reddito, per l’anno 2015 che è pari a 15.548 euro. Quindi, per vedersi riconosciuto un anno intero di contributi è necessario guadagnare almeno 1.295,67 euro mensili. Chi guadagnerà di meno a tale soglia minima, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato. Sulla base dei calcoli effettuati, i contributi minimi per quest’anno ammontano a: 653,78 euro, per i titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria; 309,91 euro, per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Per quanto riguarda il contributo massimo annuo, invece, rimane fissato a 100.324 euro. Oltre tale soglia, non deve essere versato il contributo, ma non si matura neanche la pensione. |
Martedì, 03 Marzo 2015 |
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Mattino di Padova 02 marzo 2015 | Lunedì, 02 Marzo 2015 |
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AMMESSA LA SOSPENSIONE PER IL CONGEDO DI MATERNITA
Le norme che disciplinano permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità sono contenute nel decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, cosiddetto Testo Unico maternità/paternità. Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori. In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità). In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità, e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Tale facoltà può essere esercitata una sola volta per ogni figlio ed è subordinata alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa. Per i papà, invece, viene esteso il diritto al congedo di paternità qualora la madre (il coniuge) sia lavoratrice autonoma con diritto alla relativa indennità di maternità. In particolare, l’indennità spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all’INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. A tal fine il padre lavoratore deve presentare la datore di lavoro apposita certificazione. La novità è rilevabile dalla bozza del decreto attuativo su conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del Jobs act (L. n. 183/2014), approvato nel Cdm del 20 febbraio scorso, che introduce importanti modifiche in merito al T.U. maternità (D.Lgs. n. 151/2001). Tra le diverse novità sul congedo parentale, si è registrata una dilatazione dei tempi di fruizione, vincolanti all’età del figlio. Infatti, la riforma prevede che – esclusivamente per l’anno 2015 – il congedo parentale: sia richiedibile durante i primi 12 anni di vita del bambino (anziché i precedenti 8 anni); sia coperto da un’indennità del 30% della retribuzione per i periodi fruiti nei primi 6 anni di vita del figlio (anziché i precedenti 3 anni); non spetta alcuna indennità per i periodi di congedo fruiti successivamente (tra il settimo e il dodicesimo compleanno del figlio). Inoltre, in caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrimestrale o mensile immediatamente precedente a quello nel coro del quale ha inizio il congedo parentale. È esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi. Qualora uno dei due genitori si avvalga di tale opzione, è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, comunque con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria. Viene esteso il congedo parentale anche nei casi di adozione e affidamento di minore affetto da grave handicap, che passa da 8 a 12 anni. Restano esonerati dall’obbligo di prestare lavoro notturno, la lavoratrice madre adottiva o affidataria di minore dei primi tre anni d’ingresso in famiglia, non oltre comunque i 12 anni del bambino o, in alternativa, al lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la madre. |
Martedì, 03 Marzo 2015 |
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Messaggero 2 marzo 2015 | Lunedì, 02 Marzo 2015 |
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Provincia Pavese 02 marzo 2015 | Lunedì, 02 Marzo 2015 |
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AL VIA IL CONGUAGLIO IRPEF SULLE PENSIONI
Secondo quanto comunicato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) con il Messaggio numero 1424 del 25 Febbraio c.a., sono state avviate le procedure dei conguagli fiscali a consuntivo per IRPEF (periodo di imposta 2014) a debito trasmessi dalla “Piattaforma Fiscale” su pensioni. Il conguaglio, in particolare, sarà applicato dal prossimo mese di marzo e prevede codici differenti in base alla gestione pensionistica a cui si fa riferimento (privata, pubblica e spettacolo e sport). Tali conguagli, i cui dati vengono rielaborati dalla “Piattaforma Fiscale” che unisce le varie posizioni e ridetermina il conguaglio IRPEF, vengono comunicati alle diverse Direzioni di prodotto per la loro applicazione sugli emolumenti in pagamento. Come sopra evidenziato, i conguagli a debito per Irpef anno 2014 sono trattenuti a partire dal mese di marzo e sono identificabili in base alle diverse gestioni pensionistiche. Per le pensioni delle gestioni private, i conguagli sono individuati come segue: con il “codice 162”, nel caso di conguagli superiori a 100 euro e reddito annuo da pensione fino a 18.000 euro rateizzati fino a novembre; con il “codice 769” nel caso di conguagli che non rientrano nella precedente casistica. Entrambi i codici sono decodificati con la specifica dicitura “conguagli Irpef a debito da rettifica fiscale”. Mentre per le pensioni delle gestioni pubbliche, i conguagli in argomento sono individuati come segue: con il “codice R1”, nel caso di conguagli superiori a 100 euro e reddito annuo da pensione fino a 18.000 euro rateizzati fino a novembre; con il “codice R7” nel caso di conguagli che non rientrano nella precedente casistica. Entrambi i codici sono decodificati con la specifica dicitura “conguaglio fiscale CUD”. Infine per le pensioni delle gestioni spettacolo e sport, i conguagli sono identificati come segue: con il “codice DE37”, nel caso di conguagli superiori a 100 euro e reddito annuo da pensione fino a 18.000 euro rateizzati fino a novembre; con il “codice DE32” nel caso di conguagli che non rientrano nella precedente casistica. Entrambi i codici sono decodificati con la specifica dicitura “conguagli Irpef a debito da rettifica fiscale”. Le operazioni di conguaglio effettuate dall’INPS, potranno essere visualizzate nel modello CU2015: in particolare nel foglio riepilogativo in cui sono indicati i dati salienti con l’indicazione, campo “IMPORTO CONGUAGLIO FISCALE PER L’ANNO 2014”, dell’importo che sarà conguagliato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. |
Giovedì, 26 Febbraio 2015 |
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REGISTRO DELLE ONLUS ANCHE PER LE ONG
Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, le organizzazioni non governative (ONG), già riconosciute idonee ai sensi della Legge 49/1987 alla data del 29 agosto 2014, che intendono essere inserite nell’Anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, non devono adeguare gli statuti o atti costitutivi ai requisiti previsti per quei soggetti, ma è sufficiente presentare istanza di iscrizione all’Anagrafe, tenuta presso le direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate. Le ONG già riconosciute “idonee”, ai sensi della Legge n. 49 del 1987, alla data di entrata in vigore della Legge n. 125 del 2014 (29 agosto 2014) - qualora vogliano mantenere la qualifica di ONLUS (attribuita ex lege dall’art. 10, comma 8, del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460) - devono presentare istanza di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, tenuta presso le direzioni regionali dell’Agenzia. Le nuove disposizioni prevedono altresì che, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 125 del 2014 (quindi fino al 28 febbraio 2015), ovvero fino al momento dell’avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità concessa dal Ministero degli Affari Esteri. L’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS avviene mediante la presentazione alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate – nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONG richiedente – dell’apposito modello di comunicazione, reperibile sul sito dell’Agenzia, nella sezione dedicata al settore “non profit”. La compilazione del modello, in corrispondenza della casella 14 riguardante il settore di attività, deve essere indicato l’acronimo “ONG”, senza allegare né lo statuto o atto costitutivo né la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, prevista dal Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS. Per quanto riguarda le modalità di presentazione, il modello può essere spedito in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento o consegnato, in duplice esemplare, alla direzione regionale competente. Questa, una volta effettuata l’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, ne darà comunicazione all’organizzazione interessata. L’iscrizione all’Anagrafe consente alle ONG di mantenere le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS, la possibilità di accedere al “cinque per mille” dell’IRPEF e di ricevere erogazioni liberali, deducibili e/o detraibili per coloro che le effettuano. |
Mercoledì, 25 Febbraio 2015 |
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RAVVEDIMENTO OPEROSO 2015
Con specifico riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, l’inizio dei controlli non preclude il ravvedimento operoso, che diventa invece una strada non percorribile solo quando sono notificati atti di accertamento o liquidazione, comprese le comunicazioni di irregolarità a seguito di controllo formale o di liquidazione in via informale. La comunicazione di irregolarità preclude il ravvedimento solo con specifico riferimento alle violazioni contestate con la stessa, mentre lascia ferma la possibilità di ravvedersi per tutte le altre violazioni che non siano rilevabili con il controllo formale. La Legge di stabilità 2015, prevedendo le nuove forme di ravvedimento, ha altresì abrogato le norme in tema di adesione al Processo Verbale di Contestazione (PVC), all’invito al contraddittorio e all’acquiescenza rafforzata. Le nuove norme di ravvedimento si applicano dal 1° gennaio 2015, l’abrogazione degli istituti appena richiamati si avrà solo dal 2016. Pertanto, per il 2015, il nuovo ravvedimento operoso convivrà con gli istituti dell’adesione al PVC, all’invito al contraddittorio e all’acquiescenza rafforzata. |
Mercoledì, 25 Febbraio 2015 |
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VISTO DI CONFORMITA' DICHIARAZIONE IVA
Per poter apporre il visto di conformità sulla Dichiarazione IVA devono essere soddisfatte alcune condizioni di seguito riportate. I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità sono individuati dall’art. 35, D.Lgs. n. 241/97, ossia: i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; i Consulenti del Lavoro; i periti, esperti tributari iscritti alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria; i responsabili dell’assistenza fiscale di un CAF imprese. Per le società di capitali che sono soggette al controllo contabile (art. 2409-bis c.c.) il visto di conformità può essere facoltativamente sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal professionista preposto al controllo contabile (che attesti l'esecuzione dei controlli previsti ex art. 2, comma 2, D.M. n. 164/99). Le scritture contabili devono essere tenute e la dichiarazione deve essere predisposta dal soggetto che appone il visto. Come disposto dall’art. 23, D.M. n. 164/99, e confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.12.2009, n. 57/E, le scritture contabili si intendono tenute e la dichiarazione si intende predisposta dal professionista abilitato anche quando sono tenute e predisposte direttamente dal contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggano la maggioranza assoluta del capitale sociale. Tali attività devono essere eseguite sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista abilitato. Nella Circolare n. 57/E, l’Agenzia delle Entrate consente al contribuente di rivolgersi a un CAF imprese o a un professionista abilitato all’apposizione del visto, nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità. Nella recente C.M. 32/E/2014 è stato chiarito che anche nel caso in cui il soggetto che tiene le scritture, astrattamente abilitato ad apporre il visto di conformità, sia oggettivamente impossibilitato, il contribuente può rivolgersi a un CAF imprese o a un professionista abilitato all’apposizione del visto. Per poter rilasciare il visto di conformità il professionista deve risultare iscritto nell’apposito elenco dei soggetti abilitati tenuto dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione da inviare per effettuare l’iscrizione deve contenere le seguenti informazioni: la richiesta di essere inserito nell’elenco centralizzato, dell’Agenzia delle Entrate, dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali; i dati anagrafici, requisiti professionali, numero di codice fiscale e partita IVA; il domicilio e altri luoghi dove viene esercitata la propria attività professionale; la denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse. Alla comunicazione dovranno essere allegati: la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza; la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti (art. 8, comma 1, D.M. n. 164/1999); la dichiarazione attestante il possesso dell’abilitazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali; garanzia assicurativa, da produrre integralmente in originale o copia conforme, che deve essere riservata all’attività di assistenza fiscale. In merito a quest’ultimo punto, si osserva che i professionisti già iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati, al fine di mantenere, senza soluzione di continuità, l’iscrizione nello stesso devono far pervenire alla competente DRE il rinnovo della polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento se il premio è rateizzato. Il professionista che intende rilasciare il visto di conformità deve sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato al contribuente, anche di minima entità. A decorrere dal 13.12.2014, l’art. 6, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 175/2014, Decreto “Semplificazioni”, ha previsto l’aumento del massimale a 3 milioni di euro (in luogo del previgente limite di € 1.032.913,80); A seguito delle novità introdotte dal Decreto “Semplificazioni” la polizza deve prevedere anche il completo risarcimento degli (eventuali) danni arrecati all’Erario commessi nello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale. Si ricorda che in caso di un visto “infedele” apposto su un mod. 730, al CAF - professionista abilitato è richiesto il pagamento di una somma pari all’imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/73, ove l’errore non sia imputabile a quest’ultimo. Considerato il notevole rischio a cui è esposto l’intermediario, le compagnie di assicurazione evidenziano l’impossibilità di assicurare il rischio diretto per le sanzioni tributarie irrogate direttamente ai professionisti collegato allo svolgimento della loro attività. L’impossibilità delle compagnie assicurative di rinnovare le polizze assicurative sta causando il blocco dell’iscrizione del professionista nell’apposito elenco per i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. |
Mercoledì, 25 Febbraio 2015 |
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SCHEDA 8 5 E 2 PER MILLE IN CERTIFICAZIONE UNICA
Dal 2015 ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF. Il contribuente può destinare: l’otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa; il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità; il due per mille della propria IRPEF in favore di un partito politico. Le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF non sono in alcun modo alternative fra loro e possono pertanto essere tutte espresse. Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute. I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione esprimono la scelta utilizzando l’apposita scheda, acclusa alla Certificazione Unica, che il sostituto d’imposta è tenuto a rilasciare debitamente compilata nella parte relativa al periodo d’imposta nonché ai dati del sostituto e del contribuente. Il dipendente, per effettuare la scelta, deve presentare la scheda, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi modello UNICO 2015 Persone Fisiche: allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmetterla all’Amministrazione Finanziaria. Tale servizio di ricezione della scheda da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito; a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per il servizio prestato. La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare: l’indicazione “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF”, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente. La scheda deve essere integralmente presentata anche nel caso in cui il contribuente abbia espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque o due per mille dell’IRPEF). La scheda per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico. Per comunicare la scelta, la scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2015 Persone Fisiche: allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmetterla all’Amministrazione Finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito; ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato. La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF”, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente. Novità di quest’anno, è che ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta, oltre che dell’8 e del 5 per mille, anche del 2 per mille dell’IRPEF. La scheda deve essere integralmente presentata anche nel caso in cui il contribuente abbia espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque o due per mille dell’IRPEF). È da tener presente che, la scheda per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico. |
Mercoledì, 25 Febbraio 2015 |
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DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS IN CERTIFICAZIONE UNICA
La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere compilata ai fini contributivi indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS comprensiva delle gestioni ex INPDAP nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti allo stesso ente previdenziale, relativi all’anno riportato nell’apposito spazio previsto nello schema. La parte previdenziale della Certificazione Unica 2015 risulta composta da un solo riquadro, denominato “Dati previdenziali ed assistenziali INPS”, a sua volta articolato in tre sezioni: Sezione 1, dedicata ai lavoratori subordinati nella quale devono essere riportati: matricola aziendale, Ente pensionistico di appartenenza, imponibile previdenziale complessivo del dipendente relativo al 2014, imponibile ai fini pensionistici (IVS) per i lavoratori iscritti alla Gestione ex IPOST, contributi a carico del lavoratore trattenuti, mesi per i quali è stata presentata la denuncia UniEmens; Sezione 2, relativa alle collaborazioni coordinate e continuative, (compresi i lavoratori a progetto) in relazione alle quali, nel 2014, è stata versata contribuzione alla Gestione Separata INPS; Sezione 3, riservata alle Gestioni Dipendenti Pubblici (ex INPDAP). I dati previdenziali ed assistenziali devono essere inseriti seguendo il criterio di competenza, quindi esponendo nella Certificazione Unica 2015 gli importi maturati dal dipendente nel corso del 2014, anche se relativi a retribuzioni totalmente o parzialmente non corrisposte. Eccezione fatta per la contribuzione dovuta alla Gestione Separata dell’INPS per le collaborazioni coordinate e continuative, poiché si tratta di contribuzione su compensi corrisposti e non su compensi maturati come accade per la contribuzione dovuta a favore dei lavoratori dipendenti. I dati previdenziali di competenza dell’INPS devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti. Pertanto, la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell’INPS, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia). Inoltre, devono essere certificati i compensi corrisposti durante l’anno 2014 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS. |
Mercoledì, 25 Febbraio 2015 |
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BONUS INFANZIA ANCHE SENZA ISEE
L’INPS non potrà respingere le domande di “bonus bebè”, inoltrate entro il 31.12.2014, qualora riveli la mancata o irregolare presentazione dell’ISEE. È regolare la domanda volta a ottenere il “bonus bebè” per l’anno 2014 – quindi per domande pervenute all’INPS entro il 31.12.2014 (incluso) – in caso di mancata o irregolare presentazione della dichiarazione ISEE. Ciò in considerazione del fatto che il Ministero del Lavoro - per l’anno di sperimentazione 2014 – non ha indicato alcun valore massimo dell’ISEE per l’accesso al beneficio. Pertanto, qualora alcune domande siano già state respinte per i predetti motivi, ciascuna sede INPS che rivela tale situazione dovrà procedere al riesame delle domande ed eventualmente provvedere in autotutela alla riammissione. L’importo del beneficio, che dura per un periodo massimo di sei mesi (divisibile solo per frazioni mensili intere), ammonta a 600 euro mensili. |
Mercoledì, 25 Febbraio 2015 |
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ACCORDO ITALIA SVIZZERA VOLUNTARY DISCLOSURE
L’intesa tra Italia e Svizzera consente lo scambio di informazioni finanziarie su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, anche per un singolo contribuente, per arrivare nel 2017 allo scambio automatico di informazioni. La questione più interessante è che l'accordo consente alla Svizzera di uscire dalla black-list, permettendo ai contribuenti che vogliono aderire alla procedura di collaborazione volontaria, di regolarizzare eventuali omissioni, non dovendo sottostare al raddoppio dei termini. Le sanzioni graduate in base al Paese di detenzione - La L. 186 /14 in materia di rientro dei capitali prevede, ai fini del computo dei termini di accertamento, quantificazione e applicazione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale, tre tipi di regime: il primo riservato ai Paesi appartenenti alla black list italiana; il secondo relativo ai Paesi della c.d. white list; e il terzo per i Paesi che diventeranno collaborativi, adottando l’articolo 26 del modello Ocse sullo scambio delle informazioni, attraverso la stipula di un accordo con l’Italia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (02.03.2015). Nel caso dei Paesi black list la sanzione sul monitoraggio va dal 6 al 30% per anno sul capitale e, in caso di voluntary disclosure, grazie alle riduzioni passa dall’1% e quindi al 10%, stante l’applicabilità della sanzione per gli ultimi 10 anni. Nel secondo caso (Paesi white list) la sanzione sul monitoraggio va dal 3 al 15%, pertanto, in caso di voluntary passa a uno 0,5% per ogni annualità per un totale del 2,5%, tenuto conto che le annualità accertabili, anche ai fini del monitoraggio, in caso di white list sono cinque. Nel terzo caso (black list divenuto collaborativo entro 60 giorni dall’emanazione della legge) la base di calcolo della sanzione è la stessa prevista per i Paesi white list, ossia dal 3 al 15%, ma comporterebbe, vista la mancata indicazione nella norma sulla voluntary disclosure della non applicazione del comma 2 ter dell’articolo 12 del D.L. 78/2009 (raddoppio dei termini per il calcolo delle sanzioni sul monitoraggio fiscale), le annualità accertabili risultano essere dieci, per un totale della sanzione pari al 5%. In ogni caso, tale situazione verrà modificata a breve, grazie a un emendamento licenziato lo scorso 17 febbraio 2015 dalla Commissione finanze della Camera, proposto dal relatore Giovanni Sanga, per armonizzare i benefici previsti a chi rimpatria dai Paesi futuri “ex” black listed (dalla Svizzera al Liechtenstein al Principato di Monaco, fino alla Città del Vaticano). I termini del monitoraggio fiscale verranno dimezzati per coloro che aderiranno alla voluntary disclosure, al fine di regolarizzare la mancata compilazione del quadro RW, sempreché le attività siano detenute in Paesi che stanno stringendo accordi fiscali con l’Italia, come la Svizzera. Con l’approvazione dell’emendamento si avrà, dunque, nel terzo caso prima esposto un trattamento sanzionatorio uguale a quello previsto per i paesi della c.d. white list italiana (sanzione dal 3% al 15% e 5 anni di accertamento). La Legge 186/2014 già prevede il dimezzamento dei tempi dell’accertamento fiscale per gli “ex” black che emergeranno prima del 2 marzo 2015, ma per un mancato coordinamento nella prima stesura della legge i termini del monitoraggio fiscale (mancata dichiarazione nel quadro RW) restavano bloccati a 10 anni. L’emendamento della Commissione finanze dovrebbe risolvere il problema, consentendo di riallineare i termini di accertamento per l’applicazione delle sanzioni da monitoraggio fiscale a quelli ordinari quinquennali, se il rientro dei capitali avviene da Paesi black listed, che sottoscriveranno accordi sullo scambio di informazioni con l’Italia. Quindi, se un contribuente privato detiene dal 2008 un conto in Svizzera e non è mai stato compilato il quadro RW, che tipo di prescrizione opera? Vale il raddoppio dei termini? Nel caso di specie, essendo stata detenuta un’attività finanziaria all’estero (dal 2008) e in un Paese black list che ha sottoscritto un accordo con l’Italia entro il 02.03.2015 (23.02.2015), se l’emendamento verrà approvato, potrà regolarizzare l’omissione versando la sanzione ridotta per omessa compilazione dell’ RW (3% di sanzione edittale), riducibile allo 0,5% per anno di omissione (max 5 anni) o allo 0,75% (max 5 anni), oltre all’omesso versamento dell’IVAFE (30% sanzione edittale, riducibile del 25% e di un ulteriore terzo se definita) dal 2012 al 2013. Se la Svizzera non avesse formato l’accordo, la sanzione edittale sarebbe raddoppiata dal 6% al 30% e anche gli anni da far emergere sarebbero raddoppiati. Tra i firmatari delle intese recenti, oltre alla Svizzera, compaiono tutti i 34 paesi aderenti all'organizzazione (Italia compresa) e anche Stati non membri dell'OCSE, fra cui Argentina, Brasile, Cina, Colombia, Costa Rica, India, Indonesia, Lettonia, Lituania, Malesia, Arabia Saudita, Singapore (altro noto paradiso fiscale) e Sud Africa. Sembra che altri, come Panama e Dubai, potrebbero seguire nei prossimi mesi, almeno per evitare di finire nella lista nera che l'Ocse si appresta a stilare entro la fine dell’anno e che comporterà anche sanzioni da parte del G20. Inoltre, il contribuente dovrà versare la sanzione per dichiarazione infedele (sempreché sia stata presentata la dichiarazione per quegli anni) ridotta di ¼ (25%) e di un ulteriore terzo se definita. |
Mercoledì, 25 Febbraio 2015 |
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730 PRECOMPILATO
Da quest’anno l’Agenzia delle entrate, a partire dal 15 aprile 2015, mette a disposizione il Modello 730 precompilato destinato ai lavoratori dipendenti e pensionati che lo scorso anno hanno presentato il 730 (o il modello Unico con le caratteristiche del 730). La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l’anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730 oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Unico Persone fisiche 2014. La dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata. |
Mercoledì, 25 Febbraio 2015 |
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Sentinella del Canavese 25 febbraio 2015 | Mercoledì, 25 Febbraio 2015 |
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Provincia Pavese 23 febbraio 2015 | Martedì, 24 Febbraio 2015 |
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Messaggero Veneto 23 febbraio 2015 | Martedì, 24 Febbraio 2015 |
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Mattino di Padova 23 febbraio 2015 | Martedì, 24 Febbraio 2015 |
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ISTRUZIONI INPS SULLO SGRAVIO TRIENNALE PER LE ASSUNZIONI
Secondo quanto riportato dall’INPS, se un datore di lavoro supera per un dato mese la soglia massima di esonero dal versamento contributivo – pari a 671,66 euro – può conguagliare l’eccedenza nei mesi successivi nel rispetto sempre della capienza (671,66 euro mensili e 8.060 euro annuali). Si tratta del chiarimento principale contenuto nel sopra citato messaggio INPS (n. 1144/2015) che detta le regole per fruire dello sgravio contributivo triennale per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel corso del 2015 (art. 1, c. 118 e seguenti della L. n. 190/2014). La Legge di Stabilità (L. n. 190/2014) all’art. 1, c. 118 ha introdotto un importante esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel periodo “1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015”. Esso è rivolto a tutti i datori di lavoro privato, anche agricoli (con modalità, condizioni e misure specifiche). Rientrano nel beneficio anche i soggetti non imprenditori. Mentre restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato. L’incentivo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060 su base annua (671,66 euro su base mensile). La durata è pari a 36 mesi (tre anni) dalla data di assunzione. Per quanto concerne le specifiche tecniche fornite dall’INPS, è stato precisato che i datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo dovranno richiedere all’INPS l’attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”. Richiesta, questa, che potrà essere effettuata avvalendosi della funzionalità “Contatti” dal cassetto previdenziale aziende selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014”, utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015”. In caso di esito positivo della richiesta, l’INPS ne darà comunicazione al datore di lavoro mediante il cassetto previdenziale. Ai fini UniEmens, per esporre il beneficio spettante i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “Incentivo” i seguenti elementi: nell’elemento “TipoIncentivo” dovrà essere inserito il valore “TRIE” avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”; nell’elemento “CodEnteFinanziatore” dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente, calcolato in base ai criteri illustrati nella circolare n. 17/2015; nell’elemento “ImportoArrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo all’esonero contributivo dei mesi di competenza di gennaio e/o febbraio 2015. Sul punto, viene precisato che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di febbraio 2015, relativamente all’arretrato del precedente mese di gennaio, o di marzo 2015, relativamente all’arretrato dei precedenti mesi di gennaio e/o febbraio. In caso di superamento della soglia mensile massima, pari ad euro 671,66, l’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di “DenunciaIndividuale” di “DatiRetributivi”, l’elemento “AltreACredito” i seguenti elementi: “CausaleACredito”, con l’indicazione del codice causale “L700” avente il significato di “conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”; “ImportoACredito”, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata. |
Martedì, 17 Febbraio 2015 |
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UNIFORMATA LA DATA DI RIFERIMENTO DEL DOMICILIO FISCALE IN CU
Con il Decreto Semplificazioni fiscali (art. 8, D.Lgs n. 175/2014) è stata stabilita l’uniformazione della data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell’addizionale regionale e comunale, ora fissata per entrambe le imposte al 1° gennaio dell’anno di riferimento. In precedenza, per la determinazione dell’addizionale regionale occorreva fare riferimento al domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento ovvero alla data della cessazione del rapporto di lavoro se precedente. La novità introdotta decorre dal 13 dicembre 2014. Pertanto, nella compilazione della Certificazione unica 2015, i sostituti d’imposta avranno calcolato, in sede di conguaglio di fine anno 2014, l’addizionale regionale 2014 prendendo a riferimento il domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio 2014. Per quanto concerne, invece, il soggetto non residente nel territorio dello Stato, che percepisce reddito ivi prodotto, il riferimento del domicilio fiscale alla data del 1° gennaio, ai fini del calcolo e del versamento delle addizionali IRPEF, sarà coincidente con il comune in cui tale reddito si è prodotto o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. Si vuole inoltre sottolineare che i cittadini italiani che risiedono all’estero con rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e i cittadini considerati residenti poiché hanno trasferito la residenza in Paesi con regime fiscale agevolato, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia. |
Martedì, 17 Febbraio 2015 |
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ESONERO DA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA PER EX MINIMI
I contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi: registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA; tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall’art. 16, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; liquidazioni e versamenti periodici IVA; versamento dell'acconto annuale IVA; presentazione della dichiarazione IRAP, di cui all’art. 19, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e versamento della relativa imposta. I contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono tenuti ai seguenti adempimenti, tra cui appunto la presentazione della comunicazione dati IVA, ma solo se il volume d’affari 2014 è pari o superiore a 25.822,84 euro: conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste per le attività di cui all’articolo 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n.696; comunicazione annuale dei dati IVA di cui all’articolo 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a euro 25.822,84; presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e IVA; versamento annuale dell’IVA; versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali all’'imposta sul reddito delle persone fisiche; adempimenti dei sostituti d'imposta previsti dall'articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 5 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA prevista all’articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (spesometro); comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73, dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 4 maggio 1999, e dal D.M. 21 novembre 2001. Si evidenzia che erano ammessi al regime contabile agevolato di cui all’art.27 co.3 del D.L. 98/2011, abrogato dalla Legge 190/2014, le persone fisiche che, pur avendo: nell’anno solare precedente conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; non hanno effettuato cessioni all’esportazione; non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276; né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c),Tuir; nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro; non si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA; sono soggetti residenti; non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427; non partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico. |
Martedì, 17 Febbraio 2015 |
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CONTRIBUTI EX ENPALS DA VERSARE TRAMITE F24
Secondo quanto comunicato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (circolare 28/2015), per i periodi di competenza “gennaio 2015”, i contributi Invalidita, Vecchiaia, Superstiti (IVS) degli artisti e sportivi vanno versati mediante modello F24, utilizzando la “Sezione INPS” Con l’inizio del nuovo anno, sono entrate in vigore le nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni contributive dovute per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp). Infatti, i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) e delle contribuzioni minori relative ai soggetti iscritti ai suddetti fondi, devono utilizzare la “Sezione INPS” del modello F24. L’INPS, nella suddetta circolare 28/2015, fornisce anche le istruzioni operative di compilazione del modello F24 per eseguire il pagamento. |
Martedì, 17 Febbraio 2015 |
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Mattino di Padova 16 febbraio 2015 | Lunedì, 16 Febbraio 2015 |
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Provincia Pavese 16 febbraio 2015 | Lunedì, 16 Febbraio 2015 |
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NESSUNA SANZIONE SU CU SE REDDITI NON RIENTRANO IN 730
L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa del 12 febbraio 2015, informa i sostituti d’imposta che dovranno inviare entro il 9 marzo (il 7 Marzo cade di sabato) le nuove Certificazioni Uniche: solo per il primo anno e solo per quelle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) non verranno applicate sanzioni anche se inviate oltre il termine. L’obbligo di trasmettere telematicamente all’Amministrazione Finanziaria la Certificazione Unica entro il 9 marzo, trova la propria giustificazione nel debutto del nuovo Mod. 730 precompilato. A partire dal periodo d’imposta 2014 l’Amministrazione Finanziaria, infatti, dovrà fornire ai contribuenti, ove possibile, la dichiarazione dei redditi (Mod. 730) che riporterà i dati fiscali necessari per la liquidazione di eventuali imposte a debito o a credito. |
Sabato, 14 Febbraio 2015 |
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CONTRIBUTI EPAP ED EPPI TRAMITE F24
Al fine di estendere l’utilizzo del modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha firmato due distinte convenzioni con l’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (Epap) e con l’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (Eppi) che prevedono la possibilità di utilizzare il modello di pagamento unificato e di effettuare i versamenti dovuti direttamente online, tramite il sito dell’Agenzia, o tramite i servizi bancari e postali, senza spese aggiuntive. Le novità sono di non poco conto se si considera che ora anche gli iscritti all’Epap e all’Eppi potranno effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute e utilizzare eventuali crediti tributari in compensazione, nonché potranno altresì utilizzare l’agevole sistema dei versamenti unitari. Sicuramente sarà necessario che l’Agenzia delle Entrate, a breve, emani gli appositi codici tributo per i versamenti. |
Mercoledì, 11 Febbraio 2015 |
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NUOVI CODICI TRIBUTO PER I SOSTITUTI DI IMPOSTA
L’art. 15 del Decreto Legislativo numero 175/2014 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’obbligo di compensazione orizzontale mediante Mod. F24 dei crediti 730 e delle eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive. In precedenza, tali importi (crediti da 730 ed eccedenze di versamento) venivano restituiti e contestualmente recuperati dal sostituto d’imposta mediante la cosiddetta compensazione verticale (a scomputo delle ritenute ante Modello F24). La modifica, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, è introdotta allo scopo di semplificare e rendere più trasparente l’operato dei sostituti d’imposta. In particolare l’articolo 15, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 175/2014, stabilisce che i sostituti d’imposta, dall’1 gennaio 2015, nel mese successivo a quello in cui hanno operato il rimborso d’imposta al sostituito, recuperano il relativo importo, esclusivamente mediante compensazione, attraverso il modello F24. I codici tributo sono i seguenti: “1631” (somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale); “3796” (somme a titolo di addizionale regionale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale); “3797” (somme a titolo di addizionale comunale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale). Per compensare, tramite F24, le ritenute e le imposte sostitutive versate in eccedenza e le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, i nuovi codici tributo sono: “1627” (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati); “1628” (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi); “1629” (eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi); “1669” (eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta); “1671” (eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta). Per compensare, sempre mediante F24, il credito per famiglie numerose (articolo 12, comma 3 del TUIR), quello per canoni di locazione (articolo 16, comma 1-sexies, del TUIR) e il credito d’imposta per le ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo (articolo 4, comma 1, Decreto Legge 457/1997), i codici tributo sono nell’ordine, “1632”, “1633” e “1634”. |
Mercoledì, 11 Febbraio 2015 |
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MODELLO QUIR PER TFR IN BUSTA PAGA
I lavoratori che intendono ricevere il TFR in busta paga dovranno consegnare al datore di lavoro il modello Qu.I.R. La Legge di Stabilità ha introdotto una misura in favore dei lavoratori del settore privato. Infatti, accanto alla possibilità di poter destinare il TFR in un fondo di previdenza complementare oppure di mantenerlo semplicemente in azienda per fruirne in caso di interruzione del rapporto di lavoro, è stata introdotta la possibilità di poter anticipare, su base volontaria, il proprio trattamento di fine rapporto (ora chiamato “PIR”, ossia parte integrativa di retribuzione) mensilmente in busta paga. Affinché il lavoratore possa ricevere il TFR in busta paga, deve avere un’anzianità di servizio minima di 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro. Nel computo, in particolare, occorre tenere conto del rapporto di lavoro in corso, quindi non assumono rilevanza eventuali periodi pregressi relativi a precedenti contratti anche se svolti presso lo stesso datore di lavoro. I datori di lavoro obbligati al pagamento in busta paga sono i datori di lavoro privati con esclusione di quelli del settore agricolo, datori di lavoro domestico e di quelli sottoposti a procedure concorsuali, nonché per coloro che versano in situazione di crisi ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 297 /1982. I datori di lavoro, una volta ricevuto il modulo Qu.I.R. dal lavoratore, procederanno all’inserimento in busta paga della quota maturanda. In particolare, le tempistiche di liquidazione del TFR si differenziano in base alle dimensioni dell’azienda in questione; infatti, per coloro che occupano almeno 50 lavoratori, la quota confluirà in busta paga mensilmente; per quelle al di sotto invece ogni tre mesi. La finalità è quella di consentire a queste ultime di poter avere il tempo di accedere, se lo riterranno, al finanziamento agevolato previsto. In particolare, tali datori di lavoro che occupano fino a 49 addetti, possono fare richiesta di finanziamento agevolato alle banche e altri intermediari finanziari che aderiranno all’apposito accordo quadro che dovrà essere stipulato dal ministro dell’Economia e delle Finanze e da quello del Lavoro con l’ABI. Si tratta di un finanziamento agevolato il cui tasso non potrà essere superiore al tasso di rivalutazione del TFR calcolato ai sensi dell’articolo 2120 c.c. e sarà garantito da apposito fondo presso l’INPS e anche dallo Stato. La parte di TFR che andrà mensilmente in busta paga, verrà tassata secondo l’aliquota marginale IRPEF ordinaria e non in base alla tassazione separata. |
Mercoledì, 11 Febbraio 2015 |
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SOFTWARE CERTIFICAZIONE UNICA
È online il software che i sostituti d’imposta dovranno utilizzare per compilare e inviare la Certificazione Unica 2015. Il modello, approvato lo scorso 15 gennaio dovrà essere trasmesso in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, all’Amministrazione finanziaria entro il 9 marzo (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza fissata dalla norma a sabato 7 marzo). È prevista una sanzione pari ad € 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. In ogni caso, non vengono applicate sanzioni se, in presenza di un’errata trasmissione, si provvede all’invio della corretta certificazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo (9 marzo per il 2015), ossia entro il 12 marzo (non il 14 marzo). Per espressa disposizione normativa, la sanzione di € 100,00 si applica senza la possibilità di beneficiare della c.d. “sanzione unica” derivante dal cumulo giuridico. Il software di compilazione della Certificazione Unica è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it seguendo il percorso Home – Strumenti – Software di compilazione – Software Modelli di dichiarazione. |
Mercoledì, 11 Febbraio 2015 |
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RAVVEDIMENTO MENO CONVENIENTE
Il contribuente che si ravvede spontaneamente e quello che si ravvede per effetto di un controllo fiscale o di una verifica tributaria (purché prima della formale “constatazione”) sono considerati, dalla nuova norma, sullo stesso piano. Il che può portare il contribuente che ha scoperto la violazione a non procedere con la regolarizzazione visto che può fruire della possibilità di ravvedersi anche nel caso di controllo o verifica. Una disciplina particolare introdotta dalla legge di stabilità 2015 riguarda l'ipotesi in cui la violazione sia stata constatata ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 4/1929, ossia mediante processo verbale: anche in questo caso il trasgressore potrà avvalersi del ravvedimento operoso, ma la riduzione della sanzione sarà pari a un quinto del minimo. Questa previsione non si applica alle violazioni concernenti la mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto e la mancata installazione dell'apparecchio misuratore fiscale: queste violazioni, dunque, non potranno essere regolarizzate dopo la constatazione. Al pari del ravvedimento operoso ordinario, anche quello parziale può essere effettuato dal contribuente nonostante siano iniziate le verifiche fiscali e anche in caso di notifica del processo verbale di constatazione (pvc). Diversamente, il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento parziale se riceve l’avviso bonario o la cartella di pagamento. In caso di notifica di un pvc, il contribuente può utilizzare il ravvedimento parziale, anche solo in riferimento a una singola imposta, versando pertanto, di volta in volta, una porzione del tributo, unitamente alle sanzioni, previste e interessi. Pertanto, il contribuente può sanare le violazioni anche in presenza di un processo verbale di constatazione ovvero in caso di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Secondo le nuove disposizioni se la regolarizzazione viene effettuata durante il controllo ma, prima che la violazione sia constatata, lo “sconto” è integrale. In altre parole, il contribuente che si ravvede spontaneamente e quello che si ravvede per effetto di un controllo fiscale o di una verifica tributaria (purché prima della formale “constatazione”) sono considerati, dalla nuova norma, sullo stesso piano. Il che può portare il contribuente che ha scoperto la violazione a non procedere “spontaneamente” con la regolarizzazione visto che può fruire della possibilità di ravvedersi anche nel caso di controllo o verifica. |
Mercoledì, 11 Febbraio 2015 |
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CREDITO IVA IN COMPENSAZIONE
La compensazione orizzontale del credito IVA annuale/trimestrale incontra delle limitazioni collegate all’ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento di imposte/contributi/premi dovuti dallo stesso. Con la C.M. 29/E/2010, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo a un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito. Altra precisazione sulle compensazioni orizzontali, è stata fornita dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 1/E/2010, laddove l’Agenzia ha chiarito che costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del credito che necessariamente deve essere esposto nel modello F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico. A partire dal 2014, il limite massimo dei crediti d’imposta utilizzabili in compensazione “orizzontale” è fissato a euro 700.000,00 per ciascun anno solare. La previgente disposizione, in vigore fino al 31.12.2013, prevedeva che il limite massimo dei crediti d’imposta utilizzabili in compensazione “orizzontale”, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, fosse pari ad euro 516.546,90 per ciascun anno solare. Il limite aumenta a € 1.000.000 per i subappaltatori edili, se il volume d’affari registrato nell’anno precedente è costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in subappalto. I nuovi limiti alle compensazioni orizzontali derivano delle modifiche apportate dall’art. 9, D.L. 35/2013, conv. con mod. dalla L. 64/2013, all’art. 34, co. 1, L. 388/2000. Questi limiti rappresentano il “tetto massimo” entro il quale possono avvenire compensazioni orizzontali e richieste di rimborso semplificate. Ai fini della verifica del suddetto limite, compensazioni orizzontali e rimborsi tramite procedura semplificata devono essere considerati cumulativamente. Per quanto riguarda l’utilizzo del credito IVA 2014, si evidenzia che le limitazioni previste sono riferite all’importo utilizzato in compensazione orizzontale e non all’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA 2014 pari a € 40.000, lo stesso può essere utilizzato in compensazione “orizzontale” senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all’ammontare di € 5.000. Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2015. Presentando dunque la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 02.03.2015 (il 28.02 cade si sabato) si può ottenere un duplice beneficio: evitare di presentare la Comunicazione annuale dati IVA e anticipare l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi eccedenti la soglia dei 5.000,00 euro. Si sottolinea che presentando la Dichiarazione IVA entro il 27.02 si potrà utilizzare il credito IVA già a partire dal 16.03. Diversamente, presentando la Dichiarazione IVA il 02.03.2015 si potrà utilizzare il credito IVA solo a partire dal 16.04. Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità. Dunque, per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 15.000 annui, è necessario attendere il mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione, inoltre è necessario il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Non concorre al raggiungimento dei predetti limiti l’utilizzo in compensazione, tramite il mod. F24, del credito IVA 2014 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2014) per il pagamento del saldo annuale relativo al 2015 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2015). Tale forma di utilizzo trova infatti esposizione nel quadro VL del mod. IVA 2016. |
Mercoledì, 11 Febbraio 2015 |
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MINIMI PRINCIPIO DI CASSA PER I RICAVI
Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente esercente attività d’impresa che nel 2014 ha applicato il “vecchio” regime dei minimi ex art. 27 D.L. 98/2011 per verificare di non aver superato il limite dei ricavi previsto per il nuovo regime forfettario dovrà applicare il principio di cassa. Per essere ammessi al nuovo regime forfetario previsto dalla legge di stabilità 2015 occorre soddisfare alcuni requisiti individuati puntualmente dalla norma. Il primo requisito di accesso (e permanenza nel regime) riguarda i ricavi e compensi. In particolare, sono ammessi al regime i contribuenti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita tabella allegata alla legge, in relazione all’attività esercitata in base al codice attività ATECO 2007 (limite compreso tra € 15.000 ed € 40.000). Per quanto concerne le imprese, al fine della verifica del limite citato si dovrà tener conto anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali però si sono verificati i presupposti previsti dall’articolo 109, co. 2, del TUIR. Una volta entrati nel nuovo regime, però, anche gli imprenditori, ai fini della verifica del superamento del limite dei ricavi, dovranno utilizzare il criterio di cassa, in quanto rilevano solo i ricavi che hanno avuto la loro manifestazione numeraria. Alla luce di tale particolarità è sorto il dubbio se gli imprenditori che hanno applicato, nel 2014, il “vecchio” regime dei minimi ex art. 27 D.L. 98/2011 e che ora hanno intenzione di transitare nel nuovo regime forfettario debbano fare riferimento al principio di cassa dagli stessi applicato. L’Agenzia delle Entrate ha risolto la questione chiarendo che l’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime forfetario, deve essere individuato con riferimento al regime utilizzato in quel periodo di imposta. Pertanto, coloro che nell’anno precedente hanno applicato il regime ordinario di determinazione del reddito di impresa, ovvero il regime delle imprese minori, effettueranno la verifica richiesta dalla legge di stabilità con riferimento ai ricavi imputati secondo il criterio della competenza. Diversamente, coloro che nell’anno precedente hanno applicato il regime fiscale di vantaggio che prevede l’imputazione dei ricavi con il principio di cassa, effettueranno la verifica con riferimento a questa modalità di imputazione. In definitiva, ai fini dell’accesso al nuovo regime forfettario, i ricavi conseguiti nell’anno precedente vengono assunti in base al criterio di competenza per le imprese, ma se il contribuente lo scorso anno ha applicato il regime dei minimi, i ricavi si misurano secondo il criterio di cassa. |
Mercoledì, 04 Febbraio 2015 |
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INVIO CERTIFICATO MEDICO SOLO SE RICHIESTO
