L’INPS (Messaggio n. 1760/2016) ha reso noto l’incremento del 10%, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2016, del trattamento di integrazione salariale straordinario per i contratti di solidarietà (ex art. 1 D.L. 30/10/1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla L. 19/12/1984 n. 863) stipulati prima della data di entrata in vigore del D.Lgs n. 148/15 le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data.
Il decreto Milleproroghe (decreto legge n. 210/2015) recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative prevede che per i contratti di solidarietà che rispettino questi requisiti, solo per l’anno 2016 e per una durata massima di 12 mesi, un aumento del trattamento pari al 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione d’orario.
L’INPS monitorerà i benefici fruiti, sia i pagamenti diretti che quelli a conguaglio, ai fini del rispetto del limite complessivo di disponibilità finanziarie fissato dalla legge, dando evidenza, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del conseguimento dell’80% del tetto di spesa e provvedendo a interrompere l’erogazione dei benefici al raggiungimento dei 50 milioni di euro stanziati.
Con riferimento agli incrementi di integrazione salariale anticipati dalle aziende e posti a conguaglio nei flussi UniEmens l’INPS fornisce con lo stesso Messaggio le istruzioni operative e precisa che le operazioni di conguaglio andranno effettuate entro e non oltre il periodo di paga gennaio 2017.