Se la bolletta è intestata al coniuge deceduto e non si possiede il televisore, il superstite può presentare dichiarazione sostitutiva di esonero per non detenzione, indicando dati anagrafici e codice fiscale del marito nella sezione “in qualità di erede di” e compilando la sezione “Dichiarazione” contenuta nel il quadro A del modello.
Se invece nell’immobile di residenza comune è presente il televisore, in attesa delle voltura della bolletta il canone RAI sarà addebitato sulla fattura intestata al deceduto. Questo esempio si estende a tutti i casi di appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di coniugi.
Diverso il caso in cui l’erede sia un figlio/a coniugato e residente in altra abitazione dotata di televisore, senza bolletta intestata a sé ma al/la coniuge, sulla quale viene regolarmente addebitato il canone. In questo caso, l’erede deve presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone RAI sulla bolletta intestata al genitore deceduto, compilando la sezione “Dichiarazione” del Quadro B del modello e indicando il codice fiscale del coniuge. L’esempio proposto dall’Agenzia delle Entrate riguarda genitore e figlia ma si applica a tutti i casi in cui l’erede non conviva con il deceduto e non faccia quindi parte della stessa famiglia anagrafica, se paga già il canone sulla bolletta intestata a un convivente.
Si ricorda che i tempi per l’esenzione annuale per coloro che non possiedono l’apparecchio televisivo (e presentano quindi la dichiarazione compilando il quadro A) sono scaduti lo scorso 16 maggio, ma presentando la domanda entro il 30 giugno si ottiene l’esenzione limitata al secondo semestre.
La dichiarazione con cui si dichiara che il pagamento del canone RAI avviene attraverso un’altra utenza elettrica si può presentare in qualsiasi momento ed è valida per l’intero anno.