In caso di denuncia d’infortunio o malattia professionale, il certificato medico va trasmesso solo se espressamente richiesto dall’INAIL In caso di mancato o ritardato invio del certificato medico da parte dell'INAIL, il datore di lavoro che non soddisfa la richiesta nei termini previsti è soggetto a una sanzione di importo variabile da 1.291 a 7.747 euro (art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965). A darne notizia è il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 295/2015, stabilendo che il mancato o ritardato invio del certificato è paragonato alle stesse violazioni dell'obbligo di denuncia di infortunio o malattia professionale. A partire dal 1° luglio 2013, i datori di lavoro hanno l’obbligo di trasmettere, per via telematica all’INAIL, la denuncia degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico. Sul punto, viene precisato che all’atto della denuncia d’infortunio o malattia professionale non va inviato il certificato medico, che deve essere trasmesso dal datore di lavoro solo se espressamente richiesto dall’INAIL, con atto che stabilisca i termini per l’adempimento. Con riferimento al chiarimento principale fornito dalla nota ministeriale, si evidenzia che un Ufficio territoriale del Ministero del Lavoro ha chiesto di sapere quale sanzione vada applicata al datore di lavoro in caso di omissione o ritardata trasmissione del certificato medico. Presa visione del quesito posto e tenuto conto dell’evoluzione normative riguardanti l’avvio della procedura online delle denunce di infortunio e di malattia telematica, il Ministero del Welfare ha previsto che “la trasmissione del certificato medico non sia punibile in via contestuale, ma debba avvenire in un momento successivo solo dopo che l’INAIL ne abbia fatto richiesta al datore di lavoro con atto che stabilisce i termini per tale adempimento”. Ciò detto, nulla di nuovo è stato specificato in merito all’apparato sanzionatorio, che rimane quello fissato dall’art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965. Pertanto, chi non ottempera o adempie tardivamente alla richiesta d’invio del certificato medico, dovrà scontare una sanzione di importo variabile tra 1.291 euro a 7.747 euro. |
Mercoledì, 11 Febbraio 2015 |
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DICHIARAZIONE INEGRATIVA ENTRO 90 GIORNI
in caso di omissione della dichiarazione, sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta. Il ravvedimento della dichiarazione tardivamente presentata nel termine dei 90 prevede l’applicazione della sanzione ridotta a 1/10 del minimo. In assenza di imposte dovute, la regolarizzazione comporta il versamento della sanzione ridotta a 25 euro (1/10 della sanzione fissa di 258 euro). Qualora dalla dichiarazione presentata tardivamente nei 90 giorni emergano imposte dovute, è necessario ravvedere anche i versamenti non effettuati: 3,3333% (1/9 del 30%) se la maggiore imposta viene versata entro 90 giorni; 3,75% (1/8 del 30%) se la maggiore imposta viene versata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione; 4,2857% (1/7 del 30%) se la maggiore imposta viene versata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; 5% (1/6 del 30%) se la maggiore imposta viene versata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. |
Mercoledì, 11 Febbraio 2015 |
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NUOVI CODICI TRIBUTI PER VERSARE DIRITTI E CONCESSIONI GOVERNATIVE
Secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite i modelli “F24 Versamenti con elementi identificativi” ed “F24 Enti pubblici”, dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale e delle tasse sulle concessioni governative sui marchi. Dal 2 gennaio diventa operativa la nuova modalità di pagamento che era stata definita con provvedimento del 20 novembre 2014 del direttore dell’Agenzia delle Entrate e del direttore per la lotta alla contraffazione (Ufficio italiano brevetti e marchi - Uibm), che concretizza i decreti del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Minisrero dell’Economia e delle Finanze, del 22 marzo 2013 e del 3 ottobre 2014. I codici tributo istituiti: “C300” (Brevetti e Disegni – Deposito, Annualità. Diritti di opposizione. Altri tributi); “C301” (Annualità Convalida Brevetto Europeo); “C302” (Marchio – Primo Deposito, Rinnovo); |
Mercoledì, 04 Febbraio 2015 |
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NOVITA IN TEMA DI CERTIFICAZIONE UNICA
Da quest’anno il nuovo modello denominato Certificazione Unica aumenta il numero dei campi da compilare, che arrivano a 297, e dovrà raccogliere tutte le somme corrisposte dai redditi da lavoro assimilati a quelli relativi ad autonomi e professionisti che finora erano certificati in forma libera. Nel nuovo modello CU cambia anche la grafica che si arricchisce di nuovi dati relativi ai familiari a carico, con una tabella che include tutte le informazioni utili all'attribuzione delle relative detrazioni, e ai professionisti, per i quali occorre il totale delle somme loro corrisposte, l'importo non soggetto a ritenuta, le spese rimborsate, i contributi previdenziali, l'imponibile e le ritenute di anni precedenti. Un'apposita sezione è dedicata alla gestione del bonus Irpef di 80 euro, per i dipendenti il cui reddito non supera i 26mila euro, riconosciuto ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate. |
Mercoledì, 04 Febbraio 2015 |
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ISTRUZIONI CONDONO CARTELLE EQUITALIA
Il 2015 ha portato delle novità da un punto di vista fiscale riguardanti anche Equitalia. Una primo cambiamento molto rilevante è l'introduzione di una nuova sanatoria o condono che dir si voglia. In pratica, tutte le cartelle esattoriali che vanno dal 2000 ad oggi, e che hanno un importo inferiore ai 300 euro, saranno automaticamente cancellate. Quindi per ottenerla non ci sarà bisogno di fare nessuna domanda, ma partirà automaticamente. L'obiettivo di questo provvedimento è quello di non sprecare energie inutili per reperire crediti che ormai risultano molto difficili da riscuotere, smaltendo così il più possibile la mole di lavoro accumulatasi nel tempo per gli Enti creditori e bloccando eventuali azioni di responsabilità della Corte dei conti su tentativi di incasso considerati ormai inutili. Verranno agevolati gli evasori seriali, coloro che se pur abbiano accumulato decine di cartelle (tutte di importo inferiore ai 300 euro) non verranno chiamati alla cassa. Si tratta per la maggior parte di quegli “evasori” del canone RAI o multe per divieto di sosta o eccesso di velocità. Suddette cartelle, seppur di contenuto singolarmente modesto, sommate sembrano portare a una partita aperta nella riscossione locale pari a trecentottanta miliardi di euro circa che verrebbero cancellati senza colpo ferire, con grande felicità degli evasori e buona pace dei contribuenti fedeli. Un'altra novità importante è l'introduzione di un nuovo regime di rateazione, che e prevede di poter concordare il pagamento di 72 rate, per un debito che non superi i 50 mila euro. Ogni rata dovrà avere un importo che non sia più piccolo di 100 euro. Per chi invece ha un debito che supera la cifra dei 50 mila euro, c'è la possibilità di richiedere una rateazione agevolata: cioè un piano che prevede la presenza di 120 rate. Per averne diritto bisogna dimostrare il proprio stato di difficoltà economica, presentando una documentazione dettagliata, che comprende il modello ISEE. Nel caso in cui ci si renda conto che non si riuscirà a soddisfare il piano di rateazione concordato con Equitalia, il contribuente ha la possibilità di estende in modo ulteriore questo piano, introducendo un numero ulteriore di rate, che può essere di 72 o addirittura di altre 120 rate. In quest’ultimo caso, si tratta di una possibilità unica. Un ulteriore provvedimento adottato é l'introduzione delle nuove cartelle esattoriali. Si tratta di cartelle che dovrebbero essere molto più semplici da leggere e da interpretare rispetto a quelle vecchie. |
Mercoledì, 04 Febbraio 2015 |
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AVVISI BONARI IN ARRIVO PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Sono stati emessi gli avvisi bonari, relativi alla rata in scadenza a novembre 2014, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti L’INPS ha messo a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale “Artigiani e Commercianti” gli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a novembre 2014. Inoltre, è stata predisposta anche la relativa comunicazione che di solito veniva spedita, visualizzabile al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” – “Posizione Assicurativa” – “Avvisi Bonari generalizzati”. Qualora l'iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicare gli estremi del modello F24 chiamando il call-center dell'Istituto per consentire un rapido abbinamento del versamento. In caso di mancato pagamento invece l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 767 di ieri. All’interno del proprio sistema di recupero crediti l’INPS, prima di procedere all’iscrizione a ruolo e alla conseguente riscossione coattiva a mezzo di cartella esattoriale, promuove una politica definita degli “avvisi bonari", cioè comunicazioni finalizzate a consentire il tempestivo accertamento delle omissioni contributive e la regolarizzazione da parte del contribuente. Nel dettaglio, mediante l’avviso si segnalano i contributi dovuti e non pagati alla scadenza (o versati in ritardo) relativamente all’anno in corso, a quello precedente o ad anni pregressi (nei limiti della prescrizione). |
Mercoledì, 04 Febbraio 2015 |
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SOSPESE LE NOTE DI RETTIFICA PER LA PICCOLA MOBILITA
È stato sospeso nuovamente il recupero connesso agli incentivi della c.d. “piccola mobilità”. In particolare, la questione riguarda i lavoratori licenziati dalle aziende – che occupano fino a 15 dipendente – e di quei datori di lavoro che, nel riassumere il lavoratore licenziato, pensavano di poter fruire dell’incentivo per l’anno 2013. Per tali soggetti, però, non è stato riconosciuto – per l’anno 2013 – la possibilità d'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo. Ciò detto, per venire incontro a quelle aziende che hanno assunto i lavoratori licenziati per GMO, i quali si trovano ora senza agevolazioni a causa della mancata proroga degli incentivi in commento, il Governo aveva avviato il 31 luglio scorso una risoluzione parlamentare, al fine di reperire le fonti di finanziamento per far fronte alla mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità. Ciò ha causato il blocco momentaneo delle iniziative di recupero degli addebiti contributivi. A mettere la parola fine ci ha pensato la Legge di Stabilità 2015. Di conseguenza, è stato disposto la sospensione dell’invio delle note di rettifica nel frattempo emesse, in conseguenza della mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità. Infine, è stato specificato che non dovranno essere tenute in considerazione eventuali note di rettifica recanti addebiti allo stesso titolo che siano state eventualmente già oggetto di notifica nel mese corrente. |
Mercoledì, 04 Febbraio 2015 |
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CARTA ACQUISTI CON LA NUOVA DSU
Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, da quest’anno, per ricevere la “Carta Acquisti” il richiedente dovrà presentare il nuovo modello di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). Sono stati altresì rivisitati i limiti di reddito per godere della carta acquisti ordinaria. Per quest’anno, infatti, i cittadini con età inferiore a 3 anni o compresa tra 65 e 70 anni, dovranno possedere un ISEE non superiore a 6.795,38 euro. Limite, questo, che s’incrementa a 9.060,51 euro se parliamo di soggetti con età pari o superiore a 70 anni. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito della perequazione automatica presuntiva per l’anno 2015, pari allo 0,3%; mentre, per l’anno 2014, la perequazione ha subito una modifica in diminuzione dello 0,1% attestandosi pertanto all’1,1%. L’INPS ricorda che la richiesta della “Carta Acquisti”, da quest’anno, è legato alle novità introdotte dalla riforma sul riccometro – disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana 5 dicembre 2013, n. 159 – il quale all’art. 14, c. 5 ha previsto che "le prestazioni sociali agevolate, in corso d’erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del presente decreto". Ciò significa che per le richieste di “Carta Acquisti” presentate entro il 31 Dicembre, 2014, le istanze saranno elaborate fino alla scadenza secondo la dichiarazione sostituiva unica (DSU) in corso di validità al 31 dicembre 2014. Viceversa, per le richieste presentate dal 2 gennaio 2015 le domande saranno elaborate solo in presenza di una dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta in base alla normativa prevista dal suddetto DPCM, pertanto, è assolutamente necessario che al momento della presentazione della domanda il richiedente utilizzi il nuovo modello di DSU previsto dall’ultima riforma sull’ISEE. Infine, per quanto concerne le verifiche che attestano la spettanza o meno del beneficio, l’INPS precisa che sarà compito dell’Agenzia delle Entrate respingere la sole domande di “Carta Acquisti” per le quali il ricalcolo provochi il superamento dei limiti di reddito previsti. Qualora il cittadino in un momento successivo si trovi di nuovo nelle condizioni per il diritto alla prestazione, dovrà presentare nuova domanda di “Carta Acquisti” presso un ufficio postale. |
Mercoledì, 04 Febbraio 2015 |
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IMPORTI AGGIORNATI PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
La nuova indennità di disoccupazione introdotta dalla Riforma Fornero (ASpI e Mini-ASpI), per l’anno 2015, ammonta a 1.195,37 euro, mentre la retribuzione di riferimento per il calcolo delle prestazioni in argomento è pari, sempre per l’anno 2015, a 1.167,91 euro. Per i trattamenti di integrazione salariale l’importo oltre il quale è possibile attribuire il massimale più alto, è pari a 2.102,24 euro. Se la retribuzione del lavoratore è pari o inferiore al predetto limite, si ha diritto a: 971,71 euro (lordi) o 914 euro (netti). Mentre per retribuzioni superiori, l’integrazione da corrispondere è pari a: 1.167,91 euro (lordi) o 1.099,70 euro (netti). Tali importi vanno incrementati del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Per l’indennità di mobilità l’importo spartiacque è pari a 2.102,24 euro. Pertanto, valgono gli stessi importi su illustrati. L’indennità è valevole per i primi dodici mesi, in relazione ai licenziamenti successivi al 31/12/2014. Per la disoccupazione edile, il trattamento speciale è fissato, per l’anno 2014, in: euro 635,34 che, al netto della riduzione del 5,84%, è pari a euro 598,24. Per la disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali da liquidare con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2014, trovano applicazione i seguenti importi massimi: 969,77 euro e 1.165,58 euro. Per i lavoratori che svolgono attività socialmente utili, l’importo mensile dell’assegno, per l’anno 2015, è pari a 580,14 euro. |
Mercoledì, 04 Febbraio 2015 |
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Mattino di Padova 02 febbraio 2015 | Mercoledì, 04 Febbraio 2015 |
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IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE F24
L’Agenzia delle Entrate dispone che a partire dal 20 febbraio 2015 i versamenti per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni, sono effettuati mediante il modello “F24”. Per permettere l’adeguamento alla nuova modalità di pagamento ai soggetti autorizzati al bollo virtuale è stato previsto un periodo transitorio, sino al 31 marzo 2015, durante il quale è possibile utilizzare il modello F23, in alternativa al modello F24. A partire dal 1° gennaio 2015, i contribuenti che hanno scelto di assolvere al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare una dichiarazione contenente il numero degli atti e documenti emessi nel 2014, distinti per voce di tariffa, utilizzando il modello approvato con provvedimento del 14 novembre 2014. A decorrere dal periodo d’imposta 2014, la dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente on-line o tramite intermediario, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. È stato comunque previsto un periodo transitorio, che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, durante il quale, in caso di rinuncia all’autorizzazione, anche a seguito di operazioni straordinarie, le dichiarazioni devono essere presentate in formato cartaceo presso l`ufficio territoriale competente. Il nuovo modello deve essere utilizzato anche per la presentazione delle dichiarazioni previste a seguito di rinunzia all’autorizzazione, nei casi di operazioni straordinarie, nonché per rettificare e/o integrare una dichiarazione già presentata. In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”. Sono stati, inoltre pubblicati i codici tributo per consentire il versamento di suddette somme: “2505” denominato “BOLLO VIRTUALE - RATA”; “2506” denominato “BOLLO VIRTUALE - ACCONTO”; “2507” denominato “BOLLO VIRTUALE - Sanzioni”; “2508” denominato “BOLLO VIRTUALE - Interessi”. Esclusivamente per il codice “2505”, in caso di versamento rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese di rif.to” è valorizzato con il numero della rata bimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate bimestrali (ad esempio:0106, nel caso di prima rata di 6 rate bimestrali). I suddetti codici tributo 2505, 2506, 2507 e 2508 sono utilizzati anche per il versamento del bollo virtuale, tramite il modello “F24 Enti pubblici”. In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”: nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale dell’ente pubblico che effettua il versamento; nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” sono indicati: - nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario); - nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo; - nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “riferimento B” il codice atto, il codice ufficio e l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, reperibili all’interno dell’atto emesso dall’Agenzia delle entrate; - nel campo “riferimento A”, nessun valore. Esclusivamente per il codice “2505”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “riferimento A” è valorizzato con il numero della rata bimestrale nel formato “NNRR”, dove: “NN” è il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate bimestrali (ad esempio:0106, nel caso di prima rata di 6 rate bimestrali). Il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno di riferimento, nel formato “AAAA” reperibile all’interno dell’atto emesso dall’Agenzia delle entrate. L’utilizzo del codice tributo “9400” (“Spese di notifica per atti impositivi”), in uso con il modello F24, è esteso al modello “F24 Enti pubblici”, con le stesse istruzioni di compilazione previste per i codici tributo 2506, 2507 e 2508. |
Mercoledì, 04 Febbraio 2015 |
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Sentinella del Canavese 04 febbraio 2015 | Mercoledì, 04 Febbraio 2015 |
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CHIARIMENTI SUI RIMBORSI IVA
L’Amministrazione Finanziaria ha fornito importanti chiarimenti sui rimborsi IVA. Per effetto di tali modifiche: i rimborsi IVA di importo inferiore ad euro 15.000,00 possono essere richiesti senza la presentazione della garanzia; basta esclusivamente la presentazione della dichiarazione o istanza trimestrale; i rimborsi IVA di importo superiore ad euro 15.000,00: non necessitano della presentazione della garanzia per i contribuenti virtuosi, solo se sull’istanza da cui emerge il credito si appone il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo e si presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; necessitano della presentazione della garanzia per: contribuenti non virtuosi o c.d. contribuenti a rischio; contribuenti virtuosi che non appongono sull’istanza da cui emerge il credito il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività. Nella C.M. 32/E/2014, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che per quanto riguarda il calcolo di tale soglia, il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta (cfr risoluzione n. 165/E del 3 novembre 2000). Per i contribuenti c.d. a rischio, ovvero i soggetti che, tra l’altro, esercitano un'attività d'impresa da meno di 2 anni, diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'art. 25, D.L. 179/2012, conv. con modif. dalla L. 221/2012, è sempre necessaria presentate la garanzia per l’ottenimento dei rimborsi di importo superiore ad euro 15.000,00. È stato altresì chiarito che per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività da meno di due anni, la formulazione della norma fa esclusivo riferimento allo svolgimento di attività d’impresa; pertanto, il suddetto limite non si riferisce ai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo; Per gli esercenti arti e professioni, dunque, la richiesta di rimborsi di importo superiore ad euro 15.000,00 potrà avvenire senza la necessaria presentazione della polizza fideiussoria, a patto che dall’istanza da cui emerge il credito si appone il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo e si presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. È stato anche indicato che per il computo dei due anni deve farsi riferimento all’effettivo svolgimento dell’attività d’impresa, che ha inizio con la prima attività effettuata e non con l’apertura della partita IVA. Viene chiarito inoltre che il termine dei due anni si riferisce alla data di richiesta del rimborso annuale o trimestrale. A titolo esemplificativo, un contribuente che presenta al richiesta di rimborso in data 30.06.2015, non dovrà presentare la polizza fideiussoria se ha svolto la prima attività d’impresa il 30.06.2013 o in data anteriore. |
Giovedì, 29 Gennaio 2015 |
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AGGIORNATI I MINIMALI RETRIBUTIVI DALL'INPS
Sono stati aggiornati dall’INPS i limiti minimi di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale 2015. In particolare, dal mese di gennaio 2015 i minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori è pari a 47,68 euro (pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD). A seguito della rivalutazione dell’indice ISTAT, pari allo 0,2% per l’anno 2014, i minimali di retribuzione oraria per i rapporti di lavoro a tempo parziale sono pari a € 7,15 (€ 47,68 x 6 / 40). Per quanto riguarda, invece, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere, l’importo è fissato ad euro 26,49. È stata aggiornata anche la prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo dell’1%; per quest’anno, infatti, il limite è pari a € 46.123 (€ 3.844 mensili). Passando al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, l’importo per l’anno 2015 è pari a € 100.324. Sulle quote di retribuzione eccedenti tale limite, sono dovute esclusivamente le c.d. contribuzioni minori. Resta confermato invece il massimale giornaliero da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, pari a € 67,14. Per quanto concerne la regolarizzazione dei contributi, qualora le aziende non abbiano potuto tener conto delle suddette disposizioni, possono regolarizzare il mese di gennaio 2015, senza oneri aggiuntivi, entro il 16 aprile 2015. A tal fine, bisogna attenersi alle seguenti istruzioni: calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1.1.2015 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento “Imponibile” di “Dati Retributivi” di “Denuncia Individuale”, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. Per quanto concerne i lavoratori dello spettacolo, bisogna distinguere fra: lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995; lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995. Con riferimento ai primi, il massimale annuo è pari, per l’anno 2015, a € 100.324. Mentre il contributo di solidarietà, pari al 5% (ripartito equamente fra datore di lavoro e lavoratore), è dovuto per retribuzioni superiori al predetto importo. L’aliquota aggiuntiva (pari all’1%), che per quest’anno è dovuto per importi che vanno da € 46.123 sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 100.324. Mentre per i lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a € 731. |
Giovedì, 29 Gennaio 2015 |
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COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA
La Comunicazione annuale dati IVA deve essere presentata esclusivamente in via telematica. Al relativo adempimento il contribuente può attendere sia direttamente che per il tramite di intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, associazioni di categoria o tramite una società appartenente allo stesso gruppo di controllo). La Comunicazione annuale dati IVA, introdotta dall’art. 8-bis, D.P.R. n. 322/98, va presentata dai soggetti obbligati entro il 2.03.2015 (il 28 febbraio cade di sabato) esclusivamente in via telematica, utilizzando: il modello approvato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011, Protocollo n. 4275/11; le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvate con il Provvedimento n. 4777 del 15.01.2015. II contribuente che predispone personalmente la comunicazione dati IVA può trasmetterla direttamente utilizzando: il servizio telematico Entratel, se sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770 ordinario e/o semplificato) per un numero di soggetti superiore a 20; il servizio telematico Fisconline, se non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770 ordinario e/o semplificato) o sussiste ma per un numero di soggetti non superiore a 20. In base al Provv. Agenzia Entrate 10.6.2009, i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano l'invio telematico della Comunicazione Iva tramite i propri gestori incaricati, i quali possono anche nominare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate in nome e per conto della società non residente identificata direttamente ai fini Iva (C.M. 25.6.2009, n. 30/E). Nel caso di presentazione tramite intermediario abilitato (i soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica sono individuati dall'art. 3 comma 3 D.P.R. 322/98), quest’ultimo secondo le disposizione del D.P.R. n. 322/98 deve: rilasciare al contribuente, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione e all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”. In tale riquadro, deve essere barrata la prima casella se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l’invio; rilasciare al contribuente entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, (30 gg. dal 02.03.2015) l’originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione della medesima Agenzia che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il contribuente di avvenuta presentazione della comunicazione annuale dati IVA e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della comunicazione e alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/73 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria. La Comunicazione Iva 2015, con la relativa documentazione, deve essere conservata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata (pertanto, fino al 31.12.2019); conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo. |
Martedì, 27 Gennaio 2015 |
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AGGIORNAMENTO GUIDE PER RISTRUTTURAZIONI
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le due guide “Le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico” e “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, che gli interessati possono recuperare scaricandole dal portale “L’Agenzia informa”. L’esigenza di apportare un siffatto aggiornamento è ascrivibile all’insorgenza di nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015. Le novità che sono state recentemente introdotte nelle guide riguardano sostanzialmente gli interventi di riqualificazione energetica e le disposizioni circa le ristrutturazioni edilizie. Sul primo punto, vediamo che una delle novità maggiormente rilevanti è la proroga al 31 dicembre 2015 della maggior detrazione IRPEF e IRES (65%), che si riferisce agli interventi effettuati sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici condominiali. A partire dal primo gennaio del prossimo anno, inoltre, la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie (36%) sostituirà la presente agevolazione, anche in riferimento agli interventi sui condomini. In riferimento alle spese sostenute nel 2015, l’agevolazione viene estesa all’acquisto e alla posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato “M” del decreto legislativo 311/2006 e degli di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (nel limite massimo di detrazione di 30mila euro). Inoltre da quest’anno è aumentata dal 4 all’8% la percentuale di ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste devono operare all’impresa che effettua i lavori. Cade inoltre l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per i lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta. Sul fronte delle ristrutturazioni edilizie vediamo che le novità sono essenzialmente tre: la proroga al 31 dicembre 2015 della possibilità di usufruire della maggiore detrazione IRPEF (50%) (limite massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare); l’estensione al 2015 della detrazione più elevata (65%) che può essere richiesta dai soggetti passivi IRPEF e IRES per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni site in zone sismiche ad alta pericolosità; l’allungamento a 18 mesi (erano 6) del termine (di fine lavori) entro il quale deve avvenire l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa per usufruire della detrazione sugli acquisti di fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie. |
Martedì, 27 Gennaio 2015 |
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REGIME DEI MINIMI DIFFICILE PER I DIPENDENTI
Il nuovo regime forfetario è riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa (incluse le imprese familiari), arti o professioni, non in forma associata. Restano escluse, pertanto, dalla nuova disciplina le società di qualsiasi tipo e le associazioni fra artisti e professionisti. La norma riconosce l'ingresso nel regime forfetario a quanti abbiano, nel corso del precedente periodo d'imposta: a) conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita tabella, in relazione all’attività esercitata in base al codice attività ATECO 2007 (limite compreso tra € 15.000 ed € 40.000), b) sostenuto spese complessive per lavoratori dipendenti, parasubordinati e associati in partecipazioni con solo apporto di lavoro, non superiori a 5.000 euro lordi; c) un costo complessivo per stock di beni strumentali di ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro. Se nell'esercizio precedente all'ingresso del regime forfettario il contribuente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (compresi i pensionati) in misura prevalente rispetto a quelli d’impresa/professione e la somma dei due redditi superi il limite di 20.000 euro al contribuente, sarà precluso l’accesso. Nessun problema invece se il rapporto che ha originato redditi di lavoro dipendente o assimilato viene a cessare. In caso di presenza di altri redditi di lavoro dipendente e assimilati, è previsto che per accedere al regime agevolato i redditi di impresa o di lavoro autonomo debbono essere prevalenti rispetto ai primi. Questa regola viene meno in due casi: se la somma di tutti i redditi in questione non eccede il limite di 20.000 euro; se il rapporto di lavoro è cessato. La suddetta verifica va realizzata nell’anno precedente a quello di accesso nel regime in esame (ad esempio, per il 2015 la verifica riguarda il 2014). Si evidenzia che i redditi di lavoro dipendente e assimilato che devono essere considerati ai fini della verifica del requisito posto dalla norma per l'accesso al regime forfettario sono individuati dagli articoli 49 e 50 del TUIR e si identificano quindi in quelli di lavoro dipendente, di pensione, nei redditi percepiti dai soci di cooperative di produzione e lavoro, nelle collaborazioni coordinate e continuative, anche sotto la forma di progetto, le borse di studio, e così via. Restano esclusi da tale disposizione il possesso di redditi quali, i compensi occasionali per prestazioni di lavoro autonomo o d'impresa non esercitati abitualmente e i compensi derivanti da rapporti di associazione in partecipazione. |
Martedì, 27 Gennaio 2015 |
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NON SANZIONABILI OMESSE COMUNICAZIONI PER DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO 65%
Con l’approvazione del Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, non è più previsto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici e ammesse alla detrazione IRPEF del 65%, relativamente a lavori che proseguono per più periodi di imposta. Secondo il principio del “favor rei”, non sono sanzionabili le omesse comunicazioni relative agli anni precedenti. Questo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 31 del 30.12.2014. Il provvedimento di attuazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009, nell’approvare il modello di comunicazione, ne prevedeva la presentazione esclusivamente per interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta, al fine di ridurre il numero dei soggetti obbligati all’adempimento. La comunicazione doveva essere inoltrata in via telematica entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese ovvero, per i soggetti con il periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese erano state sostenute. Per quanto evidenziato, la soppressione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate riguarda: i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015; i soggetti con il periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel periodo di imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scada a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. In applicazione del principio espresso dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997 (c.d. principio del favor rei) devono ritenersi non applicabili le sanzioni indicate nella citata Circolare n. 21/E del 2010 (sanzione in misura fissa, da euro 258 a euro 2.065, nelle ipotesi di omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie) anche in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima dell’entrata in vigore del decreto per le quali, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo. |
Mercoledì, 21 Gennaio 2015 |
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COMUNICAZIONE DATI IVA ENTRO 2 MARZO 2015
È l’ultimo anno (salvo sorprese) in cui si dovrà adempiere all’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati IVA. A seguito infatti delle modifiche normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, dal 2016 (periodo d’imposta 2015) la Dichiarazione IVA dovrà essere obbligatoriamente presentata entro il 28.02 del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce e contestualmente viene eliminato l’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati IVA. La Comunicazione dati IVA va presentata dai soggetti obbligati entro il 02.03.2015 (il 28 febbraio cade di sabato) esclusivamente in via telematica, utilizzando: il modello approvato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011, Protocollo n. 4275/11; le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvate con il Provvedimento n. 4777 del 15.01.2015. L’aggiornamento delle istruzioni si è reso necessario per adeguarle al decreto ministeriale del 17 giugno 2014, che ha introdotto le nuove disposizioni in materia di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, in sostituzione di quelle contenute nel precedente decreto del 23 gennaio 2004. Tali istruzioni sostituiscono quelle approvate con provvedimento del 15 gennaio 2014 e devono essere utilizzate per l’adempimento relativo all’anno d’imposta 2014. Sono tenuti, in via generale, alla presentazione della Comunicazione tutti i soggetti d’imposta: titolari di partita IVA; e tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione annuale; anche se nell’anno non hanno posto in essere operazioni imponibili o non siano tenuti a effettuare liquidazioni periodiche, con delle eccezioni. Se la dichiarazione IVA in forma autonoma viene presentata entro il 02.03.2015 (il 28 febbraio cade di sabato), si è esentati dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA; viceversa, se la dichiarazione IVA in forma autonoma viene presentata dopo il 02.03.2015 o si presenta la Dichiarazione IVA nel modello Unico si è comunque obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA. La possibilità di presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma entro il 02.03.2015 sussiste sia per i contribuenti che presentano un credito d’imposta (D.L. n. 78/2009), sia per i contribuenti con saldo IVA annuale a debito (Circolare 25 gennaio 2011, n. 1). Ne sono invece esclusi, ai sensi del co.2 dell’art. 8-bis, del D.Lgs. n. 322/98, così come modificato dall’art. 10 del D.L. n. 78/09: i contribuenti che per l’anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA; b) i soggetti di cui all'art.74 del Tuir, cioè gli organi e le amministrazioni statali, le regioni, le province e i comuni, i consorzi tra enti locali, gli enti pubblici, ecc.; c) i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; e persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale a €25.000. Inoltre, non devono presentare la Comunicazione annuale i c.d. “ex minimi”, con volume d’affari non superiore ad euro 25.822,84. La Comunicazione annuale dati IVA deve essere presentata esclusivamente in via telematica. Al relativo adempimento il contribuente può attendere sia direttamente che per il tramite di intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, associazioni di categoria o tramite una società appartenente allo stesso gruppo di controllo). |
Mercoledì, 21 Gennaio 2015 |
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Sentinella del Canavese 21 gennaio 2014 | Mercoledì, 21 Gennaio 2015 |
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Tribuna 19 gennaio 2015 | Martedì, 20 Gennaio 2015 |
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GESTIONE SEPARATA INPS AL 30% DAL 2015
Dal 1° gennaio del 2015 schizzano al 30% i contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata: un salto di ben 3 punti percentuali, dal 27%, previsto per il 2014, al 30%, introdotto nel 2015. Gli aumenti purtroppo non finiscono qui, in quanto l’aliquota dovrà portarsi al 33%. La Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma Fornero), aveva fissato aliquote crescenti negli anni per la gestione separata INPS, pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018. Tuttavia, per i professionisti titolari di partita Iva era intervenuta la Legge di stabilità 2014 che li aveva sottratti agli aumenti appena richiamati: il motivo di questa scelta risiedeva principalmente nel fatto che i lavoratori autonomi erano ritenuti i soggetti più penalizzati dall’eventuale aumento. Non si deve infatti dimenticare che, mentre per i parasubordinati i contributi previdenziali risultano essere a carico per i 2/3 del committente e solo per 1/3 a carico del collaboratore, nel caso dei professionisti titolari di partita Iva tutti i contributi sono a carico dello stesso, ragion per cui l’aumento delle aliquote avrebbe avuto effetti più rilevanti. In virtù delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2014, pertanto, si era creato un doppio binario che prevedeva aliquote diverse per i lavoratori autonomi e per quelli parasubordinati. In precedenza, invece, per tutte le categorie reddituali erano previste identiche regole di applicazione di aliquote e massimale. È infine da ricordare che, per consentire la riduzione dei contributi per i lavoratori autonomi nell’anno 2014, erano state introdotte particolari penalizzazioni per i soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale. Per questi ultimi la Riforma Fornero aveva già previsto un graduale aumento dell’aliquota, la quale sarebbe passata dal 18 per cento per l'anno 2012, al 20 per cento per l'anno 2013, per poi essere portata al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016. La Legge di stabilità 2014 era intervenuta sugli aumenti previsti, portandoli al 22% per il 2014 (e non più il 21% previsto), e al 23,5% per il 2015 (invece del 22% previsto). La misura agevolativa contenuta nella Legge di stabilità 2014 non è stata riproposta quest’anno, ragion per cui, dal 1° gennaio 2015 si deve ritenere applicabile a tutti i soggetti iscritti alla gestione separata l’aliquota del 30%. Come noto sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata INPS tutti coloro che percepiscono le seguenti tipologie di redditi: redditi derivanti dall’esercizio abituale e professionale di un’attività di lavoro autonomo per la quale non è stata prevista una specifica cassa previdenziale. Si tratta di tutti i professionisti senza Albo, degli iscritti ad Albi per i quali non è prevista una Cassa di previdenza o, infine, dei professionisti iscritti ad Albi per i quali è prevista la Cassa di previdenza ma risultano essere esonerati dalla stessa; redditi derivanti dai rapporti di collaborazione a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché i redditi derivanti da rapporti di lavoro autonomo occasionale che superano la soglia dei 5.000 euro; redditi derivanti da attività di vendita a domicilio ex art. 36, L. 426/71; redditi derivanti da altre specifiche attività che sono state ricondotte a questa forma previdenziale. Si pensi, a tal proposito, agli assegni di ricerca, alle borse per dottorati di ricerca, ai redditi percepiti dagli amministratori locali, agli associati in partecipazione e ai prestatori di lavoro occasionale accessorio. Tutti i soggetti appena richiamati dovranno versare un contributo pari al 30% per l’anno 2015, cui andrà ad aggiungersi lo 0,72% per il finanziamento delle prestazioni minori per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS. |
Lunedì, 19 Gennaio 2015 |
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NUOVA INTERPRETAZIONE PRINCIPIO CONTABILE OIC N. 16
Nuova interpretazione Principio contabile OIC n. 16 Il principio contabile OIC 16 presenta alcune novità formali e sostanziali. Probabilmente, il cambiamento più rilevante riguarda l’obbligo di scorporare il valore del terreno da quello dei fabbricati sui quali questi insistono. La nuova interpretazione del principio contabile OIC n. 16, mira a evidenziare lo spaccamento tra area e fabbricato che deve essere fatta in maniera oggettiva, anche ricorrendo a stime, se necessario. Nel primo bilancio l’impresa dovrà contabilizzare il costo del fabbricato, distinguendo la parte di costo riferita al terreno, ricorrendo, se necessario, a una valutazione professionale. Se la valutazione peritale coinciderà con quella forfettaria dettata dalla norma fiscale, allora non si evidenzierà alcun disallineamento. Nel caso, invece, l’area su cui poggia il fabbricato venga iscritta a bilancio a un valore superiore a quello forfettario, la distinzione dovrà essere rilevata anche dal punto di vista fiscale. Se il valore del terreno individuato civilisticamente è inferiore a quello forfettario determinato dalla norma, sarà necessario gestire il disallineamento, considerando indeducibile parte della quota di ammortamento del fabbricato. Suddetto importo dovrà essere ripreso a tassazione nella dichiarazione dei redditi e verrà considerato al momento della cessione. In taluni casi, che rientrano nel principio contabile OIC 25, si potrà procedere all’iscrizione delle imposte anticipate. Se il bilancio 2014 non accoglie per la prima volta il cespite, non vi saranno grandi problemi, in quanto la divisione tra fabbricato e area è già stata fatta precedentemente. Il disallineamento sarà già stato gestito a meno che sia stata applicata la deroga gestita dall’OIC 16 fino alla sua nuova rivisitazione. In questo caso, nello Stato Patrimoniale la voce apparirà unica: «B.II.1 terreni e fabbricati», mentre si dovranno separare nella contabilità area e fabbricato facendoli rientrare in due voci separate. |
Domenica, 18 Gennaio 2015 |
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PREZZO IN CALO DELLE CASE
Secondo quanto riportato dall’ISTAT in riferimento ai prezzi delle case nel terzo trimestre 2014, i prezzi delle case sono ancora in calo. L’aspetto particolare della questione è che questo ribasso dei listini non è dovuto alle case di nuova costruzione, i cui prezzi sono in salita, quanto a quelle già esistenti. L’indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dai nuclei familiari sia come abitazioni che per investimento si è contratto di cinque decimi di punto percentuale rispetto al trimestre precedente e del 3,9% su base annua. Nello specifico, si deve considerare che il calo è attribuibile soprattutto alle case già esistenti, i cui prezzi hanno perso sul fronte congiunturale lo 0,7%. In riferimento poi alle abitazioni nuove, al contrario si registra un aumento sul trimestre precedente dello 0,7% ed è il primo che si registra da due anni a questa parte. In riferimento al calo annuo, questo si è riscontrato sia per le case già esistenti, che hanno perso il 4,8%, che per quelle di nuova costruzione, in declino dell’1,3%. |
Domenica, 18 Gennaio 2015 |
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REGIME DEI MINIMI 2014 PROROGATO PER IL 2015
L’aumento dal 5 al 15% della tassazione agevolata (dei minimi) sulle partite Iva doveva entrare in vigore già a partire dallo scorso 1° gennaio, l'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che c’è ancora tempo per rientrare tra i vecchi minimi, purché il titolare della partita IVA: sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal dl 98/2011; chieda di avvalersi del regime agevolato previsto dal dl n.98/2011 abrogato dal comma 85 lettera b) dell’art. 1 della legge 190/ 2014 c.d. Legge di Stabilità 2015; dichiari come data di inizio attività il 31 dicembre 2014. A lasciare le porte aperte è il comma primo dell’articolo 35 del dpr 633/1972, il quale prevede che al momento la comunicazione di inizio attività all’ufficio delle Entrate competente territorialmente da parte dei soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione avvenga entro i trenta giorni successivi. Pertanto, fino al 30 gennaio sarà ancora possibile aprire una partita IVA relativa ad un’attività avviata il 31 dicembre 2014, potendo così accedere al vecchio Regime dei Minimi. Secondo le indiscrezioni annunciate dal Sole24Ore, nel prossimo anno viaggeranno in parallelo il nuovo e il precedente sistema: gli autonomi saranno così liberi di scegliere se entrare in uno o nell’altro. Le anticipazioni del Governo parlano anche di necessità di trovare la copertura economica, problema che dovrebbe essere affrontato al più presto, prima del caos. Per il momento, ci sono ancora 15 giorni per poter entrare nel vecchio regime dei minimi con imposta al 5%. |
Sabato, 17 Gennaio 2015 |
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Sentinella del Canavese 14 gennaio 2015 | Giovedì, 15 Gennaio 2015 |
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CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI INDEDUCIBILI
Con la Risoluzione n. 107/E, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla deducibilità ex art. 10, comma 1, lett. e-ter), TUIR, dei contributi versati da un lavoratore autonomo a un Fondo “integrativo del SSN”, iscritto all’Anagrafe dei Fondi sanitari nella sezione riservata ai fondi aventi esclusivamente fini assistenziali ex art. 51, comma 2, lett. a), TUIR. Dando per scontata l’impossibilità di dedurre i predetti contributi in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, è stata posta la questione circa la possibilità di dedurre gli stessi dal reddito complessivo quali oneri deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e-ter). Dopo aver acquisito il parere del Ministero della Salute, in merito all’individuazione dei Fondi sanitari integrativi del SSN di cui all’art. 10, comma 1, lett. e-ter), TUIR rispetto a quelli aventi esclusivamente finalità assistenziali ex art. 51, comma 2, lett. a) TUIR, l’Agenzia conclude non riconoscendo la deducibilità dei contributi in esame anche dal reddito complessivo. Il trattamento fiscale dei contributi versati da persone fisiche a favore di Fondi/Casse/Enti è disciplinato dall’art. 10, comma 1, lett. e-ter), TUIR, che riconosce la deducibiltà dal reddito complessivo, fino a un massimo di € 3.615,20, dei contributi versati ai Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale ex art. 9, D.Lgs. n. 502/92. Al fine della verifica del predetto limite vanno considerati anche i contributi di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR, versati dal lavoratore/datore di lavoro. Inoltre l’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR, prevede che i contributi di assistenza sanitaria, versati dal lavoratore/datore di lavoro in conformità al contratto/accordo regolamento aziendale, non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente nel limite massimo pari ad € 3.615,20 a condizione che il beneficiario abbia esclusivamente finalità assistenziale. L’Agenzia afferma infatti che i contributi versati da un professionista a un Fondo non rientrante tra i Fondi integrativi del SSN ex art. 9, D.Lgs. n. 502/92 non sono deducibili ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett a), TUIR, considerato che tale disposizione è applicabile specificamente ai titolari di reddito di lavoro dipendente e inoltre non sono deducibili dal reddito complessivo, stante la mancanza del requisito richiesta dall’art. 10, comma 1, lett. e-ter), TUIR (Fondo integrativo del SSN iscritto nell’apposita sezione). L’Agenzia evidenzia infine che detta conclusione è “in linea” con le intenzioni del Legislatore desumibili dalla Relazione illustrativa della Finanziaria 2008, che ha modificato le citate disposizioni, ossia alla razionalizzazione del: “quadro fiscale dettato […] in relazione alle deduzioni previste per i versamenti di contributi a casse sanitarie, uniformando la misura massima della deduzione prevista, per i soli dipendenti, dall’art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR, a quella prevista per tutti i contribuenti, ma con esclusivo riferimento ai fondi integrativi del S.S.N., dall’art. 10, comma 1, lettera eter) del TUIR”. |
Mercoledì, 14 Gennaio 2015 |
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WELFARE TO WORK 2012-2014. PROROGATI GLI INCENTIVI
Il Commissario Straordinario dell’INPS, con Determinazione n. 61 del 14 maggio 2014, ha approvato il Piano di intervento nazionale “Azione di Sistema Welfare to work 2012-2014” che agevola gli interventi in favore dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo al fine di incentivare la ricollocazione dei lavoratori licenziati nei singoli bacini regionali. Qualora il destinatario del sostegno al reddito intenda intraprendere un’attività lavorativa autonoma, individuale o associata, ovvero associarsi in cooperativa, il sussidio in parola potrà essere erogato anche sottoforma di “contributo alla creazione d’impresa” in due tranche di pari importo, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. I nominativi degli aventi diritto a percepire il sussidio in tranche, dovranno essere comunicati dalle Regioni alla rispettiva Sede Regionale INPS, corredati da tutti i dati necessari. Nel caso in cui un lavoratore, dopo aver iniziato a percepire il sussidio mensile in parola, decida di procedere alla creazione d’impresa e chieda la concessione dello specifico contributo, dall’importo della somma erogabile a tale titolo (importo massimo stabilito in Convenzione) dovranno essere detratte le somme da lui già percepite a titolo di sussidio mensile. Nel caso in cui i destinatari del sussidio “WtW” siano percettori anche di altre indennità legate allo stato di disoccupazione o inoccupazione, potranno iniziare a percepire il sostegno al reddito solo a far tempo dal primo giorno successivo alla scadenza dell’indennità di cui sono titolari, con conseguente slittamento dell’arco temporale di fruibilità ossia senza riduzione del numero di mensilità stabilite nella Convenzione, sempreché la data di avvio del sussidio rientri nell’arco temporale del programma “WtW”. Le Direzioni Regionali dell’Istituto che hanno già sottoscritto la relativa Convenzione in scadenza al 31.12.2014, possono procedere al rinnovo della stessa fino a tutto il periodo di proroga, cioè fino al 30 giugno 2015, con le seguenti modalità: la Regione interessata a prorogare gli interventi inerenti al predetto sistema di Welfare to Work, comunicherà con apposita nota alla Direzione Regionale INPS la volontà di rinnovare la Convenzione fino alla nuova scadenza prevista; il Direttore Regionale INPS accetterà la proposta e procederà alla sottoscrizione della Convenzione, utilizzando lo schema precedentemente approvato, inserendo come data di validità la data del 30 giugno 2015; relativamente ai costi di gestione, restano confermati quelli già indicati nella Convenzione valida fino al 31.12.2014. |
Mercoledì, 14 Gennaio 2015 |
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CONTRIBUTI ESTERI DEDUCIBILI SE I REDDITI SONO TASSATI ANCHE IN ITALIA
Un contribuente con residenza in Italia che presta lavoro subordinato all’estero e che ha riportato al quadro RP rigo 21 del Modello Unico i contributi versati dal datore di lavoro, può vedersi recapitare un avviso di accertamento (ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973). Infatti, può accadere che non venga riconosciuta la deduzione dei contributi obbligatori trattenuti dal datore di lavoro estero poiché i contributi previdenziali non sono stati versati alle casse previdenziali italiane. Se la tipologia dei contributi portata in deduzione dal contribuente appare tra quelli obbligatori per legge nel Paese estero in cui presta la sua opera e il contribuente ha assoggettato a tassazione anche in Italia il reddito prodotto in altro Paese, gli stessi si considerano deducibili in Italia da un punto di vista fiscale pertanto è irrilevante che suddetti contributi obbligatori per norma di legge siano versati in Italia o meno. |
Mercoledì, 14 Gennaio 2015 |
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COME PROCEDERE ALLA RICHIESTA DEL BENEFICIO GARANZIA GIOVANI
