Secondo le nuove regole sul pignoramento casa previste dal decreto mutui approvato dal Consiglio dei Ministri, che recepisce la direttiva comunitaria 17/UE, dopo 18 rate insolute (la prima versione del testo ne prevedeva 7) del mutuo, la banca può pignorare l’immobile e venderlo senza procedura giudiziaria anche se si tratta della prima casa. La norma non è retroattiva, quindi non riguarda mutui già in essere, nemmeno se interviene un’eventuale surroga (diritto alla portabilità, trasferendo il mutuo presso un’altra banca).
L’opzione non scatta in automatico ma deve essere esplicitamente prevista dal contratto. La banca o l’intermediario finanziario hanno l’obbligo di informarlo adeguatamente sulla presenza di tale clausola.
Da evidenziare la regola sul debito residuo, ossia, se il prezzo di vendita dell’immobile pignorato risulta essere più basso della quota di mutuo non ancora saldato alla banca, sarà quest’ultima a rimetterci la differenza, che non potrà quindi gravare sul consumatore. Se invece il prezzo di vendita dell’immobile risultasse più alto del mutuo residuo, il consumatore avrà diritto a tenersi la differenza.