Il Decreto Banche (DL 59/2016) (“Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”), convertito a giugno 2016 in legge, comporta numerose novità volte ad agevolare e accelerare il recupero crediti nei diversi sistemi (finanziario e privato).
Tra le novità spicca l’istituzione del registro digitale dei debitori. In particolare, l’articolo 3 del decreto prevede che si tenga nota di tutte le procedure esecutive (pignoramenti immobiliari) e concorsuali (fallimenti, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di amministrazione straordinaria) con lo scopo di evidenziare potenziali soggetti che sono a rischio morosità.
Il registro si compone di 2 sezioni:
La nuova procedura di recupero dei crediti prevede tempi più brevi rispetto quelli attuali: si passa dai 40 mesi stimati per le esecuzioni immobiliari attraverso procedura giudiziale ai 6-8 mesi.
Come primo passo, si è provveduto a ridurre il tempo che viene concesso al debitore per proporre opposizione agli atti dell’esecuzione forzata notificato dalla banca, attualmente fissato dal codice di procedura civile a 20 giorni. Da sottolineare che tale termine riguarda solo le opposizioni aventi ad oggetto irregolarità formali; per quelle sostanziali non vi sono scadenze fissate per legge.
Per rendere più celeri le procedure fallimentari, viene introdotta inoltre la possibilità di svolgere le udienze e le adunanze dei creditori in modalità telematica. In più il curatore potrà essere revocato nel caso in cui non rispetti i termini fissati per la procedura.
È stato poi disposto che i decreti ingiuntivi notificati dalle banche siano provvisoriamente esecutivi per le somme non contestate, autorizzando l’istituto di credito a procedere direttamente all’esecuzione forzata dopo aver semplicemente notificato il provvedimento di ingiunzione, anche se il debitore si è rivolto al tribunale per contestare il credito.
Per favorire la circolazione dei beni immobili, in caso di vendita forzata della casa pignorata, di partecipare alle aste acquisendo gli immobili attraverso società immobiliari appartenenti allo stesso gruppo. Queste potranno poi rivenderlo sul mercato a migliori condizioni.