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha proceduto al rilascio del modello “GAGI-CONFERMA” che attesta la definitiva ammissione al beneficio di cui al programma “Garanzia Giovani”. Sul punto, l’Istituto previdenziale precisa che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione “Unilav/ Unisomm” non coerente. è necessario che corrispondano il codice fiscale del datore di lavoro, la tipologia dell’evento per cui spetterebbero i benefici, il codice fiscale del lavoratore. Il datore di lavoro, la cui istanza di conferma viene accolta, riceverà l’indicazione – all’interno del modulo dell’istanza – della misura complessiva dell’incentivo spettante; l’incentivo dovrà essere fruito, in quote mensili di pari importo, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. In particolare, nelle ipotesi di ammissione al beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato di rapporto a tempo determinato, già oggetto di precedente autorizzazione, all’interno del modulo telematico di conferma viene indicato l’importo complessivo spettante per la somma dei due rapporti; sarà cura del datore di lavoro sottrarre da tale importo la misura di incentivo già goduta; la differenza ottenuta dovrà essere fruita in 12 quote mensili uguali a decorrere dalla trasformazione. Il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”), cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, è rivolto esclusivamente ai giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti “NEET” (Not [engaged in] Education, Employment or Training), cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati né inseriti in un percorso di formazione. Mentre i destinatari dell’incentivo, il cui importo è differenziato in base alle classi di profilazione, sono tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, che assumano - senza esservi tenuti - giovani registrati nel portale “Garanzia Giovani” (www.garanziagiovani.gov.it). L’incentivo, in particolare, spetta per le assunzioni a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - di durata pari o superiore a sei mesi. L’agevolazione, inoltre, spetta nei seguenti casi: rapporto di lavoro subordinati instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro; rapporti a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale; rapporto di lavoro che si svolge al di fuori della provincia di competenza del Centro per l’Impiego o dell’ambito territoriale di accreditamento del soggetto privato, responsabile dell’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” nei confronti dello specifico giovane; rapporti di lavoro con operai a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD). Per i rapporti a tempo determinato l’incentivo spetta a condizione che la prestazione si svolga “senza soluzione di continuità” per il periodo minimo di sei mesi. Sono esclusi dall’incentivo i rapporti di: apprendistato; lavoro domestico; intermittente; ripartito e accessorio. L’incentivo non è soltanto ammissibile per le assunzioni effettuate a partire dal 3 ottobre 2014 fino al 30 giugno 2017, come originariamente previsto dal decreto direttoriale n. 1709/2014, ma anche per quelle effettuate dal 1° maggio al 2 ottobre 2014. A decorrere dal mese di competenza gennaio 2015, i datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale” “DatiRetributivi”, elemento “Incentivo” i seguenti elementi: nell’elemento “TipoIncentivo” dovrà essere inserito il valore “GAGI” avente il significato di “incentivo all’assunzione di giovani ammessi al ‘Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani’ (in breve Programma “Garanzia Giovani”), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014”; nell’elemento “CodEnteFinanziatore” dovrà essere inserito sempre il valore “H00” (Stato); nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; nell’elemento “ImportoArrIncentivo” dovrà essere indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi. Con riferimento invece ai datori di lavoro agricoli, a decorrere dalla denuncia “Dmag” I trimestre 2015, essi dovranno obbligatoriamente indicare: nelle denunce principali (P) o sostitutive (S), oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese: per il “Tipo Retribuzione”, il valore “Y”; nel campo “CODAGIO”, il valore “A3”; nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante; nelle denunce di variazione (V), qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG con competenza II e/o III e/o IV trimestre 2014: per il “Tipo Retribuzione”, il valore “Y”; nel campo “CODAGIO”, il valore “A3”; nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante. |
Martedì, 13 Gennaio 2015 |
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ISTRUZIONI DELL'INPS SU CONGUAGLIO 2014
Il conguaglio inerente i contributi previdenziali e assistenziali potrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2015 (mese di competenza di gennaio 2015). I conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative; tali operazioni potranno essere inserite nella denuncia di “febbraio 2015” (scadenza 16 marzo 2015), senza aggravio di oneri accessori. Con questa scadenza può essere anche operato il conguaglio per il personale iscritto al Fondo pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex-Ipost per la maggiorazione del 18%. A chiarirlo è l’INPS con la circolare n. 194/2014, fornendo importanti precisazioni per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens in merito alle operazioni di conguaglio dell’anno che sta per terminare. Qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, il datore di lavoro può tener conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori. Gli eventi o elementi considerati sono: compensi per lavoro straordinario; indennità di trasferta o missione; indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS; indennità riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL; permessi non retribuiti; astensioni dal lavoro; indennità per ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore). Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2014, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2015, vanno evidenziati nel flusso Uniemens valorizzando l’elemento “VarRetributive” di “DenunciaIndividuale”, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione e anche gli “imponibili negativi” con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute. I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori soggetti alle disposizioni di cui all’art. 2, c. 18, della L. n. 335/1995 che superano nel mese di verifica il massimale retributivo, pari a € 100.123 per l’anno 2014, devono: valorizzare nel limite massimo stesso l’elemento “Imponibile” di “Denuncia Individuale”, “Dati Retributivi”; indicare la parte eccedente nell’elemento “EccedenzaMassimale” di “DatiParticolari” con la relativa contribuzione minore. Quanto alle modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo dell’1%, l’INPS precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2015, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto massimo di € 46.031 per l’anno 2014. Il contributo aggiuntivo, inoltre, va inserito nell’elemento “ContribuzioneAggiuntiva” di “DatiRetributivi”. Con riferimento ai fringe benefits (benefici accessori), che sono tecnicamente quegli emolumenti retributivi esposti in busta paga allo scopo di quantificare i beni e i servizi di cui il lavoratore può usufruire gratuitamente ovvero a condizioni più vantaggiose rispetto a chi si rivolge al mercato per acquistarli, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente se il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati è di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23. In caso contrario, ossia se si oltrepassa tale soglia, il valore dei fringe benefits concorre interamente a formare il reddito. In caso di operazioni societarie che hanno comportato il passaggio di dipendenti senza soluzione di continuità a norma dell’articolo 2112 c.c. o di cessione del contratto di lavoro, il conguaglio deve essere operato dal datore di lavoro subentrante, tenendo conto anche dell’operatività del cedente. Il cambio di matricola deve essere segnalato utilizzando: il codice “2” –TipoAssunzione-; e “2T” –TipoCessazione- con l’indicazione della matricola di provenienza. |
Martedì, 13 Gennaio 2015 |
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NUOVI PRINCIPI DI REVISIONE
Con la determina della Ragioneria generale dello Stato si chiude formalmente l’iter di elaborazione dei nuovi principi di Revisione, la cui adozione sarà obbligatoria a partire dalle revisioni legali dei bilanci 2015. I nuovi Principi di revisione sono costituiti da: 33 principi di revisione internazionali (ISA Italia). Si tratta della rielaborazione degli International Standards on Auditing (ISA), già tradotti e pubblicati in lingua italiana dal Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso del 2010, con la collaborazione di Assirevi e Consob. I Principi in oggetto sono stati rielaborati al fine di integrare il contenuto degli standard internazionali ISA con considerazioni specifiche che ne supportino l’applicazione nell’ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano; 2 principi di revisione nazionali, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano non previste dagli ISA ed aventi a oggetto: le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale; l’espressione, nell’ambito della relazione di revisione, del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. Con la determina della Ragioneria generale dello Stato si raggiunge un’altra importantissima tappa del lungo cammino che fu intrapreso con il D.Lgs. n.39/2010. Come noto, infatti, il provvedimento in oggetto stabilisce che i principi di revisione da applicare sono quelli internazionali (ISA), omologati dall’Unione Europea. Tuttavia, l’articolo 11 chiarisce che, in attesa dell’adozione dei principi di revisione da parte della Commissione europea, la revisione legale deve essere svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob. Fu quindi stipulata apposita Convenzione tra il MEF e le associazioni e gli ordini professionali, con la quale si è avviato il processo di elaborazione dei principi di revisione, che ha dovuto tener conto, per espressa disposizione legislativa, dei principi emanati dagli organismi internazionali. Ebbene, proprio ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del decreto, i soggetti ammessi alla Convenzione e la Consob hanno elaborato un set di principi di revisione sulla base di quelli emanati dagli organismi internazionali. Questi principi di revisione, oggetto della specifica determina della Ragioneria generale dello Stato del 23 dicembre 2014, sono convenzionalmente definiti “ISA Italia” e, come sopra richiamato, sono costituiti dagli ISA tradotti in lingua italiana e integrati per tener conto delle peculiarità dell’ordinamento italiano nonché dai due specifici principi di revisione predisposti per far fronte alle disposizioni normative italiane. I nuovi Principi di revisione sostituiscono pertanto quelli attualmente in vigore emanati ai sensi dell’art. 162 del D.Lgs. 58/1998 (TUF). Nel comunicato stampa si annuncia altresì che è stato elaborato il Principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) n. 1 “Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione e servizi connessi”. Questo nuovo principio assume estrema rilevanza, in quanto rappresenta un presupposto per la corretta applicazione dei principi di revisione: le previsioni ivi contenute, infatti, si sostanziano soprattutto in direttive e procedure relative all’organizzazione interna del revisore da implementare per garantire la qualità del processo di revisione. |
Martedì, 13 Gennaio 2015 |
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I DATI SULLA DISOCCUPAZIONE IN EUROPA NEL 2014 | Lunedì, 12 Gennaio 2015 |
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Messaggero 12 gennaio 2014 | Lunedì, 12 Gennaio 2015 |
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DETTAGLIO NOVITA' SEMPLIFICAZIONI FISCALI
La circolare 31/E dell’Agenzia evidenzia in modo specifico alcune delle semplificazioni fiscali introdotte dal D.L. n. 175/2014, in favore di persone fisiche, professionisti e imprese. Le nuove norme snelliscono numerosi adempimenti ed eliminano le procedure superflue, rendendo, di fatto, più facile il rapporto tra contribuenti e Amministrazione fiscale. Le novità in materia di dichiarazione precompilata e rimborsi IVA troveranno invece spazio in circolari dedicate. Dichiarazione di successione: Non è più necessaria la dichiarazione di successione quando l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore che non supera i 100mila euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. Inoltre, una volta presentata la dichiarazione di successione, non sarà più necessario presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborsi fiscali. La documentazione potrà essere consegnata in copia non autenticata insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Infine, in applicazione del principio del favor rei non scatteranno sanzioni nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione di successione nei termini e che in base alla nuova norma non sarebbero più tenuti a farlo. Agevolazioni prima casa: Sono previsti criteri più semplici per l’individuazione delle abitazioni per le quali è possibile fruire dell’agevolazione IVA “prima casa”. Con la nuova disciplina, l’Iva agevolata al 4% si applica infatti a tutti i trasferimenti delle abitazioni (non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, come già avviene per l’imposta di registro). L’applicazione dell’IVA sulla “prima casa” è quindi ora vincolata esclusivamente alla categoria catastale. Rimborsi: A partire dal 1° gennaio 2015 scattano in automatico gli interessi sui rimborsi richiesti dai contribuenti in conto fiscale. Gli interessi saranno, infatti, erogati contemporaneamente al rimborso e inizieranno a maturare a partire dal sessantunesimo giorno, nel caso in cui l’erogazione spetta all’Agente della riscossione, o a partire dal ventunesimo giorno dalla comunicazione dell’ufficio competente quando il rimborso è disposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Addizionali regionali e comunali: A partire dal periodo d’imposta 2014, l’addizionale regionale all’IRPEF sarà determinata in base al domicilio fiscale del contribuente al 1° gennaio 2014 (e non più al 31 dicembre), come già accade per l’addizionale comunale. Inoltre, l’acconto 2015 dell’addizionale comunale sarà calcolato con la stessa aliquota prevista per il saldo 2014. Vitto e alloggio: Dal 2015 le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute direttamente dal committente non costituiscono più compensi per il professionista. In questo modo il committente deduce le spese di vitto e alloggio a prescindere dalla ricezione della parcella e il professionista non le considera più né compensi in natura né spese per la produzione del reddito. Comunicazione opzioni: Scompare l’obbligo di inviare la comunicazione per aderire ai regimi speciali, come la Trasparenza fiscale e il Consolidato nazionale. I contribuenti con Unico 2015 potranno esercitare l’opzione direttamente in dichiarazione. Si amplia il periodo di osservazione per le società con perdite fiscali in periodi d’imposta consecutivi, che passa da 3 a 5 anni. In particolare, in relazione al 2014 la disciplina sulle società in perdita sistematica si applica soltanto in presenza di perdite fiscali per i precedenti 5 periodi d’imposta, oppure, se nei 5 precedenti periodi d’imposta quattro siano in perdita fiscale e uno con reddito imponibile inferiore al reddito minimo previsto dalle norme in materia di società di comodo. Paesi black list: Il valore complessivo annuale delle operazioni da comunicare viene elevato a 10mila euro (prima il limite era di 500 euro per operazione). Si stabilisce inoltre che i dati relativi ai rapporti con i Paesi Black list devono essere comunicati ogni 12 mesi (non più con cadenza mensile o trimestrale). Esportatori abituali e lettere d’intento: L’invio delle lettere d’intento con cui gli esportatori abituali manifestano la volontà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA diventa telematico. Il relativo software Dichiarazione d’intento è già disponibile e attivo sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’invio telematico delle lettere d’intento diventa obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2015, tuttavia, per adeguarsi al nuovo sistema c’è tempo sino all’11 febbraio. |
Giovedì, 08 Gennaio 2015 |
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CONDONO CARTELLE EQUITALIA DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 300
La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto la possibilità di condonare le cartelle esattoriali Equitalia il cui importo risulta essere pari o inferiore ai 300 euro. Si evidenzia che la sanatoria riguarda solo le cartelle di vecchia data. Non bisognerà effettuare alcuna richiesta per il condono, i debiti verranno automaticamente cancellati e non verrà richiesto alcun pagamento. Se entro 3 anni dall'invio della cartella, Equitalia non è riuscita ad ottenere il pagamento del debito con tutti i mezzi a sua disposizione, allora la cartella viene automaticamente dichiarata inesigibile. Ad esempio, per cartelle relative all'anno 2014, Equitalia potrà provare ad ottenere il pagamento fino al 2017, per cartelle relative all'anno 2015, Equitalia potrà richiedere il pagamento fino al 2018 e così via. Scaduto il termine dei 3 anni, Equitalia non provvederà più alla riscossione del debito dichiarato inesigibile in base alla sanatoria senza che il debitore debba far nulla. |
Giovedì, 08 Gennaio 2015 |
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NOVITA' BONUS 80 EURO
Dal 2015, l’incentivo “bonus 80 euro” non viene più erogato sotto forma di credito d’imposta, ma diventa una detrazione; inoltre, l’importo annuo sale da 640 euro a 960 euro. Non cambia la platea dei destinatari, quindi pensionati, partite IVA e incapienti (coloro che guadagnano meno 8.000 euro annui) non rientrano tra i destinatari dell’agevolazione. Il bonus 80 euro sarà riconosciuto per “intero” (960 euro) a chi ha lavorato tutto l’anno, mentre per chi ha lavorato per un periodo inferiore ai 12 mesi il bonus sarà proporzionato a tale periodo. L’erogazione del bonus è automatico e viene concesso direttamente dal sostituto di imposta. Il credito anticipato in busta paga dal datore di lavoro può essere poi recuperato dal monte ritenute fiscali, ossia mediante l’istituto della compensazione. Se le ritenute fiscali non sono sufficienti a coprire il bonus, il datore di lavoro può recuperare la somma necessaria dai contributi previdenziali. Successivamente, l’INPS recupera i contributi non versati dai sostituti d’imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario in qualità di sostituto di imposta. |
Giovedì, 08 Gennaio 2015 |
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IL BONUS BEBE' VALE 960 EURO ANNUI
Dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il bonus bebè per incentivare nascite e adozioni, contribuendo alle spese di sostegno dei figli. Il “bonus bebè” vale 960 euro su base annua (80 euro al mese) i quali verranno erogati mensilmente a decorrere dalla data di nascita o adozione del bimbo e per una durata di tre anni dalla nascita o adozione del bimbo stesso. L’agevolazione, in particolare, scatta dal 1° gennaio 2015 e vale fino al 31 dicembre 2017. L’erogazione del bonus bebè è legato a un “limite reddituale” oltre il quale l’assegno non opera. Infatti, è previsto che l’agevolazione può essere erogata a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui. Qualora invece, il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato (160 euro al mese). Dal punto di vista fiscale, l’assegno non concorre né alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’IRPEF né alla verifica del reddito complessivo ai fini della valutazione circa la fruibilità del c.d. “bonus 80 euro”. L’assegno va richiesto all’INPS che provvede al monitoraggio delle istanze pervenute, inviando relazioni mensili al Ministero Economia & Finanze ed al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale. |
Giovedì, 08 Gennaio 2015 |
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TFR SOGGETTO AD IRPEF IN BUSTA PAGA
La richiesta di avere la quota maturanda del TFR in busta paga è volontaria e può essere fatta dal dipendente privato che sia stato assunto da almeno sei mesi. Sono esclusi i collaboratori domestici, i lavoratori agricoli e i dipendenti di aziende in crisi. La misura è sperimentale: vale dal marzo prossimo, con effetto retroattivo a gennaio, e termina nel giugno 2018. Effettuata la scelta, questa non può essere revocata per tre anni. L’anticipazione sarà comunque mensile e non in un’unica soluzione. Tuttavia il meccanismo introdotto richiede una valutazione caso per caso al fine di stabilire gli effetti della disposizione. Infatti, per quel che riguarda il regime fiscale delle quote erogate si prevede la tassazione ordinaria senza quindi la più favorevole tassazione separata prevista sulle liquidazioni stanziate a fine carriera. Va ricordato che la tassazione separata è ottenuta a seconda del numero di anni e frazioni di anni di anzianità di servizio, risultando, nella maggior parte dei casi, notevolmente più bassa di quella ordinaria. In ogni caso, l’imposta calcolata non è applicata a titolo definitivo, in quanto viene successivamente riliquidata da parte dell’Agenzia delle Entrate, in base all’aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR. Sarà pertanto l’Amministrazione Finanziaria a richiedere al contribuente di versare la maggiore imposta eventualmente dovuta, sulla base del criterio di cui sopra. Non si deve comunque dimenticare che è stata anche innalzata dall'11,5 al 17% l'aliquota sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto. Per i datori che dovranno affrontare le richieste dei lavoratori vi sarà un maggior impegno di liquidità finanziaria. Se pur la norma abbia predisposto un sistema di accesso al credito, per i datori con meno di 50 addetti, che non intendono versare immediatamente con risorse proprie il TFR maturando, il procedimento per avere i finanziamenti appare complicato. La procedura, infatti, richiede una certificazione da parte dell’INPS che attesti l’ammontare delle quote di TFR in base ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore, solo successivamente si potranno presentare le domande di accesso al credito. Dal punto di vista del lavoratore, l’introduzione della previdenza complementare dovrebbe ora considerare il TFR come un “prelievo bancomat”, le cui quote possono essere sospese (fino al 2018) anche da chi ha scelto la destinazione a fondi complementari. |
Giovedì, 08 Gennaio 2015 |
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CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE SUPERABILE TETTO 20%
Il tetto del 20% per i contratti di lavoro a termine, può essere superato dai contratti di prossimità per creare lavoro. L’intervento della contrattazione di prossimità non potrà rimuovere del tutto i limiti quantitativi previsti dalla legislazione o dalla contrattazione nazionale in merito ai contratti a termine ma prevederne una diversa modulazione. L’intervento della contrattazione di prossimità è ammesso solo a fronte di specifiche finalità e nel rispetto delle seguenti condizioni: devono essere finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività; devono essere subordinate al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro. |
Giovedì, 08 Gennaio 2015 |
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DIRITTO ANNUALE RIDOTTO DEL 35%
Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n.114/2014, l’importo del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2015 è stato ridotto del 35%. Il versamento del diritto annuale va effettuato, come in passato, in un’unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, mentre per le imprese di nuova iscrizione il diritto è dovuto nel termine di 30 giorni dall’iscrizione stessa. Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese (quali i piccoli imprenditori, gli artigiani, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli) saranno tenuti al versamento di un diritto annuale pari a euro 57,20 per la sede e 11,44 per l’unità locale. Le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria, le società semplici non agricole e le società tra avvocati, saranno chiamati a versare 130 euro per la sede e 26 euro per ogni unità locale. Per le società semplici agricole, il diritto annuale sarà pari a 65 euro (13 euro per ogni unità locale), mentre per i soggetti iscritti al REA l’importo è pari a 19,50 euro. Infine, 71,50 euro sono dovute dalle imprese con sede principale all’estero per ciascuna unità locale o sede secondaria. Più complesso è il calcolo per le imprese diverse da quelle appena richiamate, che sono tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato. In questo caso sarà necessario applicare al fatturato 2014 le aliquote definite con il decreto interministeriale del 21 aprile 2011, per poi ridurre tali importi del 35%. L’importo complessivo da corrispondere a ciascuna camera di commercio deve essere arrotondato per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto, negli altri casi. Si evidenzia che le Camere di Commercio possono aumentare la misura del diritto annuale fissata con decreto ministeriale, fino a un massimo del 20%. Si precisa che è necessario limitare il ricorso a tale maggiorazione nell’ambito del cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l’aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza. |
Giovedì, 08 Gennaio 2015 |
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Sentinella del Canavese 07 gennaio 2014 | Mercoledì, 07 Gennaio 2015 |
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Mattino 06 gennaio 2014 | Mercoledì, 07 Gennaio 2015 |
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Messaggero Veneto 06 gennaio 2014 | Mercoledì, 07 Gennaio 2015 |
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Messaggero 22 dicembre 2014 | Lunedì, 22 Dicembre 2014 |
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Mattino 22 dicembre 2014 | Lunedì, 22 Dicembre 2014 |
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Pavese 22 dicembre 2014 | Lunedì, 22 Dicembre 2014 |
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NOVITA IRAP LEGGE DI STABILITA
Il DdL Stabilità 2015 prevede un doppio intervento sull’IRAP: la deduzione integrale, dal periodo d’imposta 2015, del costo delle retribuzioni e oneri accessori dei dipendenti assunti a tempo indeterminato (contributi previdenziali e assistenziali pagati già venivano dedotti nella Dichiarazione Irap – c.d. deduzione da cuneo fiscale); l’innalzamento dell’aliquota Irap al 3,9% in luogo del 3,5 %, già dall’esercizio 2014, alle misure vigenti prima dell’approvazione del c.d. decreto Irpef, DL n. 66/2014 e, dunque, per le imprese commerciali e per i professionisti. Eventuali minori versamenti del secondo acconto, effettuati lo scorso 01.12.2014, applicando il metodo previsionale, sono comunque ritenuti validi. Dal periodo di imposta 2015, viene introdotto un credito di imposta pari al 10% dell’Irap pagata dai contribuenti, qualora non abbiano lavoratori dipendenti. Tali soggetti risultavano discriminati rispetto a coloro che godono delle nuove deduzioni sul costo del lavoro e, grazie a tale modifica, potranno sostanzialmente raggiungere un’aliquota Irap al 3,5%. Dunque, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, alle imprese e ai professionisti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, verrà attribuito un bonus, che si sostanzia in un credito da compensare in F24, già dall’inizio dell’anno di presentazione della dichiarazione Irap. Sono dunque tre le diverse fattispecie che si vengono a delineare: imprese e professionisti con dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato – essi dal 2014 calcolano l’Irap con un’aliquota del 3,9% (non del 3,5%). Nel calcolo della base imponibile Irap (anno 2015) e successivi, potranno dedurre integralmente il costo per retribuzioni, la quota di Tfr, i ratei e le ferie, per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, già deducibili fino a oggi; imprese e professionisti senza dipendenti - essi dal 2014 calcolano l’Irap con un’aliquota del 3,9% (non del 3,5%). Dal 2015 potranno utilizzare in compensazione in f24 un credito di imposta pari al 10% dell’Irap lorda (utilizzo dall’anno di presentazione della dichiarazione Irap); imprese e professionisti con dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - essi dal 2014 calcolano l’Irap con un’aliquota del 3,9% (non del 3,5%). Non possono dedurre il costo dei dipendenti a tempo determinato dalla base imponibile Irap. Non possono, infine, godere del credito di imposta del 10%. Rimane ovviamente deducibile dalla base imponibile Ires, l’Irap sul costo del lavoro. |
Lunedì, 22 Dicembre 2014 |
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ESCLUSI DAI MINIMI REDDITI SUPERIORI AD EURO 20.000
Le partite Iva con redditi da lavoro dipendente e assimilati prevalenti rispetto al reddito di lavoro autonomo saranno esclusi dal nuovo regime forfettario se la somma dei redditi totali (lavoro dipendente, assimilato e autonomo) supera i 20.000 euro. Come noto la legge di stabilità 2015 apporta significative modifiche alla fiscalità delle imprese e dei professionisti aventi “dimensioni” minime e che esercitano l'attività in forma individuale. In particolare, a decorrere dal 2015 è introdotto un regime forfetario estremamente semplificato che costituirà il regime naturale per i soggetti che possiedono i requisiti per l'accesso previsti dalla legge. La principale novità del regime forfetario attiene alla determinazione del reddito e dell’imposta. In base al disegno di legge i contribuenti forfetari determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, pari al 15 per cento. Il reddito pertanto deriva semplicemente dall’applicazione ai ricavi/compensi di una percentuale che rappresenta l’ammontare dei costi riconosciuti, predeterminato del Legislatore. Tale coefficiente di redditività è differenziato a seconda del settore di attività. |
Lunedì, 22 Dicembre 2014 |
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STANZIATE LE RISORSE FINANZIARIE PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Il MLPS di concerto con il MEF hanno stanziato 503 milioni di euro alle Regioni e alle Province autonome ai fini della concessione e della proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria e di mobilità. I trattamenti verranno erogati fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna Regione e Provincia autonoma. Le suddette risorse, a valere sul “Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione”, saranno ripartite su base territoriale nel seguente modo: Abruzzo 15.341.257 euro; Basilicata 5.195.003 euro; Calabria 22.204.459 euro; Campania 31.146.013 euro; Emilia Romagna 38.582.722 euro; Friuli Venezia Giulia 7.450.548 euro; Lazio 42.392.310 euro; Liguria 13.842.380 euro; Lombardia 88.420.552 euro; Marche 14.704.098 euro; Molise 3.439.472 euro; Piemonte 37.477.687 euro; Puglia 43.390.814 euro; Sardegna 21.641.344 euro; Sicilia 24.634.638 euro; Toscana 33.227.735 euro; Umbria 9.202.200 euro; Valle D’Aosta 754.269 euro; Veneto 44.546.558 euro; P.A. Bolzano 2.458.464 euro; P.A. Trento 2.947.478 euro. Le risorse assegnate alla Regione Liguria sono comprensive dell’importo di euro 3 milioni per l’attivazione di un piano straordinario di ammortizzatori sociali in deroga finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle imprese colpite dall’alluvione. Le Regioni e le Province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai criteri di cui all’art. 2 del decreto n. 83473/2014, nella misura del 5% delle risorse ad esse attribuite, secondo la seguente ripartizione: Abruzzo 767.063 euro; Basilicata 259.750 euro; Calabria 1.110.223 euro; Campania 1.557.301 euro; Emilia Romagna 1.929.136 euro; Friuli Venezia Giulia 372.527 euro; Lazio 2.119.615 euro; Liguria 692.119 euro; Lombardia 4.421.028 euro; Marche 735.205 euro; Molise 171.974 euro; Piemonte 1.873.884 euro; Puglia 2.169.541 euro; Sardegna 1.082.067 euro; Sicilia 1.231.732 euro; Toscana 1.661.387 euro; Umbria 460.110 euro; Valle D’Aosta 37.713 euro; Veneto 2.227.328 euro; P.A. Bolzano 122.923 euro; P.A. Trento 147.374 euro. Per consentire il monitoraggio delle suddette prestazioni corrisposte, le Regioni e le Province Autonome dovranno emettere apposite determinazioni concessorie. |
Lunedì, 22 Dicembre 2014 |
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AL VIA LE AGEVOLAZIONI PER LE START UP INNOVATIVE
Secondo quanto riportato dal MISE, sono stati definiti gli aspetti rilevanti per l’accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto che mira a sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative. Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet www.smartstart.invitalia.it. Le domande devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante della società o dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda e devono essere corredate dalla documentazione indicata nella domanda medesima. Il piano di impresa deve contenere: dati anagrafici e profilo del soggetto proponente; descrizione dell’attività proposta; analisi del mercato e relative strategie; aspetti tecnici; aspetti economico-finanziari; una presentazione libera del progetto in formato .ppt. La platea dei beneficiari si estende a tutto il territorio nazionale e le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa possono essere presentate a partire dal giorno 16 febbraio 2015 ore 12.00. Se pervenute prima del termine non sono prese in considerazione. |
Lunedì, 22 Dicembre 2014 |
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A VIA I FONDI LAVORO
La Commissione europea ha dato il via libera definitivo al programma operativo che l’Italia adotterà al fine di favorire l'occupazione in linea con l’attuazione del Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020. Le risorse del programma ammontano a 2.177 miliardi di euro destinati allo sviluppo di una politica nazionale del lavoro che introduca azioni forti e mirate a incentivare l’occupazione e a migliorare in maniera concreta e sensibile le condizioni dei soggetti in cerca di lavoro o inattivi. Si evidenzia che 1.181 euro dell’ammontare complessivo provengono dal bilancio Ue. L'84% degli investimenti dovrà focalizzarsi su interventi di attuazione della garanzia per i giovani, nonché su politiche di miglioramento dei servizi per l'impiego e di contrasto alla disoccupazione di lunga durata. In questa percentuale di investimento dovranno altresì rientrare le misure mirate a migliorare l'accesso al lavoro delle donne, dei disoccupati di lunga durata e degli immigrati. |
Lunedì, 22 Dicembre 2014 |
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ISTRUZIONI DELL'INPS SUGLI ESTRATTI CONTO PENSIONISTICI
L’INPS, con la circolare n. 148/2014, ha fornito sintetiche indicazioni operative al fine di uniformare i comportamenti operativi che consentono di omogeneizzare il livello qualitativo dell’Estratto Conto dei dipendenti pubblici e di definire il livello di correttezza e completezza del dato che la Posizione Assicurativa deve avere per essere prospettata all’interessato. In particolare, sono state illustrate le sequenze delle attività da seguire rispettivamente nelle fasi di “Memorizzazione del fascicolo” e “Correzione delle PA”, che concorrono al complessivo processo di “Sistemazione della P.A.” al termine del quale la Posizione Assicurativa sarà corretta e completata. L’INPS ha provveduto ad avviare l’operazione di coinvolgimento degli Iscritti alle Gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici nella verifica del proprio estratto conto previdenziale. L’iniziativa, che ha coinvolto sia i dipendenti pubblici (dipendenti degli Enti locali e delle Amministrazioni statali) sia i datori di lavoro pubblici nella eventuale sistemazione delle posizioni assicurative, era inizialmente circoscritta a una platea di destinatari, in attesa che venissero completate alcune operazioni entro la fine del corrente anno. L’operazione “Estratto Conto dipendenti pubblici”, in particolare, costituisce un importante momento di interazione dell’Istituto con gli iscritti alle Gestioni pubbliche, attraverso il quale oltre a fornire un servizio per conoscere la propria situazione previdenziale, l’interessato è nel contempo sollecitato a partecipare attraverso le Richieste di Variazione alla Posizione Assicurativa (RVPA) al perfezionamento della stessa. Per la migliore riuscita dell’operazione il patrimonio informativo dell’Istituto deve essere valorizzato appieno al fine di prospettare una Posizione Assicurativa (di seguito PA) affidabile e aderente alla vita lavorativa dell’iscritto, e limitare il rischio reputazionale connesso alla diffusione di dati incongrui o incompleti seppure in possesso dell’Istituto. Nella prima fase, bisogna riportare nella banca dati delle posizioni assicurative le informazioni di tipo previdenziale presenti sulla documentazione conservata nei fascicoli “pensionistico” ed eventualmente “TFS/TFR” e/o su sistemi informatici diversi dal SIN. La memorizzazione integrale del fascicolo è propedeutica a ogni successivo intervento sulla Posizione Assicurativa, da non posporre tra i dati del fascicolo e quanto già presente nella banca dati della posizione Assicurativa. In relazione all’esito del confronto, saranno attivati i seguenti interventi: interventi ex novo in PA di periodi di servizio e/o riconosciuti; aggiornamento e completamento di periodi di servizio e/o riconosciuti già presenti. Inoltre, occorre acquisire in banca dati i periodi riconosciuti ai fini pensionistici con provvedimento se non già presenti a sistema; acquisire in banca dati le eventuali informazioni presenti su sistemi informatici diversi dal SIN non presenti nella banca dati delle posizioni assicurative; riportare in banca dati le informazioni trasmesse dall’Ente datore di lavoro (stati di servizio e retribuzioni) attraverso canali diversi da quelli previsti dal SIN; acquisire in banca dati le informazioni presenti su documenti certificativi, presentati dall’Iscritto di interesse per la posizione assicurativa. La seconda attività da seguire è la “sistemazione della PA” che richiede all’operatore una valutazione complessiva e comparata dei dati presenti in banca dati, per l’individuazione di eventuali errori o incongruenze. In particolare, l’istruttore richiede di: rimuovere le criticità individuate sulla PA dal sistema informatico o dall’operatore stesso e riportate in “Area di lavoro; sottoporre a verifica le situazioni che possono celare “errori potenziali” e conseguentemente aggiornare la PA (errori potenziali che si dimostrano errori effettivi) o confermare i dati (errori potenziali che si dimostrano condizioni fisiologiche); sottoporre a verifica le Richieste Variazione Posizione Assicurativa (RVPA) inoltrate dagli Iscritti. |
Lunedì, 22 Dicembre 2014 |
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ISTITUITO CODICE TRIBUTO PER COMPENSAZIONE CREDITO DI IMPOSTA ART BONUS
L’Amministrazione Finanziaria ha istituito il codice tributo “6842” (Risoluzione 116/E del 17.12.2014) con cui sarà possibile compensare, tramite modello F24, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, siano essi persone fisiche o giuridiche, il credito di imposta previsto dall’articolo 1 del D.L. 83/2014. Si fa riferimento al c.d. “Art-bonus”, il credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, delle agevolazioni per il settore della produzione cinematografica e audiovisiva, del credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, nonché del credito d'imposta per la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive con lavori di ristrutturazione edilizia o interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. L’“Art-bonus” spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013; pertanto, in caso di esercizi coincidenti con l'anno solare, è fruibile per gli anni 2014, 2015 e 2016. Il bonus è costituito da un credito d’imposta pari al 65% (2014 e 2015) e al 50% (2016) delle somme che i contribuenti erogano per le finalità sopra ricordate. Mentre i contribuenti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d’imposta in dichiarazione, ai fini del versamento delle imposte sui redditi (riportando in avanti, nei periodi d’imposta successivi, l’eventuale quota annuale non utilizzata), i titolari di reddito di impresa lo utilizzano a scomputo dei versamenti dovuti e da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali, cosi come previsto dall’art. 1, co. 2, D.L. 83/2014 il quale afferma “per i soggetti titolari di reddito di impresa il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive”. A tal fine, è stato istituito l’apposito codice tributo con n cui sarà possibile compensare, tramite modello F24, il credito di imposta in questione. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali. |
Giovedì, 18 Dicembre 2014 |
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INTERESSE LEGALE ALLO 0,5% DAL PRIMO GENNAIO 2015
A decorrere dal 1° gennaio 2015 il saggio degli interessi legali, ossia quelli che si applicano quando altre disposizioni (legge o contratti) non stabiliscono una misura diversa, passerà dall’1% allo 0,5% su base annua. L'interesse legale è quello a cui far riferimento qualora le parti non convengano tra loro una misura diversa. Quest'ultima, se superiore all'interesse legale, deve risultare per iscritto, mentre se diversamente manca la forma scritta, gli interessi sono dovuti sulla base del tasso legale approvato dal Ministero. I parametri stabiliti dalla Finanziaria 1997 per procedere a un'eventuale modifica del tasso di interesse legale sono: il rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi (esempio i Bot); il tasso di inflazione registrato nel corso dell'anno. Dato che tali parametri negli ultimi 12 mesi hanno subito una riduzione significativa, il Ministero ha dovuto rideterminare il saggio degli interessi legali per adeguarlo alla nuova situazione economica italiana. La riduzione del tasso di interesse legale allo 0,5% farà sì che la posizione debitoria di qualsiasi soggetto venga alleggerita (rispetto al precedente tasso dell’1%), a qualsiasi titolo, nei confronti dei creditori. Ad esempio si applicherà il tasso ridotto in caso di condanne al pagamento di somme di denaro, di rimborsi, di risarcimenti danni, di depositi cauzionali nei rapporti locatizi. Delle conseguenze dirette si avranno sul calcolo della base imponibile per le rendite, le pensioni, le successioni aperte, le donazioni e l'usufrutto. L'art. 3, comma 164, della Legge 662/1996 dispone, infatti, che qualora intervenga la variazione del saggio legale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Tesoro, deve adeguare con un proprio decreto, le condizioni per il calcolo del valore delle rendite e delle pensioni, nonché elaborare la nuova tabella per la determinazione del valore dell'usufrutto vitalizio (ossia quello che dura sinché vive l'usufruttuario), entro il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Pertanto entro il 31.12.2014 ci si dovrà attendere tale decreto. La riduzione del tasso di interesse legale dall’1% allo 0,5% ha effetti anche fiscali: a partire dal calcolo del ravvedimento operoso, per il pagamento contestuale del dovuto oltre sanzioni ed interessi al tasso legale per arrivare all’accertamento con adesione (per il perfezionamento dell'adesione è ammesso il pagamento rateale maggiorato degli interessi al tasso legale). |
Mercoledì, 17 Dicembre 2014 |
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AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2014 15 IN ARRIVO LA BASE DI CALCOLO
http://www.professionisti.it/frontend/articolo/2135/Inail-e-basi-di-calcolo-premi Con l’approssimarsi del 2015, l’INAIL sta inviando alle aziende il prospetto aggiornato “Basi di calcolo premi” relativo all’autoliquidazione premi assicurativi 2014/2015. Nella sezione polizza dipendenti, nella parte riguardante la regolazione 2014, è stato inserito il campo “Riduzione legge 147/2013 (%)” che è valorizzato con l’indicazione della misura percentuale in presenza dei requisiti per l’applicazione della riduzione di cui alla Legge di Stabilità 2014, pari al 14,17%. Per la polizza dipendenti, in caso di attività/lavorazione iniziata da oltre un biennio, la riduzione spetta se il tasso applicabile è uguale o inferiore al tasso medio di tariffa. Se l’attività/lavorazione è iniziata da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta applicata l’oscillazione “20 MAT”. La riduzione non spetta se il tasso applicabile è maggiore del tasso medio di tariffa oppure la lavorazione è iniziata da meno di un biennio e non risulta applicata l’oscillazione 20 MAT. Con riferimento alla sezione “soggetti autonomi artigiani”, nella parte riguardante la regolazione 2014, sono stati inseriti i seguenti campi: “IGM Classe di rischio”, “IGA Classe di rischio”, “Istanza I/P L. 147/2013” e “Riduzione legge 147/2013 (%)”. Nel campo “IGM classe di rischio” viene indicato l’indice di gravità medio calcolato in base alla norma UNI 7249 per classe di rischio a livello nazionale. Viene valorizzato solo nel caso in cui l’attività/lavorazione sia iniziata da oltre un biennio. Nel campo “IGA classe di rischio” invece, viene indicato l’indice di gravità aziendale calcolato in base alla norma UNI 7249 per classe di rischio a livello aziendale. Anche in tal caso viene valorizzato solo nel caso in cui l’attività/lavorazione sia iniziata da oltre un biennio. Il campo “Istanza I/P legge 147/2013” indica che è stata presentata e accettata l’istanza per la riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013 con il “modulo OT20”. E infine, il campo “Riduzione legge 147/2013 (%)” indica la misura percentuale in presenza dei requisiti previsti per l’applicazione della riduzione Legge 147/2013. Per la polizza artigiani, in caso di attività/lavorazione iniziata da oltre un biennio, la riduzione spetta se l’indice di gravità aziendale (IGA) è uguale o inferiore all’indice di gravità medio (IGM) per la classi di rischio cui appartiene la lavorazione. In caso di attività/lavorazione iniziata da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta presentata e accettata l’istanza per la riduzione del premio legge 147/2013 con il modulo OT20. |
Martedì, 16 Dicembre 2014 |
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Sentinella del Canavese 17 dicembre 2014 | Mercoledì, 17 Dicembre 2014 |
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PROBABILE RINVIO AL 2016 DELLA TASSA UNICA LOCALE
http://www.professionisti.it/frontend/articolo/2134/Nel-2016-forse-la-tassa-unica-locale Scomparsa dal testo della Legge di stabilità 2014, la tassa locale unica, che unisce le due componenti IMU e TASI, fino a oggi facenti parte della IUC, dovrebbe vedere la luce in un decreto apposito. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo dovrebbe, tra i tanti impegni, emanare il testo normativo di riordino delle due discipline. Si profila, comunque, uno slittamento dell’entrata in vigore al 2016, piuttosto che al 2015, a causa delle difficoltà riscontrate nell’ideazione del nuovo canone unico (nuova imposta che riunisce la TOSAP, l’imposta sulla pubblicità e i diritti di affissione) e del passaggio al Comune del gettito derivante dalla quota IMU in precedenza spettante all’erario sui fabbricati di categoria D. Ciò significa che anche per il 2015 i professionisti e i contribuenti si troveranno a doversi cimentare con le delibere IMU e TASI e dunque, con aliquote diverse e agevolazioni diverse da ente a ente. La TASI nel 2015, tra l’altro, potrebbe raggiungere l’aliquota del 6 per mille senza alcuna detrazione, dato che viene meno la clausola introdotta quest’anno sul tetto IMU+TASI. Nel 2014 la somma IMU+TASI non deve superare il 10,6 per mille, tranne quando il Comune, con delibera pubblicata in tempo, abbia deciso di applicare lo 0,8 per mille aggiuntivo per finanziare sconti sulle abitazioni principali. Se l'IMU sulla seconda casa è già al 10,6 per mille, ad esempio, la Tasi nel 2014 non deve essere versata, mentre se l'IMU è al 10 per mille resta da pagare uno 0,6 per mille a saldo. Infine, l'1 per mille ai fini TASI è stata applicata in tutti i casi in cui l'IMU non ha superato il 9,6 per mille. Così le abitazioni di lusso (accatastate come A/1, A/8 e A/9) hanno un tetto massimo di riferimento del 6 per mille nella somma di IMU e TASI. Nel caso dei fabbricati rurali strumentali, invece, l'aliquota nel 2014 è sempre all'1 per mille, non essendo dovuta l’IMU. Ora se il Governo non interverrà nel 2015 proponendo un limite simile, la tassazione potrebbe triplicare. Se nel 2014 il tetto massimo è costato 625 milioni di euro, nel 2015 tali denari saranno difficili da trovare, vista la situazione erariale. Inizialmente si era detto che la nuova imposta, integralmente locale, avrebbe previsto per l'abitazione principale aliquote più basse rispetto a quelle previste per gli altri immobili e detrazioni standard. Non solo, ma avrebbe previsto l’eliminazione della quota occupante della TASI (10% - 30%). Nel 2015, senza tale imposta, si replicherà il 2014, quindi i calcoli duplici (o forse triplici) delle due imposte. |
Lunedì, 15 Dicembre 2014 |
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QUANDO SI APPLICA L'IVA PER IL REGIME FORFETTARIO
I soggetti in regime forfetario devono assolvere l'IVA sui seguenti tipi di operazioni: prestazioni di servizi ex articolo 7-ter del D.P.R. 633/1972, ricevute da soggetti non residenti; acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000 euro; operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta (esempio reverse charge). I soggetti che si avvalgono del nuovo regime forfetario introdotto dalla legge di stabilità non hanno diritto alla detrazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi. Tali soggetti, in sostanza, sono considerati alla stregua di consumatori finali all’atto dell’acquisto di beni e servizi afferenti l’attività d’impresa, artistica o professionale. In ogni caso, essendo dotati di piena soggettività ai fini del tributo, l’indetraibilità oggettiva assoluta dell’imposta corrisposta sugli acquisti fa sì che, nei casi in cui detti contribuenti, in relazione a operazioni passive, assumono la qualità di debitori d’imposta nei confronti dell’Erario (ad esempio, nell’ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applica il reverse charge), essi sono obbligati a integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e a versarla entro il termine stabilito per i contribuenti che liquidano l’imposta con periodicità mensile, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. I soggetti in regime forfetario, quindi, devono, in ogni caso, assolvere l'Iva sulle seguenti tipologie di operazioni: prestazioni di servizi ex articolo 7-ter del D.P.R. 633/1972, ricevute da soggetti non residenti; acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000 euro ivi prevista ovvero quelli effettuati successivamente al superamento, in corso d'anno, della medesima soglia. Risultano, altresì, tenuti al versamento dell'Iva i soggetti forfetari che pur avendo effettuato acquisti intracomunitari sotto soglia hanno optato per l'applicazione dell'Iva in Italia; operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta (esempio reverse charge). |
Lunedì, 15 Dicembre 2014 |
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PAGAMENTO RATEALE DELLE CARTELLE
In caso di decadenza dall’opzione di pagamento rateale delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, o dei controlli formali, la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo è eseguita entro il trentuno dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo. Le somme che, a seguito dei controlli automatici o dei controlli eseguiti dagli uffici, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta paga le somme dovute con il modello di pagamento unificato F24 entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In questo caso le sanzioni sono ridotte a un terzo; di norma, la sanzione del trenta per cento si riduce al dieci per cento e gli interessi del tre e mezzo per cento annuo sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'avviso bonario. Anche per quanto riguarda le somme derivanti da controlli formali, queste possono essere pagate entro trenta giorni con il modello di pagamento unificato F24. In tal caso l'ammontare delle sanzioni dovute è ridotto ai due terzi, di norma, la sanzione del trenta per cento si riduce al venti per cento e gli interessi del tre e mezzo per cento annuo sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'avviso bonario. Le somme dovute a seguito dei controlli automatici o formali possono essere versate in massimo sei rate trimestrali di pari importo, o, se superiori a cinque mila euro, in massimo venti rate trimestrali di pari importo. Le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto. Le stesse regole previste per gli avvisi bonari si applicano alle somme da versare a seguito di ricevimento della comunicazione prevista in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata. L'importo della prima rata delle somme dovute a seguito dei controlli automatici o formali deve essere versato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del tre e mezzo per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Il pagamento della prima rata deve avvenire obbligatoriamente entro trenta giorni senza alcuna possibilità di pagare in data successiva quindi in ritardo. Le rate diverse dalla prima, invece, possono essere pagate anche in ritardo fruendo del ravvedimento operoso. Tale istituto può essere fruito se il pagamento avviene entro il termine di pagamento della rata successiva. Il mancato pagamento della prima rata delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, o dei controlli formali, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, viene iscritto a ruolo. Al riguardo, il legislatore ha precisato che la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle predette iscrizioni a ruolo debba essere eseguita entro il trentuno dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo. Tali disposizioni, per espressa previsione normativa, si applicano anche alle somme da versare a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, Legge del 30 dicembre 2004, numero 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. |
Lunedì, 15 Dicembre 2014 |
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ACCORDO SCADENZA SU DURC ONLINE
In vista della prossima introduzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line, l’INAIL e l’ANCL, sindacato unitario dei consulenti del lavoro, sono addivenuti a un accordo per individuare un’adeguata scadenza per l'invio dell'autoliquidazione, ora stabilito al 28 febbraio 2015. La scadenza dell'invio dell'autoliquidazione è direttamente legata al DURC on line, la procedura che permetterà di mettere in linea gli archivi dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), dell’Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e Cassa Edile. Il termine era il 16 marzo 2015, ma così l'INAIL non avrebbe potuto abbinare in tempo i pagamenti del 16/2 con la relativa dichiarazione, rilasciando quindi DURC negativi, nonostante le posizioni aziendali fossero corrette. Era stato quindi proposto di anticipare tutto al 16/2, periodo già pieno di altre scadenze per gli studi professionali, fino ad arrivare alla soluzione condivisa del 28 febbraio. |
Lunedì, 15 Dicembre 2014 |
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VERIFICATI I REDDITI 2011 PER LA 14MA
Secondo quanto riportato dall’INPS, lo scorso mese di novembre è stata effettuata la verifica degli emolumenti (redditi consuntivi anno 2011) che, in base ai casi, possono generare due situazioni: conguaglio a credito oppure a debito. Nel primo caso, il pagamento verrà posto con la mensilità di gennaio 2015; viceversa, la somma da restituire verrà ripartita in 36 rate a partire dalla mensilità di gennaio 2015. La quattordicesima è stata introdotta per la prima volta nel 2007 dal Governo Prodi in favore ai pensionati ultra-sessantaquattrenni titolari di determinati condizioni reddituali. L’importo della somma aggiuntiva, che varia da 336 euro a 504 euro, viene erogata in base agli anni di contributi maturati e all’appartenenza della categoria di lavoro. Essa viene corrisposta in via provvisoria, in quanto il relativo diritto è verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva. Per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) del soggetto, nonché quella utilizzata per la liquidazione di supplementi. |
Lunedì, 15 Dicembre 2014 |
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DEBUTTO BUSTA ARANCIONE
L’INPS sta inviando 10.000 email ai lavoratori che rientrano nella sperimentazione della busta arancione. In particolare, si tratta di un sistema di calcolo che consentirà di ottenere una proiezione attendibile dell’importo della pensione che si percepirà in futuro. Si tratta del collaudo di un nuovo strumento che, nelle intenzioni dell’INPS, sarà avviato a breve per agevolare l’accesso ai servizi previdenziali. La busta arancione non sarà inviata per posta, ma potrà essere ottenuta direttamente online. Considerato che si tratta di una situazione sperimentale, in questa prima fase i soggetti interessati sono coloro che si trovano in prossimità di pensione e che abbiano versato contributi interamente all’INPS. Quindi, solo chi è già in possesso del PIN personale e che abbia una situazione previdenziale chiara potrà beneficiare di questo nuovo strumento. In pratica, il progetto messo in atto dall’INPS consente di visualizzare telematicamente l’estratto contro previdenziale ed elaborare i contributi che ancora mancano alla pensione, associandoli allo scenario macro-economico sulla base dei dati della Ragioneria dello Stato per le previsioni di medio-lungo termine, dando comunque la possibilità di intervenire su alcuni parametri quali, per esempio, l’andamento della retribuzione. Successivamente, seguirà il calcolo dell’importo dell’assegno mensile INPS. In particolare, i sistemi con i quali viene calcolata la pensione sono il contributivo e le due forme del sistema misto, quello retributivo (ante riforma Dini) e quello misto (post riforma Dini). |
Lunedì, 15 Dicembre 2014 |
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Messaggero Veneto 15 dicembre 2014 | Lunedì, 15 Dicembre 2014 |
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Sentinella del Canavese 10 dicembre 2014 | Venerdì, 12 Dicembre 2014 |
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INVIO UNICO ENTRO 29 DICEMBRE 2014
Entro il 29 dicembre 2014 è possibile presentare la dichiarazione tardiva tenendo in considerazione che: la dichiarazione è soggetta a una sanzione che va da euro 258 a euro a 1.032 euro (aumentata fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili) a prescindere dal fatto che le imposte siano state o meno versate; entro il 29 dicembre 2014 è possibile sanare la sanzione con l’istituto del ravvedimento operoso. Si dovrà presentare la dichiarazione in via telematica e versare una sanzione ridotta pari a 1/10 dei 258 euro ovvero 25 euro tramite modello F24 compilando la sezione erario con codice tributo 8911 anno 2013. La sanzione di 25 euro deve essere corrisposta per ogni tipo di denuncia che compone il modello Unico (Irpef e Iva danno origine a 50 euro di sanzione). Se le imposte indicate in Unico non sono state versate o sono state versate in maniera insufficiente, si dovrà applicare anche la sanzione del 30% che potrà essere sanata con il versamento delle stesse unitamente al versamento degli interessi nella misura del 2,50% e della sanzione ridotta al 3,75%. In caso di omessa presentazione del modello studi di settore è prevista una specifica sanzione pari a euro 2.065 se il contribuente non provvede alla presentazione dello stesso con dichiarazione integrativa anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni che non verranno presentate entro il termine massimo del 29 dicembre 2014 si considerano a tutti gli effetti omesse – quindi fanno scattare le sanzioni verranno sanzionate imputando una percentuale che va dal 120% al 240% dell’imposta accertata. La dichiarazione tardiva nasce quindi per “sanare” i casi in cui vi sia mancata presentazione della dichiarazione. Si deve tener presente che la dichiarazione tardiva è equiparata per legge alla dichiarazione presentata nei termini, ed infatti le scadenze riferite al termine di presentazione della dichiarazione, salvo alcune eccezioni, vanno generalmente comprese nel termine più ampio di 90 giorni dalla scadenza. L’art. 2, comma 1 del D.L. n. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012 ha introdotto un particolare istituto di ravvedimento operoso: la “remissione in bonis”. Tale forma di ravvedimento operoso serve ad evitare che piccole dimenticanze, relative ad adempimenti formali non eseguiti nei tempi giusti, sbarrino la strada al contribuente che, avendo i requisiti sostanziali, desidera fruire di agevolazioni fiscali o di regimi opzionali. Si evidenzia che per accedere alla regolarizzazione è necessario che: la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che, in caso di accesso, ispezione, verifica o di altra attività amministrativa di accertamento, riguardante settori impositivi diversi da quello a cui si riferisce il beneficio fiscale o il regime opzionale, non preclude l’opportunità di avvalersi della remissione in bonis attraverso la successiva trasmissione della comunicazione o l’assolvimento dell’adempimento fiscale richiesto; “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”, per accedere a regimi agevolati o a benefici fiscali, devono essere posseduti alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’effettuazione del relativo adempimento formale; la comunicazione deve essere effettuata o l’adempimento richiesto va eseguito “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”. Con tale espressione, si intende il termine ordinario di presentazione di Unico e non ha alcuna rilevanza il “periodo di tolleranza” di 90 giorni previsto dall’articolo 2, comma 7, del D.P.R. 322/1998. Questo significa che le dichiarazioni tardive, entro 90 giorni dal termine, si considerano validamente presentate, ma non rilevano ai fini della cosiddetta “remissione in bonis”. |
Giovedì, 11 Dicembre 2014 |
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CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE SUPERABILE TETTO 20%
Il tetto del 20% per i contratti di lavoro a termine, può essere superato dai contratti di prossimità per creare lavoro. L’intervento della contrattazione di prossimità non potrà rimuovere del tutto i limiti quantitativi previsti dalla legislazione o dalla contrattazione nazionale in merito ai contratti a termine ma prevederne una diversa modulazione. L’intervento della contrattazione di prossimità è ammesso solo a fronte di specifiche finalità e nel rispetto delle seguenti condizioni: devono essere finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività; devono essere subordinate al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro. |
Giovedì, 11 Dicembre 2014 |
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VIA LIBERA BONUS BEBE
Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, le strutture eroganti servizi per l’infanzia appartenenti alla rete pubblica o privata accreditata possono effettuare l’iscrizione nell’elenco appositamente istituito al fine di consentire alle madri lavoratrici l’erogazione del beneficio (conosciuto come bonus bebè) nel biennio 2014-2015. Si fa riferimento al bonus bebè che è alternativo al congedo parentale. Si è data così la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità, un contributo economico per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati (voucher per pagare la baby-sitter). L’agevolazione è usufruibile negli undici mesi dopo il congedo di maternità. L’importo del beneficio, che dura per un periodo massimo di sei mesi (divisibile solo per frazioni mensili intere) per le lavoratrici dipendenti e massimo 3 mesi per quelle iscritte alla gestione separata, ammonta a 300 euro mensili. Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità. L’agevolazione spetta solo ai bambini già nati o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro 4 mesi successivi alla scadenza del bando. Per usufruire del bonus bebè è necessario dimostrare che il bambino frequenti un asilo nido o sia affidato alle cure di una baby-sitter. |
Giovedì, 11 Dicembre 2014 |
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VERSAMENTI VOLONTARI INPS
La fine del corrente anno corrisponde con un importante adempimento per chi ha interrotto o cessato la propria attività lavorativa. Questi ultimi, infatti, devono procedere al pagamento della terza rata (luglio-settembre) della contribuzione volontaria per l’anno 2014. Si fa riferimento, in particolare, a quei contributi che devono essere versati per chi ha cessato o interrotto l’attività lavorativa, al fine di: perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto a una prestazione pensionistica; incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti. Infatti, il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione ovvero all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo. Tuttavia, la suddetta autorizzazione può essere concessa anche se il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non è cessato nel caso di: sospensione dal lavoro, anche per periodi di breve durata se tali periodi sono assimilabili alla interruzione o cessazione del lavoro; sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge o disposizioni contrattuali successivi al 31.12.1996 in alternativa alla possibilità di riscatto come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 8 settembre 1996, n. 564; attività svolta con contratto di lavoro part-time, se effettuati a copertura ovvero a integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto; integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell’anno. Gli interessati per poter pagare i contributi volontari possono avvalersi: del bollettino MAV (Pagamento mediante avviso), che può essere pagato in una qualsiasi banca senza commissioni aggiuntive; del sito Internet dell’INPS (www.inps.it), utilizzando la carta di credito; del numero gratuito 803.164 da rete fissa o del numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, utilizzando la carta di credito; del rapporto interbancario diretto (RID) con il quale il cittadino richiede l’addebito sul conto corrente, attivabile compilando l’apposito modulo fornito dall’Istituto al momento dell’autorizzazione al versamento e presentato all’istituto di credito presso il quale è acceso il conto corrente. |
Giovedì, 11 Dicembre 2014 |
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SCADENZA FERIE 2014
Entro il 31 dicembre 2014, i datori di lavoro devono verificare che i dipendenti abbiano fruito almeno di due settimane di ferie relative all’anno 2014. In caso contrario, sarà applicata una sanzione pecuniaria che varia in base al numero di lavoratori per i quali non è stato concesso il periodo feriale. Al riguardo, occorre ricordare che entro il 30 giugno 2015 invece, dovranno essere godute le ultime due settimane di ferie dell'anno 2013. Le ferie, la cui durata è prestabilita dai rispettivi CCNL, è un diritto irrinunciabile del lavoratore in quanto è garantito dalla Costituzione. In ogni caso, la sua durata non può essere inferiore alle 4 settimane annuali. Si distinguono tre periodi di riposi: i primi due periodi corrispondono a due settimane l’uno; mentre il terzo periodo, quello eccedente il minimo sindacale, può essere previsto dai CCNL o dal contratto di assunzione. Il primo periodo di ferie, pari a due settimane, va fruito nello stesso anno di maturazione, in modo ininterrotto, purché non vengano violati i principi del codice civile. Nel senso che la richiesta deve essere comunque formulata in anticipo in modo tale da rispettare le esigenze dell’impresa. |
Giovedì, 11 Dicembre 2014 |
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EMERSIONE CAPITALI ESTERI
La procedura per l’emersione dei capitali esteri e dei redditi nazionali può essere attivata entro il 30.09.2015. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio. Allo scopo di sanare le citate violazioni, il contribuente deve: indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’IRAP, dei contributi previdenziali, dell’IVA e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione; versare le somme dovute: entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione; ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione oppure essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. |
Giovedì, 11 Dicembre 2014 |
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VISTO DI CONFORMITA' INFEDELE 730 PRECOMPILATO
Se il CAF o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle Entrate. Se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta dal CAF o dal professionista è pari all’importo della sola sanzione. Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e comunque entro il 7 luglio, il CAF o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal CAF o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute. Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali. |
Giovedì, 11 Dicembre 2014 |
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Messaggero 9 Dicembre 2014 | Martedì, 09 Dicembre 2014 |
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Mattino 9 Dicembre 2014 | Martedì, 09 Dicembre 2014 |
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SCADENZA ACCONTO TFR 16 DICEMBRE 2014
A breve scade il versamento dell’acconto fiscale sui rendimenti del TFR dei dipendenti. Infatti, il prossimo 16 dicembre i datori di lavoro interessati dovranno corrispondere la prima rata dell’imposta sostituiva, pari all’11%, per pagare l'anticipo di tasse dovute dai lavoratori sul “guadagno” (il rendimento) derivante dal proprio trattamento di fine rapporto nelle casse aziendali. Il versamento è dovuto da tutti i datori di lavoro (sostituti d’imposta) e consiste nel determinare l'imposta sostitutiva dovuta dai lavoratori e di versarla all'erario. L’appuntamento non riguarda quei datori di lavoro che non sono anche sostituti di imposta, come per esempio i datori di lavoro di colf e badanti (domestici). Restano fuori anche i sostituti d’imposta che sono diventati tali durante l'anno precedente a quello per il quale è dovuto l'acconto che sono, in sostanza, le aziende che hanno fatto le prime assunzioni nel corso di quest'anno. Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i sostituiti d’imposta in questione possono versare direttamente l’imposta, entro la naturale scadenza del 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. Le imprese con più di 49 addetti (almeno 50), a partire dal 1° gennaio 2007, sono costrette a liberarsi del TFR maturando dei propri dipendenti sia nell'ipotesi in cui i lavoratori abbiano deciso o decidano di aderire alla previdenza integrativa (in tal caso devono versare il TFR al fondo pensione scelto) sia nell'ipotesi in cui abbiano deciso o decidano di conservare il TFR come retribuzione differita. In quest'ultimo caso però le imprese sono tenute a versare il TFR a un fondo di tesoreria statale gestito dall'INPS. Infatti, per effetto della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), tali imprese non gestiscono più il TFR dall'anno 2007 in poi, pertanto sono tenute ad adempiere al versamento dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazione limitatamente alle quote di TFR accantonate fino al 31 dicembre 2006. Due sono i criteri per poter versare l’imposta sostitutiva: il metodo storico e quello previsionale. Nel primo caso, l'acconto è calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, comprese le rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell’anno per la cessazione del rapporto a seguito, per esempio, di dimissioni o licenziamenti. Se si sceglie, invece, il metodo previsionale, il calcolo è effettuato sulle rivalutazioni che si presume matureranno nell’anno al quale l’acconto si riferisce, con riferimento ai soli dipendenti in forza al 30/11/2014. La base di calcolo sulla quale determinare l’acconto è composta dal TFR maturato fino al 31/12/2013 relativo ai dipendenti in forza al 30/11/2014, sul quale viene applicato l’indice ISTAT di rivalutazione rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente. Il calcolo dunque si basa su valutazioni di tipo previsionale che sarà possibile verificare soltanto a fine annualità. L’imposta sostitutiva va versata (acconto e saldo) mediante il modello F24. Questo consente ai datori di lavoro di poter esercitare eventuali compensazioni del debito con crediti vantati a titolo di altre imposte e/o contributi. In caso di tardivo o omesso versamento dell’imposta, si applica una sanzione pari al 30%. In particolare, si tratta di una violazione a cui è comunque applicabile il ravvedimento operoso nei termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione Modello 770, nella quale vengono esposti i dati relativi agli importi dovuti e ai versamenti effettuati. |
Mercoledì, 03 Dicembre 2014 |
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Provincia Pavese 09 dicembre 2014 | Martedì, 09 Dicembre 2014 |
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DOMANDE DI PENSIONE RESPINTE IN CASO DI ESAURIMENTO RISORSE FINANZIARIE
Secondo quanto indicato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, i soggetti che, avendo presentato alla competente DTL domanda di accesso alla quarta salvaguardia (art. 11-bis della L. n. 124/2013), sono in possesso di un provvedimento di accoglimento della stessa DTL, ma non hanno ricevuto la certificazione del diritto alla salvaguardia – in quanto esclusi dal contingente numerico – non dovranno presentare alcunché per accedere alla sesta salvaguardia (L. n. 147/2014). Con riferimento all’istruttoria di accesso alla pensione ante riforma Monti-Fornero (L. n. 214/2011), l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale precisa che ciascun soggetto salvaguardato riceverà una lettera che certifica il diritto ad accedere al trattamento pensionistico secondo le regole vigenti prima dell’entrata in vigore della predetta legge, specificando, sulla base delle norme che regolano le cosiddette “finestre di accesso”, la prima decorrenza utile per ottenere la pensione. Nella lettera di certificazione, inoltre, viene specificata la data di apertura della c.d. “finestra di accesso”, quindi la prima data utile dalla quale l’assicurato può ottenere la pensione. Di conseguenza, i soggetti in possesso della suddetta lettera certificativa possono presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra al pari di tutti gli altri assicurati. Tuttavia, qualora alla data di presentazione della domanda di pensione in salvaguardia risulti raggiunta la copertura finanziaria prevista dalla legge per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati, la domanda stessa dovrà essere respinta. I soggetti che, avendo presentato alla competente DTL domanda di accesso alla quarta salvaguardia (art. 11-bis della L. n. 124/2013), sono in possesso di un provvedimento di accoglimento della stessa DTL, ma non hanno ricevuto la certificazione del diritto alla salvaguardia – in quanto esclusi dal contingente numerico – viene concesso di non presentare una nuova domanda per la sesta salvaguardia. Per tali soggetti, infatti, l’INPS provvederà d’ufficio al monitoraggio delle domande e alla certificazione del diritto. Al contrario, i soggetti che non hanno presentato domanda di accesso alla quarta salvaguardia alla competente DTL ovvero che, pur avendo presentato domanda, non hanno ricevuto un provvedimento di accoglimento da parte della stessa DTL, devono presentare domanda di accesso alla sesta salvaguardia alla competente DTL entro il 5 gennaio 2015. |
Mercoledì, 03 Dicembre 2014 |
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Sentinenlla 03 dicembre 2014 | Mercoledì, 03 Dicembre 2014 |
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SANATORIA VERSAMENTI IN RITARDO DEGLI ACCONTI
Se entro il primo dicembre non è stato effettuato il secondo o unico acconto delle imposte dirette è possibile rimediare versando la somma dovuta più una piccola sanzione. Questa sanzione varia a seconda che il pagamento omesso venga sanato entro quindici giorni oppure entro trenta giorni o, infine, entro il termine ultimo del trenta settembre 2015 (termine per la presentazione della dichiarazione). In caso di omesso/tardivo versamento delle imposte è applicabile la sanzione pari al trenta per cento dell’importo non versato. Tale sanzione ridotta può essere ulteriormente abbassata usufruendo del ravvedimento operoso, il quale permette di diminuire la sanzione a un decimo diventando così dello 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo: variando quindi dallo 0,2 per cento per un giorno di ritardo, fino al 2,8 per cento per quattordici giorni di ritardo. Quindi, ravvedimento breve al tre per cento e ravvedimento sprint allo 0,2 per cento giornaliero. Naturalmente, nel calcolo delle somme dovute al Fisco per pagare gli importi dovuti e le sanzioni occorre sempre non dimenticarsi degli interessi dovuti nella misura dell’uno per cento annuo. Per i versamenti effettuati dal sedici dicembre ed entro il trentuno dicembre (entro il trentesimo giorno di ritardo), la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua in tutto o in parte il pagamento è pari al trenta per cento dell’importo non versato. La fattispecie dell’omesso o insufficiente versamento può essere sanata versando l’imposta o maggiore imposta più la sanzione ridotta a un decimo, quindi il tre per cento sempre più interessi. Anche per i versamenti effettuati oltre il trentesimo giorno dalla scadenza, la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua, in tutto o in parte, il pagamento rimane sempre pari al trenta per cento dell’importo non versato. Anche in questo caso la fattispecie dell’omesso o insufficiente versamento può essere sanata versando l’imposta non versata, una sanzione un po’ più alta pari al 3,75 per cento (1/8 del trenta per cento) e, infine, gli interessi. Si tratta dei pagamenti effettuati dopo il trentuno dicembre ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2014 (trenta settembre 2015). |
Martedì, 02 Dicembre 2014 |
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Mattino 1 dicembre 2014 | Lunedì, 01 Dicembre 2014 |
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Messaggero Veneto 1 dicembre 2014 | Lunedì, 01 Dicembre 2014 |
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ISTRUZIONI CALCOLO SALDO IMU 2014 16 DICEMBRE
Per calcolare il saldo dell’IMU 2014 dovuto entro il 16 Dicembre 2014, è necessario procede all’individuazione degli immobili soggetti al calcolo ossia le “abitazioni principali di pregio”(categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Inoltre, sono soggetti a tassazione con le regole ordinarie, senza esenzioni i seguenti immobili: seconde case, laboratori, uffici, magazzini, tettoie, palestre, stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro, ecc. Viene confermata l’esenzione per: immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (box e cantine); nonché immobili ad essa assimilati ex lege: i fabbricati destinati ad alloggi sociali ex D.M. 22.04.2008, l'ex casa coniugale o quelli destinati esclusivamente all’esercizio del culto (art.9 co. 8, D.Lgs. 23/2011), nonché quelli posseduti da ENC che li adibiscono all’esercizio, con modalità non commerciali, di attività esenti ex art.7 co.1, D.Lgs. n. 504/92 (assistenziali sanitarie, previdenziali, didattiche, ricettive, sportive, ecc.); o quelli che il comune assimila all’abitazione principale con previsione espressa in delibera: case dell’anziano o disabile, che acquisisce la residenza nell’istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, se non locato; Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e assegnati da IACP; i terreni agricoli per i CD e IAP iscritti alla previdenza agricola; e i fabbricati rurali strumentali, come definiti dal’art.9 co.3-bis D.L. 557/93; immobili merce delle imprese di costruzione invenduti, non locati (art.2 co.1 e 2 lett. a), D.L. n. 102/2013); altresì a decorrere dal 2014, è prevista l’esenzione gli immobili destinati alla ricerca scientifica, svolta con modalità non commerciali. è necessario determinare la base di calcolo dell’IMU basata sul valore catastale dell’immobile, che è pari alla rendita catastale (risultante nell’atto notarile di compravendita) rivalutato del 5% e moltiplicato per i coefficienti moltiplicatori: 160 per le unità abitative, 140 per i fabbricati di categoria catastale B, C3, C4 e C5, 80 per i fabbricati di categoria catastale D5 e A10, 65 per i fabbricati di categoria catastale D, a eccezione di D5, 55 per gli immobili C1. Fanno eccezione i fabbricati di categoria D, non censiti, posseduti da imprese e contabilizzati distintamente: per questi si applica il criterio contabile (art. 5, co. 3, D.Lgs. 504/1992), prendendo a riferimento il costo di acquisto iscritto in contabilità, al lordo delle quote di ammortamento, aumentato di spese incrementative e rivalutato con gli indici ministeriali. Su tale valore viene calcolata l’IMU fino ad arrivare a una rendita catastale. Una volta che il contribuente ha chiesto l'accatastamento, il valore contabile viene utilizzato temporaneamente, in attesa di adottare un valore catastale ordinario, che avrà effetti retroattivi. Si dovrà, quindi, conteggiare i conguagli, a debito o a credito, tra quanto versato in base al criterio contabile e quanto versato secondo quello catastale. Se la rendita è stata attribuita nel corso del 2014, in sede di versamento del saldo IMU il 16 dicembre 2014, andrà adottato il valore catastale, anche se in acconto è stato applicato il criterio contabile. I fabbricati di interesse storico-artistico sono soggetti a IMU ma con una base imponibile ridotta del 50%. Stessa regola si applica ai fabbricati inagibili o inabitabili. Per quanto concerne le aliquote, entro lo scorso 21 ottobre 2014, i Comuni avrebbero dovuto inviare al dipartimento Finanze, le delibere con le nuove aliquote IMU 2014, per evitare che i contribuenti versassero il saldo di dicembre, come è accaduto per l’acconto, con le aliquote 2013 e con i criteri dell’anno scorso. L’adempimento non era obbligatorio, ma riguardava solo i Comuni, che avevano l’intenzione di modificare le aliquote e le regole 2013. Nonostante questo, circa l’80% dei Comuni ha inviato i propri atti al Ministero. Va verificata, quindi, l’aliquota 2014 prevista dal Comune, da utilizzare a saldo il prossimo 16 dicembre; il versamento va fatto a conguaglio, rispetto all’acconto 2014, che prevedeva l’applicazione delle vecchie aliquote 2013. Una volta calcolata l’imposta annuale, si scomputa quanto versato a giugno 2014 e il residuo va versato il 16.12.2014. Una volta fatto il calcolo, è necessario verificare se l’importo è dovuto. La soglia minima (12 euro) per l’esigibilità di ogni tributo locale è contemplata dall’articolo 1, co. 168, della Legge 296/2006 (c.d. Finanziaria 2007), che opera anche ai fini dell’IMU, trattandosi di una norma di carattere generale. Secondo tale norma, gli enti locali, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 25 della Legge 289/2002 (c.d. Finanziaria 2003), stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi, fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o i rimborsi non sono eseguiti. In caso di mancata delibera, si applica l’art. 25 della L. 289/2002, che fissa l’importo a 12 euro. Dunque, la disciplina prevista dall’art. 25 della L. 289/2002 si applica esclusivamente qualora l’ente locale non provveda a stabilire un importo minimo di versamento per ogni tributo (IMU, TARI, imposta sulla pubblicità, ecc.) dovuto da ciascun soggetto passivo. Il limite di 12 euro rappresenta l’importo minimo dell’imposta complessivamente dovuta. Se l’imposta dovuta, acconto più saldo, è pari a 11 euro, il contribuente non deve eseguire alcun versamento. Se invece, l’imposta da versare in sede sia di acconto, sia a saldo, fosse di 11 euro per rata, il contribuente dovrà eseguire il pagamento soltanto a saldo di 22 euro. |
Lunedì, 01 Dicembre 2014 |
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REGIME FORFETTARIO SENZA RITENUTE
Nel nuovo regime forfetario i contribuenti non subiscono la ritenuta alla fonte (a tal fine rilasciano la consueta dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura) ed in più non effettuano la ritenuta alla fonte. Ciò costituisce un’ulteriore semplificazione rispetto al vigente regime dei minimi. Sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta. Il regime forfetario prevede una serie di semplificazioni in materia di imposte dirette, IRAP e IVA. In linea generale, vi è l’obbligo di conservare i documenti emessi o ricevuti ma non vi è obbligo di registrazione quindi di tenuta dei registri (ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA) né di presentazione della dichiarazione e comunicazione annuale IVA. Ai fini della determinazione del reddito, i contribuenti in esame devono compilare gli appositi campi a essi riservati che saranno inseriti nel modello Unico Persone fisiche. I soggetti forfetari non sono sostituti di imposta e nei loro confronti non si applicano ritenute. Sono però tenuti a indicare nella dichiarazione dei redditi sia il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte sia l'ammontare degli stessi redditi corrisposti. Affinché i loro compensi non vengano assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, è necessario rilasciare al proprio sostituto la consueta dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito, cui le somme afferiscono, è soggetto a imposta sostitutiva. In caso di decadenza dal regime agevolato, i contribuenti dovranno fornire tempestiva comunicazione al sostituto. Inoltre, non sono accertabili mediante studi di settore e parametri né sono tenuti alla compilazione dei modelli per gli studi settore, anche se l’Agenzia delle Entrate si riserva di richiedere informazioni in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi che andrà presentata nei tempi e con le modalità ordinarie. I soggetti forfetari non sono tenuti altresì a una serie di adempimenti che gravano ordinariamente sulle imprese: è il caso, a esempio, dello “spesometro” e della comunicazione delle operazioni con Paesi black list. In materia di IVA è sempre esclusa la detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli artt. 19 ss. del D.P.R. n. 633/1972, mentre per le operazioni attive nazionali e intracomunitarie non vi è diritto di rivalsa. Per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, nulla cambia rispetto alle ordinarie regole previste dagli artt. 7-ter ss. del D.P.R. n. 633/1972; per le importazioni, esportazioni e operazioni a esse assimilate continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. n. 633/1972, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto. I contribuenti forfetari sono esenti dall'IRAP (atteso che l'imposta sostituiva a cui risultano soggetti sostituisce, tra l'altro, anche l'IRAP) e conseguentemente non tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione. Peraltro, anche in caso di esercizio di opzione per il regime ordinario, si tratta di soggetti che, in linea di massima, sarebbero comunque esclusi da IRAP in assenza di un’autonoma organizzazione. |
Lunedì, 01 Dicembre 2014 |
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AUMENTA LO SCONTO INAIL
Secondo quanto stabilito dall’INAIL, lo sconto applicabile dalle aziende ai premi INAIL è passato dal 14,17% al 15,38% e si applica a tutte le tipologie di premi, di ogni gestione. Tale sconto, cumulabile con altre eventuali riduzioni e/o agevolazioni spettanti all'impresa ad altro titolo, viene adottato sul premio finale dovuto al netto delle altre riduzioni. Esso si applica, inoltre, sia alla rata anticipata (in scadenza il 16 maggio) sia a quella di regolazione. Le modalità applicative sono diverse in base al tipo di impresa e all'anzianità assicurativa. Con riferimento alle imprese assicurate da oltre un biennio, si applica lo sconto del 15,38% sulle lavorazioni per le quali nell'anno 2015 l'INAIL abbia comunicato un “tasso applicabile” di misura pari o inferiore al “tasso medio” delle tariffe vigenti. Per quanto riguarda invece le imprese non assicurate da oltre un biennio, lo sconto spetta se l'impresa dimostra l'osservanza delle norme su sicurezza e lavoro. Al riguardo, l’INAIL fa riferimento alla stessa procedura che consente di aver diritto alla cosiddetta “oscillazione” del tasso nel primo biennio di attività (riduzione del 15%). L'INAIL ha stabilito che il nuovo sconto del 15,38% (che si cumula al 15%) si applica automaticamente alle imprese che hanno già presentato domanda per l'oscillazione e che, pertanto, non devono ripresentare domanda. Alle imprese alle quali il primo biennio di attività scada tra “gennaio e giugno 2015”, la domanda può essere inviata entro il 30 giugno. Infine, le imprese che versano premi unitari, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, applicano lo sconto del 15,38% se per l'attività svolta l'INAIL abbia calcolato un Indice di Gravità Aziendale (Iga) non superiore all'Indice di Gravità Medio di categoria. L'Iga è calcolato dall'Inail ogni anno, mentre l'Igm è valido per il triennio 2014/2016. |
Venerdì, 28 Novembre 2014 |
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BONUS ASSUNZIONI
Con il "Programma Garanzia Giovani" è stata definita e sviluppata una strategia articolata su un insieme di misure, la cui attuazione coinvolge le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento. Una di queste misure è costituita dal bonus occupazionale (la misura non è stata attivata nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Campania). Le aziende possono offrire un'opportunità a giovani di 16-29 anni che non studiano, non lavorano e non stanno svolgendo formazione (NEET), ma stanno intraprendendo un percorso di inserimento nel mercato del lavoro attraverso il supporto dei servizi per l'impiego e il Programma nazionale Garanzia Giovani. L'importo del bonus varia in funzione della tipologia di contratto con cui avviene l'assunzione, delle caratteristiche del giovane (profiling) e delle differenze territoriali. In particolare, varia da: un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 2.000 euro nel caso di contratto a tempo determinato - anche a scopo di somministrazione - di durata uguale o superiore a 6 mesi; da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 4.000 euro nel caso di contratto a tempo determinato anche a scopo di somministrazione di durata uguale o superiore a 12 mesi; infine, per l'attivazione di un contratto a tempo indeterminato, l'importo può variare da 1.500 euro a 6.000 euro nel caso in cui il grado di occupabilità del giovane è molto basso. Per ottenere il bonus, il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS una domanda preliminare di ammissione tramite il modulo di istanza on-line "GAGI" disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo" sul sito www.inps.it. |
Giovedì, 27 Novembre 2014 |
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CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAIZONE
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del settembre 2014 per l’attuazione delle dell'art. 6 del decreto-legge 145/2013, relativo al contributo tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, il decreto stabilisce lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi in forma di voucher di valore non superiore a 10.000,00 euro. I finanziamenti potranno essere utilizzati per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano: il miglioramento dell'efficienza aziendale; la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro; lo sviluppo di soluzioni di e-commerce; la connettività a banda larga e ultralarga; il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili; la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese. I voucher sono concessi nella misura massima del 50 per cento del totale delle spese ammissibili alla condizione che tutti i servizi e le soluzioni informatiche appena elencati devono essere acquisiti successivamente all'assegnazione del voucher. I contenuti del modello di domanda, le modalità e i termini di presentazione dell’ istanza, le modalità di concessione del voucher e gli schemi specifici per la presentazione delle richieste di erogazione e la gestione delle stesse, saranno definiti con successivo Decreto del Ministero. Lo stesso provvedimento direttoriale riporterà altresì il riparto su base regionale delle risorse finanziarie previsto dall'articolo 6, comma 2, del Decreto-Legge e l'indicazione delle regioni nel cui territorio devono essere ubicate le unità produttive delle imprese beneficiarie, nonché l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione dell'agevolazione prevista dal Decreto. Le domande potranno essere inviate esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet del Ministero. |
Lunedì, 24 Novembre 2014 |
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BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 30% CON COTRATTO A CANONE CONCORDATO
Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi di locazione di bene immobile dichiarato di interesse storico/artistico, i valori da confrontare per determinare ai fini IRES, sono il canone annuo, ridotto del 35 per cento, e la rendita catastale, rivalutata, ridotta del 50%. Il trattamento vale tanto per le persone fisiche e le società semplici, quanto per le società commerciali. La Legge 431/98 prevede un ulteriore abbattimento, nella misura del 30 per cento, dell’imponibile fiscale se il contratto di locazione è stato stipulato a canone concordato, ossia quei contratti stipulati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, situate nei comuni cosiddetta ad alta densità abitativa. Pertanto, se ci si trova in presenza di immobili di interesse storico o artistico situati in comuni cosiddetti ad alta densità abitativa e sono locati con contratti stipulati o rinnovati a canone concordato, il relativo reddito è ulteriormente ridotto del 30 per cento. |
Lunedì, 24 Novembre 2014 |
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PERDITA DEI CONTRIBUTI IN CASO DI LICENZIAMENTO
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che in ordine alla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà, qualora l’azienda licenziasse o mettesse in mobilità i lavoratori in solidarietà, perderebbe il contributo esclusivamente “in relazione ai dipendenti licenziati” e non a tutti quelli in solidarietà come precedentemente previsto. Il contributo di solidarietà prevede in favore delle imprese le quali stipulino contratti di solidarietà un contributo pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario, per un periodo massimo di due anni. L’agevolazione, in sostanza, è volta a evitare o ridurre le eccedenze di personale o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. Suddetto contributo di solidarietà è riservato: alle imprese con oltre 15 dipendenti e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all'art. 24 della Legge n. 223/1991 ove ne ricorrano i presupposti o, qualora non ricorrano, che intendano procedere a licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo; alle imprese che abbiano almeno due dipendenti, e non un numero superiore a 15, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 1, D.L. n. 726/1984, convertito con modificazioni dalla L. n. 863/1984; alle imprese alberghiere e le aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali, che presentino gravi crisi occupazionali, indipendentemente dal numero dei dipendenti. Resta fermo l'obbligo, per le imprese alberghiere e per le aziende termali private con più di 15 dipendenti, di avviare la procedura di cui all'art. 24 della L. n. 223/1991, ove ne ricorrano i presupposti; alle imprese artigiane, con almeno due dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano il compenso previsto a carico dei fondi bilaterali. Affinché gli interessati possano accedere al contributo, devono avere un’anzianità aziendale non inferiore a 90 giorni alla data dell'inizio del regime di solidarietà. Si può applicare il regime e corrispondere il relativo contributo per tutta la durata del regime di solidarietà anche ai lavoratori assunti con contratto a termine, con contratto di inserimento e agli apprendisti. |
Lunedì, 24 Novembre 2014 |
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RIFINANZIAMENTO SOCIAL CARD
è stato presentato un emendamento al Ddl Stabilità 2015 che rifinanzia la c.d. “Social Card” per 250 milioni anche per l’anno prossimo, la stessa cifra stanziata per l’anno 2014. Secondo quanto indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con un comunicato stampa del 20 novembre 2014, l’emendamento del governo al ddl di stabilità non prevede modifiche alle condizioni personali, anche quanto alla nazionalità, per accedere al beneficio, rispetto alla legislazione vigente che prevede anche per il soggetto extracomunitario con regolare permesso di soggiorno di lungo periodo, il diritto alla social card. La Social Card (comunemente chiamata “Carta Acquisiti” o “Carta Sociale”) è una carta prepagata creata per fornire un sostegno alla spesa alimentare, sanitaria e domestica (per esempio il pagamento delle bollette) delle famiglie più bisognose. Oltre a tutte le famiglie idonee potranno richiederla, come detto in premessa, anche i cittadini stranieri. Essa vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro, in base agli stanziamenti via via disponibili. Inoltre, la carta acquisti viene data agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai tre anni (in questo caso il titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti e redditi bassi. Per richiedere la sovvenzione economica, l’interessato dovrà presentare una nuova dichiarazione ISEE (presso qualunque patronato), in modo tale che i dichiaranti interessati non possano abusare del diritto. |
Lunedì, 24 Novembre 2014 |
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Mattino di Padova 24 novembre 2014 | Lunedì, 24 Novembre 2014 |
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MERCATO IMMOBILIARE IN CRESCITA
Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, nel terzo trimestre 2014 il settore registra un +3,6% rispetto allo stesso periodo del 2013, con un totale di 206.945 transazioni. La ripresa del mercato immobiliare è dovuta in gran parte alla caduta repentina dei prezzi, come segnalato dalla fotografia scattata da Nomisma sul mercato residenziale. Il maggior incremento si registra nel settore commerciale che segna un +9%, con 5.428 transazioni. Nel settore commerciale si è registrato al Sud un +12,2% e nel Nord +10%. Fanalino di coda il Centro con un +3%. Ottima anche la performance del settore residenziale, che fa registrare l’incremento più consistente in termini assoluti. Su base nazionale, rispetto allo stesso periodo del 2013, il mercato residenziale guadagna oltre quattro punti percentuali, registrando 94.861 compravendite. Per quanto riguarda la distribuzione geografica dell’incremento, questo è maggiore (seppur lievemente) nel Centro e al Nord rispetto al Sud: il Centro fa registrare un +4,5% di poco superiore al +4,3% segnato dal Nord; minore l’incremento al Sud che si attesta al 3,6%. |
Lunedì, 24 Novembre 2014 |
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Messaggero 24 novembre 2014 | Lunedì, 24 Novembre 2014 |
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ON LINE LA BOZZA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA
A partire dal 2015 per il periodo d’imposta 2014, i sostituti d’imposta dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio. Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone di: Frontespizio, nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica; Quadro CT, nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate; Certificazione Unica 2015, nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. I modelli e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure da quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. Sono tenuti all’invio del flusso telematico: coloro che nel 2014 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte; sono altresì tenuti a d inviare il flusso coloro che nel 2014 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all’Inail. Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 7 marzo 2015. Nel gestire gli obblighi di comunicazione della certificazione unica, bisogna distinguere le situazioni che hanno determinato, nel corso del periodo d’imposta o entro i termini di presentazione del flusso, l’estinzione o meno del sostituto d’imposta. In caso di operazioni straordinarie, il sostituto d’imposta cedente non è tenuto al rilascio della certificazione unica e non dovrà pertanto effettuare alcun invio relativamente alle somme da lui erogate. Il sostituto d’imposta subentrante, tenuto al rilascio della certificazione unica, deve inviare entro il 7 marzo, la certificazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando, nei punti da 301 a 331, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto. Il contribuente che nell’anno ha posseduto soltanto i redditi di lavoro dipendente attestati nella Certificazione Unica (CUD 2014), è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, sempreché, nel caso di redditi da lavoro dipendente siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio. I titolari della certificazione devono, in ogni caso, presentare: il quadro RM del Mod. UNICO 2015 Persone fisiche: se hanno percepito nel 2014 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni; se hanno percepito nel 2014 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta; il quadro RT del Mod. UNICO 2015 Persone fisiche: se nel 2014 hanno realizzato minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate; se nel 2014 hanno realizzato plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ovvero intendono effettuare compensazioni; se nel 2014 hanno realizzato altri redditi diversi di natura finanziaria per determinare e versare l’imposta sostitutiva dovuta; il modulo RW, se nel 2014 hanno detenuto investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli e attività finanziarie. |
Lunedì, 24 Novembre 2014 |
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PER ISEE
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate. La DSU raccoglie informazioni sul nucleo familiare e su tutti i suoi componenti. La DSU si compone di diversi moduli e quadri da compilare a seconda delle caratteristiche del nucleo e del tipo di prestazione che si intende richiedere. Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare il modello MINI, costituito dalla prima parte del Modello Base (MB.1) e dalla prima parte del Foglio componente (FC.1). In particolare si tratta di: il primo Modulo del Modello base, MB.1 che contiene le principali informazioni relative al nucleo familiare nel suo complesso, tutte da auto-dichiarare, ed è obbligatorio (salvo i casi di prestazioni sociosanitarie o prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca in cui si scelga di indicare un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario, compilando il Modulo MB1 rid.); il primo Modulo del Foglio componente, FC.1, che contiene le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali riferite al singolo componente. Il Modulo FC.1 va compilato obbligatoriamente per ogni singolo componente del nucleo, tranne che nei casi di minorenni che non hanno reddito (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU) e patrimonio (nell’anno precedente la presentazione della DSU). Il modello MINI non può essere presentato quando ricorre una delle situazioni seguenti: richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario; presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti; presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro né conviventi; esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari. L’ISEE sarà calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU e di altri dati rilevati direttamente negli archivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS. L’attestazione dell’ISEE è resa disponibile dall’INPS entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU. Se il dichiarante rileva inesattezze nell’attestazione, al fine di modificare la DSU per il calcolo dell’ISEE, deve compilare il Modulo FC.3. |
Mercoledì, 19 Novembre 2014 |
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La Sentinella del Canavese 19 11 2014 | Mercoledì, 19 Novembre 2014 |
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SCADENZE NOVEMBRE E DICEMBRE 2014
I mesi di Novembre e Dicembre sono molto impegnativi dal punto di vista degli adempimenti fiscali per i contribuenti italiani, con ben duecentoventuno espletamenti tributari in programma. Tra i più importanti vi sono i pagamenti di acconti e saldi IVA, IRPEF, IRAP, IRES, cedolare secca, TASI, IMU e TARI. Sono da pagre il 17 novembre il saldo IRPEF con 2013 e/o primo acconto per il 2014, più relative addizionali regionali e comunali; l’IVA, con versamenti relativi al terzo trimestre, al mese precedente o a titolo di saldo per il 2013; il saldo IRAP 2013 e primo acconto per l'anno 2014; cedolare secca, per il saldo per il 2013 e primo acconto per il 2014; IRES, per saldo per l'anno 2013 e primo acconto per l'anno 2014. Sempre il 17 novembre è il termine per i versamenti delle imposte sostitutive e i sostituti d’imposta dovranno versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente. Per il pagamento Imposte Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) sono da applicare le vecchie aliquote, vista la cancellazione dell’IRAP sul lavoro prevista nella nuova Legge di Stabilità, per cui i versamenti 2014 si devono calcolare con un'aliquota più alta rispetto a quella ridotta dal decreto sul bonus IRPEF, e quindi con l'aliquota ordinaria dell'IRAP al 3,9% e non più al 3,5 %. Sono invece in programma a dicembre i pagamenti degli acconti per il 2014, come l'IRES dal 101,5% fino al 130% per banche e assicurazioni o come l'IRPEF al 100%. Per il pagamento di IRPEF, IRAP ed IRES, occorre procedere alla scelta di pagamento se con metodo storico, vale a dire considerando l'imposta versata nell'anno precedente, al netto di ritenute, detrazioni e crediti di imposta, o metodo previsionale, in riferimento cioè alla somma che si presume si debba versare per il periodo di imposta in corso. Per effettuare i giusti versamenti, nel caso del metodo storico, è bene verificare che non ci siano obblighi di ricalcolo delle tasse 2013 su cui ridefinire gli acconti 2014. Il primo dicembre scade il termine di versamento dell'acconto sulla cedolare secca per i proprietari di case in affitto e in questo caso è necessario ricordare che non paga il contribuente che per il 2014 ha stipulato per la prima volta il canone di locazione con cedolare secca. Il 16 dicembre, invece, si pagano il saldo IMU e TASI. Per il pagamento della TARI sui rifiuti, invece, non c’è una data unica e sarà diversa da Comune a Comune. Il 29 dicembre scade invece il termine entro cui lavoratori autonomi, imprese e società dovranno versare gli acconti IVA. |
Martedì, 18 Novembre 2014 |
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IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETTARIO
Nel nuovo regime forfetario il reddito è assoggettato a un’imposta sostitutiva pari al 15%. Tale reddito non concorre, però, alla formazione di quello complessivo, in questo modo per il contribuente si possono verificare significative riduzioni dell’imposta da pagare soprattutto se si tratta di contribuenti che conseguono anche altri redditi che andandosi a sommare al reddito complessivo avrebbero determinato un aumento dell’aliquota IRPEF da applicare. Per contro, la mancata concorrenza del reddito d’impresa alla formazione del reddito complessivo comporta, in assenza di altri redditi, la perdita della detrazione d’imposta e della deduzione degli oneri generali. A partire dal 1° gennaio 2015, il nuovo regime agevolato va a sostituire i regimi agevolati attualmente in vigore. Per gli oltre 700.000 contribuenti che oggi ne beneficiano, la novità più importante è data dall’aliquota dell’imposta sostitutiva che sarà pari al 15%, rispetto all’aliquota del 5% prevista per il vecchio regime dei minimi. Si tratta di un’imposta sostitutiva che va a surrogare l’imposta sui redditi, le addizionali regionali e comunali e l’IRAP. Il reddito assoggettato a imposizione forfetaria, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo, consente di abbattere notevolmente il carico fiscale che grava sul contribuente. Tale agevolazione diventa ancor più rilevante nei casi in cui il soggetto consegue anche altri redditi (redditi di lavori dipendente fondiari ecc.), pertanto l'aliquota IRPEF che graverebbe sul reddito risulterebbe fortemente superiore al 15 per cento. La mancata concorrenza del reddito assoggettato a imposta sostitutiva, alla formazione del reddito complessivo comporta, però, in assenza di altri redditi, la perdita della detrazione e deduzione degli oneri generali previsti dagli articoli 10 e successivi del TUIR. Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell'IRPEF. Si applicano pertanto tutte le disposizioni vigenti in materia di versamenti a saldo e in acconto dell'imposta, compensazione e rateazione della stessa. Il versamento a saldo dovrà essere effettuato entro il 16.06 di ciascun anno, oppure entro il 16.07 con la maggiorazione dello 0,4%, mentre il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva (che corrisponde al 100% del debito) andrà effettuato in due rate: la prima 16.06 di ciascun anno (ovvero 16.07 con maggiorazione dello 0,4%), mentre la seconda il 30.11 di ciascun anno nella misura, rispettivamente, del 40% (prima rata) ovvero del 60% (seconda rata). |
Martedì, 18 Novembre 2014 |
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START UP E NUOVO REGIME FORFETTARIO
Per i contribuenti che rispettano i requisiti per l’acceso al regime forfetario previsto dalla legge di stabilità 2015 e che intraprendono una nuova attività, il reddito, assoggettato all’imposta sostitutiva del 15%, è ridotto di 1/3 per l’anno di inizio attività e per i 2 successivi. L’art. 9 del ddl della Legge di stabilità 2015 introduce un nuovo regime riservato ai soggetti di minori dimensioni, destinato a sostituire gli attuali regimi esistenti, a decorrere dal 2015. Il comma 1 e il comma 4 del suddetto articolo 9 dettano rispettivamente i requisiti di accesso e le fattispecie di esclusione dal regime. Qualora vengano rispettate le suddette condizioni e si tratti inoltre di una nuova attività (start up) sono previste ulteriori agevolazioni. In particolare, per verificare la presenza di una start up è necessario che in sede di inizio attività, analogamente a quanto previsto per l’adozione dell’attuale regime dei minimi, vengano rispettate le seguenti condizioni: il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte/professione; qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario. L’agevolazione è data dal fatto che il reddito forfettario da assoggettare ad imposta sostitutiva viene ridotto di un terzo. Esemplificando per il professionista che consegue ricavi pari a 10.000 il cui coefficiente di redditività è pari al 78% il reddito “ordinariamente” calcolato corrisponde a 7.800. Ebbene qualora si tratti di una start up il reddito da assoggettare all’imposta sostitutiva del 15% corrisponderà a 5.200 euro (7.800/3*2). Ovviamente, come sopraesposto devono essere rispettare le condizioni di start up che corrispondono a quanto previsto per l’adozione dell’attuale regime dei minimi. Al riguardo si fa presente che la condizione che vieta la mera prosecuzione del lavoro precedente deve essere verificata caso per caso. Le sue finalità sono antielusive, per evitare che il contribuente continui a esercitare una precedente attività modificandone unicamente la forma giuridica al fine di avvalersi di un regime impositivo di maggiore favore. Pertanto l’Agenzia delle Entrate già in passato ha chiarito che si configura quale mera prosecuzione di quella precedente la nuova attività che sia rivolta sostanzialmente verso gli stessi clienti di prima, con gli stessi mezzi e nel medesimo luogo. Più precisamente l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di lavoro dipendente a tempo indeterminato svolto nei tre anni precedenti, occorre sempre valutare caso per caso che la nuova attività non si configuri come una mera prosecuzione di quella precedente. Nell'ipotesi invece in cui nel triennio precedente il contribuente sia ricorso a forme di lavoro precario, come per esempio la collaborazione coordinata o continuativa, ovvero contratti di lavoro a tempo determinato, che si caratterizzano per la loro “marginalità economica e sociale”, è necessario verificare la sussistenza della seguente condizione posta dal Fisco per esigenze di semplificazione e certezza: la durata massima del lavoro precario non deve essere superiore alla metà del periodo triennale di osservazione. Pertanto, se il lavoro precario è durato complessivamente meno di un anno e mezzo nel triennio precedente l'avvio della nuova attività, il contribuente è ammesso al regime di vantaggio, mentre se è durato di più, occorre nuovamente esaminare caso per caso se la nuova attività non si configuri come mera prosecuzione di quella precedente. |
Martedì, 18 Novembre 2014 |
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BONUS IRPEF COMPRA E AFFITTA
Il “bonus IRPEF compra e affitta" prevede una deduzione dell’imponibile IRPEF in favore delle persone fisiche non esercenti attività commerciali che acquistano o ristrutturano un immobile per poi affittarlo a canone concordato per un periodo minimo di 8 anni. La deduzione è pari al 20% delle spese di acquisto o dei costi di ristrutturazione dell`immobile sostenuti tra l’1/1/2014 e il 31/12/2017, con un tetto di spesa di 300 mila euro. La deduzione deve essere suddivisa in otto annualità di pari importo, a partire dal periodo d`imposta si stipula il contratto di locazione. Il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese, ed è accessibile a condizione che: entro 6 mesi dall`acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l`immobile sia affittato per minimo 8 anni, in modo continuativo. La deduzione non si perde nel caso in cui, per motivi non imputabili al locatore, il contratto sia risolto prima degli 8 anni ed entro un anno ne venga stipulato un altro analogo; l`immobile abbia destinazione residenziale e non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; l`immobile non sia ubicato nelle zone destinate a usi agricoli; l`immobile consegua elevate prestazioni energetiche (classe A o B); tra locatore e conduttore non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado; il canone di locazione non sia superiore a quello definito in ambito locale per gli alloggi di edilizia "convenzionata" o al minore importo tra il canone "concordato" e quello "speciale" previsto per i comuni ad alta tensione abitativa. |
Martedì, 18 Novembre 2014 |
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IN ARRIVO IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONI ENPALS
Nel corso del mese di dicembre è in arrivo l’importo aggiuntivo in favore dei pensionati delle gestioni private e dello spettacolo e sportivi professionisti. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, infatti, ha avviato le procedure interne per attribuire, su base provvisoria, l’importo aggiuntivo per l’anno 2014. Tale importo, pari a 154,94 euro (lire 300.000), spetta in misura intera o parziale, se il pensionato è in possesso di: redditi personali, per un importo non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo; redditi cumulati con il coniuge, se coniugato o non effettivamente e legalmente separato, per un importo non superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. L’importo aggiuntivo, introdotto a partire dall'art. 70, comma 7, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), spetta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni. Di norma, esso viene erogato insieme alla tredicesima mensilità, in presenza di particolari condizioni reddituali, ai titolari di una o più pensioni il cui importo complessivo non supera l'importo annuo del trattamento minimo del FPLD maggiorato dell'importo aggiuntivo stesso. Sul punto, si rammenta che nel modello “ObisM” 2015, che sarà inviato all'inizio dell'anno prossimo ai pensionati, verrà apposta dicitura con l’indicazione che l’importo aggiuntivo, corrisposto a dicembre, è stato determinato in misura provvisoria in attesa della verifica reddituale. L'importo aggiuntivo spetta, in misura intera o parziale, in base al reddito dei pensionati coniugi. In particolare: se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2014 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell’incremento) è risultato maggiore di euro 6.672,88 nulla spetta al pensionato; se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2014 è risultato minore o uguale a euro 6.517,94 il pensionato ha titolo, se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all’intero importo aggiuntivo; se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2014 è risultato compreso tra euro 6.517,94 e 6.672,88, al pensionato spetta la differenza tra 6.672,88 e l’importo delle pensioni, sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge. |
Mercoledì, 12 Novembre 2014 |
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NOVITA' DICHIARAZIONE IVA
Attualmente, al fine di rispettare quanto sancito dall’art. 252 della Direttiva 2006/112/UE, che prevede l’obbligo di fornire le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate dal contribuente entro due mesi dalla fine del periodo d’imposta, per calcolare le risorse che competono all’UE, il contribuente ha la possibilità: di presentare la Dichiarazione IVA in forma unificata dal 01.05 ed entro il 30.09, con l’obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA entro il 28.02 del periodo d’imposta successivo a quello cui la comunicazione si riferisce; di presentare la Dichiarazione IVA in forma autonoma, cioè sganciata dal Modello Unico, dal 1° febbraio ed entro il 30 settembre del periodo d’imposta successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce; se la dichiarazione IVA in forma autonoma viene presentata entro il 28.02 si è esentati dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA; viceversa, se la dichiarazione IVA in forma autonoma viene presentata dopo il 28.02 si è comunque obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA. In pratica, la normativa attualmente in vigore già consente alla gran parte dei contribuenti (facoltà) di non presentare la Comunicazione annuale dati IVA, presentando la Dichiarazione annuale in forma autonoma entro il 28.02 così ottenendo anche gli altri vantaggi connessi a tale scelta (anticipo termini rimborso IVA, anticipare il momento di utilizzo dei crediti IVA di importo superiore ad € 5.000,00 e fino a 15.000,00 euro, eliminare i rischi di sanzioni per errata/mancata compilazione della Comunicazione annuale dati IVA). Quella che fino a ora è una facoltà, potrà diventare un obbligo a partire dal periodo d’imposta 2015 (Dichiarazione IVA 2016). I soggetti obbligati dovranno pertanto presentare obbligatoriamente la Dichiarazione IVA entro il 28 Febbraio successivo al periodo d’imposta cui si riferisce, con contestuale abrogazione dell’obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA. Tale misura genera l’effetto indesiderato di dover anticipare obbligatoriamente i termini di versamento dell’eventuale IVA a debito al 16 marzo dell’anno di presentazione della Dichiarazione IVA. |
Giovedì, 13 Novembre 2014 |
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STIMA IRAP EVASA SECONDO AGENZIA ENTRATE
Secondo quanto emerso da un’indagine dell’Agenzia delle Entrate, l'imponibile non dichiarato al Fisco per l'Irap nel 2007-12 ammonta in media a 223 miliardi di euro. Dunque, calcolando la differenza tra imponibili dichiarati e l'economia reale, l’Amministrazione Finanziaria ha individuato un Tax Gap sull'imponibile Irap di 97 miliardi al Nord, di 74 miliardi al Sud e di 51 miliardi al Centro. Lo studio è stato pubblicato sul primo numero della nuova rivista scientifica dell'Agenzia "Argomenti di discussione". L’analisi è stata condotta verificando il trend negli anni dal 2001 al 2006 e in quelli dal 2007 al 2012, sulla base di simili andamenti è stato poi calcolato un aumento dell'imponibile ''non dichiarato'' del 6,06%. Tuttavia, questo aumento non si è verificato in maniera uniforme né ha interessato tutte le aree della Penisola. Anzi, nelle regioni del Sud si è riscontrato un miglioramento rispetto a quello che si presenta come una valutazione del cosiddetto ‘sommerso’ e dell’evasione: in queste aree infatti tra il primo e il secondo periodo presi in esame si è verificata una contrazione del Tax Gap pari al 2,38%. In questo medesimo lasso temporale invece al Nord Ovest è stato registrato un incremento dell’1,14%, al Nord Est del 16,44% e al Centro del 17,04%. Tuttavia le zone del Mezzogiorno coincidono con le aree in cui si manifesta con maggiore intensità la tendenza alla creazione del Tax Gap, in quanto il 30,24% dell'economia è costituito da imponibili celati. L’Italia centrale è immediatamente al secondo posto, con una percentuale del 21,24, seguita dal Nord Est con un 18,16% e dal Nord Ovest al 13,66%. L’analisi condotta dall’Agenzia delle Entrate ha posto sotto la lente non solo la geografia del Tax Gap, ma anche i settori produttivi nei quali il fenomeno si è maggiormente radicato. Dunque, secondo la presente analisi, il triste podio per la percentuale di Tax Gap più alta va al settore dei servizi pubblici (alberghi, bar) e commercio per un ammontare pari a 77,2 miliardi. Inoltre, sempre tra i due periodi esaminati, il maggior aumento degli imponibili Irap non dichiarati si è verificato nel settore finanziario e immobiliare: qui infatti il Tax Gap è salito del 5,05% da 63,6 a 74,2 miliardi. In costante aumento è anche il settore delle costruzioni, che da 14,4 miliardi è passato a 17,2 miliardi di imponibile, con un Tax Gap che tra i due periodi valutati aumenta dell'1,32%. La freccetta verso il basso va al settore dell’agricoltura che perde un leggero 0,64%, scendendo quindi da 10,6 a 9,6 miliardi. Tuttavia, il settore nel quale si mantiene più alta la propensione a non dichiarare il fatturato è proprio quello dell’agricoltura: sembra un paradosso considerato il calo della percentuale, ma in questo caso il 38,63% del totale degli importi non è stato denunciato al Fisco. Sono segnalati, per concludere, anche i livelli degli altri settori, quali appunto quello finanziario e immobiliare (32,76%), quello dei servizi di commercio, ospitalità e trasporti (26,24%) e dalle costruzioni (21,36%). |
Mercoledì, 12 Novembre 2014 |
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COMUNICAZIONE ANNUALE BLACK LIST
La comunicazione annuale delle cessioni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori Black list, è obbligatoria qualora l'ammontare complessivo annuale sia superiore a 10.000 euro. Diversamente dalla previgente normativa, la nuova normativa prevede l’innalzamento del limite di esonero, entro il quale non vi è l’obbligo di comunicazione, da 500 a 10.000 euro, prevedendo inoltre che la comunicazione sia annuale. Per quanto riguarda la verifica della soglia dei 10.000,00 euro vi sono orientamenti contrastanti. C’è da un lato chi ritiene che la verifica del nuovo limite di 10.000,00 euro per la comunicazione black list vada effettuata su tutte le operazioni nell'anno. C’è chi invece ritiene che l’importo complessivo annuale vada riferito alle singole controparti. La tesi che dovrebbe prevalere, compatibilmente con le finalità di semplificazione della norma, è quella del riferimento alle operazioni complessive svolte con ogni singola controparte residente in un Paese black list. La norma in esame si applicherà alle operazioni poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, dunque a partire dal 2014. La gran parte del 2014 però è già coperta da comunicazione. La soluzione ideale sarebbe quella di inserire nella comunicazione annuale riepilogativa solo le transazioni poste in essere e non oggetto di comunicazione nel 2014, sempreché sia superata la soglia dei 10.000,00 euro, per evitare una duplicazione di adempimenti. |
Mercoledì, 12 Novembre 2014 |
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NUOVO ISEE 2015
Con il nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente si darà maggiore importanza al nucleo familiare e alla presenza di eventuali figli disabili. Obiettivo delle modifiche è quello di migliorare l’imparzialità a favore delle famiglie che contano più membri e quelle più disagiate. Il contribuente riceverà l’ISEE precompilato con le informazioni ricavate facendo accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria. Il richiedente, una volta presentati i dati autocertificati, dovrà attendere 10 giorni entro i quali l’INPS controllerà e completerà il modello con le informazioni in suo possesso, quali redditi e trattamenti previdenziali e assistenziali. Il contribuente potrà successivamente integrare il modello compilando e sottoscrivendo un modello integrativo con la rettifica dei dati e allegando i documenti a controprova di quanto evidenziato. Se poi Amministrazione finanziaria e INPS rimangono discordanti, i dati che verranno riportati nel modello saranno quelli derivanti da Anagrafe tributaria e dall’Ente previdenziale. I nominativi dei dichiaranti, per cui permangano discordanze, sono comunque comunicati alla Guardia di Finanza per la programmazione delle verifiche. |
Martedì, 11 Novembre 2014 |
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OPERAZIONI ESCLUSI NEI REGIMI FORFETTARI
Nel nuovo regime forfettario è aperta la strada a coloro che effettuano cessioni all'esportazione. Al contrario, nel regime dei minimi precedente per avvalersi delle agevolazione era necessario non aver effettuato nell’anno solare precedente cessioni all’esportazione ovvero operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione. Nel comma 4 dell’art. 9 del ddl della Finanziaria 2015 sono individuate le fattispecie di esclusione dall’applicazione del regime forfettario agevolato in vigore dal 1° gennaio 2015 che confermano quelle vigenti per il regime dei minimi. È infatti richiesto che il contribuente forfetario: non si avvalga di regimi speciali IVA (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc.); sia residente in Italia. È stabilito che i residenti in uno stato UE o aderenti allo SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono almeno il 75% dei redditi in Italia possano comunque adottare il regime forfetario; non effettui, in via esclusiva o prevalente, cessioni di immobili ex art. 10, n. 8), DPR n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, D.L. n. 331/93; non sia socio/associato di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti. Tra le cause che impedivano l’accesso al regime dei minimi, di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, Legge 244/2007, nel 2008 vi era la circostanza di avere eseguito cessioni all’esportazione. La dizione “cessioni all’esportazione” deve intendersi comprensiva di tutte le operazioni eseguite ex articoli 8, 8 bis e 9 del D.P.R. 633/72. Tra le operazioni in questione vi è anche la cessione all’esportatore abituale di cui all’articolo 8, lettera c) del citato D.P.R. In questo senso si può trovare conferma di quanto affermato nella Circolare 7/E del 28 gennaio 2008, dove alle domanda se le operazioni di cessione all’esportazione di cui all’articolo 8 lettera c) del D.P.R. n. 633 del 1972 precludono la possibilità di aderire al regime dei contribuenti minimi fu confermato che “ai fini dell’applicazione del regime dei contribuenti minimi, il contribuente, tra l’altro, non deve aver effettuato, nell’anno solare precedente, cessioni all’esportazione ovvero operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione di cui agli articolo 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del d.P.R. n. 633 del 1972. Così dispone espressamente il comma 96, lettera a), n. 2”. Nel nuovo regime forfettario, invece, non è stata riproposta, quale elemento preclusivo del regime forfetario, l’effettuazione di cessioni all’esportazione che consentono dunque l’accesso al regime. |
Martedì, 11 Novembre 2014 |
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RIDEFINITI I MECCANISMI DI CONTROLLO DELL'APE
Con il D.L. “Destinazione Italia” n. 145/2013 è stato cancellato l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica ai contratti di cessione a titolo gratuito di immobili e ai contratti di locazione di singole unità abitative. Anche dove l’obbligo di allegare la documentazione permane, non è più prevista la nullità del contratto così come disposto dall’art. 1 comma 7 del D.L. 145/2013, ma viene introdotta in sostituzione una sanzione pecuniaria amministrativa a carico delle parti. Lo stesso decreto ribadisce l’obbligo di inserire in alcuni contratti immobiliari una clausola con la quale “l’acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica” relativamente a: Contratti di compravendita immobiliare; Atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso; Nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione. La normativa opera su tre livelli: l’obbligo di “dotazione”, ovvero la “produzione” o “messa a disposizione” dell’APE che si concretizza con la consegna dell’APE all’acquirente o futuro conduttore; l’obbligo “dichiarativo”, inserendo una clausola nella quale acquirente o conduttore confermano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’APE sulla prestazione energetica dell’immobile. Tale obbligo viene ricompreso negli atti di trasferimento a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione immobiliare se soggetti a registrazione; l’obbligo di “allegazione” di copia dell’attestato al contratto di trasferimento dell’immobile a titolo oneroso e per i contratti di locazione di edifici. Gli obblighi di dichiarazione e di allegazione se dovuti sono sanzionati a norma del D.L. 145/2013 solo con sanzioni amministrative e non con la sanzione di nullità contrattuale assoluta. Le parti pertanto saranno responsabili in solido al pagamento: di una sanzione da 3.000 a 18.000 euro, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso e per le locazioni di edifici; di una sanzione da 1.000 a 4.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari di durata superiore a tre anni (si tratta, quindi, solo della violazione dell’obbligo di dichiarazione, in quanto l’obbligo di allegazione non sussiste); di una sanzione da 500 a 2.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari non eccedenti tre anni (si tratta, quindi, solo della violazione dell’obbligo di dichiarazione, in quanto l’obbligo di allegazione non sussiste). L’obbligo di “dotazione” (art. 6 comma 2) è tuttora sanzionato dall’art. 15, commi 8-9, del D.Lgs. 192/2005 che prevede: per i contratti di vendita immobiliare, una sanzione non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro; per i contratti di locazione di edifici o di singole unità abitative, una sanzione non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro. L'accertamento e l’imputazione delle violazioni, così come stabilito dalla norma, sono svolte alla registrazione dell'atto, dall'Agenzia delle Entrate, oppure dalla Guardia di Finanza. Tuttavia è impossibile per le Entrate, contestare la violazione «all'atto della registrazione dell’atto», in quanto la registrazione stessa avviene «al momento della ricezione del file telematico» e nel caso di registrazione delle locazioni con i modelli Siria, Iris e Rli avviene senza che il contribuente debba "caricare" online l'atto e i suoi allegati. È chiaro che risulta impossibile, per i funzionari del Fisco, verificare se la normativa è stata rispettata. Per tale motivo è in corso di emanazione lo schema di decreto in materia di semplificazioni fiscali (atto del Governo 99-bis), che prevede che le Entrate debbano trasmettere le informazioni necessarie in via telematica direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico che si occuperà di accertare e contestare le eventuali violazioni. La norma prevede che siano inviati anche i dati dei contratti registrati dal 24 dicembre 2013 a oggi. |
Martedì, 11 Novembre 2014 |
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NUOVI PAGAMENTI PA
Allo scorso 30 ottobre, il monitoraggio del Ministero dell’Economia sullo stato del saldo dei debiti contratti dalla Pubblica Amministrazione mostra che sono stati erogati agli enti debitori 40,1 miliardi (+1,7 miliardi ovvero +4,43%) dei quali 32,5 miliardi (+1,2 miliardi ovvero +3,83%) sono già stati utilizzati per i pagamenti ai soggetti creditori. Grazie ai programmi messi in atto dall’apparato finanziario del governo, verso la fine dello scorso anno si è registrata finalmente un’importante contrazione del debito pari a circa il 18%. La diminuzione del debito complessivo segnala lo smaltimento di componenti del debito ‘patologico’ e quindi la riduzione dei tempi di pagamento medi delle fatture. Con diversi provvedimenti in successione, il Governo italiano ha provveduto a mettere a disposizione degli enti debitori oltre 56 miliardi per smaltire il debito ‘patologico’, ovvero quella parte di debito commerciale rimasto insoluto ben oltre i termini di scadenza, con gravi conseguenze per le imprese creditrici e per il buon funzionamento dell’economia italiana nel suo insieme. Si tratta di risorse che vanno ad affiancare quelle ordinarie già disponibili nei bilanci degli enti debitori per far fronte al debito ‘fisiologico’ pur conteggiato nelle stime della Banca d'Italia. Il principale obiettivo del governo è quello di eliminare il debito ‘patologico’. Per tale ragione sono state stanziate risorse finanziarie in eccesso sollecitando altresì gli enti debitori ad acquisire l’ammontare di cui necessitano e valutando la correttezza del relativo impiego. Altro passo in avanti volto all’assottigliamento del debito coincide con la possibilità riconosciuta alle imprese creditrici di cedere il proprio credito a intermediari finanziari avvalendosi di condizioni vantaggiose e dell’assistenza di una garanzia statale. Le imprese hanno potuto, fino al 31/10/2014, chiedere la certificazione del proprio credito attraverso il sito certificazionecrediti.mef.gov.it e – una volta ottenuta la certificazione da parte dell’ente debitore – recarsi in banca o presso l’intermediario di fiducia per ottenere la liquidità. Alla scadenza del 31 ottobre 2014 risultavano registrate alla piattaforma di certificazione dei crediti 20.018 imprese che hanno presentato complessivamente 84.608 istanze di certificazione per un controvalore di circa 9 miliardi di euro. Il pagamento dovrà avvenire entro trenta giorni. Al fine di raggiungere un siffatto obiettivo, la squadra esecutiva ha attivato degli strumenti innovativi nel campo fiscale, tra i quali il Ministero dell’Economia evidenzia gli strumenti della fatturazione elettronica e della contabilità in forma economico-patrimoniale. Nel primo caso, la fatturazione elettronica è obbligatoria nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato da giugno di quest’anno e obbligatoria per tutti gli altri enti da marzo 2015. Grazie alla fatturazione elettronica l’amministrazione centrale dello Stato potrà monitorare l’evoluzione del debito di tutte le amministrazioni centrali e locali, con la facoltà di intervenire nei casi patologici. Per quel che concerne poi l’affiancamento della contabilità in forma economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria degli enti territoriali, questa verrà introdotta in via definitiva dal 2016 a fini conoscitivi e di nuove regole di contabilizzazione che già dal primo gennaio 2015 consentiranno una chiara identificazione e registrazione contabile dei debiti e dei crediti esigibili. Questo sistema, più trasparente e comparabile, consente al Ministero dell’Economia e delle Finanze di individuare e aggredire comportamenti patologici delle singole amministrazioni. Infine, il Ministero dell’Economia ha assicurato che monitorerà il corretto processo di saldo dei debiti. Il dicastero ha altresì sottolineato che la procedura coinvolgerà soprattutto il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con l’intento di assicurare sia la correttezza nelle erogazioni che il rispetto degli impegni contratti con le imprese creditrici. |
Martedì, 11 Novembre 2014 |
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Mattino di Padova 10 novembre 2014 | Martedì, 11 Novembre 2014 |
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Messaggero Veneto 10 novembre 2014 | Martedì, 11 Novembre 2014 |
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Provincia Pavese 10 novembre 2014 | Martedì, 11 Novembre 2014 |
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VOCI A RISCHIO NEL REDDITOMETRO
Al fine di verificare il reddito presunto del contribuente, l’Autorità fiscale è in possesso di diversi dati derivanti da: Anagrafe tributaria; Dichiarazione dei redditi; Indagini e controlli effettuati inviando questionari a circoli o club esclusivi sui nominativi degli iscritti, scuole private sugli studenti frequentanti e sulle rette pagate, agenzie di viaggio, a cui vengono chiesti i nomi di contribuenti che hanno acquistato pacchetti di valore superiore a determinati importi; Segnalazioni e comunicazioni dei Comuni; Operazioni rilevate attraverso lo spesometro; Beni intestati a società e concessi in uso ai soci o ai familiari; Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per aiuti di stato; Erogazioni liberali; Tassazione sostitutiva delle plusvalenze immobiliari; Assicurazioni; Gestori di servizi pubblici; Comunicazioni dei contratti di leasing, noleggio e locazione commerciale. Sulla base di suddetti dati, verranno messe sotto osservazione determinate spese e determinati beni, che costituiscono il nuovo paniere del redditometro. Il nuovo redditometro prenderà in considerazione oltre cento voci di spesa che sono state raggruppate nelle seguenti categorie: Abbigliamento e alimentari: alimentari e bevande, abbigliamento e calzature, altro. Saranno calcolati sulla spesa media certificata dall’Istat per la classe famigliare di appartenenza; Mobili ed elettrodomestici: elettrodomestici e arredi, altri beni e servizi per la casa, collaboratori domestici, Altro. Anche qui, faranno fede i dati Istat incrociati con la quota di unità abitative di proprietà; Combustibili ed energia: Energia elettrica, gas, riscaldamento centralizzato, Altro. Sempre l’Istat a determinare il range di spesa sostenibile da ciascuna classificazione di famiglie; Trasporti: Assicurazione, RC Auto, furto e incendio su auto, camper, moto e altri mezzi, Bollo, Pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e riparazione per mezzi a ruote o, distintamente, imbarcazioni o, ancora, aeromobili, Tram, autobus, taxi, Noleggio o leasing mezzi di trasporto, altro. Oltre ai valori Istat, qui vengono tenuti in considerazione i Kilowatt medi riferiti al singolo mezzo di spostamento. Per le imbarcazioni, classi distinte a seconda della lunghezza e del funzionamento (vela o motore); Comunicazioni: apparecchi telefonici anche mobili, spese telefoniche, altro. Bussola, sempre i dati Istat medi per le categorie famigliari di appartenenza; Abitazione: Mutuo, Canone di locazione, Fitto figurativo di abitazione di proprietà in locazione o a uso gratuito, Canone di leasing immobiliare, Acqua e condominio, Manutenzione ordinaria, Intermediazioni immobiliari, altro. A dare le coordinate, ancora una volta i dati Istat per tipologia di famiglia, affiancati dai metri quadrati dell’abitazione sotto esame; Istruzione: Libri scolastici, tasse, rette per tutti i livelli scolastici, asili, tutoraggio, master, specializzazioni e corsi specifici, Soggiorni di studio all’estero, canoni di locazione per studenti universitari, Altro. Confermati i parametri Istat per valutare la corrispondenza tra spese e reddito; Altri beni e servizi: Assicurazioni danni, infortuni e malattia, Contributi previdenziali obbligatori, barbiere, parrucchiere, istituti estetici, Prodotti per la cura della persona, Centri benessere, Argenteria, gioielleria, bigiotteria, orologi, Borse valigie e simili, Onorari dei liberi professionisti, Alberghi, pensioni e viaggi organizzati, Pasti e consumazioni fuori casa, Assegni periodici corrisposti al coniuge, Altro. Sempre le tabelle Istat a dare il responso finale; Tempo libero, cultura e giochi: Giochi e giocattoli, radio, televisione, hi-fi, computer, libri non scolastici, giornali, riviste, dischi, cancelleria, abbonamenti radio, tv e web, lotterie, lotto, piante e fiori, riparazioni elettrodomestici, Abbonamenti pay-tv, Attività sportive, circoli culturali, ricreativi, abbonamenti eventi sportivi e culturali, Giochi online, Cavalli, Animali domestici, Altro. Confermata la centralità dei valori Istat per categoria di famiglia, ma riguardo ai cavalli verranno stimati 5 euro per giorno di possesso se in proprio o 10 a pensione; Sanità: Medicinali e visite mediche, Altro. Anche nel caso della salute, la spesa è indicata dai valori raccolti dall’istituto statistico nazionale; Investimenti: sotto la lente del redditometro finiranno le spese a lungo termine per immobili, beni mobili registrati, polizze assicurative, contributi previdenziali volontari, azioni, obbligazioni, conferimenti e finanziamenti, capitalizzazioni, quote di partecipazione, fondi d’investimento, derivati, certificati di deposito, pronti contro termine, buoni postali, conti di deposito vincolati, altri titoli di credito, prodotti finanziari, più valute estere, oro, numismatica, filatelia, oggetti d’arte o di antiquariato, manutenzione straordinaria delle abitazioni, donazioni e altro. Per tutte queste voci, verrà esaminato l’eventuale incremento patrimoniale, stornando eventuali mutui o finanziamenti ricevuti. |
Domenica, 09 Novembre 2014 |
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REGIME FORFETTARIO CONTRIBUTI RIDOTTI
L'abolizione dei contributi Inps minimi prevista nel nuovo regime forfettario riguarderà i contribuenti che esercitano attività d'impresa e gli artigiani iscritti alla gestione ordinaria dell'Inps, mentre, nessun cambiamento è previsto per gli autonomi iscritti alle casse di previdenza private e per gli iscritti alla gestione separata per i quali l'importo contributivo già oggi va rapportato in dichiarazione dei redditi sulla base dell'imponibile dichiarato nell'esercizio. Dal 2015, il rinnovato “regime forfettario” per le nuove iniziative sarà applicabile anche a chi svolge arti o professioni a condizione ovviamente della sussistenza delle relative condizioni. I soggetti che applicano il regime forfetario, possono usufruire di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo. Pertanto, usufruendo di tale regime, i contribuenti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. Non dovranno versare i contributi sul reddito minimale. Tale agevolazione può essere fruita solamente da imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti. Per i contribuenti esercenti attività d’impresa è stato definito un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativo). Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (c.d. contributo minimo obbligatorio). Il reddito minimo varia di anno in anno, e si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio e aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39. Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in quattro rate, alle seguenti scadenze: 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio (dell’anno successivo). Nessuna agevolazione è prevista per i liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private del loro albo professionale che sono comunque chiamati a versare il contributo minimo previsto dallo statuto dei loro enti di appartenenza. Nulla cambia anche per gli autonomi iscritti all’Inps Gestione separata per i quali già tutt’ora non vi sono contributi Inps minimi e l'importo contributivo viene rapportato in dichiarazione dei redditi sulla base dell'imponibile dichiarato nell'esercizio. |
Domenica, 09 Novembre 2014 |
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SECONDO BANKITALIA INVESTIMENTI NELL'INDUSTRIA IN CALO NEL 2015
Secondo quanto indicato dalla Banca d'Italia in merito ai piani d’investimento, per il prossimo anno è previsto un taglio a questi piani, in particolare nelle imprese con 500 addetti e oltre. Vengono evidenziati due aspetti dei piani d’investimento: da un lato si pongono le realtà imprenditoriali per le quali è previsto un forte calo, mentre dall’altro si pongono quelle per le quali si stima una lieve crescita. Nel primo caso, si evidenzia che nel 2015 la quota di imprese che prevede una diminuzione degli investimenti su base annua corrisponde al 22,1%. Per quel che concerne il secondo caso, la Banca d’Italia sottolinea che solo il 18,5% delle aziende sta pianificando un aumento. I programmi di aumento degli investimenti tendono a prevalere tra le imprese con 200 addetti e oltre, caratterizzate da livelli di investimento più rilevanti, e in particolare tra le imprese industriali che esportano almeno un terzo del proprio fatturato. Per quanto riguarda l’anno in corso, si evidenzia che a fare la differenza è proprio l’esportazione. Infatti, se si considera il target di imprese campione che nei primi mesi del 2014 programmava di espandersi nel triennio 2014-16, si può notare che ad oggi hanno confermato i rispettivi piani di esportazione quelle con progetti di crescita del fatturato estero, nonostante la crescita sia più timida in riferimento alle esportazioni in Europa. In particolare, a uscire dai confini dell’Unione europea sono le esportazioni del settore manifatturiero che prevedono una dinamica più accentuata proprio nel 2015. |
Domenica, 09 Novembre 2014 |
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La Sentinella del Canavese 5 Novembre 2014 | Giovedì, 06 Novembre 2014 |
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SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA
Nel testo della Legge di Stabilità, tra le altre disposizioni, sono contenute le novità per il ravvedimento operoso. In esso sono annoverate nuove sanzioni ridotte per coloro che decidono di regolarizzarsi spontaneamente alle violazioni relative a omessi, insufficienti o ritardati versamenti, comprese le dichiarazioni e comunicazioni non presentate nei termini previsti. Secondo le nuove disposizioni, il contribuente ha oltre un anno di tempo per regolarizzare la sua posizione, fino a quando non riceve la notifica per l’accertamento formale da parte del Fisco per la violazione commessa. Pertanto colui che vuole sanare la propria posizione potrà ravvedersi utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso “lunghissimo” anche dopo due anni versando una sanzione ridotta pari al 5%. Attualmente, con l’istituto del ravvedimento operoso, il contribuente può sanare un ritardo o un errore di pagamento di un’imposta, se effettua il versamento per la regolarizzazione in modo spontaneo nei termini stabiliti per legge, senza che sia stata notificata, verificata o accertata la mancanza. A seconda poi dell’intervallo di tempo entro cui si effettua la regolarizzazione, si applicheranno le relative sanzioni, tenendo comunque presente la riduzione fissa del 30%. I ravvedimenti a oggi riconosciuti sono: il ravvedimento sprint: se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni dopo la scadenza che annovera una sanzione pari allo 0,2%; il ravvedimento breve: se la regolarizzazione avviene da 15 a 30 giorni di ritardo e annovera una sanzione del 3%; il ravvedimento lungo: se la regolarizzazione avviene dopo i 30 giorni, annoverando una sanzione pari al 3,75%. Sono comunque ricompresi gli interessi di mora in misura fissa che dal 1° gennaio 2014 sono all’1%. Nel caso di ravvedimento per la dichiarazione dei redditi, il ritardo non può superare i 90 giorni e la sanzione sarà di 25 euro. Secondo quanto indicato nella bozza della Legge di Stabilità 2015, l'istituto del ravvedimento operoso, avrà portata più ampia e il contribuente avrà più tempo per rimediare la violazione con il nuovo ravvedimento lunghissimo sanando la propria posizione anche dopo oltre un anno. Il nuovo ravvedimento, quindi, non pone limiti temporali e fino a quando il Fisco non notifica la violazione, il contribuente può rimediare. Ciò potrà avvenire anche dopo due anni dalla data di scadenza originaria, calcolando una nuova sanzione ridotta pari al 5% contro il 30% previsto in caso di accertamento fiscale da parte dell'Amministrazione. La norma vuole incrementare la collaborazione tra Fisco e contribuente. Infatti, si prevede che l’Amministrazione finanziaria comunichi per via telematica al contribuente, o al professionista che lo assiste, tutte le informazioni in suo possesso su ricavi, entrate, reddito, segnalando il modo corretto di valutare detrazioni, deduzioni e agevolazioni a disposizione. Con la Legge di Stabilità 2015, petanto, si aggiungono al ravvedimento sprint, breve e lungo le seguenti tre opzioni: se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, si applicherà la sanzione ridotta al 3,3% (1/9 del minimo, pari al 30); se la regolarizzazione avviene entro 2 anni o entro la seconda dichiarazione successiva, la sanzione sarà ridotta al 4,2% (1/7 del minimo); se la violazione verrà sanata oltre i 2 anni o oltre 2 anni della dichiarazione successiva, la sanzione sarà del 5% (1/6 del minimo) e verrà definito ravvedimento lunghissimo. Pertanto la sanzione piena del 30% verrà a delinearsi solo nel caso di intervento del Fisco con una notifica derivante da accertamento fiscale. Rimane fermo che per poter perfezionare il ravvedimento, si dovrà procedere all’effettuazione dell’adempimento che in precedenza era stato omesso oppure alla regolarizzazione se non era stato eseguito in maniera corretta, pagando contestualmente l’imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni ridotte come sopra evidenziato. Non viene ammesso però il versamento rateale e il contribuente dovrà saldare tutto contestualmente alla regolarizzazione. |
Giovedì, 06 Novembre 2014 |
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AGENZIA DELLE ENTRATE ALLERTA PER FALSE EMAIL
L’Agenzia delle Entrate ha allertato i contribuenti sulla possibile ricezione di mail con oggetto “Aggiornamento” che si presentano come Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate per evitare i controlli sul redditometro. Questi messaggi di posta elettronica sono falsi e il file allegato contiene un virus che può compromettere la sicurezza del computer del destinatario. L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la finalità di queste mail è quella di ottenere illecitamente dati personali dei cittadini. Non è un caso che all’interno del testo la consultazione delle istruzioni allegate sia consigliata principalmente a coloro che utilizzano i servizi di “Internet Banking” ossia i conto correnti multicanale. L’Autorità fiscale, quindi, invita i contribuenti che stanno ricevendo questa mail a non inoltrarla ad alcuno e a eliminarla senza aprire l’allegato, potenzialmente dannoso per il proprio computer. |
Giovedì, 06 Novembre 2014 |
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ANDAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
Secondo quanto riportato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, si registra una riduzione notevole delle entrate derivanti dall’IRES (–3.494 milioni di euro, pari a –17,4%) come conseguenza della crisi che investe moltissime imprese. Risulta negativo anche l’andamento delle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore privato (–0,7%) e dei lavoratori autonomi (–2,3%), che sono parzialmente compensati dall’aumento delle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico (+0,6%) e dei versamenti in autoliquidazione (+0,5%). E’ leggermente migliore lo scenario per le imposte indirette, per le quali si registra un gettito pari a 136.315 milioni di euro con un incremento del 3,4% (+4.445 milioni di euro), rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno. Al contrario, continua l’andamento positivo del gettito relativo alle entrate tributarie derivanti dall’attività di accertamento e controllo, che risulta in crescita del 14,5% (+759 milioni di euro). Risulta positivo anche l’andamento delle entrate relative ai giochi che presentano, nel complesso, una lieve crescita dello 1,5% (+133 milioni di euro). In conclusione, la situazione evidenzia pressoché lo stesso scenario rispetto a quello dell’anno precedente. Nel periodo gennaio-settembre 2014 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano infatti a 290.756 milioni di euro, in lieve crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+0,1%, pari a +164 milioni di euro). |
Giovedì, 06 Novembre 2014 |
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NOVITA' IN MERITO ALLE SEMPLIFICAZIONI
Sono diverse le novità in tema di semplificazioni fiscali contenute nel relativo decreto legislativo. Per quanto riguarda il 730 precompilato, i sostituti d’imposta dovranno inviare le nuove Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno. Sarà inoltre anticipata al 28 febbraio la data di trasmissione di alcuni oneri deducili o detraibili sostenuti l’anno precedente (interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare). Nel 2016, inoltre, dopo una prima fase in cui verranno soltanto indicati i dati disponibili in Anagrafe tributaria, questi ultimi saranno successivamente integrati con quelli del Sistema Tessera Sanitaria, e, quindi, acquisti di medicinali e prestazioni sanitarie. Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene trasmessa al contribuente in via telematica, che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall'Agenzia o inserendo ulteriori informazioni. Una volta ottenuta la dichiarazione precompilata, il contribuente ha due possibilità: accettarla, così rendendo definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi anche se superiori a 4.000 euro, ma vengono direttamente rimborsati; integrarla, mediante dati non conosciuti all'Agenzia delle entrate (oneri detraibili diversi da quelli comunicati da banche, assicurazioni ecc...), consegnati ai centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati all'assistenza fiscale, che provvedono all'integrazione della dichiarazione ed all'apposizione del visto di conformità. Il modello 730 precompilato potrà essere lavorato esclusivamente da dottori commercialisti, CAF, e consulenti del lavoro. Resteranno fuori, allora, dalle dichiarazioni precompilate i tributaristi, i ragionieri abilitati, i geometri fiscalisti e i centri elaborazioni dati. Altra rilevante modifica riguarda la Dichiarazione di successione, che non dovrà più essere presentata se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000,00 euro (dagli attuali 25.822,00 euro) e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Per ciò che riguarda i rimborsi IVA è stato previsto l’azzeramento degli adempimenti per i rimborsi fino a 15.000 euro e l’eliminazione della prestazione della garanzia per i rimborsi in favore dei contribuenti “non a rischio”. Altra novità nel mondo IVA è l’innalzamento della soglia rilevante per la detraibilità IVA degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa. Più in dettaglio, si prevede l’innalzamento da euro 25,82 a euro 50,00 della soglia per la detraibilità degli omaggi. Viene inoltre inserita una norma che allinea la nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa in materia di IVA a quella prevista in materia di imposta di registro, prevedendo che anche l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento trovi applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati. Con le nuove norme introdotte dal D.lgs. semplificazioni fiscali, con l’esercizio dell’opzione per l’effettuazione di operazioni intracomunitarie, con modalità da stabilirsi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il soggetto viene automaticamente incluso nell’archivio VIES e può iniziare da subito ad effettuare operazioni intracomunitarie (senza attendere 30 giorni). Per ciò che concerne la determinazione del reddito dei professionisti, si prevede che le spese di vitto e alloggio “prepagate” dal committente al professionista non vengano più considerate come compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. Pertanto, il professionista non dovrà più “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. |
Mercoledì, 05 Novembre 2014 |
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NOVITA' IN TEMA DI REGIMI FORFETTARI
In caso di inizio attività è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una Società a Responsabilità Limitata trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo d’imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario. Il comma 4 dell’articolo 9 del Disegno Di Legge della Finanziaria 2015 individua le fattispecie di esclusione dall’applicazione del nuovo regime forfetario che confermano quelle vigenti per il regime dei minimi. La norma individua espressamente i soggetti per i quali è precluso l'accesso al regimi: soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito; soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto; soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, comma 8), del Dpr 633 del 1972 e di mezzi di trasporto nuovi ex articolo 53, comma 1, del decreto legge 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 427 del 1993; soggetti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi o a società a responsabilità limitata trasparenti di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico (Società a Responsabilità Limitata a ristretta compagine sociale). Come per i contribuenti minimi anche nel nuovo regime l’accesso è precluso ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali a fini Iva, si tratta di: Agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis del DPR numero 633 del 1972); Vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma del DPR numero 633/72); Commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma del DPR numero 633/72); Editoria (articolo 74, primo comma del DPR numero 633/72); Gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma del DPR numero 633/72); Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma del DPR numero 633/72); Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR numero 640/72 (articolo 74, sesto comma del DPR numero 633/72); Agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter. del DPR numero 633/72); Agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413/91); Vendite a domicilio (articolo 25- bis, comma 6, del DPR numero 600/73); Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del decreto legge numero 41/95). I predetti requisiti vanno verificati in costanza di applicazione del regime e in particolare il controllo va eseguito avendo riguardo all’anno precedente quello di riferimento. Pertanto con riferimento al 2015, primo anno di applicazione del regime, le condizioni di accesso vanno verificate nel 2014 e, analogamente al regime dei minimi, andranno verificate anno per anno. Non essendo previste ulteriori condizioni, il nuovo regime forfetario risulta un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività. È possibile avvalersi del nuovo regime forfetario anche in sede di inizio attività; a tal fine è richiesta la comunicazione, al momento della richiesta della partita IVA (mod. AA9), della presunzione di sussistenza dei requisiti, barrando la specifica casella. Come specificato nella Relazione illustrativa al ddl, in caso di inizio attività è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo d’imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario o, nel caso opposto, di acquisizione della partecipazione nello stesso periodo d’imposta successivamente alla cessazione dell’attività. |
Mercoledì, 05 Novembre 2014 |
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ASSEGNI NULEI FAMILIARE NOVITA' RICHIESTE ONLNE
Dal 1° gennaio 2015 anche i lavoratori di ditte cessate o fallite potranno inoltrare le domande di ANF in maniera telematica. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l’INPS ha attivato la modalità di presentazione telematica delle domande di Assegno per il Nucleo Familiare da parte dei lavoratori di ditte cessate o fallite. In particolare, le domande potranno essere presentante mediante uno dei seguenti canali: WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” - funzione ANF Ditte Cessate/Fallite; Patronati– attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; Contact – Center – attraverso il numero verde 803.164. In ogni caso, fino alla suddetta data, l’Istituto previdenziale ha previsto un regime transitorio durante il quale le istanze in discorso potranno essere trasmesse sia in via telematica che cartacea. Il primo canale utilizzabile è quello telematico, accessibile da qualsiasi cittadino in possesso del Pin di autenticazione a carattere dispositivo. Il servizio è disponibile sul sito dell’INPS (www.inps.it), nella sezione “SERVIZI ON LINE”, attraverso il seguente percorso: “Al servizio del cittadino” –> “Autenticazione con PIN o Carta Nazionale dei Servizi” –> “Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito” –> “Assegni al nucleo familiare” -> “ANF ditte cessate/fallite”. All’interno del servizio, in particolare, saranno disponibili le seguenti funzionalità: informazioni: scheda informativa sulla prestazione; inserimento domanda: compilazione della domanda ANF lavoratori di ditte cessate o fallite e invio telematico; consultazione Domande: lista delle domande di ANF lavoratori di ditte cessate o fallite presentate/in corso di presentazione. Al momento della compilazione della domanda, le sezioni relative ai dati del richiedente e dell’azienda sono precompilate, mentre andranno inseriti: lo stato civile del richiedente alla data dell’inizio del periodo di riferimento della domanda; le informazioni circa la composizione del nucleo familiare e i redditi di ciascun componente del nucleo familiare. In alternativa alla richiesta online è possibile avvalersi del servizio di Patronato, il quale guida il cittadino fino all’inoltro della domanda stessa. Infine, l’interessato può contattare il Contact center dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al numero verde 803.164, riservato agli utenti dotati di Pin dispositivo. |
Mercoledì, 05 Novembre 2014 |
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NOVITA' IRPEF PER NON RESIDENTI
Secondo quanto previsto dall’articolo 7 della Legge Europea bis approvata dal Parlamento, è prevista l’estensione di detrazioni e deduzioni Irpef a partire dal periodo d’imposta 2014 per le persone fisiche non residenti fiscalmente in Italia, ma soggetti fiscalmente residenti nell'Ue oppure in uno Stato See che assicuri un adeguato scambio di informazioni, che producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo. La posizione della Commissione Europea si fonda sull’orientamento assunto dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza caso C-279/93 Schumacker) nella quale era stato ritenuto illegittimo il sistema tributario tedesco laddove non considerava la capacità contributiva degli individui che pur non essendo fiscalmente residenti in Germania vi producevano la maggior parte del proprio reddito. In sostanza, il fatto che un sistema tributario ammetta la detrazione e/o deduzioni esclusivamente in favore dei soggetti residenti, negando tale agevolazione ai soggetti residenti in un altro Stato membro, costituisce una discriminazione non ammessa dal diritto dell'Unione Europea a eccezione del caso in cui tali soggetti possano beneficiare delle suddette detrazioni/deduzioni nel proprio Stato di residenza. Alla stregua del sistema tributario tedesco, il sistema tributario italiano prevede per i non residenti la possibilità di usufruire di determinate detrazioni e deduzioni, ma non tutte quelle riservate ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia e questo indipendentemente dal reddito prodotto dal soggetto non residente in Italia. Per evitare discriminazioni nei confronti dei soggetti non residenti, gli è stata estesa la possibilità di beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia, in deroga alle disposizioni dell’art. 24, co. 3, D.P.R. 917/1986 che ne prevedono l’espressa esclusione. Con le modifiche apportate dalla Legge europea bis, viene introdotta a regime la possibilità per i soggetti non residenti di usufruire di tutte le deduzioni e detrazioni previste per i soggetti residenti, a condizione che: i soggetti non residenti producano almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia; non godano nello Stato di residenza di analoghe agevolazioni fiscali. |
Mercoledì, 05 Novembre 2014 |
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DATI PROVVISORI DISOCCUPAZIONE SETTEMBRE 2014
Secondo quanto rilevato dall’ISTAT, le rilevazioni provvisorie mostrano un tasso di disoccupazione di settembre pari al 12,6%, con un chiaro aumento di un decimo di punto percentuale sia rispetto a quanto emerso ad agosto sia in riferimento al confronto su base annua. Questo per quel che concerne il dato generale, andando poi nei casi specifici la situazione cambia, seppur in maniera lieve. In relazione ai giovani, ad esempio, nella fascia che comprende i soggetti dai quindici ai ventiquattro anni il tasso di disoccupazione ha subito un calo che lo ha portato alla soglia del 42,9%, dunque con una perdita di otto decimi di punto per quanto riguarda il confronto congiunturale e dell’1,9% relativamente a quello tendenziale. Anche in termini numerici, i dati destano molte preoccupazione, in quanto i riscontri dell’Istat segnalano 3 milioni 236 mila disoccupati, con un aumento di 48 mila unità rispetto ad agosto, vale a dire dell’1,5%; nel confronto su base annua, l’aumento è stato di 58 mila unità, vale a dire per una percentuale dell’1,8%. Considerando che le serie storiche sono state avviate nel 2004, i rilevamenti provvisori di settembre mostrano il valore più alto mai raggiunto da allora. Tornando alla questione dei giovani, che rappresentano la vera e propria piaga del mercato del lavoro italiano, si evidenzia che a settembre i disoccupati in questa categoria di soggetti compresi tra i quindici e i ventiquattro anni sono stati 698 mila. Inoltre si segnala che l’incidenza dei disoccupati di questa fascia di età sull’intera popolazione coetanea è pari all’11,7%, mettendo in evidenza dunque un calo di un decimo di punto su base congiunturale e di sei decimi di punto sul fronte tendenziale. A tutto questo si aggiunge un elemento timidamente positivo, ossia la lenta ripresa del tasso di occupazione che a settembre, sempre in base alle stime provvisorie, si è posto al 55,9%, con una crescita di due decimi di punto rispetto ad agosto e di cinque decimi di punto nel confronto con settembre del 2013. In generale, l’Istituto nazionale di statistica segnala che gli occupati sono 22 milioni 457 mila, dunque v’è stato un incremento di ben 82 mila unità rispetto al mese precedente e di 130 mila su base annua. |
Mercoledì, 05 Novembre 2014 |
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COMMISSIONE EUROPEA CRESCITA DEBOLE IN ITALIA NEL 2015
Secondo quanto riportato dalla Commissione Europea, dopo una diminuzione della produzione economica verificatasi nell’anno in corso, per il 2015 si prevede una domanda esterna in accelerazione che farà da traino a una fragile ripresa. La Commissione prevede dunque una ripresa che ha definito blanda, ma che potrebbe rafforzarsi poi dal 2016 grazie a un ulteriore incremento della domanda esterna e da tassi di cambio dell'euro più bassi. La Commissione europea ha altresì aggiunto che per quel che concerne l’inflazione, il tasso continuerà a permanere a bassa quota, sebbene possano presentarsi delle spinte lievemente positive per il prossimo anno soprattutto grazie all’aumento dei prezzi delle importazioni. In sostanza, l’inflazione scenderà nell’anno in corso scenderà allo 0,2%, poi salirà allo 0,5% nel 2015 e accelererà fino a toccare il 2,0% nel 2016. Sul fronte dei consumi, il parere Ue è che questi dovrebbero trarre non pochi benefici dalle misure di sostegno al reddito contenute nella Legge di Stabilità. Per quanto concerne il PIL, la Commissione scrive che questo per il 2014 è in calo dello 0,4%, mentre aumenterà dello 0,6% nel 2015 e dell'1,1% nel 2016. Per quanto riguarda poi il rapporto deficit/PIL, per l’anno in corso si attesterà al 3%, scendendo poi al 2,7% nel 2015. Nei prossimi due anni il deficit strutturale rimarrà invariato. attestandosi allo 0,9% quest'anno, allo 0,8% nel 2015 e all'1,0% nel 2016. Il rapporto fra debito pubblico italiano e PIL arriverà per quest’anno a quota 132,2%, salirà al 133,8% nel 2015, per scendere poi al 132,7% nel 2016. |
Mercoledì, 05 Novembre 2014 |
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Messaggero Veneto 03 novembre 2014 | Martedì, 04 Novembre 2014 |
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AMMESSE DOMANDE DEL 27 E 28 OTTOBRE AL FONDO PER LA CRESCITA
Con decreto direttoriale del 30 ottobre 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico stabilisce che le domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto del 20 giugno 2013 pervenute in data 27 ottobre 2014 sono integralmente ammesse all'istruttoria. Le domande pervenute invece il 28 ottobre 2014 sono ammesse all'istruttoria secondo la posizione acquisita nella graduatoria di merito riportata nell'allegato al predetto decreto. Il Fondo di garanzia per la crescita è finalizzato: alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; al rafforzamento della struttura produttiva, al riutilizzo di impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma; alla promozione della presenza internazionale delle imprese e all'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Con il decreto interministeriale 8 marzo 2013sono state definite le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili dal Fondo. Sono state in particolare individuate le seguenti tipologie di interventi: interventi per il sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo, finalizzati, nell’ambito definito dal programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020”, a sostenere progetti volti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici tramite lo sviluppo di tecnologie abilitanti o di tecnologie che consentano di fronteggiare le “sfide per la società” definite in accordo con la strategia Europa 2020; interventi finalizzati al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, diretti a: incrementare la capacità competitiva di settori e comparti produttivi che necessitano di un riposizionamento competitivo e di una riqualificazione dei sistemi di produzione; incrementare e potenziare la base produttiva delle aree territoriali in ritardo di sviluppo, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno; riqualificare e riconvertire aree che versano in una situazione di crisi industriale. interventi per l’internazionalizzazione delle imprese e l’attrazione di investimenti dall’estero, attuati in raccordo con le azioni attivate dall’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese (ICE). Il Fondo interverrà, in particolare, a sostegno dei progetti delle imprese finalizzati a elaborare adeguati modelli distributivi, sviluppare piattaforme e-commerce e di franchising per le Piccole e Medie Imprese (PMI), diffondere e tutelare il “Made in Italy”, favorire la partecipazione a fiere e a gare internazionali, nonché alla realizzazione di una strategia di internazionalizzazione; interventi per “progetti speciali”sono diretti a sostenere la riqualificazione competitiva di specifiche aree tecnologiche-produttive ritenute strategiche per la competitività del Paese. Questi progetti potranno prevedere una pluralità di interventi, anche di natura non strettamente agevolativa, come ad esempio interventi per la semplificazione normativa, e saranno finalizzati alla creazione di nuova occupazione o alla salvaguardia dell’occupazione esistente. Le agevolazioni del Fondo sono concesse nella forma del finanziamento agevolato. |
Venerdì, 31 Ottobre 2014 |
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La Provincia Pavese 03 novembre 2014 | Martedì, 04 Novembre 2014 |
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Il Mattino di Padova 03 novembre 2014 | Martedì, 04 Novembre 2014 |
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IMPORTANZA DELLA RESIDENZA FISCALE
La determinazione della residenza fiscale è una scelta di non poco conto in considerazione del fatto che mentre i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassati sui redditi ovunque prodotti, i soggetti non residenti sono tassati esclusivamente sui redditi prodotti in Italia (art. 3, D.P.R. 917/1986). I criteri a cui far riferimento per individuare la residenza fiscale di una persona fisica sono dettati dall’art. 2 del Tuir. L’art. 2, D.P.R. 917/1986, dopo aver stabilito al comma 1 che soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dispone al successivo comma 2 che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno, nel territorio dello Stato, il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile. La norma in commento, dunque, qualifica un soggetto come residente in Italia quando lo stesso, per la maggior parte del periodo di imposta, è in possesso di uno dei seguenti requisiti: iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente; domicilio nel territorio dello Stato; residenza nel territorio dello Stato. Nel caso in cui un contribuente risultasse fiscalmente residente in Italia in base ai criteri anzidetti e risultasse fiscalmente residente anche in un Paese estero in base alla normativa interna di quel Paese, per dirimere la controversia sulla definizione della residenza fiscale delle persone fisiche si dovrà far ricorso, ove esistente, alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con il Paese estero di riferimento. Analizzate le suddette disposizioni normative, il contribuente potrà stabilire se considerarsi o meno fiscalmente residente in Italia. Qualora un contribuente si consideri fiscalmente residente all’estero e di conseguenza in sede dichiarativa si limiti a dichiarare esclusivamente i redditi prodotti in Italia, sono possibili successive contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria, la quale potrebbe ritenere che la residenza all’estero sia solo fittizia e finalizzata a sottrarre materia imponibile al fisco italiano. In tal caso, le contestazioni che potranno essere mosse sono le seguenti: potrebbe essere contestata l’omessa presentazione della dichiarazione, qualora il contribuente non avendo prodotto redditi imponibili in Italia e considerandosi residente all’estero non abbia provveduto alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso si applica sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con un minimo di 258 euro. Se non sono dovute impose la sanzione va da euro 258 a euro 1.032. Si ricorda inoltre che: qualora il trasferimento di residenza si avvenuto in un Paese black list (D.M. 4 maggio 1999) le sanzioni amministrative raddoppiano e vanno dal 240% al 480% dell'imposta dovuta; se l’imposta evasa è superiore a 30.000,00 euro scatta la sanzione penale che prevede la reclusione da 1 a 3 anni; potrebbe essere contestata la dichiarazione infedele nel caso in cui il contribuente ritenuto dall’Amministrazione Finanziaria residente in Italia ma che ha presentato la dichiarazione come soggetto non residente, si sia limitato a dichiarare una parte dei suoi redditi, magari solo quelli prodotti in Italia, sena dunque tassare tutti i redditi esteri. In tal caso la sanzione amministrativa va dal 100 al 200% della maggiore imposta o del minor credito. Si ricorda inoltre che: qualora il trasferimento di residenza si avvenuto in un Paese black list (D.M. 4 maggio 1999) le sanzioni amministrative raddoppiano e vanno dal 200% al 400% dell'imposta dovuta; se l’imposta evasa è superiore a 50.000,00 euro e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante elementi passivi fittizi, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque è superiore a euro 2 milioni, scatta la sanzione penale che prevede la reclusione da 1 a 3 anni. |
Venerdì, 31 Ottobre 2014 |
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BONUS EDILI CON RITENUTA ALL'8%
Secondo quanto indicato nel disegno di legge di stabilità 2015, la ritenuta d’acconto sui bonifici per i lavori di risparmio energetico e di ristrutturazione subirà un aumento. Dopo che dal 6 luglio 2011 questa ritenuta era stata ridotta dal 10% all'attuale 4% secondo il testo del disegno di legge dal 1° gennaio 2015 la ritenuta aumenterà all’8%. Come noto, l’obbligo di effettuazione della ritenuta sui bonifici bancari o postali relativi a spese detraibili 36%-50% o 55%-65%, è stato introdotto dall’art. 25, D.L. n. 78/2010. In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2010, in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che, per la spesa sostenuta, intendono beneficiare della detrazione del 36%-50% o del 55%-65%, la banca o la Posta è tenuta a operare una ritenuta a titolo di acconto all’atto dell’accreditamento della somma al beneficiario. L’Agenzia delle Entrate ha quindi istituito il codice tributo 1039, necessario per permettere alle banche e alla Posta di versare la ritenuta operata. L’Agenzia delle Entrate ha poi escluso dall’applicazione della ritenuta per i pagamenti di spese agevolabili effettuati a favore dei Comuni, in relazione agli oneri di urbanizzazione e per le spese collegate e dei fondi immobiliari per la cessione di box o posti auto pertinenziali. Per quanto riguarda la determinazione della ritenuta, era stato precisato che, per esigenze di semplificazione e di economicità, nonché per evitare errori determinati da un'applicazione impropria della ritenuta, si assume che, ai fini dell'applicazione della norma in esame, l'Iva venga applicata con l'aliquota più elevata. Conseguentemente, la ritenuta d'acconto deve essere operata sull'importo del bonifico decurtato dell'Iva del 22%. L’art. 23, comma 8, D.L. n. 98/2011, aveva disposto la riduzione al 4% della ritenuta (originariamente del 10%). Non essendo prevista una decorrenza specifica, la nuova disposizione decorreva dai bonifici effettuati dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del citato Decreto). L’articolo 4, D.L. n. 201/2011 (che disciplina, tramite introduzione nel TUIR del nuovo articolo 16-bis, la detrazione per il 2012 e anni successivi) al comma 3, confermava l’applicabilità della citata ritenuta. La ritenuta è stata, quindi, operata nella misura del 10%, per i bonifici effettuati nel periodo 1° luglio 2010 - 5 luglio 2011 e del 4% per i bonifici eseguiti a decorrere dal 6 luglio 2011. Secondo il testo della nuova legge di Stabilità 2015, dal 1° gennaio del prossimo anno la ritenuta salirà dal 4% all'8%. |
Venerdì, 31 Ottobre 2014 |
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REGIMI MINIMI CON BENI STRUMENTALI
Per poter accedere al nuovo regime forfettario il costo complessivo dei beni strumentali al 31 Dicembre, al lordo dell’ammortamento, non deve essere superiore a € 20.000. Ai fini del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46, mentre si considerano al 50% quelli a uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso. Il disegno di legge di stabilità 2015 contiene una profonda riforma dei regimi fiscali agevolati. Secondo la bozza del testo legislativo approvata dal governo dal 1° gennaio 2015 verranno abrogati l’attuale “Regime dei minimi” e il regime delle “nuove iniziative produttive” per essere sostituiti da un nuovo regime semplificato. Possono accedere al regime forfetario, ai sensi del comma 1 dell’art. 9 del ddl della Finanziaria 2015 le persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita tabella, in relazione all’attività esercitata in base al codice attività ATECO 2007 (limite compreso tra € 15.000 e € 40.000). In caso di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi/compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata. Non concorre al superamento del limite l’eventuale adeguamento agli studi/parametri. L’accesso è consentito solo a coloro che hanno sostenuto spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR. Si tratta di un novità rispetto ai vecchi regimi agevolati in cui vige invece un divieto a sostenere costi per lavoro dipendente. Altra importante novità è data dal computo dei beni strumentali. Secondo il regime dei minimi attualmente in vigore, per poter fruire delle agevolazioni previste era necessario che nel triennio precedente il contribuente non avesse acquistato beni strumentali (anche da privati), anche in leasing, per un ammontare complessivo superiore a euro 15.000. Nel nuovo regime forfettario invece il limite è dato dal costo complessivo dei beni strumentali al 31 Dicembre, il quale al lordo dell’ammortamento, non deve essere superiore a € 20.000. Ai fini del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46, mentre si considerano al 50% quelli a uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso. Oltre alla differenza data dal limite triennale rispetto a quello annuale, si evidenzia anche che nel vecchio regime non si consideravano eventuali dismissioni, mentre ora, andando a considerare la consistenza al 31 Dicembre queste rileveranno. Per quanto riguarda l’utilizzo del bene per i contratti di leasing nel nuovo regime diventa rilevante il costo sostenuto dal concedente, mentre prima era fondamentale il canone di leasing. Per quanto riguarda i contratti di locazione e di noleggio, ora diventa rilevante il valore normale del bene, mentre nel vecchio regime si consideravano i canoni di locazione e noleggio. |
Venerdì, 31 Ottobre 2014 |
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NO ASSISTENZA FISCALE CON TRASFERIMENTO ALL'ESTERO
La determinazione della residenza fiscale è di fondamentale importanza sia per le implicazioni di carattere fiscale che per le conseguenze relative all’assistenza sanitaria. Essere considerato fiscalmente residente in Italia o fiscalmente residente all’estero comporta innanzitutto un diverso criterio di tassazione. Infatti, se una persona fisica è considerata residente in Italia, è tassata sui redditi ovunque prodotti (worldwide principle), mentre una persona non residente è tassata esclusivamente sui redditi prodotti in Italia. Oltre ai diversi criteri di tassazione, i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tenuti a ulteriori obblighi, quali: il monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW); il pagamento dell’IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri ) e dell’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere). Altro elemento di differenziazione tra soggetti fiscalmente residente in Italia e soggetti fiscalmente residenti in un Paese estero, è la possibilità di fruire di detrazioni e deduzioni. Infatti, per i non residenti è prevista la possibilità di usufruire esclusivamente delle detrazioni e deduzioni previste dall’art. 24 del Tuir (ad eccezione dei c.d. contribuenti Schumacker). Oltre alle implicazioni di carattere fiscale, vi è da considerare che il trasferimento di residenza all’estero fa perdere il diritto all’assistenza sanitaria da parte dello Stato italiano, sia in Italia che all’estero, contestualmente all’iscrizione all’AIRE e alla cancellazione dall’anagrafe comunale. Di conseguenza, non si avrà più diritto alle prestazioni del medico di base, i medicinali dovranno essere acquistati senza l’utilizzo del ticket, si perde il diritto all’assistenza ospedaliera. È da verificare la stipula di una Convezione bilaterali in materia sanitaria tra l’Italia e il Paese di residenza del soggetto estero. Un’eccezione è prevista per i lavoratori distaccati all’estero che, in caso di rientro in Italia, hanno diritto alle prestazioni sanitarie da parte dell’ASL di temporanea dimora. Ai cittadini con lo stato di emigrato e ai titolati di una pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrano temporaneamente in Italia, sono riconosciute a titolo gratuito le prestazioni ospedaliere di carattere urgente, tramite il pronto soccorso, per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, previa presentazione dell’attestato rilasciato dal Consolato competente attestante lo “status” di emigrato. Le varie Regioni prevedono a volte condizioni di maggior favore rispetto a quanto sancito dalla normativa interna. |
Venerdì, 31 Ottobre 2014 |
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CANONE CONCORDATO SE MANCANO GLI ACCORDI
Il contratto di locazione a canone concordato si differenzia dall’affitto a canone libero perché il canone non è di mercato ma calmierato: non può superare un tetto massimo stabilito da accordi territoriali tra le principali Organizzazioni dei proprietari e degli inquilini. I contratti a canone concordato riguardano i contratti a uso abitativo, ma anche a uso transitorio o per gli studenti universitari. I beneficiari del canone concordato sono sia gli inquilini, ma anche i proprietari, che pagheranno una cedolare secca al 10% sostitutiva all’IRPEF e addizionali, imposta di registro e di bollo dovute alla registrazione. I primi a doversi attivare per stabilire i canoni concordati sono il comune e le associazioni più rappresentative a livello locale dei proprietari e degli inquilini. Insieme, infatti, devono stabilire le modalità di valutazione degli immobili e, per ogni tipologia individuata e per ogni quartiere, definire un canone minimo e uno massimo. Per effetto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14/07/2004, in mancanza di accordi raggiunti dalle organizzazioni rappresentative delle parti interessate nel comune ad alta densità abitativa si fa riferimento agli accordi approvati nel Comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione, ossia in altro comune vicino, omogeneo sotto il profilo della situazione sociale ed economica. In particolare, i canoni dei nuovi contratti convenzionati dovranno essere quelli previsti negli accordi dei Comuni vicini aggiornati: al 100% della variazione Istat dei prezzi al consumo (più precisamente, della variazione intervenuta tra il mese successivo alla data di stipula dell’accordo territoriale e il mese precedente alla data di sottoscrizione del nuovo contratto), se nel Comune non è stato ancora firmato un accordo; al costo della vita (75% del successivo incremento Istat), in corso di contratto. Nella legge di conversione del decreto Sblocca Italia annovera unbonus previsto solo per le persone fisiche, che consiste in una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile che risulta dall’atto di compravendita. Il limite massimo complessivo di spesa deve essere di 300mila euro. |
Venerdì, 31 Ottobre 2014 |
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POVERTA' IN ITALIA
Secondo quanto riportato dall’Istat, nel corso dell’anno passato, il numero degli italiani a rischio di povertà o esclusione sociale è sceso pur rimanendo su una percentuale abbastanza elevata, posta al 28,4%. Nel confronto con l’anno precedente, i dati del 2013 rilevano una diminuzione dell’indicatore pari all’1,5%, principalmente ascrivibile alla contrazione dal 14,5% al 12,4% della quota di persone in famiglie gravemente deprivate. Stabile invece al 19,1% è la quota di nuclei familiari a rischio di povertà. Unico elemento in salita passato dal 10,3% all’11,0% è il dato delle persone che vivono in famiglie a bassa intensità lavorativa. Sul punto, l’Istat evidenzia altresì che si è verificata una contrazione dal 16,8% al 14,2% della quota di individui in famiglie che non potrebbero permettersi un pasto proteico adeguato ogni due giorni, parimenti è scesa dal 42,5% al 40,3% quella di coloro che non riescono a sostenere spese impreviste di 800 euro e dal 21,2% al 19,1% quella di quanti non hanno potuto riscaldare adeguatamente la propria abitazione. Questi ultimi tre dati hanno fortemente influenzato la diminuzione della grave deprivazione. Sempre nel confronto con il 2012, l il rischio di povertà o esclusione sociale è calato tra gli anziani soli (dal 38,0% al 32,2%), tra le famiglie monogenitoriali (dal 41,7% al 38,3%), tra le coppie con un figlio (dal 24,3% al 21,7%) e tra le famiglie con un minore (dal 29,1% al 26,8%) o con un anziano (dal 32,3% al 28,9%). Risulta invece in aumento il rischio di povertà o di esclusione tra le famiglie con tre o più figli, dove il dato passa dal 39,8% al 43,7%. Per quel che concerne i redditi, per il 2012, la metà dei nuclei familiari residente in Italia ha percepito un reddito netto non superiore a 24.215 euro l’anno (vale a dire pari all’incirca a 2.017 al mese). Nel dettaglio, nelle regioni del Mezzogiorno e in quelle insulari, la metà delle famiglie ha in realtà percepito meno di 19.955 euro (in sostanza 1.663 euro mensili), con un reddito medio pari al pari al 74% di quello delle famiglie residenti al nord e al 96% di quelle residenti al centro). Il 37,7% del reddito totale viene percepito solo dal 20% più ricco delle famiglie residenti, solo il 7,9% del reddito totale spetta al 20% più povero. Per quel che concerne la disuguaglianza calcolata secondo l’unità di misura dell’indice Gini, ossia pari allo 0,32 a livello nazionale, il valore più elevato dello 0,34 è stato riscontrato al sud, poi lo 0,31 al centro e infine lo 0,29 al nord. Per concludere, l’Istat evidenzia che nel confronto tendenziale, sia l’indice di Gini sia l’indicatore relativo alla quota di reddito posseduta dal 20% più ricco e più povero della popolazione sono rimasti in buona parte invariati. |
Venerdì, 31 Ottobre 2014 |
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LE NOVITA' DEL BONUS BEBE'
Il cosiddetto “bonus bebè”, da quest’anno cambia la sua formulazione originaria, in quanto le disposizioni, rispetto agli anni precedenti risultano più dettagliate, non essendo più prevista l’istituzione di un generico Fondo da destinare a misure da definire. Il “bonus bebè”, che ha l’obiettivo di incentivare la natalità e contribuire alle spese che le famiglie devono sostenere per il mantenimento del proprio figlio, vale 960 euro su base annua i quali verranno erogati mensilmente a decorrere dalla data di nascita o adozione del bimbo e per una durata di tre anni dalla nascita o adozione del bimbo stesso. L’agevolazione scatta dal 1° gennaio 2015 e vale fino al 31 dicembre 2017. L’incentivo, in particolare, è erogato in favore dei figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 residenti in Italia. E’ previsto un limite reddituale oltre il quale l’assegno non opera. Infatti, la norma dispone che l’agevolazione può essere erogato a condizione che il reddito conseguito dal nucleo familiare del bimbo nell’anno solare precedente alla sua nascita non superi 90.000 euro. Tale limite reddituale non opera nel caso di nati o adottati di quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. Dal punto di vista fiscale, è possibile notare come la norma precisa che l’assegno non concorre né alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del TUIR ai fini dell’IRPEF né alla verifica del reddito complessivo ai fini della valutazione circa la fruibilità del c.d. “bonus 80 euro” introdotto dal D.L. n. 66/14 e confermato a regime proprio dal DDL in commento. L’assegno va richiesto all’INPS che provvede al monitoraggio delle istanze pervenute, inviando relazioni mensili al MEF e MLPS. Nel caso in cui, in sede di attuazione si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa, sarà emanato un decreto del MEF, di concerto con il MLPS e con il Ministro della salute volto a rideterminare l’importo annuo di 960 euro ed il limite reddituale. Il Governo ha dedicato ben 3.642 milioni di euro per il periodo 2015-2020, ripartiti nel seguente modo: 202 milioni di euro per l’anno 2015; 607 milioni di euro per l’anno 2016; 1.012 milioni di euro per l’anno 2017; 1.012 milioni di euro per l’anno 2018; 607 milioni di euro per l’anno 2019 e 202 milioni di euro per l’anno 2020. |
Giovedì, 30 Ottobre 2014 |
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UNIFICATA LA DATA DI PAGAMENTO PER I PLURIPENSIONATI
A seguito dell’approvazione del Ddl Stabilità 2015, dal 1°gennaio del prossimo anno, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono poste in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti. Se a riscuotere la pensione è un soggetto titolare di una pluralità di trattamento previdenziali, si crea una moltiplicazione delle scadenze di pagamento e dei processi amministrativi a monte. Ora, grazie alla suddetta modifica, l’INPS è in grado di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS. Verrà ridotto notevolmente anche il numero delle operazioni bancario/postali di pagamento, con conseguente risparmio sui costi delle commissioni di pagamento. Per quanto concerne le tempistiche di pagamento che oggi sono previsti per i pensionati, la novità in commento reca un cambiamento solo per i pensionati ex INPDAP e per quelli INPS, visto che per i primi si verifica un’anticipazione (attualmente la pensione viene erogata ogni 16) e per i secondi un differimento (i pensionati INPS ricevono i trattamenti previdenziali giorno 1). Nulla cambia, quindi, per i pensionato appartenenti all’ex ENPALS, posto che i loro trattamenti prevedono già l’erogazione dei ratei al 10 del mese. |
Giovedì, 30 Ottobre 2014 |
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BONUS MOBILI ACQUISTO ALL'ESTERO
http://www.professionisti.it/frontend/articolo/2094/bonus-mobili-nel-caso-siano-all_estero Secondo quanto riportato nella Circolare 18.9.2013, n. 29/E, non è ostativo ai fini della fruizione del bonus mobili l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici all’estero purché siano rispettate tutte le prescrizioni tassativamente elencate. In caso di pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale, la ritenuta d’acconto deve essere operata anche sulle somme accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti i quali potranno scomputare la ritenuta subita dall’imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia o recuperare il prelievo mediante istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel caso di acquisto di mobili all’estero, per quanto attiene agli adempimenti da seguire per la fruizione della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, i contribuenti debbano eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. E’ consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito invece effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Le spese sostenute devono essere documentate, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con l’usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. Se il destinatario del bonifico è un soggetto non residente e correlativamente non dispone di un conto in Italia, il pagamento dovrà essere eseguito mediante un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento, mentre il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall’analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal Paese estero. La ricevuta del bonifico dovrà essere conservata unitamente agli altri documenti richiesti per essere esibiti in sede di controllo. |
Mercoledì, 29 Ottobre 2014 |
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SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITA'
http://www.professionisti.it/frontend/articolo/2093/Sponsorizzazione-e-pubblicita Spesso viene confuso il contratto di sponsorizzazione con quello di pubblicità. In realtà esistono delle differenze formali e sostanziali tra i due contratti. La sponsorizzazione consiste in un contributo erogato da un’impresa pubblica o privata al finanziamento di uno spettacolo o manifestazione, allo scopo di promuovere: nome, ragione o denominazione sociale; marchio; immagine; attività e prodotti. La sponsorizzazione avviene tramite un contratto a prestazioni corrispettive con il quale lo sponsorizzato si impegna, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro o in natura, ad associare (abbinare) per un certo periodo di tempo, nel corso di manifestazioni sportive, artistiche, culturali o scientifiche, il nome (il prodotto, il marchio, i servizi o comunque l’attività produttiva) dello sponsor al proprio, rendendo esplicito che la manifestazione o la partecipazione alla manifestazione è conseguente all’onere sostenuto dallo sponsor. Si ha quindi sponsorizzazione quando viene istituito uno specifico abbinamento tra l'avvenimento agonistico e la promozione del nome/marchio dello sponsor, allo scopo di trasmettere un'immagine più positiva dell'impresa ed aumentare di riflesso le sue vendite. Non è prevista la forma scritta obbligatoria per il contratto di sponsorizzazione obbligatorio, ma resta sempre la forma più consigliabile. La pubblicità è occasionale rispetto all'evento sportivo: si pensi, ad es., a cartelloni, manifesti, striscioni pubblicitari che sono collocati stabilmente (e non in occasione di un particolare evento sportivo) a bordo campo o ai margini di una palestra per promuovere in modo diretto ed esplicito la vendita di un prodotto o di un servizio. Seppur non esista alcuna disposizione di legge che obblighi a redigere un contratto di sponsorizzazione o di pubblicità, è comunque consigliabile stipulare il contratto nella forma di scrittura privata ed effettuarne la sua registrazione presso l'Ufficio del Registro competente. Se poi il contratto prevede un impegno economico considerevole da parte dello sponsor, è preferibile optare per una forma di scrittura privata autenticata (cioè sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale), in modo tale che il contratto acquisti maggiore valore probatorio. |
Mercoledì, 29 Ottobre 2014 |
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Messaggero Veneto 27 ottobre 2014 | Mercoledì, 29 Ottobre 2014 |
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Provincia Pavese 27 ottobre 2014 | Mercoledì, 29 Ottobre 2014 |
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Mattino di Padova 27 ottobre 2014 | Mercoledì, 29 Ottobre 2014 |
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RIMBORSI FISCALI SPRINT
Con un recente comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità per fornire, da parte delle società, il codice IBAN per poter ottenere in tempi celeri i rimborsi fiscali. I canali disponibili per comunicare il codice IBAN da parte delle società beneficiarie sono: i servizi online disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per comunicare il codice (o modificare quello precedentemente fornito) basta accedere tramite il codice PIN alla propria area autenticata, riservata agli utenti abilitati ai servizi telematici; gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso, è necessario presentare il modello per la richiesta di accreditamento. Il modello è disponibile presso gli stessi uffici oppure può essere scaricato dal sito dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: Home > Cosa devi fare > Richiedere > Rimborsi > Accredito rimborsi su conto corrente. Per evitare il rischio di phishing, l’Agenzia delle Entrate non accetta Iban per posta, email o via posta elettronica certificata. Sempre per motivi di sicurezza, l’Agenzia delle Entrate non invia mail o messaggi cui sono allegati file da compilare e trasmettere, né software e applicazioni da scaricare su computer o dispositivi mobili. L’Agenzia delle Entrate sta chiedendo a 100mila società, attraverso la posta elettronica certificata (PEC), di comunicare il proprio codice Iban per ricevere le somme direttamente sul conto corrente. Gli inviti sono recapitati agli indirizzi PEC delle società presenti nel registro delle imprese. |
Mercoledì, 29 Ottobre 2014 |
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SINTESI MISURE LEGGE DI STABILITA'
Sulla base del testo della legge di stabilità, vengono confermati i principali interventi, dal Tfr in busta paga al taglio del costo del lavoro dall'Irap (che però annulla contestualmente il taglio del 10% introdotto quest'anno con dl Irpef). Sale, invece, la soglia per l'azzeramento triennale dei contributi sui neo-assunti, che passa dai 6.200 euro ipotizzati inizialmente a 8.060 ora previsti. Gli 80 euro per i redditi bassi diventano strutturali (ma rivolti sempre alla stessa platea) ed arriva per i genitori che guadagnano fino a 90mila euro complessivi un nuovo bonus bebè: 80 euro ogni mese (960 in totale) erogati ai nuovi nati (o adottati) tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino al terzo anno (di vita, o dall'ingresso nella famiglia adottiva). Il tetto del reddito non vale dal quinto figlio in poi. Il bonus mamme non concorrerà alla formazione del reddito, quindi si potrà sommare agli 80 euro. Le pensioni, per coloro che hanno un doppio trattamento (es. anche dall’INPDAP), saranno pagate il 10 del mese dall'Inps. La tassazione sui rendimenti dei fondi pensione dal periodo d'imposta 2015 passa dall'11 al 20%. Sui redditi da rivalutazioni dei fondi per il Tfr la tassazione passa invece dall'11 al 17%. La componente lavoro diventa deducibile dall'imponibile Irap, ma si cancella il taglio del 10% introdotto con il dl Irpef. L'aliquota torna quindi al 3,9% già da quest'anno. Salta la riforma delle commissioni per gli esami di maturità, che arriverà con un provvedimento successivo. La novità del Tfr in busta paga, con tasse ordinarie, scatta dal primo marzo del prossimo anno e sarà in vigore fino al 30 giugno 2018. Una volta optato per il Tfr in busta ogni mese, assoggettato a tassazione ordinaria, la scelta è irrevocabile. Esclusi i lavoratori pubblici, i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo. E’ necessario lavorare da almeno 6 mesi. Il contratto del pubblico impiego viene congelato fino a dicembre 2015. Magistrati, avvocati, procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia, diplomatici sono esclusi dal blocco degli scatti. Viene riconosciuto un credito d'imposta dal 25%, fino al 50% per università e enti di ricerca, fino al 2019. Viene prorogato per il 2015 lo sconto al 65% per gli interventi di efficienza energetica, valido anche per i condomini, così come quello per le ristrutturazioni che si ferma però al 50%. Viene altresì confermato il bonus mobili-elettrodomestici. Cambia il regime dei minimi con la rinuncia a forfettini e forfettoni. Per artigiani e micro-imprese arriva il forfait unico al 15% per sostenere 900mila partite Iva. Non ha più il limiti di tempo e di età, ed è esteso a ricavi fino a 40mila euro (secondo i settori). Viene creato un fondo di due miliardi di euro ad hoc per sostenere la riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali, inclusi quelli in deroga. Il meccanismo di reverse charge per il pagamento dell'Iva viene allargato, per 4 anni, a pulizie, edilizia, gas, energia elettrica. I controlli fiscali avranno l'obiettivo di aiutare il contribuente all'auto-correzione e concentrare il contrasto su frodi e contribuenti meno collaborativi. Arriva il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo” e le semplificazioni per adempimenti Iva. La Rai potrà cedere sul mercato attività immobiliari e quote di società. Le Ferrovie dello Stato investiranno le risorse da cessioni sulla rete ferroviaria. I patronati continueranno ad assistere i cittadini ma con 150 mln di euro in meno di trasferimenti. Vengono allocati 50 milioni di euro per curare chi è affetto dal ludopatia (coloro che hanno la “febbre” del gioco. Vengono altresì allocati 250 milioni dieuro al fondo per la non autosufficienza (inclusi i malati di Sla). In ogni caso, nel testo finale della legge di Stabilità, se non si dovessero raggiungere gli obiettivi di risparmio, sono previste clausole di salvaguardia dal 2016, cioè l'aumento di due punti percentuali dell'Iva, per le aliquote ora al 10 e al 22% (e un ulteriore punto percentuale scatterebbe nel 2017). |
Venerdì, 24 Ottobre 2014 |
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POSSIBILE COMPENSAZIONE DEBITI P.A. CARTELLE ESATTORIALI
Imprese e professionisti hanno la possibilità di compensare – per l’anno 2014 - i debiti oggetto di cartelle esattoriali notificate entro il 31.03.2014 con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e oggetto di certificazione secondo le modalità previste dal Ministero Economia e Finanza con i decreti del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Il placet è arrivato per mezzo del Decreto (MEF) del 24 settembre 2014. A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 7912/2014. All’interno del proprio sistema di recupero crediti, dopo avere emesso l'avviso di pagamento, l’INPS procede alla iscrizione a ruolo e alla conseguente riscossione coattiva dei crediti contributivi già maturati nei confronti dei contribuenti morosi. Tale compito, in forza di contratto di cessione, viene affidato a un concessionario. Quest’ultimo sulla base dei flussi di informazione, anagrafica e contabile (ruoli) trasmessi telematicamente dall’Inps, provvede ad emettere una cartella esattoriale. |
Venerdì, 24 Ottobre 2014 |
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I PROBLEMI DI SALUTE NON BLOCCANO LA DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile, il contribuente, che non si trasferisce per tempo nel Comune in cui sorge l’immobile acquistato coi benefici “prima casa”, decade dall’agevolazione anche laddove deduca, a giustificazione del ritardo, gravi problemi di salute e imprevisti lavori di consolidamento delle fondamenta del fabbricato adiacente. La controversia ha riguardato un avviso di liquidazione con cui sono state recuperate a tassazione le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali per decadenza dall’agevolazione cosiddetta “prima casa”. I contribuenti, due coniugi, non hanno trasferito la loro residenza entro il termine di 18 mesi dall’acquisto dell’immobile. Di qui l’avviso di liquidazione che è stato prontamente impugnato presso i giudici tributari del Piemonte, ma senza successo. In particolare, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che le precarie condizioni di salute addotte dal marito e i lavori di consolidamento dell'edificio limitrofo a quello oggetto dell’agevolazione non potevano costituire un impedimento “oggettivo” al trasferimento della residenza entro il termine di legge. Investita della questione, la Suprema Corte ha confermato il verdetto della CTR piemontese, rendendolo definitivo. Gli Ermellini hanno evidenziato che il trasferimento della residenza costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il Fisco. La Corte osserva che, dopo aver elencato, con la relativa cadenza temporale, i ricoveri ospedalieri del marito, i giudici del merito hanno affermato che le sue condizioni di salute non costituivano di per sé causa oggettivamente impeditiva del trasferimento di residenza nei termini di legge, così ponendo in relazione l'impedimento temporale dato dalle condizioni generali di salute in riferimento al margine di tempo di diciotto mesi concesso dalla disposizione agevolativa. Quanto alle opere di consolidamento delle fondazioni, la Commissione regionale ha evidenziato che le opere descritte nella prodotta relazione tecnica avevano riguardato un edificio adiacente colpito da un incendio e non era dimostrato che avessero coinvolto anche quello di cui era parte l'immobile acquistato fruendo dei benefici. |
Venerdì, 24 Ottobre 2014 |
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DIFFERENZE TRA SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITA'
Spesso viene confuso il contratto di sponsorizzazione con quello di pubblicità. In realtà esistono delle differenze formali e sostanziali tra i due contratti. La sponsorizzazione consiste in un contributo erogato da un’impresa pubblica o privata al finanziamento di uno spettacolo o manifestazione, allo scopo di promuovere: nome, ragione o denominazione sociale; marchio; immagine; attività e prodotti. La sponsorizzazione avviene tramite un contratto a prestazioni corrispettive con il quale lo sponsorizzato si impegna, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro o in natura, ad associare (abbinare) per un certo periodo di tempo, nel corso di manifestazioni sportive, artistiche, culturali o scientifiche, il nome (il prodotto, il marchio, i servizi o comunque l’attività produttiva) dello sponsor al proprio, rendendo esplicito che la manifestazione o la partecipazione alla manifestazione è conseguente all’onere sostenuto dallo sponsor. Si ha quindi sponsorizzazione quando viene istituito uno specifico abbinamento tra l'avvenimento agonistico e la promozione del nome/marchio dello sponsor, allo scopo di trasmettere un'immagine più positiva dell'impresa ed aumentare di riflesso le sue vendite. Non è prevista la forma scritta obbligatoria per il contratto di sponsorizzazione obbligatorio, ma resta sempre la forma più consigliabile. La pubblicità è occasionale rispetto all'evento sportivo: si pensi, ad es., a cartelloni, manifesti, striscioni pubblicitari che sono collocati stabilmente (e non in occasione di un particolare evento sportivo) a bordo campo o ai margini di una palestra per promuovere in modo diretto ed esplicito la vendita di un prodotto o di un servizio. Seppur non esista alcuna disposizione di legge che obblighi a redigere un contratto di sponsorizzazione o di pubblicità, è comunque consigliabile stipulare il contratto nella forma di scrittura privata ed effettuarne la sua registrazione presso l'Ufficio del Registro competente. Se poi il contratto prevede un impegno economico considerevole da parte dello sponsor, è preferibile optare per una forma di scrittura privata autenticata (cioè sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale), in modo tale che il contratto acquisti maggiore valore probatorio. |
Giovedì, 23 Ottobre 2014 |
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PROROGA AL 2015 BONUS EDILI
Il d.d.l. della legge di stabilità 2015 ha prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2015, la detrazione Irpef del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e del 50% per le ristrutturazioni e l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. Secondo la normativa attualmente in vigore (Legge n. 147 del dicembre 2013) l'aliquota incentivante del 65% andrà in scadenza al 31 dicembre 2014 per interventi su singole unità immobiliari e al 30 giugno 2015 per interventi su parti comuni degli edifici condominiali. Senza una proroga, nel 2015 l'ecobonus scenderebbe al 50% e poi al 36% dal 2016. La detrazione 50% per le ristrutturazioni nel 2015 si abbasserebbe al 40% e dal 2016 ritornerebbe al 36%. Il disegno di legge varato il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri cancella invece questo anno di “aliquote intermedie”, confermando per il 2015 le aliquote al livello massimo del 50 e 65%; ma dal 1° gennaio 2016 si tornerà bruscamente al 36% (a meno che ovviamente, fra un anno, si rimetta un'altra proroga nella legge di Stabilità 2016). La detrazione del 65% per interventi di risparmio energetico spetta per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici prevista dall’art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007 ed è usufruibile in 10 quote annuali di pari importo. Considerato che detta detrazione può essere utilizzata sia da persone fisiche che da soggetti operanti in regime d’impresa, la detrazione potrà essere fruita dalle persone fisiche “private” e dai lavoratori autonomi, sulla base del principio di cassa, mentre dalle imprese/società secondo il principio di competenza. Il limite e la percentuale di detrazione variano sulla base del tipo di intervento partendo da una detrazione massima di 100.000 (65% su una spesa di 153.846,15) prevista per la riqualificazione energetica globale per finire con una detrazione di 30.000 (65% su una spesa di 46.153,85) per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Anche la detrazione fiscale del 50% per gli interventi di ristrutturazione è prorogata fino alla fine del 2015. Per quanto riguarda l'ecobonus per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, era previsto fin dal D.L. 63/2013 un periodo di sei mesi in più di aliquota maggiorata: 65% fino al 30/6/2015 e 50% fino al 30/6/2016: con il Ddl Stabilità si cancella invece questa differenza, e dunque l'aliquota sarà al 65% fino al 31 dicembre 2015 (solo sei mesi di proroga, dunque), e tornerà al 36% dal 1° gennaio 2016 (cancellati sei mesi di aliquota al 50%). |
Venerdì, 24 Ottobre 2014 |
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GLI STIPENDI DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI IN ITALIA
http://ilprofessionistarisolve.tgcom24.it/2014/10/24/4612/ Secondo la Corte dei Conti, i dirigenti dell’INPS percepiscono una retribuzione media annua pari a 220.299 euro, cifra che sale a causa della parte accessoria del trattamento pari al 56% del totale. All’ultimo posto vi sono invece i dirigenti amministrativi del Servizio sanitario nazionale, con 82.312 euro l’anno. Pertanto, i primi percepiscono una retribuzione corrispondente al 167,6% in più rispetto agli ultimi. A far lievitare gli stipendi è la parte accessoria del trattamento. La Corte dei Conti spiega che il trattamento economico è costituito da due componenti che corrispondono a una parte fissa e una parte accessoria. Quest’ultima è la componente che permette di fare la differenza, facendo aumentare la retribuzione. In alcuni casi infatti, come ad esempio quello dei dirigenti INPS, la parte accessoria corrisponde al 129,2% del compenso fisso e al 56% del trattamento complessivo. Ovviamente, non tutti i dirigenti percepiscono il medesimo ammontare, che infatti subisce delle sostanziali variazioni in base alla fascia di appartenenza del soggetto. Per quel che concerne i dirigenti di prima fascia, la retribuzione base va da un minimo di 96.097 euro fino a un massimo di 99.005 euro. Ciò che cambia è la parte da sommare allo stipendio base: questa infatti oscilla da un minimo di 59.773 euro degli enti di ricerca a un massimo di 124.202 euro per gli enti pubblici non economici, tra cui figura anche l’INPS. In generale, se alla retribuzione base di 96.097 euro si aggiunge il trattamento variabile di 124.202 euro, il reddito complessivo per i dirigenti di prima fascia dei enti pubblici non economici raggiunge la ragguardevole cifra di 220.299 euro. A questi fanno seguito i dirigenti delle agenzie fiscali (Entrate, Demanio, Territorio, Dogane e Monopoli) il cui trattamento base di 97.073 viene sommato a 115.700 euro per un totale di 212.773 euro. E in fine vi sono i dirigenti della presidenza del Consiglio dei ministri, che hanno 99.005 di stipendio base e 85.721 di trattamento variabile, quote che sommate portano all’ammontare di 184.726 euro. Infine, al quarto posto, troviamo i dirigenti dei ministeri, con 97.829 euro di reddito base che si sommano i 77.845 euro di trattamento variabile, per un totale di 175.673 euro. Per concludere, vi sono i dirigenti degli enti di ricerca il cui stipendio base è di 96.154 euro che, sommato alla quota variabile di 59.773 euro, porta a un totale di 155.927 euro. La seconda fascia è costituita da diverse categorie che, comprendono anche i dipendenti delle Università, quelli degli enti locali e territoriali e i dirigenti amministrativi del SSN. Il primo posto va ai dipendenti degli enti pubblici non economici con 135.295 euro (di cui 58.682 di trattamento fisso e 76.613 di variabile), vi sono poi i dirigenti delle agenzie fiscali, con 113.922 euro (59.174 euro di trattamento fisso e 54.748 euro di variabile), i dipendenti delle regioni con 104.325 euro (46.653 euro fissi e 57.672 euro variabili), i dirigenti degli enti di ricerca con 100.524 euro (60.838 euro fissi più 39.686 euro variabili). Scendono sotto le sei cifre le retribuzioni dei dirigenti dell’Università con 98.808 euro (60.985 euro fissi e 37.823 euro variabili); a questi fanno seguito i dipendenti della presidenza del Consiglio dei ministri, con 97.793 euro (59.394 euro fissi e 38.400 variabili). Percepiscono 94.571 euro (46.270 euro fissi e 48.301 euro variabili) i dirigenti in servizio presso i comuni; è invece pari a 85.544 euro (58.654 euro fissi e 26.890 euro variabili) la retribuzione dei dirigenti che lavorano nei ministeri; mentre per i dirigenti amministrativi del SSN si parla di 82.312 euro (53.187 euro fissi e 29.125 euro variabili). Per concludere, Corte dei Conti controllato anche il tipo di assunzioni di questi dirigenti, che possono essere a tempo indeterminato e a tempo determinato. I primi sono in totale 12.836 (di cui 494 di prima fascia e 12.342 di seconda fascia). Del secondo gruppo fanno invece parte 3.542 unità (di cui 76 di prima fascia e 3.466 di seconda fascia). In totale i soggetti sono 16.378. |
Venerdì, 24 Ottobre 2014 |
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BOLLETTA 2.0
L’Autorità per l’energia ha approvato la nuova bolletta, la cosiddetta versione 2.0, per usare una terminologia contemporanea. In definitiva, il modello sarà costituito da un solo foglio nel quale verranno esposti in maniera chiara ed evidente tutti gli elementi essenziali di spesa e di fornitura. L’Autorità, nell’ottica della semplificazione, ha puntato su un format semplice e snello, al fine di rendere la lettura della bolletta più comprensibile e chiara adottando altresì una chiave moderna di elaborazione ed esposizione dei dati d’interesse. La prima pagina della bolletta sarà altresì comprensiva del costo medio unitario del kilowattora/standard metro cubo quale rapporto tra la spesa totale e i consumi fatturati. Le voci di spesa potranno comunque essere approfondite richiedendo al fornitore gli elementi di dettaglio oppure le diverse pagine contenenti un’analitica descrizione delle componenti determinanti la spesa complessiva. In ogni caso, gli elementi di dettaglio saranno forniti ogniqualvolta si dovesse rendere necessaria una risposta ai reclami. Il nuovo modello della bolletta elettrica sarà operativo a partire dal settembre del prossimo anno al fine di garantire i tempi tecnici necessari per mettere a punto eventuali modifiche di miglioramento. La bolletta potrà arrivare ai destinatari anche in maniera telematica, attraverso appositi canali su pc, smartphone e tablet. La platea alla quale la novità si rivolge comprende tutti i nuclei familiari e le piccole realtà imprenditoriali. |
Mercoledì, 22 Ottobre 2014 |
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AUMENTA LA TASSAZIONE SUI DIVIDENDI DEI TRUST
La gestione delle partecipazioni sociali attraverso l’istituto del Trust, come alternativa alla holding di famiglia risulta particolarmente vantaggiosa, specie per il trattamento “light” riservato alla percezione di dividendi per effetto dell’inclusione dell’istituto tra gli Enti non commerciali. Secondo quanto stabilito dalle disposizioni dell’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 344 del 2003, recante disposizioni di carattere transitorio, gli utili percepiti da quest’ultimi non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile nel limite del 95 per cento del relativo ammontare; gli stessi sono esclusi anche se conseguiti nell’esercizio di impresa. Pertanto, in caso di Trust opaco i dividendi percepiti sono sostanzialmente esclusi dalla formazione del reddito imponibile (al 95%), come avviene per i dividendi che concorrono a formare il reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 89 del TUIR. La successiva attribuzione dei frutti a beneficiari non sconterebbe alcuna ulteriore imposizione. La tassazione complessiva dei dividendi ammonterebbe dunque all’1,375% (27,5%*5%). In caso di Trust trasparenti ai beneficiari viene attribuito per trasparenza solo il 5% dei dividendi percepiti dal trust, anche se viene poi imputato ai beneficiari ai fini dell’imposizione IRPEF (beneficiari persone fisiche). Nel DDL di Stabilità 2015 viene previsto che a partire dal 1° gennaio 2015 i dividendi percepiti dagli enti non commerciali (inclusi i trust) concorreranno a formare il reddito nella misura del 77,74%. Nella disposizione non viene fatta alcuna distinzione tra Trust trasparenti e Trust opachi. In base alla nuova previsione normativa, in caso di Trust opaco i dividendi percepiti saranno sostanzialmente esclusi dalla formazione del reddito imponibile nella misura del 22,26%. La successiva attribuzione dei frutti a beneficiari non sconterebbe alcuna ulteriore imposizione. La tassazione complessiva dei dividendi ammonterebbe dunque al 21,4% (27,5%*77,74%); In caso di Trust trasparenti ai beneficiari verrà attribuito per trasparenza il 77,74% dei dividendi percepiti dal trust, che sconterà l’imposizione diretta in capo ai beneficiari. Ipotizzando l’applicazione dell’aliquota marginale del 43%, i dividendi sconteranno una tassazione del 33,4%. |
Mercoledì, 22 Ottobre 2014 |
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NOVITA' SUL REGIME FORFETTARIO DAL 2015
Il d.d.l. della legge di stabilità 2015 prevede a partire dal 1° gennaio 2015 un nuovo regime agevolato che andrà a sostituire quelli attualmente in vigore. Nel nuovo regime non sono previsti limiti di durata o di età, ma l’imposta sostitutiva alle imposte dirette aumenta al 15%. Tra le novità più importanti si evidenzia che nel nuovo regime l’imposta sostitutiva sarà pari al 15%. L’imposta però non si calcolerà più su un reddito determinato analiticamente come differenza tra ricavi e costi, ma attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività (distinto per sulla base del codice ateco del contribuente) sui ricavi conseguiti. Nel caso di avvio di nuove attività per il primo triennio il reddito determinato in modo forfettario viene ridotto a un terzo. A bilanciare l’aumento della tassazione ci sarà però la possibilità di restare nel regime agevolato senza più vincoli di tempo, eliminando quindi il limite dei cinque anni o del 35esimo anno di età. Il codice attività ateco sarà determinante anche per l’individuazione del limite dei ricavi. Infatti un’altra delle novità destinate a rendere più flessibile il regime è la previsione di soglie di ricavi differenziate rispetto al tipo di attività svolta. In base alle regole vigenti, il limite che porta alla fuoriuscita immediata è fissata a 30.000 euro di ricavi o compensi per tutti. Con la modifica in arrivo, il limite oscillerà dai 15.000 a 40.000 euro, tenendo conto però delle differenze tra le attività svolte dai contribuenti. Relativamente ai cespiti, per poter fruire del regime agevolato il costo complessivo al lordo degli ammortamenti dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non deve superare i 20.000 euro, mentre per quanto riguarda le spese di lavoro dipendente l’accesso è consentito solo se il contribuente ha sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi. Il nuovo regime forfettizzato, porterà in dote anche la possibilità di versare i contributi non più sui minimali ma sul reddito dichiarato. Ai fini Iva i nuovi forfettari non applicano la rivalsa e non hanno titolo alla detrazione dell'imposta. Ma se questa è la regola generale Iva i nuovi forfettari avranno anche la possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. Il nuovo regime sostituirà i regimi agevolati oggi in vigore: il regime delle nuove iniziative produttive e il regime dei minimi saranno, infatti, sostituti dal nuovo regime agevolato. È prevista però la possibilità di un passaggio graduale al nuovo regime per coloro già oggi adottano il “regime dei minimi”. In particolare i contribuenti che nel 2014 adottano il regime fiscale di vantaggio potranno continuare a utilizzare fino al termine del periodo temporale previsto ad oggi dalla legge, cioè 5 anni o compimento dei 35 anni. |
Mercoledì, 22 Ottobre 2014 |
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L'80% DEI COMUNI HA MODIFICATO LE REGOLE IMU
Il 21 ottobre 2014, scadeva il termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto inviare al dipartimento Finanze le delibere con le nuove aliquote IMU, per evitare che i contribuenti versassero il saldo di dicembre, come è accaduto per l’acconto, con le aliquote 2013 e con i criteri dell’anno scorso. L’adempimento riguardava i Comuni che avevano intenzione di modificare le aliquote e le regole 2013. In definitiva, 6.767 Comuni (circa l’80%) hanno inviato i propri atti al Ministero. Il clima di incertezza e il timore dei tagli, che stanno per essere attuati con la nuova Legge di stabilità 2015 (es. il congelamento di un fondo di bilancio, in caso di mancata riscossione dei tributi, per l’importo non introitato), possono aver indotto le giunte a ritoccare al rialzo le aliquote o a eliminare alcune detrazioni o agevolazioni specifiche. Il fatto, poi, che da un punto di vista fiscale la TASI sugli immobili strumentali sia deducibile al 100%, ai fini Ires/Irpef, per la ditta individuale o per il lavoratore autonomo, mentre ai fini IMU il tributo 2014 sia deducibile al 20% (al 30% l’IMU 2013), molti Comuni, per venire incontro alle esigenze delle attività produttive site nel territorio, hanno alzato le aliquote TASI e calmierato quelle IMU. Una scelta che non intaccava il gettito dell’ente locale, ma solo quello erariale. Come precisato nella Circolare n. 10/E del 14.05.2014, il concetto di immobili strumentali è quello mutuato dall'art. 43, co. 2 del TUIR, cioè si considerano tali, gli immobili utilizzati "esclusivamente" per l'esercizio dell'arte o della professione, o dell'impresa commerciale da parte del possessore; sono, quindi, esclusi gli immobili ad uso promiscuo, come quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione o all'impresa commerciale e all'uso personale o familiare del contribuente. L'Imu per tali immobili è deducibile nella misura del 20% ai fini Ires/Irpef, ma indeducibile ai fini Irap. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 99, co. 1, secondo periodo del TUIR, le imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento. Dunque, l'Imu di competenza 2013 è deducibile, a condizione che venga pagata dal contribuente. Se essa viene versata tardivamente nel 2014, diventerà un costo deducibile nel periodo d'imposta 2014 mediante una variazione in diminuzione in Unico. Per i lavoratori autonomi si applica il principio di cassa (art.54, co. 1 del TUIR) e, dunque, l'Imu diventa un costo deducibile nell'anno in cui avviene il pagamento, anche se tardivo e comunque a partire dall'Imu 2013. |
Mercoledì, 22 Ottobre 2014 |
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VOLUNTARY DISCLOSURE ESTENSIVA
Il testo della nuova voluntary disclosure introduce la possibilità da parte dei contribuenti di regolarizzare i redditi non dichiarati, a prescindere dalla detenzione all'estero di patrimoni. Si delineano due possibilità, per il contribuente che è interessato alla sanatoria: l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, mai dichiarate ai fini del monitoraggio fiscale fino al 30 settembre 2014; la regolarizzazione delle violazioni commesse fino al 30 settembre 2014, in materia dichiarativa, da tutti i contribuenti in generale, a prescindere dalla disciplina del monitoraggio. Fino al 30 settembre 2015, dunque, tutti i contribuenti potranno regolarizzare eventuali violazioni. Anche le società di persone e di capitali avranno la possibilità di accedere alla sanatoria. Per entrambe le regolarizzazioni andrà presentata: un'istanza di adesione alla procedura, con allegati documenti e informazioni necessari per determinare gli imponibili e le relative imposte; il versamento dell’intera imposta sui maggiori imponibili che emergono, mentre le riduzioni riguarderanno esclusivamente le sanzioni; verrà esclusa la punibilità penale per alcune fattispecie previste dalla normativa vigente. Per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW) saranno dovute le sanzioni relative. Saranno oggetto di regolarizzazione: le violazioni relative alle imposte sui redditi e relative addizionali; alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi; all'Irap; all'Iva; nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta; per tutti i periodi ancora accertabili. Qualora un contribuente non abbia mai provveduto alla compilazione del quadro RW di Unico da 10 anni, nonostante detenga beni all’estero e magari in Svizzera, per tale periodo dovrà: corrispondere le sanzioni sul monitoraggio fiscale per i periodi d'imposta ancora accertabili; corrispondere le imposte sui redditi, sul rendimento delle somme detenute all'estero o le imposte sostitutive e le relative sanzioni. Un contribuente potrà regolarizzare la propria posizione fiscale, con la sanatoria, per dichiarare redditi omessi (diversi da quelli derivanti da attività estere) e imponibili Iva mai dichiarati in precedenza. Una cosa fondamentale è che, quindi, i due istituti potranno essere utilizzati in modo autonomo dai contribuenti interessati. Se la società aderirà a tale istituto, le conseguenze interesseranno anche i loro stessi soci o i vari soggetti coinvolti. |
Mercoledì, 22 Ottobre 2014 |
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Sentinella del Canavese 22.10.2014 | Mercoledì, 22 Ottobre 2014 |
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INCROCIO DEI DATI PER LA LOTTA ALL'EVASIONE
L’Amministrazione Finanziaria sta sviluppando una nuova forma di controllo, che vorrebbe, una volta riscontrate delle incongruenze tra volumi di acquisto e vendita e dati ottenuti con lo spesometro, invitare il contribuente ad autoregolarsi. L’accertamento non scatterebbe immediatamente, ma passerebbe prima da un atto di coscienza del cittadino, che rimedierebbe a omessi o insufficienti versamenti di imposte. È noto che tutte le operazioni documentate con fattura vadano incluse nel “modello dello spesometro”, anche se di importo inferiore a 3.600 euro (limite valido esclusivamente per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese e ricevute, per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura). Ne consegue che tutti i lavoratori autonomi, così come gli imprenditori hanno indicato tutte le fatture emesse rilevanti ai fini del tributo, utilizzando il quadro FA, in caso di indicazione dei dati in forma aggregata o il quadro FE, in caso di compilazione del modello in modalità analitica. Anche la scheda carburante viene inclusa, con le modalità previste per il documento riepilogativo, cioè indicando il numero del documento, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare complessivo dell’imposta. Restano fuori, invece, le operazioni di locazione immobiliare, già note al Fisco grazie alla banca dati delle locazioni. L’evasione emergerà, quindi, grazie a tali controlli incrociati ai fini IVA. Verranno, pertanto, ricostruiti gli imponibili non dichiarati Iva e successivamente quelli delle altre imposte (Irpef/Ires e Irap). È stato stilato un primo campione dei soggetti a più a rischio evasione, grazie alla selezione di casi in cui lo scostamento tra acquisti e volume delle cessioni dichiarate era più evidente. Dopo un primo scarto dei dati irrilevanti, arrivati con le comunicazioni al fisco, verranno costruiti degli indicatori di evasione, che tengano conto delle realtà peculiari del territorio e delle caratteristiche delle attività. La pulizia nei data base dell’amministrazione, come ad esempio l’eliminazione del doppio dato (facile da aversi con lo spesometro e con altre comunicazioni obbligatorie) è necessaria anche alla luce della realizzazione della dichiarazione pre-compilata. La rivisitazione dell’istituto del ravvedimento operoso avverrà con una dilatazione dei tempi e una riduzione delle sanzioni e si realizzerà con una nuova forma di accordo tra Fisco e contribuente. L’evasore, una volta invitato dall’amministrazione a verificare la propria posizione incongruente, potrà regolarizzarla prima dell’emissione dell'accertamento. |
Mercoledì, 22 Ottobre 2014 |
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OBBLIGO PEC NON PER TUTTI
A seguito del Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Comandate Generale della Guardia di Finanza dell’8 agosto, emanato in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge europea per il 2013, i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio saranno tenuti a trasmettere le informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, dietro specifica richiesta da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria. Nello specifico, mentre gli intermediari finanziari dovranno fornire i dati sulle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l’estero, i professionisti, i revisori contabili, nonché gli stessi intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria dovranno trasmettere le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti a esse collegate. Considerando che tutte le informazioni dovranno viaggiare a mezzo Pec, i professionisti erano tenuti a comunicare, entro il 31 ottobre 2014, il proprio indirizzo Pec, utilizzando i canali Entratel o Fisco on line. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 88/E del 14 ottobre 2014 ha chiarito che i soggetti i cui indirizzi sono già iscritti all’Ini-Pec non sono più tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate il dato in oggetto. Tale precisazione non esclude dall’obbligo di comunicazione tutti i soggetti in quanto ben più ampia è la platea dei soggetti interessati dalle disposizioni antiriciclaggio rispetto a quella degli operatori la cui pec è già presente nell’indice nazionale. Infatti, tale indice è alimentato dagli indirizzi pec inviati dalle società e dalle imprese individuali al Registro delle imprese, nonché da quelli forniti dai professionisti ai rispettivi Ordini e alle Pubbliche amministrazioni al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione. I soggetti interessati dalle disposizioni di cui al provvedimento dello scorso 8 agosto sono, oltre agli intermediari finanziari, ai dottori commercialisti ed esperti contabili: ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; i prestatori di servizi relativi a società e trust; le società di revisione iscritte nell'albo speciale e i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. E’ evidente come gli intermediari finanziari, i professionisti e i revisori contabili siano esonerati dall’invio dell’indirizzo Pec all’Agenzia delle Entrate, mentre permane l’obbligo per i consulenti aziendali e periti che non sono iscritti ad ordini professionali e, in quanto professionisti, nemmeno al Registro delle imprese. In questo caso, pertanto, si dovrà ritenere ancora sussistente l’obbligo di inviare, entro il 31 ottobre, il proprio indirizzo Pec attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline. Con riferimento ai revisori contabili non iscritti ad altri Albi, se da un lato hanno già comunicato il loro indirizzo Pec al Mef, dall’altro non è ancora noto se, successivamente, il Mef abbia provveduto a trasmettere gli indirizzi all’indice nazionale. |
Mercoledì, 22 Ottobre 2014 |
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SOSPESI I TRIBUTI PER I COMUNI ALLUVIONATI
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto che dispone la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone colpite dall’alluvione verificatosi tra il 10 e il 14 ottobre 2014, che ha interessato la Liguria e altre aree del Nord Italia. La sospensione si applica dal 10 ottobre al 20 dicembre 2014 e riguarda tutti i soggetti (persone fisiche e non), anche in qualità di sostituti di imposta, aventi residenza, sede legale o operativa nei territori interessati dal maltempo. Sono sospesi anche i versamenti, derivanti dalle cartelle notificate dagli agenti della riscossione o derivanti da accertamenti esecutivi, mentre le ritenute devono continuare ad essere operate e versate. Ecco i comuni che possono fruire della sospensione: Regione Veneto – Per la provincia di Padova questi sono i comuni: Monselice, Este, Baone, Arquà Petrarca, Due Carrare, Maserà, Montegrotto Terme, Abano Terme, Padova, Albignasego, Urbana, Megliadino San Vitale, Megliadino San Fidenzio, Ponso, Montagnana, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Cinto Euganeo, Galzignano Terme, Piacenza D'Adige, Carceri, Santa Margherita D'Adige, Casale di Scodosia, Pernumia, Casalserugo, Battaglia Terme, Cartura, Lozzo Atestino, Merlara. Per la provincia di Rovigo: Melara, Occhiobello, Fiesso Umbertiano, Stienta, Bergantino. Per la provincia di Verona: Bardolino, Castagnaro, Legnago, Terrazzo, Caprino Veronese, Costermano, Valdadige, San Pietro in Cariano. Regione Piemonte - Per la provincia di Alessandria: Albera Ligure, Alessandria, Arquata Scrivia, Avolasca, Belforte, Borghetto di Borbera, Bosio, Brignano Frascata, Carrega Ligure, Casaleggio Boiro, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Francavilla Bisio, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Grondona, Lerma, Novi Ligure, Paderna, Parodi Ligure, Pozzolo Formigaro, San Sebastiano Curone, Sarezzano, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Stazzano, Tortona, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villaromagnano, Villarvernia. Per la provincia di Verbania: Valstrona Regione Liguria - Genova e tutti i Comuni della Provincia di Genova Regione Friuli Venezia Giulia - Per la provincia di Trieste: Trieste e Muggia Regione Emilia Romagna – Per la Provincia di Parma: Bedonia, Berceto, Calestano, Collecchio, Compiano, Corniglio, Felino, Fornovo Taro, Langhirano, Lesignano de bagni, Parma, Sala Baganza, Terenzo. Per la provincia di Piacenza: Bettola, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere, Ottone. Regione Toscana - Per la provincia di Pisa: Bientina, Buti, Calcinaia, Castelfranco di Sotto, Pontedera, Santa Maria a Monte, Vicopisano, Volterra. Per la provincia di Pistoia: Larciano, Serravalle Pistoiese. Per la provincia di Livorno: Piombino: Per la provincia di Grosseto: Manciano, Orbetello, Capalbio, Follonica, Scarlino, Sorano. |
Mercoledì, 22 Ottobre 2014 |
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RIDUZIONE DEI COSTI SULLA BOLLETTA ELETTRICA
Il Ministero dello Sviluppo economico informa che sono stati firmati, lo scorso 16 ottobre 2014, i primi tre provvedimenti di attuazione delle norme per la riduzione delle bollette elettriche, in particolare per le PMI, varate con il D.L. Competitività. Da queste misure si attende una riduzione degli oneri di incentivazione dell’energia elettrica da fotovoltaico e da altre fonti rinnovabili compresi in 500-700 milioni di euro l’anno, a partire dal 2015. Un primo provvedimento, di concerto con il ministro dell’Ambiente Galletti e su cui si è espressa favorevolmente l’Autorità per l’energia, riguarda la rimodulazione volontaria degli incentivi all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, diverse dal fotovoltaico. Il decreto consente ai produttori da fonti rinnovabili interessati a operazioni di rifacimento o ripotenziamento del sito, di ottenere un prolungamento di sette anni del periodo di diritto agli incentivi, con una conseguente riduzione dell’erogazione annua. Il decreto si applica a tutti gli impianti, i cui esercenti optano per l’estensione del periodo di incentivazione di 7 anni, di cui all’art. 1, co. 3, lett. b), del D.L. n. 145/2013 e che, alla data di entrata in vigore del decreto, beneficiano di incentivi sotto forma di certificati verdi o tariffe omnicomprensive, fatta eccezione per: gli impianti per i quali il periodo di diritto agli incentivi termina entro il 31 dicembre 2014, ovvero entro il 31 dicembre 2016 per gli impianti a biomasse e a biogas di potenza non superiore a 1 MW; gli impianti di cui all’articolo 1, comma 6, del D.L. n. 145 del 2013. I titolari degli impianti, nel caso in cui intendano optare per il regime di incentivazione, inoltrano la relativa richiesta al GSE entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, secondo modalità di comunicazione definite dallo stesso GSE e pubblicate sul sito internet, entro 30 giorni dalla medesima data. A tal fine, il GSE provvede all’identificazione e localizzazione geografica dei siti sui quali sono ubicati gli impianti ivi considerati. Gli interventi di qualunque tipo, realizzati sullo stesso sito dell’impianto per il quale è stata esercitata l’opzione di rimodulazione, non hanno diritto di accesso, fino al termine del nuovo periodo di incentivazione, a ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica, anche qualora l’esercente rinunci all’incentivo rimodulato, fatta eccezione per il ritiro dedicato e lo scambio sul posto, sempreché compatibili con il meccanismo di incentivazione in godimento. Gli impianti per i quali è stata esercitata l’opzione di rimodulazione possono accedere a ulteriori strumenti incentivanti previsti dalla normativa vigente per i seguenti interventi: interventi di potenziamento, in relazione alla maggiore produzione derivante dall’intervento di potenziamento, determinata con le modalità previste dal pertinente provvedimento di disciplina dell’ulteriore incentivo; interventi di integrale ricostruzione, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all’incentivo originario; in tal caso, l’eventuale nuovo incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato; limitatamente agli impianti a biomasse di potenza non superiore a 1 MW, interventi di rifacimento totale, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all’incentivo originario; in tal caso, l’eventuale nuovo incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato. L’estensione del periodo di diritto alle tariffe fisse omnicomprensive, maturata alla data di cui all’art. 2, co.2, è riconosciuta al termine del nuovo periodo di diritto all’incentivo rimodulato. Il secondo decreto attiene alle modalità di erogazione degli incentivi al fotovoltaico da parte del Gestore dei servizi energetici – GSE Spa, mentre, il terzo regolamenta la rimodulazione degli incentivi agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW nell’arco dei venti anni. |
Mercoledì, 22 Ottobre 2014 |
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Mattino 20 ottobre 2014 | Martedì, 21 Ottobre 2014 |
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Messaggero 20 ottobre 2014 | Martedì, 21 Ottobre 2014 |
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DICHIARAZIONE IVA FUORI DAL MODELLO UNICO
Tra le novità contenute nel DDL della Legge di Stabilità 2015 vi è la cancellazione dell’obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA sancita dall’art. 8 – bis, D.P.R. 322/1998 e il contestuale anticipo dei termini di invio della Dichiarazione annuale al 28 febbraio, dunque fuori dal Modello Unico, per rispettare l’obbligo sancito dall’art. 252 della Direttiva 2006/112/UE di fornire le informazioni attive e passive effettuate dal contribuente entro due mesi dalla fine del periodo d’imposta, per calcolare le risorse che competono all’UE. Le suddette novità decorrono diventeranno efficaci dal periodo d’imposta 2015. Dunque, dal 2016 dichiarazione IVA da presentare entro il 28 febbraio senza obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA. La normativa attualmente in vigore prevede la facoltà di presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma (cioè sganciata dal Modello UNICO) entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta cui si riferisce, sia per i contribuenti che presentano un credito d’imposta ( D.L. n. 78/2009) sia per i contribuenti con saldo IVA annuale a debito (Circolare 25 gennaio 2011, n. 1, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha esteso la facoltà di presentare la dichiarazione IVA a febbraio anche ai contribuenti con saldo IVA annuale a debito, eliminando la disparità di trattamento tra i soggetti a debito e quelli a credito). In taluni casi (società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31.12.2013 ecc.) è obbligatoria la presentazione della Dichiarazione IVA autonoma. La presentazione della Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 28 febbraio consente di ottenere l’esonero dalla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva. Quella che fino a ora era nella generalità dei casi è una facoltà, con delle eccezioni come sopra evidenziato, diventerà un obbligo a partire dal periodo d’imposta 2015 (Dichiarazione IVA 2016). I soggetti obbligati dovranno dunque presentare obbligatoriamente la Dichiarazione IVA entro il 28 febbraio successivo al periodo d’imposta cui si riferisce. Contestualmente, viene abrogato l’obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA. |
Lunedì, 20 Ottobre 2014 |
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SCELTA IRREVOCABILE PER TFR IN BUSTA PAGA
La scelta da parte dei lavoratori di decidere se godere dell’anticipo del TFR in busta paga, se effettuata, non può più essere revocata e resterà operativa fino al 30 giugno 2018. Sulle quote finite in busta paga (denominata ora parte integrativa di retribuzione, in breve “PIR”) si applica una tassazione ordinaria ma non i contributi INPS. Infatti, la PIR è esclusa da contribuzione (INPS e INAIL) e si paga il contributo dello 0,5% destinato al fondo di garanzia INPS. Pertanto, alla possibilità di poter destinare il TFR in un fondo di previdenza complementare oppure mantenerlo semplicemente in azienda per fruirne in caso di interruzione del rapporto di lavoro, si aggiunge una terza possibilità: ossia quella di poter anticipare, su base volontaria, il proprio trattamento di fine rapporto mensilmente in busta paga. La misura, che diventerà operativa in via sperimentale per un triennio a partire dalle retribuzioni di marzo 2015, riguarda i lavoratori del settore privato con anzianità di servizio di almeno 6 mesi (presso lo stesso datore di lavoro). Possono aderirvi anche coloro che hanno deciso di destinare il TFR ai fondi di previdenza integrativa. Mentre restano fuori dalla novità: i lavoratori pubblici, i domestici, e i lavoratori agricoli. Sono inoltre esclusi anche i datori di lavoro in crisi o soggetti a procedure concorsuali. Le imprese sono tenute ad anticipare mensilmente la quota di TFR richiesta dal lavoratore. Tuttavia, il DDL Stabilità 2015 prevede finanziamenti agevolati in favore delle imprese (tasso pari al tasso di rivalutazione del TFR) e garantiti dall’INPS. Tale possibilità viene concessa solo per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti. Le imprese inoltre sono tenute a pagare un contributo dello 0,2% sulla retribuzione dei lavoratori che intendono monetizzare il TFR in busta paga e avranno diritto a uno sgravio della stessa misura. Mentre per le imprese che impiegano più di 49 dipendenti, varranno le seguenti misure compensative: deduzione fiscale del 6% del TFR monetizzato, sgravio contributivo Inps dello 0,2%, altro sgravio contributivo INPS dello 0,28%. Per garantire il finanziamento alle imprese, l’ABI s’impegnerà a definire una convenzione con il Ministero Economia e Finanza e altri ministeri alla quale le singole banche saranno invitate ad aderire. Sulla PIR le tasse si pagheranno in misura ordinaria, ma non si pagano i contributi INPS. Ciò produrrà, quindi, un prelievo fiscale a carico dei lavoratori più pesante rispetto al TFR considerato come “buonuscita” o a quello investito nella previdenza integrativa (le entrate dell’Erario sono limitate al 17%). Si specifica, al riguardo, che la PIR è escluso dalla verifica del limite di reddito per il riconoscimento della detrazione di 640 euro. La Fondazione Studi CDL ha effettuato i primi calcoli che derivano da tale anticipo. Il risultato è stato che la PIR sarà conveniente per i lavoratori con un reddito fino a 15.000 euro mentre subiranno un aggravio fiscale quelli al di sopra di questa soglia, con un aumento annuale di tasse che, per chi ha 90.000 euro di reddito, arriva a 569 euro l'anno (1.895 euro in meno per il periodo marzo 2015-giugno 2018). Il termine per poter esprimere tale volontà verrà fissato da un apposito decreto cui è rimessa l’attuazione della nuova misura (da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità). E’ ancora da stabilire se l’eventuale scelta di anticipo del Trattamento Fine Rapporto (PIR) in busta paga avrà effetto retroattivo. |
Lunedì, 20 Ottobre 2014 |
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BONUS INVESTIMENTI LA MEDIA AGEVOLA LE IMPRESE NEO-COSTITUITE
L’art. 18 del Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014 (più conosciuto come Decreto sulla Competitività) evidenzia che a decorrere dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 91/2014) e fino al 30 giugno 2015, i titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è attribuito un credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella e realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. Viene data facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. L’agevolazione fiscale sugli investimenti di cui al D.L. n. 91/2014 assume la forma di un credito di imposta di importo pari al 15% della differenza tra: investimenti in beni strumentali realizzati nel “periodo agevolato”, ossia nel periodo che decorre dalla data di entrate in vigore del Decreto Competitività (25 giugno 2014) e termina il 30 giugno 2015; media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti al “periodo agevolato” (con facoltà di escludere il periodo di imposta con maggiori investimenti). I soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per esempio, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2014, dovranno tenere in considerazione la media degli investimenti realizzati tra il 2009 e il 2013 mentre, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2015, dovranno tenere in considerazione la media degli investimenti realizzati tra il 2010 e il 2014. Per le imprese che sono in attività da meno di 5 anni o che siano state costituite dopo l’entrata in vigore del Decreto Competitività, occorre sottrarre dagli acquisti effettuati in un semestre (il secondo, o poco più, del 2014, cui seguirà, con un conteggio distinto, il primo del 2015) quelli realizzati (in media) nell'arco di 12 mesi. Conseguentemente, saranno privilegiate le imprese neo-costituite che detasseranno tutti gli investimenti e quelle che concentreranno in un unico semestre tutti gli investimenti. |
Venerdì, 17 Ottobre 2014 |
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BUY TO RENT SU IMMOBILI PROPRI
Il decreto “Sblocca Italia” prevede una deduzione dal reddito del 20% a favore di chi, al di fuori di un’attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni. La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Si tratta dell’ipotesi in cui è il contribuente che provvede direttamente, mediante appalto, alla costruzione dell’immobile, purché lo stesso insista su un terreno edificabile di proprietà dello stesso contribuente. |
Giovedì, 16 Ottobre 2014 |
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COMPENSAZIONI SECONDO LEGGE DI STABILITA' 2014
Dal periodo d’imposta in corso al 2013, per effetto di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2014, per poter utilizzare in compensazione “orizzontale” tramite Mod. F24, il credito superiore a € 15.000, relativo a: imposte sui redditi e relative addizionali; ritenute alla fonte; imposte sostitutive delle imposte sul reddito; IRAP; il contribuente deve richiedere l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione dalla quale il credito stesso è emerso. Non è invece richiesta l’apposizione del visto di conformità in caso di riporto del credito nell’anno successivo (compensazione verticale). Il limite di 15.000 euro deve essere considerato in maniera autonoma per ogni tipologia di credito d’imposta e non per ogni tipo di dichiarazione. Per cui, se esiste un credito IRPEF di € 20.000 e si utilizza in compensazione un importo superiore a € 15.000, è necessario che sulla dichiarazione venga apposto il visto di conformità. Viceversa se dal Mod. UNICO risultano più imposte a credito, ciascuna delle quali di importo inferiore a € 15.000, non è necessaria l’apposizione del visto. Considerato che l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti sul tema del visto di conformità solo lo scorso 25.09.2014 della Circolare n.28/E, molti professionisti che hanno vistato le dichiarazioni, si sono trovati nella condizione di non aver completato i controlli richiesti. In questo specifico caso nessun risvolto negativo si ha se l’integrazione delle verifiche da parte del professionista abilitato non fa emergere alcuna criticità rilevante. Se invece non fosse così si possono generare due situazioni difficili: l’errore individuato è ravvedibile. È il caso del contribuente che si accorge di un errore e intende presentare una dichiarazione integrativa per rettificare una dichiarazione regolarmente presentata e vistata. In tal caso le conseguenze dipendono dal tipo di inesattezza operata: se gli errori riguardano i controlli che deve eseguire chi attesta, allora la dichiarazione integrativa a sua volta vistata può essere presentata con le normali regole; se le verifiche avrebbero dovuto evidenziare l’errore, allora ci si trova davanti a un “visto infedele”, con la conseguenza che: si deve procedere al “ravvedimento per “visto infedele”; si deve procedere al ravvedimento sull’errore, riabilitando la correttezza del credito portato in compensazione. Se invece l’errore è a favore del contribuente si dovrà presentare una dichiarazione “integrativa a favore” e non spetterà alcuna sanzione né in capo al contribuente né in capo al professionista. |
Venerdì, 17 Ottobre 2014 |
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IVA REQUISITI PRIMA CASA ED IMPOSTA DI REGISTRO
Sia ai fini IVA che ai fini dell’imposta di registro, l’ottenimento dell’agevolazione “prima casa” richiede quale condizione necessaria (ma non sufficiente) che non si tratti di immobili di lusso. Ai fini dell’imposta di registro, a seguito della riforma delle imposte d’atto sui trasferimenti immobiliari, efficace dal 1° gennaio 2014, l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale nella misura del 2% applicata per l'acquisto della cosiddetta “prima casa”, è stato modificato il concetto di “immobile di lusso” a cui far riferimento. Per individuare gli immobili considerati di lusso, in corrispondenza dei quali non trova applicazione l’imposta proporzionale di registro “agevolata”, il dettato normativo fa riferimento alla categoria catastale di appartenenza dell’immobile (categorie A/1, A/8 e A/9). Nonostante le modifiche apportate all’applicazione dell’aliquota agevolata per l’acquisto della prima casa ai fini dell’imposta di registro, nulle è mutato per l’ottenimento dell’aliquota agevolata del 4% ai fini IVA. In sostanza, anche dopo il 1° gennaio 2014, l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% per l’acquisto della prima casa in luogo delle aliquote del 10% e del 22%, è subordinata al fatto che l’immobile non sia considerato di lusso, con riferimento ai criteri indicati nel D.M. 2.8.1969, che non fanno riferimento alla categoria catastale di appartenenza dell’immobile ma piuttosto a criteri quantitativi e qualitativi. Il diverso criterio utilizzato per qualificare gli immobili di lusso ai fini IVA e ai fini dell’imposta di registro ha sollevato perplessità, ritenendo necessario che il criterio dovesse essere uniforme. Diversamente, l’agevolazione viene concessa con criteri diversi a seconda che si tratti di operazioni soggette a Iva o di operazioni che scontano l’imposta di registro proporzionale. Nell’art. 33 del D.Lgs. Semplificazioni fiscali è stato previsto che anche l’aliquota Iva agevolata del 4% trovi applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9. In sostanza, la definizione di immobile di lusso viene equiparata a quella utilizzata ai fini dell’imposta di registro, con riferimento alla categoria catastale di appartenenza dell’immobile. |
Venerdì, 17 Ottobre 2014 |
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FAMIGLIA ALLARGATA EVITA LA DECADENZA
Secondo quanto emerge dalla sentenza n. 2970/28/14 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, non deve dire addio alle agevolazioni fiscali “prima casa” il contribuente che possiede un altro immobile abitativo nello stesso Comune che però non è idoneo a soddisfare le esigenze abitative della famiglia, ampliatasi per l’adozione di tre bambini (di entrambi i sessi), l’età dei quali sconsigliava la promiscuità. Dopo il rigetto dell’istanza in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l’appello di una contribuente, che si era vista revocare le agevolazioni “prima casa” poiché già proprietaria di un’altra casa d'abitazione nel Comune di Milano, ritenendo che il requisito della non possidenza di altra abitazione debba riferirsi a una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi della famiglia. Questo principio di diritto è stato più volte affermato dalla Suprema Corte (sentenze n. 11564/2006, n. 17938/2003, n. 10953/2003, tanto per citarne alcune) e di esso, secondo il giudice d’appello della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, deve essere assicurata l’esatta osservanza, pertanto, l’avviso di accertamento emesso dall’autorità fiscale italiana, oggetto di contestazione è stato annullato. |
Venerdì, 17 Ottobre 2014 |
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CONSUMI MANCA LA FIDUCIA
Secondo quanto riportato nel rapporto elaborato in maniera congiunta dal Censis e dalla Confcommercio, nel secondo semestre del 2014 i consumi sono bloccati, con un clima di fiducia in fase di deterioramento e un visibile calo di fiducia anche nei confronti del governo: scende al 58,7 per cento dal 76,7 per cento del primo semestre. Il 44% delle famiglie ritiene che la capacità di spesa sia peggiorata, mentre quasi il 70% giudica con incertezza e pessimismo i prossimi mesi. Confcommercio ha rivisto al ribasso le proprie stime sul PIL per il 2014 e per il 2015. In riferimento all’anno in corso, le stime di crescita sono state tagliate a -0,2 per cento dal +0,3 per cento, mentre per l'anno prossimo passano da +0,9 a +0,6 per cento. Secondo quanto dichiarato da Confcommercio, le indicazioni che sarebbero state inserite nel DDL sulla Stabilità potrebbero portare il Paese verso la giusta direzione, soprattutto se il fulcro delle disposizioni riguarda al riduzione delle tasse. |
Venerdì, 17 Ottobre 2014 |
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BONUS MOBILI PER ACQUISTI ALL'ESTERO
Secondo quanto riportato nella Circolare 18.9.2013, n. 29/E, non è ostativo ai fini della fruizione del bonus mobili l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici all’estero purché siano rispettate tutte le prescrizioni tassativamente elencate. In caso di pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale, la ritenuta d’acconto deve essere operata anche sulle somme accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti i quali potranno scomputare la ritenuta subita dall’imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia o recuperare il prelievo mediante istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel caso di acquisto di mobili all’estero, per quanto attiene agli adempimenti da seguire per la fruizione della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, i contribuenti debbano eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. E’ consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito invece effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Le spese sostenute devono essere documentate, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con l’usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. Se il destinatario del bonifico è un soggetto non residente e correlativamente non dispone di un conto in Italia, il pagamento dovrà essere eseguito mediante un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento, mentre il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall’analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal Paese estero. La ricevuta del bonifico dovrà essere conservata unitamente agli altri documenti richiesti per essere esibiti in sede di controllo. |
Giovedì, 16 Ottobre 2014 |
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CANONI DI LOCAZIONE NON RISCOSSI E FALLIMENTO
Secondo quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo con la sentenza n. 516/02/14, nelle locazioni commerciali l’ammissione al passivo del conduttore è equiparabile alla sentenza di sfratto. I canoni di locazione dell’immobile commerciale sono esclusi dalla tassazione se il contribuente non li ha riscossi per il fallimento del conduttore. Occorre però che il contribuente sia ammesso al passivo del fallimento. La controversia è originata da un avviso di accertamento ai fini IRPEF (oltre addizionali, interessi e sanzioni) emesso a carico di un contribuente che non ha dichiarato il reddito costituito dai canoni di locazione di un immobile commerciale. L’uomo ha intrapreso le vie legali lamentando l’illegittimità del provvedimento, non avendo percepito i detti canoni, per via del fallimento della società conduttrice. La suddetta Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo ha accolto il ricorso del contribuente. Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, non solo per gli immobili a uso abitativo la mancata percezione dei canoni ne esclude la tassazione dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, ma, è necessario estendere analogicamente l’esclusione dalla tassazione dei canoni non percepiti anche alle locazioni a uso non abitativo, in presenza di un provvedimento giurisdizionale che accerti la morosità del conduttore per evitare censure di costituzionalità per violazione degli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 53 della Costituzione (principio della capacità contributiva) La Commissione Tributaria Provinciale afferma che l’ammissione del contribuente al passivo del conduttore è equipollente alla convalida di sfratto perché anche l’ammissione al passivo è un provvedimento giurisdizionale che attesta l’inadempimento del conduttore e che, come la convalida di sfratto, non esclude un futuro adempimento, sul quale andranno corrisposte le imposte calcolate e dovute. Ne è derivato l’annullamento del provvedimento impugnato, mentre le spese processuali sono state compensate in ragione della novità della questione giuridica trattata e della conformità dell’atto impositivo alla lettera della legge. |
Giovedì, 16 Ottobre 2014 |
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PERSONALE QUALIFICATO NELLE START UP
Secondo quanto stabilito dalla risoluzione n. 87 dell’Agenzia delle Entrate, nella start-up innovativa la forza lavoro si deve contare “per teste”. L’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, definisce l’impresa start-up innovativa quale società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione in possesso di determinati requisiti. La start-up innovativa per definirsi tale, deve possedere i requisiti cumulativi previsti, nonché almeno uno tra i requisiti alternativi richiesti. Per quanto di interesse, si rende necessario l’impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. La ris oluzione n. 87dell’Agenzia delle Entrate, sollecitata da una Camera di Commercio, chiarisce l’interpretazione del secondo requisito “alternativo”, quello relativo all’impiego di personale altamente qualificato. In linea generale, qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente, ovvero a questo assimilato, può essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante per la verifica della sussistenza del requisito “alternativo” in esame. Con particolare riferimento alla figura degli amministratori-soci, la risoluzione fa presente che la norma consente l’impiego di personale qualificato sia in forma di lavoro dipendente sia a titolo di parasubordinazione o, comunque, “a qualunque titolo” e sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio amministratore. Tuttavia, la risoluzione precisa che la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi dall’altra “impiego” (presso la start-up innovativa). |
Giovedì, 16 Ottobre 2014 |
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MOBBING INSUSSISTENTE SE MANCA LA CONDOTTA PESECUTORIA
Secondo quanto stabilito dalla sentenza di Cassazione n. 19782/2014, affinché si configuri l’atto discriminatorio del mobbing occorre la presenza di elementi strutturali sia sotto il profilo oggettivo, costituito dalla frequenza e ripetitività nel tempo dei comportamenti del datore comportanti abusi nei confronti del lavoratore, sia sotto il profilo soggettivo, rappresentato dalla coscienza e intenzione del primo di causare danni. Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere diversi elementi: una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi. |
Giovedì, 16 Ottobre 2014 |
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LEGGE DI STABILITA BASE IMPONIBILE IRAP RIDOTTA DEL 50%
La bozza della Legge di stabilità 2015 contiene al suo interno una misura volta alla riduzione della base imponibile Irap. Dal 2015, il costo del lavoro sarebbe deducibile integralmente dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. La novità si sostanzia nel taglio dell'intera componente lavoro, che oggi resta a carico delle imprese, perché esclusa dalle deduzioni in misura fissa. Da evidenziare che il mancato pagamento dell'Irap riduce la deducibilità del tributo regionale ai fini dell'Ires e dell'Irpef. Tutte le imprese beneficeranno della deducibilità integrale, anche se quelle che impiegano molta forza lavoro saranno sicuramente più agevolate. Tale misura si aggiunge a quella precedente, già introdotta con il D.L. n.66/2014, che prevedeva un taglio del 10% delle aliquote ai fini Irap per l’anno 2014. Per favorire la riduzione del costo del lavoro, in considerazione della nota indeducibilità ai fini Irap delle spese sostenute per il personale dipendente, era infatti stato introdotto un meccanismo semplice di abbattimento delle imposte, il quale si concretizza dal 2014 in una riduzione dell’aliquota. Le minori aliquote, applicabili dal 2014, sono le seguenti: Imprese e professionisti: 3,50% (in luogo dell’attuale 3,90%); Imprese agricole: 1,70% (in luogo dell’attuale 1,90%); Banche e le imprese finanziarie: 4,20%, (in luogo del 4,65%); Assicurazioni: 5,30% (in luogo del 5,90%); Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori: 3,80% (in luogo del 4,20%). In sede di versamento del secondo acconto il prossimo 1° dicembre 2014, i contribuenti possono optare: Per il metodo storico: in tal caso dovrà essere versato un acconto pari al 100% (per le società di persone e le imprese individuali) o al 101,50% (per le società di capitali) dell’imposta versata l’anno prima; Per il metodo previsionale: in tale ultimo caso occorre prestare attenzione al fatto che sono state introdotte specifiche aliquote per il calcolo degli acconti per l’anno 2014. Più precisamente, le aliquote previste per il versamento degli acconti con il metodo previsionale sono le seguenti: Imprese e professionisti: 3,70%; Imprese agricole: 1,80%; Banche e le imprese finanziarie: 4,40%; Assicurazioni: 5,60%; Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori: 4%. Nel caso in cui l’imposta versata risulti successivamente insufficiente a causa delle errate previsioni, sarà prevista l’irrogazione delle sanzioni per insufficiente versamento. |
Giovedì, 16 Ottobre 2014 |
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ITALIA: STALLO NELLA CRESCITA
L’ISTAT ha ricalcolato il dato del prodotto interno lordo del secondo trimestre dell’anno in corso, avvalendosi dei nuovi criteri europei. È emerso che rispetto al trimestre precedente la variazione è negativa, pari al -0,2%, come sul fronte tendenziale, dove la variazione rispetto al medesimo trimestre dell’anno passato è del -0,3%. Per effetto di tale ricalcolo, sono stati altresì rivisti i dati emersi nel primo trimestre dell’anno in corso, che passano da -0,1% a 0, così come anche quelli del quarto trimestre dell’anno passato che da +0,1% si pongono a -0,1%. Nei primi due trimestri dell’anno attuale il un rapporto tra indebitamento netto e PIL è stato pari pari al 3,8%. Tale risultato mette in evidenza un chiaro peggioramento di tre decimi di punto percentuale nel confronto con il medesimo periodo del 2013. Poi, in riferimento al secondo trimestre del 2014, si è altresì evidenziato come l'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche in rapporto al PIL (dati grezzi) sia aumentato di quattro decimi su base annua, ponendosi dunque all’1,1%. L’ISTAT evidenzia altresì che, nel secondo trimestre dell’anno in corso, il reddito delle famiglie è sceso dell’1,4% rispetto al trimestre precedente e il potere d’acquisto ha subito una contrazione sempre dell’1,4%. Sul fronte tendenziale, per quel che concerne il reddito disponibile delle famiglie, vi è stata una diminuzione dell’1,1%, laddove invece il potere d’acquisto si è contratto dell’1,5%. La propensione al risparmio nel secondo trimestre del 2014 è diminuita dell’1,4% risultando così pari all’8,3% nel confronto con il trimestre precedente, mentre rispetto al medesimo trimestre dell’anno scorso il calo è stato dell’1,8%. Sul versante dei consumi finali delle famiglie, infine, si considera un aumento di due decimi di punto nel confronto congiunturale e dello 0,8% in quello tendenziale. |
Giovedì, 16 Ottobre 2014 |
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DEFLAZIONE ANCHE IN SETTEMBRE
Secondo quanto evidenziato nei dati mensili inerenti ai prezzi al consumo pubblicati dall’ISTAT, in settembre, l’inflazione continua a calare confermando così il periodo di deflazione. In generale, dunque, a settembre l'indice dei prezzi al consumo è diminuito dello 0,4% su base mensile e dello 0,2% sul fronte tendenziale. Il calo tendenziale dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (-2,8%, da -1,2% di agosto) e il rallentamento della crescita annua dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,3%, da +0,7% del mese precedente) sono le due principali cause a manto della più profonda diminuzione tendenziale dell’indice generale. Una tale flessione si è solo parzialmente bilanciata in seguito al contenimento di quella relativa ai prezzi degli Alimentari non lavorati. Sul fronte delle stime mensili, le cause del ribasso dell’indice generale in questo caso sono ascrivibili soprattutto alla contrazione dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti e, in misura minore, al calo congiunturale dei prezzi degli Energetici non regolamentati. Sul punto, da non tralasciare è altresì l’influenza rilevante, benché condizionata da fattori stagionali, del calo dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. L'Istat ha chiarito che i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona sono aumentati dello 0,1% su base mensile facendo registrare un tasso tendenziale nullo (da -0,2% di agosto). Appaiono invece stabili sia dal versante congiunturale sia da quello tendenziale i prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto. Sono in aumento dello 0,2% su base mensile i prezzi degli alimentari, che però su base annua fanno registrare una variazione nulla. Per quanto riguarda l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), l’Istat sottolinea un aumento congiunturale dell’1,9% e una diminuzione dello 0,1% su base annua, con un ridimensionamento di un decimo di punto percentuale della flessione rilevata ad agosto (-0,2%). Per quel che concerne poi l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, la diminuzione registrata è dello 0,4% su base mensile e dello 0,1% sul fronte tendenziale. |
Giovedì, 16 Ottobre 2014 |
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Sentinella del Canavese 15 Ottobre 2014 | Mercoledì, 15 Ottobre 2014 |
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RENT TO BUY I PRIVATI DEVONO DICHIARARE LA PLUSVALENZA
http://www.professionisti.it/frontend/articolo/2078/Guida-al-rent-to-buy L’articolo 23 del D. L. n. 133/2014 ha introdotto questa nuova tipologia contrattuale attraverso la quale il proprietario concede un immobile in godimento al conduttore con diritto di quest’ultimo di acquistarlo entro un termine determinato, imputando a corrispettivo di trasferimento, in tutto o in parte, i canoni versati come convenuto nel contratto stesso. In esso, infatti, si può stabilire quale sia la parte del canone che va a remunerare l’utilizzo in godimento del bene (locazione), distinguendola dall’altra da imputare invece come rata del prezzo dovuto per l’acquisto dell’immobile. L’AIDC ha dettato due massime relative al trattamento fiscale della materia. Con la prima, viene stabilito che il contratto in esame produce, ai fini dell’IVA, dell’imposta di registro e delle imposte sui redditi, gli effetti della cessione del bene dal momento della stipula del contratto, qualora venga convenuto contestualmente il trasferimento a favore del conduttore del pieno possesso e godimento del bene e l’automatico trasferimento, vincolante per le parti contraenti, del diritto di proprietà al momento del pagamento integrale del prezzo indicato nel contratto stesso. Con la seconda, viene disposto che, senza clausola che pone il vincolo per entrambe le parti, ma solo per una di esse, gli effetti fiscali del trasferimento del bene si manifestano successivamente alla stipula del contratto “rent to buy”, vale a dire al momento della formale cessione del bene. Ne consegue che gli effetti fiscali dell’operazione si diversificano a seconda del tipo di contratto applicato. La norma di comportamento ha disciplinato la materia, tenendo conto della qualifica delle parti contraenti. In pratica, viene effettuata una distinzione tra i soggetti che operano nell’ambito dell’attività di impresa rispetto a coloro che agiscono senza la qualifica di imprenditori, quindi al di fuori del reddito di impresa. Merita particolare considerazione, l’aspetto fiscale del contratto stipulato tra soggetti “privati”, poiché facilmente essi possono omettere di dichiarare la plusvalenza generata dalla vendita dell’immobile. Ciò si può realizzare, per esempio, qualora la plusvalenza sia dichiarata in un periodo d’imposta diverso da quello correttamente interessato. Sul punto, va evidenziato che l’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, dispone che sono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione e gli immobili urbani che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Le fattispecie prese in considerazione dall’Associazione, sono, in sostanza, le seguenti: la locazione con vincolo di trasferimento obbligatorio per entrambe le parti. In proposito, nel documento è sottolineato che gli effetti civilistici differiscono da quelli fiscali. Infatti, sotto il profilo civilistico, il diritto di proprietà si trasferisce in capo al locatario/acquirente, solo al momento del pagamento integrale del corrispettivo di vendita, composto dai canoni periodici e dal corrispettivo finale. Fiscalmente, invece, gli effetti si producono al momento della stipula del contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti. Questo comporta che: il locatore /cedente deve assoggettare l’intero corrispettivo della cessione, determinato dalla somma dei canoni e del corrispettivo finale pattuito all’imposta di registro al momento della stipula del contratto. L’imposta di registro, in genere, viene pagata dall’acquirente; il locatore/cedente assoggetta a Irpef la plusvalenza, se ricorrono le condizioni di cui al citato articolo 67, nel periodo d’imposta relativo alla stipula del contratto; il locatario/cessionario, contestualmente alla stipula del contratto, può chiedere i benefici per l’acquisto della prima casa, versando un’imposta di registro pari al 2 per cento e imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro cadauna. Senza agevolazioni prima casa, si verserebbe un’imposta di registro del 9 per cento con imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro cadauna; il locatario/cessionario dichiara il reddito di fabbricati a decorrere dalla data di stipula del contratto; dalla data della stipula del contratto decorre il periodo quinquennale previsto dal suddetto articolo 67. la locazione con patto di futura vendita non vincolante per ambedue le parti. In questo caso, invece, gli effetti fiscali e civili del contratto coincidono, nel senso che il trasferimento della proprietà dell’immobile diviene rilevante nel momento in cui l’opzione per l’acquisto (o per la vendita) viene esercitata. Le ipotesi considerate dall’Associazione sono due: corrispettivo prestabilito per il successivo trasferimento dell’immobile che non tiene conto dei canoni di locazione: il locatore/cedente assoggetta i canoni di locazione all’imposta di registro del 2 per cento annuale; il locatore/cedente assoggetta il corrispettivo della cessione del bene ad imposta di registro che, in genere, paga colui che acquista; il locatore/cedente assoggetta ad Irpef la plusvalenza, se ricorrono le condizioni di cui al citato articolo 67, nel periodo d’imposta relativo alla stipula del contratto; il locatario/cessionario assoggetta i canoni di locazione all’imposta di registro del 2 per cento se designato dal contratto; il locatario/cessionario, alla stipula del contratto di cessione, può chiedere i benefici per l’acquisto della prima casa, versando un’imposta di registro pari al 2 per cento ed imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro cadauna. Senza agevolazioni prima casa, si verserebbe un’imposta di registro del 9 per cento con imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro cadauna; il locatario/cessionario dichiara il reddito di fabbricati a decorrere dalla data di stipula del contratto; dalla data della stipula del contratto decorre il periodo quinquennale previsto dal suddetto articolo 67; corrispettivo prestabilito per il successivo trasferimento del bene è convenuto, in tutto o in parte, al netto dei canoni di locazione nel frattempo corrisposti: il locatore/cedente assoggetta i canoni di locazione all’imposta di registro del 2 per cento annuale; il locatore/cedente assoggetta il corrispettivo della cessione del bene ad imposta di registro, che, in genere, paga colui che acquista; il locatore/cedente assoggetta a Irpef la plusvalenza, se ricorrono le condizioni di cui al citato articolo 67, nel periodo d’imposta relativo alla stipula del contratto; il locatario/cessionario assoggetta i canoni di locazione all’imposta di registro del 2 per cento se designato dal contratto; il locatario/cessionario, alla stipula del contratto di cessione, può chiedere i benefici per l’acquisto della prima casa, versando un’imposta di registro pari al 2 per cento ed imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro cadauna. Senza agevolazioni prima casa, si verserebbe un’imposta di registro del 9 per cento con imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro cadauna; il locatario/cessionario dichiara il reddito di fabbricati a decorrere dalla data di stipula del contratto; dalla data della stipula del contratto decorre il periodo quinquennale previsto dal suddetto articolo 67. In questa seconda ipotesi, come sottolinea l’Associazione, non si ravvisano possibili duplicazioni d’imposta di registro per effetto della soggezione a detta imposta dei canoni di locazione in parte poi “spostati” come acconto sulla cessione dell’immobile. In ogni caso, l’Ufficio può rettificare il valore dell’immobile dichiarato nell’atto, qualora ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale. |
Mercoledì, 15 Ottobre 2014 |
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BONUS MOBILI ANCHE CON SCONTRINO
Al fine di fruire del bonus mobili, oltre alla fattura, costituisce prova dell’acquisto anche lo scontrino riportante il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati. Analoga funzione probatoria è riconosciuta anche allo scontrino privo del codice fiscale dell’acquirente se, oltre a contenere l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora). Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobilie di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L’acquisto deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014. Come per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. I documenti da conservare sono la ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito), documentazione di addebito sul conto corrente, fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti. |
Martedì, 14 Ottobre 2014 |
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RENT TO BUY I PRIVATI DEVONO DICHIARARE LA PLUSVALENZA
L’articolo 23 del D. L. n. 133/2014 ha introdotto questa nuova tipologia contrattuale attraverso la quale il proprietario concede un immobile in godimento al conduttore con diritto di quest’ultimo di acquistarlo entro un termine determinato, imputando a corrispettivo di trasferimento, in tutto o in parte, i canoni versati come convenuto nel contratto stesso. In esso, infatti, si può stabilire quale sia la parte del canone che va a remunerare l’utilizzo in godimento del bene (locazione), distinguendola dall’altra da imputare invece come rata del prezzo dovuto per l’acquisto dell’immobile. L’AIDC ha dettato due massime relative al trattamento fiscale della materia. Con la prima, viene stabilito che il contratto in esame produce, ai fini dell’IVA, dell’imposta di registro e delle imposte sui redditi, gli effetti della cessione del bene dal momento della stipula del contratto, qualora venga convenuto contestualmente il trasferimento a favore del conduttore del pieno possesso e godimento del bene e l’automatico trasferimento, vincolante per le parti contraenti, del diritto di proprietà al momento del pagamento integrale del prezzo indicato nel contratto stesso. Con la seconda, viene disposto che, senza clausola che pone il vincolo per entrambe le parti, ma solo per una di esse, gli effetti fiscali del trasferimento del bene si manifestano successivamente alla stipula del contratto “rent to buy”, vale a dire al momento della formale cessione del bene. Ne consegue che gli effetti fiscali dell’operazione si diversificano a seconda del tipo di contratto applicato. La norma di comportamento ha disciplinato la materia, tenendo conto della qualifica delle parti contraenti. In pratica, viene effettuata una distinzione tra i soggetti che operano nell’ambito dell’attività di impresa rispetto a coloro che agiscono senza la qualifica di imprenditori, quindi al di fuori del reddito di impresa. Merita particolare considerazione, l’aspetto fiscale del contratto stipulato tra soggetti “privati”, poiché facilmente essi possono omettere di dichiarare la plusvalenza generata dalla vendita dell’immobile. Ciò si può realizzare, per esempio, qualora la plusvalenza sia dichiarata in un periodo d’imposta diverso da quello correttamente interessato. Sul punto, va evidenziato che l’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, dispone che sono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione e gli immobili urbani che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Le fattispecie prese in considerazione dall’Associazione, sono, in sostanza, le seguenti: la locazione con vincolo di trasferimento obbligatorio per entrambe le parti. In proposito, nel documento è sottolineato che gli effetti civilistici differiscono da quelli fiscali. Infatti, sotto il profilo civilistico, il diritto di proprietà si trasferisce in capo al locatario/acquirente, solo al momento del pagamento integrale del corrispettivo di vendita, composto dai canoni periodici e dal corrispettivo finale. Fiscalmente, invece, gli effetti si producono al momento della stipula del contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti. Questo comporta che: il locatore /cedente deve assoggettare l’intero corrispettivo della cessione, determinato dalla somma dei canoni e del corrispettivo finale pattuito all’imposta di registro al momento della stipula del contratto. L’imposta di registro, in genere, viene pagata dall’acquirente; il locatore/cedente assoggetta a Irpef la plusvalenza, se ricorrono le condizioni di cui al citato articolo 67, nel periodo d’imposta relativo alla stipula del contratto; il locatario/cessionario, contestualmente alla stipula del contratto, può chiedere i benefici per l’acquisto della prima casa, versando un’imposta di registro pari al 2 per cento e imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro cadauna. Senza agevolazioni prima casa, si verserebbe un’imposta di registro del 9 per cento con imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro cadauna; il locatario/cessionario dichiara il reddito di fabbricati a decorrere dalla data di stipula del contratto; dalla data della stipula del contratto decorre il periodo quinquennale previsto dal suddetto articolo 67. la locazione con patto di futura vendita non vincolante per ambedue le parti. In questo caso, invece, gli effetti fiscali e civili del contratto coincidono, nel senso che il trasferimento della proprietà dell’immobile diviene rilevante nel momento in cui l’opzione per l’acquisto (o per la vendita) viene esercitata. Le ipotesi considerate dall’Associazione sono due: corrispettivo prestabilito per il successivo trasferimento dell’immobile che non tiene conto dei canoni di locazione: il locatore/cedente assoggetta i canoni di locazione all’imposta di registro del 2 per cento annuale; il locatore/cedente assoggetta il corrispettivo della cessione del bene ad imposta di registro che, in genere, paga colui che acquista; il locatore/cedente assoggetta ad Irpef la plusvalenza, se ricorrono le condizioni di cui al citato articolo 67, nel periodo d’imposta relativo alla stipula del contratto; il locatario/cessionario assoggetta i canoni di locazione all’imposta di registro del 2 per cento se designato dal contratto; il locatario/cessionario, alla stipula del contratto di cessione, può chiedere i benefici per l’acquisto della prima casa, versando un’imposta di registro pari al 2 per cento ed imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro cadauna. Senza agevolazioni prima casa, si verserebbe un’imposta di registro del 9 per cento con imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro cadauna; il locatario/cessionario dichiara il reddito di fabbricati a decorrere dalla data di stipula del contratto; dalla data della stipula del contratto decorre il periodo quinquennale previsto dal suddetto articolo 67; corrispettivo prestabilito per il successivo trasferimento del bene è convenuto, in tutto o in parte, al netto dei canoni di locazione nel frattempo corrisposti: il locatore/cedente assoggetta i canoni di locazione all’imposta di registro del 2 per cento annuale; il locatore/cedente assoggetta il corrispettivo della cessione del bene ad imposta di registro, che, in genere, paga colui che acquista; il locatore/cedente assoggetta a Irpef la plusvalenza, se ricorrono le condizioni di cui al citato articolo 67, nel periodo d’imposta relativo alla stipula del contratto; il locatario/cessionario assoggetta i canoni di locazione all’imposta di registro del 2 per cento se designato dal contratto; il locatario/cessionario, alla stipula del contratto di cessione, può chiedere i benefici per l’acquisto della prima casa, versando un’imposta di registro pari al 2 per cento ed imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro cadauna. Senza agevolazioni prima casa, si verserebbe un’imposta di registro del 9 per cento con imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro cadauna; il locatario/cessionario dichiara il reddito di fabbricati a decorrere dalla data di stipula del contratto; dalla data della stipula del contratto decorre il periodo quinquennale previsto dal suddetto articolo 67. In questa seconda ipotesi, come sottolinea l’Associazione, non si ravvisano possibili duplicazioni d’imposta di registro per effetto della soggezione a detta imposta dei canoni di locazione in parte poi “spostati” come acconto sulla cessione dell’immobile. In ogni caso, l’Ufficio può rettificare il valore dell’immobile dichiarato nell’atto, qualora ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale. |
Martedì, 14 Ottobre 2014 |
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NESSUNA RITENUTA SU DIVIDENDI CONTROLLANTE SVIZZERA
L’UE ha stipulato con la Svizzera un accordo che riflette la “Direttiva madre – figlia”, entrato in vigore il 1° luglio 2005 Per le società residenti in Italia la cui compagine sociale è costituita anche da soci non residenti, si pone la questione relativa all’applicazione della ritenuta in uscita all’atto della corresponsione dei dividendi. Nel caso in cui i dividendi siano erogati a società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella c.d. White List, la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,375 per cento. Al verificarsi di determinati requisiti, è anche possibile che il socio estero chieda la non applicazione della ritenuta in virtù della Direttiva Madre – Figlia, concernente il regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, recepita nel nostro ordinamento nell’art. 27 –bis del D.P.R. 600/1973. La richiamata disposizione prevede che le società estere che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società italiana che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta (ovvero alla richiesta di esenzione) se: rivestono una delle forme previste nell'allegato della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990; risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea; sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva; la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno Per ottenere l’esenzione, sussistendone i requisiti, la società estera dovrà presentare alla società italiana il Modello E approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate n. 84404/2013 del 10.07.2013. La stessa esenzione può applicarsi che nel caso in cui il socio controllante sia residente in Svizzera. In merito alla tassazione dei dividendi, l'articolo 15, paragrafo 1, del citato Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera stabilisce che i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti ad imposizione fiscale nello Stato d'origine (Italia), allorché: la società madre detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società figlia per un minimo di due anni, e una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l'altra ha la residenza fiscale in Svizzera, e nessuna delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppie imposizioni con tale Stato terzo, e entrambe le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali. Per quanto riguarda l’ultimo requisito citato, ovvero l’assenza di esenzioni sulle imposte, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che le società elvetiche che vogliono beneficiare del particolare regime madre-figlia, non devono godere di particolari regimi agevolativi consistenti nell'esenzione dei redditi da uno dei tre livelli di tassazione diretta (federale, cantonale e municipale) e ciò deve risultare da idonea documentazione. |
Martedì, 14 Ottobre 2014 |
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CORTE DEI CONTI: COSTO DEI MANAGER PUBBLICI
Secondo la Corte dei Conti, i dirigenti dell’INPS percepiscono una retribuzione media annua pari a 220.299 euro, cifra che sale a causa della parte accessoria del trattamento pari al 56% del totale. All’ultimo posto vi sono invece i dirigenti amministrativi del Servizio sanitario nazionale, con 82.312 euro l'anno. Pertanto, i primi percepiscono una retribuzione corrispondente al 167,6% in più rispetto agli ultimi. A far lievitare gli stipendi è la parte accessoria del trattamento. La Corte dei Conti spiega che il trattamento economico è costituito da due componenti che corrispondono a una parte fissa e una parte accessoria. Quest’ultima è la componente che permette di fare la differenza, facendo aumentare la retribuzione. In alcuni casi infatti, come ad esempio quello dei dirigenti INPS, la parte accessoria corrisponde al 129,2% del compenso fisso e al 56% del trattamento complessivo. Ovviamente, non tutti i dirigenti percepiscono il medesimo ammontare, che infatti subisce delle sostanziali variazioni in base alla fascia di appartenenza del soggetto. Per quel che concerne i dirigenti di prima fascia, la retribuzione base va da un minimo di 96.097 euro fino a un massimo di 99.005 euro. Ciò che cambia è la parte da sommare allo stipendio base: questa infatti oscilla da un minimo di 59.773 euro degli enti di ricerca a un massimo di 124.202 euro per gli enti pubblici non economici, tra cui figura anche l'NPS. In generale, se alla retribuzione base di 96.097 euro si aggiunge il trattamento variabile di 124.202 euro, il reddito complessivo per i dirigenti di prima fascia dei enti pubblici non economici raggiunge la ragguardevole cifra di 220.299 euro. A questi fanno seguito i dirigenti delle agenzie fiscali (Entrate, Demanio, Territorio, Dogane e Monopoli) il cui trattamento base di 97.073 viene sommato a 115.700 euro per un totale di 212.773 euro. E in fine vi sono i dirigenti della presidenza del Consiglio dei ministri, che hanno 99.005 di stipendio base e 85.721 di trattamento variabile, quote che sommate portano all’ammontare di 184.726 euro. Infine, al quarto posto, troviamo i dirigenti dei ministeri, con 97.829 euro di reddito base che si sommano i 77.845 euro di trattamento variabile, per un totale di 175.673 euro. Per concludere, vi sono i dirigenti degli enti di ricerca il cui stipendio base è di 96.154 euro che, sommato alla quota variabile di 59.773 euro, porta a un totale di 155.927 euro. La seconda fascia è costituita da diverse categorie che, comprendono anche i dipendenti delle Università, quelli degli enti locali e territoriali e i dirigenti amministrativi del SSN. Il primo posto va ai dipendenti degli enti pubblici non economici con 135.295 euro (di cui 58.682 di trattamento fisso e 76.613 di variabile), vi sono poi i dirigenti delle agenzie fiscali, con 113.922 euro (59.174 euro di trattamento fisso e 54.748 euro di variabile), i dipendenti delle regioni con 104.325 euro (46.653 euro fissi e 57.672 euro variabili), i dirigenti degli enti di ricerca con 100.524 euro (60.838 euro fissi più 39.686 euro variabili). Scendono sotto le sei cifre le retribuzioni dei dirigenti dell'Università con 98.808 euro (60.985 euro fissi e 37.823 euro variabili); a questi fanno seguito i dipendenti della presidenza del Consiglio dei ministri, con 97.793 euro (59.394 euro fissi e 38.400 variabili). Percepiscono 94.571 euro (46.270 euro fissi e 48.301 euro variabili) i dirigenti in servizio presso i comuni; è invece pari a 85.544 euro (58.654 euro fissi e 26.890 euro variabili) la retribuzione dei dirigenti che lavorano nei ministeri; mentre per i dirigenti amministrativi del SSN si parla di 82.312 euro (53.187 euro fissi e 29.125 euro variabili). Per concludere, Corte dei Conti controllato anche il tipo di assunzioni di questi dirigenti, che possono essere a tempo indeterminato e a tempo determinato. I primi sono in totale 12.836 (di cui 494 di prima fascia e 12.342 di seconda fascia). Del secondo gruppo fanno invece parte 3.542 unità (di cui 76 di prima fascia e 3.466 di seconda fascia). In totale i soggetti sono 16.378. |
Martedì, 14 Ottobre 2014 |
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Mattino di Padova 13 ottobre 2014
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Lunedì, 13 Ottobre 2014 |
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RIMBORSO IVA SCADENZA 31 OTTOBRE
Entro il prossimo 31 ottobre, al verificarsi di determinate condizioni, i contribuenti possono presentare il Modello TR per chiedere il rimborso, oppure utilizzare in compensazione, il credito IVA del terzo trimestre 2014. Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso (compensazione) dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.582,28, in presenza di una delle condizioni di seguito elencate: sono state effettuate operazioni attive con un’aliquota media inferiore a quella sugli acquisti; sono state effettuate operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate; sono stati acquistati beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 degli acquisti imponibili del trimestre; vi è presenza di rappresentanza fiscale o di identificazione diretta; sono state effettuate operazioni nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate. L’ammontare del rimborso (compensazione) è pari all’eccedenza detraibile maturata nel trimestre. Pertanto, vanno esclusi: il credito IVA derivante dal precedente trimestre; eventuali versamenti intermedi effettuati dai soggetti mensili nei primi due mesi del trimestre di riferimento. Il contribuente può liberamente scegliere di utilizzare l’eccedenza detraibile in compensazione o di chiederne parte a rimborso e parte in compensazione. L’art. 9 D.L. 35/2013, a decorrere dal 2014 ha aumentato da €. 516.456,90 a € 700.000 il limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere compensati mediante modello F24; il limite aumenta a € 1.000.000 per i subappaltatori edili, se il volume d’affari registrato nell’anno precedente è costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in subappalto sottoposte al meccanismo dell’inversione contabile. L’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito: per importi superiori a euro 5.000,00, dal 16 del mese successivo alla presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge; per importi inferiori a euro 5.000,00, dal 10° giorno successivo alla presentazione dell’istanza da cui il credito emerge (Provv. 21 dicembre 2009). Il codice tributo per utilizzare nel Modello F24 il credito IVA del terzo trimestre è 6038. In base a quanto stabilito dall’art. 38-bis, D.P.R. n. 633/72, per ottenere il rimborso del credito IVA annuale il soggetto interessato deve prestare un’idonea garanzia di durata pari a 3 anni dall’esecuzione del rimborso o, se inferiore, al periodo mancante al termine per l’accertamento. La prestazione della garanzia non è necessaria: per coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore a euro 5.164,57. Si precisa che tale limite va riferito all’intero periodo d’imposta e non alla singola richiesta di rimborso (art. 38-bis e R.M. n. 165/E del 3 novembre 2000); i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore a euro 258.228,40. Tale limite va riferito a tutti i rimborsi erogati nel corso della procedura concorsuale e non ai singoli periodi d’imposta (cfr. R.M. n. 54/E del 19 giugno 2002); rimborsi richiesti dalle società di gestione dei fondi immobiliari chiusi; in presenza delle c.d. imprese definite “virtuose” che soddisfano le condizioni di affidabilità e solvibilità stabilite dal comma 7 dell’art. 38-bis. L’art. 14 del D.Lgs. Semplificazioni fiscali, in attesa dell’ultimo passaggio parlamentare, ha riscritto pressoché integralmente la disciplina in materia di rimborsi Iva. Degno di nota è l’azzeramento degli adempimenti per i rimborsi fino a 15.000 euro e l’eliminazione della prestazione della garanzia per i rimborsi in favore dei contribuenti “non a rischio” che potranno far apporre sull’istanza il visto di conformità (o la sottoscrizione dell’organo di controllo contabile) e allegare una dichiarazione sostitutiva attestante le consistenze patrimoniali del soggetto richiedente e l’assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi. |
Sabato, 11 Ottobre 2014 |
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Messaggero 13 ottobre 2014 | Lunedì, 13 Ottobre 2014 |
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CAPITALIZZAZIONE ONERI FINANZIARIO OIC 13
Al paragrafo 41 del Principio contabile OIC 13 è stato chiarito che “la capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa solo con riferimento a beni che richiedono un periodo di produzione (ad esempio, per la maturazione o l’invecchiamento) significativo”. La capitalizzazione è dunque ammessa solo se il periodo di produzione è “significativo”, da intendersi nel senso di “non breve” e inoltre non può portare a un valore del bene superiore al suo valore di realizzazione, e nel caso in cui si opti per la stessa, tale metodologia deve essere “applicata in modo costante nel tempo”. L’organismo italiano contabilità (OIC) ha elaborato una nuova edizione dell’OIC 13 allo scopo di renderne più agevole la lettura e l’utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali. Il nuovo Principio contabile OIC 13, relativo alle rimanenze, fornisce utili chiarimenti in tema di capitalizzazione degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari e di valorizzazione delle rimanenze quando, per i correlati acquisti, l’impresa ha ricevuto dei contributi in conto esercizio. Per quanto riguarda gli oneri finanziari per il disposto dell’art. 2426, primo comma, nn. 1) e 9), c.c., il costo di produzione delle rimanenze può comprendere “gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi”. Tali oneri, rappresentati dagli interessi passivi e dagli altri oneri finanziari, possono essere assunti per la sola “quota ragionevolmente imputabile al prodotto”, corrispondente “al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato”. Al riguardo l’OIC nel principio contabile 13 ha chiarito che gli oneri finanziari sono generalmente esclusi dalla determinazione del costo delle rimanenze. La capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa solo con riferimento a beni che richiedono un periodo di produzione (ad esempio per la maturazione o l’invecchiamento) significativo. Il limite della capitalizzazione degli oneri finanziari è rappresentato dal valore di realizzazione del bene ed inoltre la scelta di capitalizzare gli oneri finanziari è applicata in modo costante nel tempo. Per quanto riguarda la rappresentazione in bilancio degli oneri finanziari capitalizzati a seguito del rimando che il paragrafo 41 del Principio contabile OIC 13 fa ai criteri di capitalizzazione degli oneri finanziari previsti dal Principio contabile OIC 16 (paragrafi da 33 a 36), gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari che sono oggetto di capitalizzazione devono comunque essere imputati alla voce C.17) del conto economico, Interessi e altri oneri finanziari, e la loro capitalizzazione avverrà mediante la loro considerazione nella valorizzazione delle rimanenze finali, andando quindi ad influire sulla “variazione delle rimanenze” rappresentata nel conto economico. |
Sabato, 11 Ottobre 2014 |
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NUOVO CUD INVIO ENTRO 7 MARZO
Per redigere in tempo la nuova dichiarazione precompilata entro il 7 marzo di ogni anno, i datori di lavoro dovranno inviare al fisco le certificazioni dei redditi e dei compensi erogati nell’anno precedente a dipendenti e assimilati (modello CUD), così come gli enti pensionistici. Questo è quanto prevede la bozza del Decreto sulle semplificazioni fiscali. In base all’art. 4, commi 6- ter e 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998, i sostituti d’imposta sono tenuti a rilasciare un’apposita certificazione unica, ai fini fiscali e contributivi, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori, soggetti a ritenute alla fonte, sono stati corrisposti (ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro). L’art. 2 del provvedimento in esame introduce, nell’ambito del detto art. 4, il comma 6-quinquies, il quale dispone che le dette certificazioni “sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti”. In tal modo, l’Agenzia delle Entrate potrà predisporre la dichiarazione precompilata entro il termine fissato (15 aprile). Poiché l’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, avente a oggetto la disciplina della dichiarazione modello 770, non è stato abrogato, il sostituto d’imposta deve prima anticipare (entro il 7 marzo) i dati delle certificazioni, successivamente gli stessi dati devono essere nuovamente trasmessi all’Agenzia delle Entrate unitamente alle indicazioni delle ritenute versate all’interno del modello 770, comportando, tutto ciò, una duplicazione di informazioni che nella sostanza darà luogo a un sistema ancor più complicato rispetto a quello vigente. Anche in questo caso, la norma prevede una specifica sanzione in caso di omissione, tardività o erroneità del CUD trasmesso alle Entrate, pari a 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. Lo schema di decreto delegato modifica anche i termini di presentazione del modello 730 e le aggancia a quelli di presentazione della dichiarazione precompilata. In particolare, il comma 2 dell’art. 4, modificando il D.M. 31 maggio 1999, n. 164, recante il regolamento sulle norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti, sposta al 7 luglio i termini di presentazione del modello 730, sia se la dichiarazione viene presentata al proprio sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (oggi il termine è il 30 aprile) sia se viene presentata al CAF (oggi il termine è il 31 maggio). Il comma 3 dello stesso art. 4 stabilisce che la dichiarazione precompilata è presentata entro lo stesso termine previsto per la presentazione del modello 730, cioè entro il 7 luglio. |
Sabato, 11 Ottobre 2014 |
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FONDO DI GARANZIA PER I MUTUI
Il nuovo fondo di garanzia per i mutui è stato istituito con l’obiettivo di offrire ai cittadini che ne abbiano i requisiti le giuste garanzie per l’ottenimento del mutuo. La concessione delle garanzie viene riconosciuta fino a un massimo del 50% della quota capitale di mutui ipotecari, per ammontare non superiore a 250mila euro, finalizzati al semplice acquisto o all’acquisto con interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di immobili, non di lusso. Il mutuatario dovrà a sua volta adibire questi immobili ad abitazione principale. Con il nuovo fondo, possono richiedere le “nuove garanzie tutti coloro che, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non siano proprietari di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquisiti per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli”. Il Fondo non è volto esclusivamente a concedere le garanzie ai richiedenti, ma permette anche la possibilità di accedere al mutuo con un cosiddetto tasso calmierato (tasso effettivo globale - TEG non superiore al tasso effettivo globale medio – TEGM, pubblicato trimestralmente dal MEF). A questa agevolazione potranno accedere le giovani coppie (in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni), i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico, conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati. |
Sabato, 11 Ottobre 2014 |
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ITALIA, LE PREVISIONI DEL FMI
http://www.professionisti.it/frontend/articolo/2071/Italia-le-previsioni-del-FMI Secondo quanto riportato nel World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale (FMI), l’Italia si attesta come la più debole tra le grandi economie del mondo. Le nuove stime elaborate dal Fondo hanno evidenziato un’ulteriore contrazione delle prospettive dell’economia italiana: per il 2014 il calo è di due decimi di punto percentuale, laddove per il 2015 si potrebbe verificare un leggero aumento del PIL pari a otto decimi. In ogni caso, quanto illustrato dal FMI testimonia un peggioramento rispetto alle stime di aprile e a quelle di settembre elaborate dal medesimo ente. Il FMI ha altresì stimato che per l’anno in corso il nostro tasso di disoccupazione dovrebbe raggiungere il picco del 12,6%. I prezzi risultano quasi fermi, con un’inflazione che per l’anno in corso è allo 0,1% e per il prossimo di prevede possa raggiungere lo 0,5%. Tuttavia si segnala che sia per il 2014 che per il 2015 il saldo del conto corrente è stimato in attivo all'1,2%. Secondo il FMI, a livello globale, a fronte del rallentamento verificatosi nel primo semestre dell’anno in corso, per quel che concerne il secondo si potrebbe verificare un incremento della crescita globale pari al 3,5% che nel 2015 diverrebbe del 3,8%. In via generale, per la stima di crescita riferita all’intero 2014 è del 3,3%. Per quel che concerne la zona euro, il FMI chiarisce che se, nonostante le decise azioni adottate a giugno e settembre, non miglioreranno le prospettive di inflazione, la Bce dovrebbe essere pronta a fare di più, inclusi gli acquisti di titoli sovrani. |
Venerdì, 10 Ottobre 2014 |
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CANONI DI AFFITTO NON PERCEPITI CONCORRONO AL REDDITO
L’art. 26, TUIR dispone che i canoni di locazione immobiliare a uso abitativo concorrono alla determinazione del reddito imponibile del locatore indipendentemente dalla loro percezione. Solo nel caso in cui i locatori, siano essi persone fisiche, enti ed imprese, anche in forma societaria, non percepiscano i canoni di locazione e abbiano ottenuto una sentenza di sfratto per morosità, è prevista la possibilità di non dichiarare tali redditi o di fruire di un credito d’imposta, qualora i canoni non percepiti abbiano concorso a determinare l’imposta liquidata. L’agevolazione in esame si applica esclusivamente alle locazioni a uso abitativo, quindi, per immobili appartenenti alla categoria catastale “A” (A/10 escluso). Di conseguenza, i canoni non percepiti relativi a immobili a uso non abitativo, continuano a essere dichiarati indipendentemente dalla loro percezione o meno. La disciplina in esame permette al locatore di immobili a uso abitativo che non ha incassato il canone di locazione e che ha ottenuto una sentenza di sfratto per morosità, di non assoggettare a tassazione il relativo importo. Nella dichiarazione dei redditi, comunque, si è tenuti a riportare la rendita catastale dell’immobile nel quadro dedicato agli immobili (ad esempio, RB per le persone fisiche). In pratica, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2013, deve essere dichiarata la rendita catastale dell’unità immobiliare in luogo del canone di locazione. Con la sentenza di sfratto si può non assoggettare a tassazione i canoni di locazione relativi al 2013, a condizione che la stessa sia emessa anteriormente al termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In caso contrario, non resterà che beneficiare del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi successiva, non appena si sarà in possesso della sentenza di sfratto per morosità. Più difficile appare invece il caso di un contratto di locazione che comprende sia l’abitazione che le sue pertinenze, quali ad esempio garage, cantina, ecc., provviste di autonoma rendita. In questo caso, bisognerebbe riportare nel quadro dei fabbricati del modello Unico la quota del canone relativa alle singole unità immobiliari. La determinazione del canone verrà effettuata ripartendo l’affitto in misura proporzionale alle rendite catastali di ciascuna unità immobiliare. Sulla base di quanto sopra esposto, appare corretto e di buon senso estendere la non tassabilità dei canoni anche alle quote relative alle pertinenze. |
Giovedì, 09 Ottobre 2014 |
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COMPENSAZIONE TRA CARTELLE E CREDITI DI IMPOSTA
E’ possibile estinguere le cartelle di pagamento, relativamente a tributi erariali (imposte sui redditi e addizionali, IVA, Registro e altri tributi indiretti, Irap, ecc.) e relativi oneri accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione) mediante compensazione con crediti relativi alle imposte erariali stesse. Per fare ciò, bisogna utilizzare, nei sessanta giorni dalla notifica (pagamento tempestivo), il modello F24 Accise (codice tributo RUOL). Dal primo gennaio 2011 non si possono utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 quando sono presenti debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, di importo superiore a millecinquecento euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento e non si è provveduto al loro pagamento. In tali casi, è necessario estinguere prima i debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti. Solo successivamente si potranno utilizzare in compensazione i crediti disponibili. Le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo notificate entro il trenta settembre 2013 possono essere estinte anche mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche (come definite dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001), per somministrazione, forniture e appalti. Il credito deve essere certificato, accedendo alla piattaforma informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. |
Giovedì, 09 Ottobre 2014 |
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RISTRUTTURAZIONI E DETRAZIONI
Per fruire della detrazione per ristrutturazione è necessario che i pagamenti delle spese sostenute vengano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino: causale del versamento, codice fiscale del soggetto che paga, codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento. Con decorrenza 1° luglio 2010, è fatto obbligo per le banche e le Poste Italiane S.p.A. di applicare una ritenuta, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Non si può riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche e a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4% nei confronti delle imprese beneficiarie del pagamento. Nel caso in cui, in presenza di tutti gli altri requisiti, nella causale del bonifico, il contribuente abbia riportato erroneamente i riferimenti normativi dell’agevolazione per la riqualificazione energetica in luogo di quella prevista per le ristrutturazioni edilizie, ma la banca abbia regolarmente applicato la ritenuta del 4%, si ha diritto alla detrazione. Allo stesso modo, se per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi della ristrutturazione edilizia in luogo di quelli della riqualificazione energetica, si ha diritto alla detrazione. |
Giovedì, 09 Ottobre 2014 |
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ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE: REGOLE GENERALI
Il lavoratore subordinato soggetto alla legislazione di un Paese UE ha diritto, anche qualora i familiari risiedano nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se il nucleo familiare risiedesse nel territorio di questo. I familiari del cittadino straniero, che lavora o gode di pensione in Italia: se residenti in Italia, sono considerati componenti del nucleo; se residenti all'estero, sono compresi nel nucleo solo se chi richiede l'assegno è cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, o di uno Stato in cui esistano condizioni di reciprocità, oppure qualora siano in vigore convenzioni territoriali con l'Italia in materia di sicurezza sociale, che prevedano anche le prestazioni di famiglia. In caso di residenza all'estero, prima di presentare la domanda di assegno per il nucleo familiare in Italia è comunque necessario ottenere l'apposita autorizzazione dall'INPS. I componenti del nucleo familiare ai fini dell’ANF sono i familiari anche se non conviventi e residenti con il richiedente o residenti all’estero; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli ed equiparati con meno di 18 anni o inabili di qualunque età; fratelli, sorelle e nipoti collaterali orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione, ai superstiti, se di età inferiore ai 18 anni o maggiorenni inabili; nipoti diretti, se di età inferiore ai 18 anni, anche se non formalmente affidati all’ascendente e non orfani. I Regolamenti Europei di Sicurezza sociale sono applicati, oltre che dai Paesi membri, anche dai paesi SEE (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein). I Paesi che hanno stipulato con l’Italia Accordi e Convenzioni in materia di prestazioni familiari sono Australia, Bosnia Erzegovina, Canada Capoverde, Macedonia, Montenegro Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia, Tunisia (massimo 4 figli e una moglie), USA e Uruguay. Va da sé che se il Paese di residenza dei familiari non rientra in nessuno dei suddetti Paesi, gli stessi non possono essere considerati componenti del nucleo familiare ai fini ANF. Allo scopo di individuare il Paese che è tenuto a erogare le prestazioni previdenziali a favore di chi lavora all’estero, occorre determinare lo status del lavoratore e del luogo di residenza di quest’ultimo. Da notare che qualora il lavoratore si trasferisse in un altro Paese dell’UE, ha diritto alla copertura del sistema previdenziale locale ed è quindi soggetto al regime di prestazioni familiari previsto in quel paese. Differente è il discorso in caso di distacco all’estero. In quest’ultimo caso, infatti, il lavoratore rimane “in carico” al regime previdenziale del suo Paese di origine; di conseguenza, va valutato anche il paese di residenza dei familiari a carico, se diverso da quello in cui si svolge la prestazione lavorativa. Nel caso in cui un lavoratore che percepisca due tipologie di reddito da due Stati distinti ovvero di due coniugi che si trovino a prestare attività lavorativa in due Paesi diversi, il diritto alla prestazione va valutato sulla base delle “regole di priorità”, partendo comunque dal presupposto che, in caso di discipline diverse, il lavoratore ha sempre diritto a ricevere il massimo delle prestazioni previste dai due Paesi. |
Giovedì, 09 Ottobre 2014 |
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RIPARTIZIONE DELLE SPESE IN ASSENZA DI CONDOMINIO
Per poter usufruire della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni, i condomini che non hanno nominato un amministratore (non avendone l'obbligo) devono obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti previsti a nome del condominio stesso. In caso di assenza di un obbligo giuridico di costituzione del condominio e relative tabelle millesimali, al fine di beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni, i condomini dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti previsti a nome del condominio stesso. Per quanto concerne i pagamenti, è necessario effettuare i bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento, che potrà essere tratto indifferentemente sul conto corrente bancario ovvero postale di uno dei condomini, a tal fine delegato dagli altri, o su conto appositamente istituito, demandando all'accordo degli interessati la definizione delle modalità interne di regolazione del pagamento, fermo restando il principio che la detrazione può spettare soltanto in ragione delle spese effettivamente sostenute da ciascuno. Per la ripartizione delle spese relative alla parti comuni alle unità immobiliari, i condomini dovranno concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile (articoli 1123 e seguenti). I documenti giustificativi delle spese relative alle parti comuni dovranno essere intestati al condominio. |
Giovedì, 09 Ottobre 2014 |
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FMI: ITALIA ECONOMIA DEBOLE
Secondo quanto riportato nel World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale (FMI), l’Italia si attesta come la più debole tra le grandi economie del mondo. Le nuove stime elaborate dal Fondo hanno evidenziato un’ulteriore contrazione delle prospettive dell’economia italiana: per il 2014 il calo è di due decimi di punto percentuale, laddove per il 2015 si potrebbe verificare un leggero aumento del PIL pari a otto decimi. In ogni caso, quanto illustrato dal FMI testimonia un peggioramento rispetto alle stime di aprile e a quelle di settembre elaborate dal medesimo ente. Il FMI ha altresì stimato che per l’anno in corso il nostro tasso di disoccupazione dovrebbe raggiungere il picco del 12,6%. I prezzi risultano quasi fermi, con un’inflazione che per l’anno in corso è allo 0,1% e per il prossimo di prevede possa raggiungere lo 0,5%. Tuttavia si segnala che sia per il 2014 che per il 2015 il saldo del conto corrente è stimato in attivo all'1,2%. Secondo il FMI, a livello globale, a fronte del rallentamento verificatosi nel primo semestre dell’anno in corso, per quel che concerne il secondo si potrebbe verificare un incremento della crescita globale pari al 3,5% che nel 2015 diverrebbe del 3,8%. In via generale, per la stima di crescita riferita all’intero 2014 è del 3,3%. Per quel che concerne la zona euro, il FMI chiarisce che se, nonostante le decise azioni adottate a giugno e settembre, non miglioreranno le prospettive di inflazione, la Bce dovrebbe essere pronta a fare di più, inclusi gli acquisti di titoli sovrani. |
Giovedì, 09 Ottobre 2014 |
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AUTO AZIENDALE COMUNICAZIONE DELL'UTILIZZATORE
Secondo quanto istruito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal 3 Novembre 2014, è obbligatorio registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi non è intestatario di un veicolo ma ne ha la disponibilità per più di 30 giorni, pena la sanzione di 705 euro unitamente al ritiro della carta di circolazione. Suddetto adempimento è di pertinenza dell’utilizzatore, che deve richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione. Nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l’utilizzo del proprio veicolo a un terzo per un periodo superiore a 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione alla Motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione. Sono esentati da tale obbligo i familiari conviventi, che possono comunque richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione. E’ stata riservata una disciplina peculiare con riguardo ai veicoli di aziende o enti (pubblici o privati) detenuti a titolo di proprietà/usufrutto/leasing/locazione senza conducente ovvero acquistati con patto di riservato dominio oppure concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni. Nelle predette fattispecie, la persona fisica deve presentare istanza volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli, allegando copia dei seguenti versamenti: 16 euro a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c/c/p n. 4028, 9 euro per i diritti di motorizzazione, effettuato tramite c/c/p n. 9001. |
Giovedì, 09 Ottobre 2014 |
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BANDA LARGA CREDITO DI IMPOSTA 50%
Il Decreto Sblocca Italia introduce un credito d'imposta del 50% per la banda larga nelle "aree bianche", cioè dove l'investimento privato non è remunerativo. Il beneficio fiscale può essere applicato agli interventi inclusi in piani approvati dopo il 30 giugno 2014 e realizzati sulla rete fissa e mobile, su impianti wireless e via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali di backhaul, relativi all'accesso primario e secondario per l'utente. Sono necessari investimenti tra 200.000 euro e un milione di euro, a seconda della grandezza del comune interessato, mentre, i lavori vanno conclusi entro 9-12 mesi. Devono ricorrere le seguenti condizioni: siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti approvati entro il 31 luglio 2014, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultra larga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata; soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda Digitale Europea; prevedano un investimento privato non inferiore alle seguenti soglie finalizzato all'estensione della rete a banda ultra larga: nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data di prenotazione; nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione; nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione. Il suddetto termine di completamento è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro; le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro 2 anni dall'entrata in vigore del decreto-legge (12.09.2014). Non sono comunque ammessi ai benefici gli interventi ricadenti in aree nelle quali già sussistono idonee infrastrutture e operi già un fornitore di servizi di rete a banda ultra larga e non possono essere concessi i suddetti benefici a più di un soggetto nella stessa area. Nei Comuni superiori a 50.000 abitanti sono tuttavia ammessi ai benefici gli interventi tendenti a realizzare reti infrastrutturali in grado di assicurare connessioni pari o superiori a 100 MBS a tutti gli utenti potenzialmente interessati 24 ore su 24, anche qualora operi già un fornitore di servizi di rete a banda ultra larga che non sia in grado di assicurare tali connessioni e non garantisca di farlo nei successivi tre anni |